Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0182

    97/182/CE: Decisione della Commissione del 24 febbraio 1997 recante modifica dell'allegato della direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 76 del 18.3.1997, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/02/2009; abrog. impl. da 32008L0119

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/182/oj

    31997D0182

    97/182/CE: Decisione della Commissione del 24 febbraio 1997 recante modifica dell'allegato della direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 076 del 18/03/1997 pag. 0030 - 0031


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 1997 recante modifica dell'allegato della direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/182/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (1), modificata dalla direttiva 97/2/CE (2), in particolare l'articolo 5,

    considerando che, conformemente a quanto prevede l'articolo 6 della direttiva 91/629/CEE, il comitato scientifico veterinario ha presentato un parere il 9 novembre 1995, sulla base del quale la Commissione ha stilato una relazione che è stata presentata al Consiglio e al Parlamento;

    considerando che, in base alle conclusioni della suddetta relazione, è opportuno modificare alcune disposizioni dell'allegato della direttiva 91/629/CEE;

    considerando che i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dal responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno;

    considerando che, in base a dati relativi alla frequenza delle malattie, alle funzioni del sistema immunitario e all'esercizio fisico, è opportuno nutrire i vitelli in modo tale che l'emoglobina nel sangue non scenda al di sotto di un certo livello minimo;

    considerando che il fatto di legare gli animali provoca dei problemi; che per tale motivo i vitelli allevati in box individuali non dovrebbero essere legati e quelli allevati in gruppi dovrebbero essere legati solamente per un breve periodo quando vengono alimentati con il latte;

    considerando che ai vitelli debbono essere somministrati alimenti fermentabili della qualità adeguata e in quantità sufficiente per mantenere la flora microbiologica dell'intestino, con un contenuto di fibre sufficienti per stimolare la crescita dei villi nel rumine;

    considerando che, a prescindere dai requisiti attuali di somministrazione dell'acqua o di altri liquidi, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca;

    considerando che per garantire livelli adeguati di immunoglobulina nel sangue i vitelli dovrebbero ricevere un quantitativo sufficiente di colostro nelle prime sei ore di vita e comunque quanto prima dopo la nascita;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato della direttiva 91/629/CEE è modificato nel seguente modo:

    1) Il punto 6 è sostituito dal seguente testo:

    «6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.»

    2) Il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

    «7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.»

    3) Il punto 8 è sostituito dal seguente testo:

    «8. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.»

    4) Il punto 11 è sostituito dal seguente testo:

    «11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.»

    5) Nella prima frase del punto 12 i termini «una volta» sono sostituiti da «due volte».

    6) Al punto 13 è aggiunta la seguente frase:

    «Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.»

    7) È aggiunto il seguente punto 15:

    «15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1998.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 28.

    (2) GU n. L 25 del 18. 1. 1997, pag. 24.

    Top