This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31997D0182
97/182/EC: Commission Decision of 24 February 1997 amending the Annex to Directive 91/629/EEC laying down minimum standards for the protection of calves (Text with EEA relevance)
97/182/CE: Decisione della Commissione del 24 febbraio 1997 recante modifica dell'allegato della direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/182/CE: Decisione della Commissione del 24 febbraio 1997 recante modifica dell'allegato della direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 76 del 18.3.1997, p. 30–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 04/02/2009; abrog. impl. da 32008L0119
97/182/CE: Decisione della Commissione del 24 febbraio 1997 recante modifica dell'allegato della direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 18/03/1997 pag. 0030 - 0031
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 1997 recante modifica dell'allegato della direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/182/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (1), modificata dalla direttiva 97/2/CE (2), in particolare l'articolo 5, considerando che, conformemente a quanto prevede l'articolo 6 della direttiva 91/629/CEE, il comitato scientifico veterinario ha presentato un parere il 9 novembre 1995, sulla base del quale la Commissione ha stilato una relazione che è stata presentata al Consiglio e al Parlamento; considerando che, in base alle conclusioni della suddetta relazione, è opportuno modificare alcune disposizioni dell'allegato della direttiva 91/629/CEE; considerando che i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dal responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno; considerando che, in base a dati relativi alla frequenza delle malattie, alle funzioni del sistema immunitario e all'esercizio fisico, è opportuno nutrire i vitelli in modo tale che l'emoglobina nel sangue non scenda al di sotto di un certo livello minimo; considerando che il fatto di legare gli animali provoca dei problemi; che per tale motivo i vitelli allevati in box individuali non dovrebbero essere legati e quelli allevati in gruppi dovrebbero essere legati solamente per un breve periodo quando vengono alimentati con il latte; considerando che ai vitelli debbono essere somministrati alimenti fermentabili della qualità adeguata e in quantità sufficiente per mantenere la flora microbiologica dell'intestino, con un contenuto di fibre sufficienti per stimolare la crescita dei villi nel rumine; considerando che, a prescindere dai requisiti attuali di somministrazione dell'acqua o di altri liquidi, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca; considerando che per garantire livelli adeguati di immunoglobulina nel sangue i vitelli dovrebbero ricevere un quantitativo sufficiente di colostro nelle prime sei ore di vita e comunque quanto prima dopo la nascita; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della direttiva 91/629/CEE è modificato nel seguente modo: 1) Il punto 6 è sostituito dal seguente testo: «6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.» 2) Il punto 7 è sostituito dal seguente testo: «7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.» 3) Il punto 8 è sostituito dal seguente testo: «8. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.» 4) Il punto 11 è sostituito dal seguente testo: «11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.» 5) Nella prima frase del punto 12 i termini «una volta» sono sostituiti da «due volte». 6) Al punto 13 è aggiunta la seguente frase: «Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.» 7) È aggiunto il seguente punto 15: «15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1998. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 28. (2) GU n. L 25 del 18. 1. 1997, pag. 24.