Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2467

    Regolamento (CE) n. 2467/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 571/88 relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

    GU L 335 del 24.12.1996, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2467/oj

    31996R2467

    Regolamento (CE) n. 2467/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 571/88 relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

    Gazzetta ufficiale n. L 335 del 24/12/1996 pag. 0003 - 0006


    REGOLAMENTO (CE) N. 2467/96 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 571/88 relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (3), prevede la realizzazione, nel periodo 1988/1997, di un programma di quattro indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole; che tale programma di indagini costituisce la proroga di una serie di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, iniziata nel 1966/1967; che, inoltre, il regolamento di cui sopra prevede la realizzazione della banca dati EUROFARM per la memorizzazione, l'analisi e la diffusione dei risultati delle indagini;

    considerando che l'evoluzione della struttura delle aziende agricole costituisce un elemento di decisione importante per l'orientamento della politica agricola comune; che è pertanto consigliabile continuare le indagini sulla struttura delle aziende agricole anche dopo il 1997 sulla base di un analogo programma di indagini; che l'elenco delle caratteristiche richieste per le indagini dovrebbe essere esaminato per assicurare che le caratteristiche esistenti siano pienamente giustificate e che si tenga conto di esigenze nuove o emergenti;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 571/88 si è dimostrato conforme a questi obiettivi e che è pertanto opportuno prorogarne la validità per un periodo di dieci anni, vale a dire per il periodo 1998/2007;

    considerando che, nel quadro della riforma della politica agricola comune, ma anche per conseguire gli obiettivi della politica regionale, sarà vieppiù consistente il fabbisogno di statistiche sulle strutture agricole fortemente disaggregate a livello regionale; che è pertanto necessario organizzare e realizzare le indagini sulla struttura delle aziende in modo tale da poter ottenere risultati aggregati ad un livello inferiore alla circoscrizione di indagine; che, pertanto, i costi delle indagini saranno più elevati e sarà quindi necessario aumentare il contributo comunitario ai costi dell'indagine di base 1999/2000;

    considerando che la realizzazione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole richiede da parte degli Stati membri e della Comunità l'impiego nell'arco di più anni di notevoli stanziamenti in bilancio gran parte dei quali destinata a soddisfare le esigenze di informazione delle istituzioni della Comunità; che è quindi necessario continuare a prevedere, nel bilancio della Comunità, un contributo comunitario per la realizzazione delle indagini e i costi di analisi e diffusione dei risultati delle stesse mediante il sistema EUROFARM;

    considerando che, per l'attuazione del presente regolamento, e segnatamente per la realizzazione del «progetto EUROFARM», il trattamento dei dati individuali trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee deve essere conforme alle disposizioni del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 (4) relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di informazioni statistiche coperte da segreto;

    considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995;

    considerando che, per la piena realizzazione delle indagini di cui sopra, è opportuno continuare una stretta cooperazione basata sulla fiducia tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare nel quadro del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE (5),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 571/88 è modificato come segue:

    1) nel titolo, i termini «nel periodo 1988/1997» sono soppressi;

    2) i «considerando» sono modificati come segue:

    a) al quinto considerando, i termini «nel periodo 1993/1997» sono soppressi;

    b) il testo del nono considerando è sostituito dal seguente:

    «considerando che, nel fissare le modalità dei censimenti comunitari per il 1989/1990 e il 1999/2000, occorre tener conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) riguardanti l'attuazione di censimenti mondiali dell'agricoltura intorno all'anno 1990 e intorno all'anno 2000;»;

    3) all'articolo 1, i termini «dal 1988 al 1997» sono sostituiti dai termini «dal 1988 al 2007»;

    4) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    1. Gli Stati membri effettuano, secondo le raccomandazioni della FAO riguardanti i censimenti mondiali dell'agricoltura, tra il 1° dicembre 1988 e il 1° marzo 1991, e tra il 1° dicembre 1998 e il 1° marzo 2001, rispettivamente, un'indagine di base in una o più fasi, sotto forma di censimento generale (indagine esaustiva) di tutte le aziende agricole. Tali indagini riguardano l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere, rispettivamente, nel 1989 o 1990 e nel 1999 o 2000.

    Tuttavia, nell'indagine di base del 1989/1990, gli Stati membri possono utilizzare indagini a campione casuale, in appresso denominate "indagini a campione" per determinate caratteristiche; i risultati così ottenuti sono allora estrapolati.

    2. Gli Stati membri possono altresì differire la realizzazione dell'indagine di base del 1989/1990 di un periodo massimo di dodici mesi; in tal caso, oltre all'indagine di base effettuano anche un'indagine a campione su uno degli anni di messa a coltura 1989 o 1990.»;

    5) il testo dell'articolo 3 è modificato come segue:

    a) nella prima frase, dopo i termini «Le seguenti indagini» sono aggiunti fra parentesi i termini «indagini intermedie»;

    b) sono aggiunte le seguenti lettere:

    «d) tra il 1° dicembre 2002 e il 1° marzo 2004, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2003 (indagine struttura 2003);

    e) tra il 1° dicembre 2004 e il 1° marzo 2006, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2005 (indagine struttura 2005);

    e

    f) tra il 1° dicembre 2006 e il 1° marzo 2008, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2007 (indagine struttura 2007)»;

    6) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Gli Stati membri che effettuano indagini a campione prendono le misure necessarie per ottenere risultati attendibili ai vari livelli di aggregazione previsti, cioè:

    - le regioni di cui all'articolo 8,

    - le circoscrizioni di cui all'articolo 8 (unicamente per l'indagine di base),

    - le "zone d'obiettivo" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 (1) e della decisione 94/197/CE della Commissione (2) (unicamente per l'indagine di base 1999/2000);

    e, nella misura in cui siano localmente importanti:

    - le "zone agricole svantaggiate" ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE (3) e le "zone di montagna" ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo,

    - gli orientamenti tecnico-economici principali ai sensi della decisione 85/377/CEE (4),

    - gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della medesima decisione.

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i campioni siano strutturati in modo tale da consentire l'utilizzazione di un coefficiente unico per azienda per estrapolare le informazioni raccolte a campione.

    (1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

    (2) GU n. L 96 del 14. 4. 1994, pag. 1.

    (3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

    (4) GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/393/CE (GU n. L 163 del 2. 7. 1996, pag. 45).»

    7) l'articolo 8 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 1, i termini «dal 1993 al 1997» sono sostituiti dai termini «dal 1993 al 2007»;

    b) dopo il paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi 2 e 3:

    «2. Nell'ambito della determinazione dell'elenco delle caratteristiche relative all'indagine di base 1999/2000, gli Stati membri possono, su richiesta e in base a una documentazione adeguata, essere autorizzati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, a ricorrere ad indagini a campione casuale per talune caratteristiche.

    Gli Stati membri possono, secondo la procedura di cui all'articolo 15, su richiesta e in base a una documentazione adeguata, nell'ambito della determinazione dell'elenco delle caratteristiche dell'indagine, anche essere autorizzati ad utilizzare, per talune caratteristiche e a decorrere dall'indagine del 1997, informazioni già esistenti provenienti da fonti diverse dalle indagini statistiche.

    3. Per l'indagine di base 1999/2000, l'insediamento geografico di ogni azienda è definito da un codice che permetta l'aggregazione per unità territoriali a un livello inferiore alla circoscrizione di indagine o almeno per zona di obiettivo.»;

    c) il precedente paragrafo 2 diventa paragrafo 4 e il testo è sostituito dal seguente:

    «4. Le definizioni delle caratteristiche, nonché la delimitazione e la codifica delle regioni, delle circoscrizioni di indagini e di altre unità territoriali sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 15.»;

    d) il precedente paragrafo 3 diventa paragrafo 5;

    e) le note a piè di pagina 1, 2 e 3 sono soppresse;

    8) il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10

    Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, raccolte in occasione dei censimenti, delle indagini a campione in forma di dati individuali per azienda, secondo la procedura illustrata nell'allegato II, in appresso denominata "progetto EUROFARM".

    Gli Stati membri si assicurano che i dati convertiti verso il formato standard EUROFARM siano completi e plausibili, applicando le condizioni di controllo uniformi stabilite dall'Istituto statistico delle Comunità europee in stretta collaborazione con i competenti servizi degli Stati membri; per il controllo dei dati individuali essi utilizzano anche le tabelle di controllo di cui al punto 9 dell'allegato II.»;

    9) all'articolo 14, il paragrafo 1 è così modificato:

    a) nella prima frase, i termini «Per la realizzazione dell'indagine di base e di quelle previste all'articolo 3» sono sostituiti dai termini «Per la realizzazione delle indagini previste agli articoli 2 e 3.»;

    b) gli importi massimi per indagine destinati agli Stati membri sono integrati, per quanto concerne l'Austria, la Finlandia e la Svezia come segue:

    «- 600 000 ECU per la Svezia,

    - 700 000 ECU per la Finlandia,

    - 1 400 000 ECU per l'Austria.»;

    c) tra il primo ed il secondo comma, è inserito il seguente comma:

    «Per gli Stati membri che realizzano un censimento generale (indagine esaustiva) nel 1999/2000 di tutte le aziende agricole, esaminando tutte le caratteristiche necessarie, gli importi suddetti sono aumentati del 50 %.»;

    d) il precedente secondo comma diventa terzo comma ed il testo è sostituito dal seguente:

    «Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.»;

    10) all'articolo 14 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. L'importo massimo annuale di riferimento finanziario per lo sviluppo, il mantenimento, gli adeguamenti necessari e la gestione del progetto EUROFARM, inclusa la diffusione dei risultati, è pari a:

    - 480 000 ECU per l'anno 1989,

    - 440 000 ECU per l'anno 1990,

    - 240 000 ECU per l'anno 1991,

    - 80 000 ECU per gli anni dal 1992 al 1998,

    - 700 000 ECU per gli anni 1999 e 2000,

    - 550 000 ECU per gli anni dal 2001 al 2010.

    Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.»;

    11) all'articolo 15, paragrafo 2, i termini «a maggioranza di cinquantaquattro voti» sono sostituiti dai termini « a maggioranza di sessantadue voti.»;

    12) L'allegato II del regolamento (CEE) n. 571/88 è modificato come segue:

    a) al punto 2, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    «- la banca di dati individuali (BDI), che conterrà i dati individuali, ridotti in forma tale da escludere l'identificazione diretta, relativi alla totalità delle aziende (nel caso delle indagini di base) oppure alla totalità o a un campione rappresentativo delle aziende rilevate (nel quadro delle indagini intermedie) sufficiente affinché le analisi possano essere effettuate al livello geografico definito all'articolo 4 del regolamento.»;

    b) al punto 3, i termini «salvo che per la Germania» sono sostituiti dai termini «salvo che per i dati individuali delle indagini effettuate per il periodo 1988-1997 in Germania»;

    c) il testo del punto 6 è sostituito dal seguente:

    «6. In deroga la Germania anziché trasmettere dati individuali, fornisce risultati tabulari secondo il programma di tabelle BDT di cui al punto 2. Tale deroga si estingue dopo le indagini relative al periodo 1988-1997.

    La Germania si impegna a centralizzare i dati individuali su un supporto magnetico in un centro informatico unico, entro un termine di dodici mesi dalla fine delle operazioni di raccolta dei dati sul territorio.»;

    d) il testo del punto 16 è sostituito dal seguente:

    «16. L'Istituto statistico delle Comunità europee e gli Stati membri istituiscono, nel quadro delle rispettive competenze e a norma del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 delle procedure di concertazione rapida intese a:

    - garantire la riservatezza e l'attendibilità statistica delle informazioni elaborate dai dati individuali;

    - informare gli Stati membri sull'uso fatto di questi dati.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. YATES

    (1) GU n. C 293 del 5. 10. 1996, pag. 38.

    (2) GU n. C 347 del 18. 11. 1996.

    (3) GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 96/170/CE (GU n. L 47 del 24. 2. 1996, pag. 23).

    (4) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

    (5) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

    Top