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Document 31996R0874

    Regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione, del 14 maggio 1996, relativo alle importazioni da paesi terzi di animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina

    GU L 118 del 15.5.1996, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/874/oj

    31996R0874

    Regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione, del 14 maggio 1996, relativo alle importazioni da paesi terzi di animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina

    Gazzetta ufficiale n. L 118 del 15/05/1996 pag. 0012 - 0013


    REGOLAMENTO (CE) N. 874/96 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1996 relativo alle importazioni da paesi terzi di animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che le importazioni nella Comunità di animali riproduttori di razza pura della specie ovina di cui al codice NC 0104 10 10 sono esenti da dazi, mentre quelle di animali riproduttori di razza pura della specie caprina di cui al codice NC 0104 20 10 sono soggette a dazio ridotto;

    considerando che, ai fini della debita applicazione della normativa comunitaria in questo settore, è necessario chiarificare il concetto di animale riproduttore di razza pura; che, a questo scopo, devono essere applicate le condizioni stabilite all'articolo 4 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (3);

    considerando che, onde garantire che gli animali importati siano effettivamente destinati alla riproduzione, essi devono essere accompagnati dai certificati genealogici e zootecnici corrispondenti e gli importatori devono impegnarsi a mantenere in vita questi animali per un determinato periodo di tempo;

    considerando che, tuttavia, gli animali riproduttori di razza pura importati nell'ambito dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/95 (5), dovrebbero essere esonerati da detta formalità doganale;

    considerando che, non essendo prevista alcuna cauzione a garanzia del mantenimento in vita degli animali durante il periodo considerato, è necessario disporre l'applicazione del titolo VII, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7), in caso di inadempimento di tale obbligo;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Ai fini della riscossione dei dazi all'importazione, un animale vivo della specie ovina o caprina è considerato come un animale riproduttore di razza pura di cui ai codici NC 0104 10 10 o 0104 20 10 se soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 4 della direttiva del Consiglio 94/28/CE.

    2. Inoltre, agli effetti del presente regolamento, si considerano femmine riproduttrici di razza pura soltanto le pecore o le capre di età non superiore a quattro anni.

    Articolo 2

    1. Per ciascun animale della specie ovina o caprina di cui ai codici NC 0104 10 10 o 0104 20 10, eccetto quelli importati nell'ambito dei contingenti a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1439/95, deve essere presentata alle autorità doganali, prima dell'immissione in libera pratica degli animali stessi, una copia del certificato genealogico e degli altri documenti indicati all'articolo 4 della direttiva 94/28/CE.

    Deve essere inoltre consegnata alle autorità doganali una dichiarazione scritta attestante che, salvo in caso di forza maggiore, gli animali non saranno macellati prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data dello sdoganamento.

    2. Entro e non oltre la fine del quindicesimo mese successivo all'immissione in libera pratica, deve essere fornita alle autorità doganali di cui al paragrafo 1 la prova che gli animali:

    a) non sono stati macellati prima della scadenza del termine fissato al paragrafo 1 e sono stati registrati o iscritti in un libro genealogico, oppure

    b) sono stati macellati prima del termine per motivi sanitari oppure sono morti in seguito a malattia o incidente.

    La prova di cui alla precedente lettera a) è costituita da un certificato rilasciato dall'organizzazione o dall'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta dallo Stato membro ai sensi della decisione 90/254/CEE della Commissione (8), oppure dall'organismo ufficiale dello Stato membro incaricato della tenuta del libro genealogico. La prova di cui alla lettera b) è costituita da un certificato rilasciato da un ente ufficiale designato dallo Stato membro.

    3. In caso di inadempimento dell'obbligo relativo al periodo di dodici mesi - salvo se si applica il paragrafo 2, lettera b) -, gli animali in questione vengono attribuiti, a seconda dei casi, ai codici NC 0104 10 80 o 0104 20 90 e viene messa in atto la procedura per il recupero dei dazi doganali non riscossi, conformemente al titolo VII del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

    (2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

    (3) GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 66.

    (4) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.

    (5) GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 48.

    (6) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (7) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    (8) GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 30.

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