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Document 31996R0847
Council Regulation (EC) No 847/96 of 6 May 1996 introducing additional conditions for year-to-year management of TACs and quotas
Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti
Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti
GU L 115 del 9.5.1996, p. 3–5
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010
Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti
Gazzetta ufficiale n. L 115 del 09/05/1996 pag. 0003 - 0005
REGOLAMENTO (CE) N. 847/96 DEL CONSIGLIO del 6 maggio 1996 che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che, in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (3), è necessario stabilire le condizioni per l'esercizio dell'attività di sfruttamento da pesca che possano migliorare i meccanismi attualmente disponibili attraverso l'introduzione di un'appropriata flessibilità nella gestione annuale dei totali di catture autorizzate (TAC) e dei contingenti che, entro certi limiti, è compatibile con le politiche di conservazione; considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri e stabilire le condizioni di adeguamento di tali possibilità da un anno all'altro; considerando che è necessario definire gli stock soggetti ai TAC precauzionali o ai TAC analitici; considerando che ai fini del presente regolamento è necessario definire gli sbarchi consentiti di uno stock; considerando che, a determinate condizioni, i TAC precauzionali e i contingenti per alcuni stock possono essere aumentati nel corso dell'anno senza il rischio di violare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse marine; considerando che è opportuno incoraggiare gli Stati membri a riportare da un anno all'altro, entro certi limiti, una parte dei loro contingenti di stock soggetti a TAC analitici; considerando che altri stock soggetti a TAC analitici o a TAC precauzionali possono rivelarsi in uno stato di sfruttamento tale da rendere inopportuno qualsiasi aumento del TAC; considerando che occorre penalizzare il superamento dei contingenti; che ciò può essere fatto imponendo congrue riduzioni dei contingenti dell'anno successivo allo Stato membro responsabile del superamento; che, a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4), il Consiglio adotta le norme in base alle quali la Commissione può effettuare detrazioni dai contingenti qualora si verifichi un superamento, tenuto conto del grado di superamento, di eventuali superamenti verificatisi l'anno precedente e delle condizioni biologiche delle risorse in questione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Si applicano TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui i TAC vanno utilizzati; in caso contrario si applicano TAC analitici. 2. Ai fini del presente regolamento, gli sbarchi consentiti di uno stock consistono, per un dato Stato membro, nel contingente attribuito dal Consiglio in base all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, quale modificato da: - gli scambi effettuati in base all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92, - la compensazione di cui all'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2847/93, - i quantitativi riportati in base all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, - le detrazioni previste all'articolo 5 del presente regolamento. Articolo 2 In sede di fissazione dei TAC a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 il Consiglio decide: - quali stock siano soggetti a TAC precauzionali e quali a TAC analitici, in base al parere scientifico disponibile sugli stock; - gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in base alle condizioni biologiche degli stock e agli impegni convenuti con paesi terzi; - gli stock ai quali si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, in base alle loro condizioni biologiche. Articolo 3 1. Ogniqualvolta sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione oltre il 75 % di un TAC precauzionale, uno Stato membro cui sia stato assegnato un contingente dello stock per il quale è stato fissato il TAC in questione può chiedere un aumento del TAC. Tale richiesta, accompagnata dai pertinenti dati biologici giustificativi e da un'indicazione dell'entità dell'aumento è trasmessa alla Commissione. La Commissione esamina tutti gli elementi della richiesta entro un termine di venti giorni lavorativi; se la richiesta è ritenuta fondata, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento che stabilisce i TAC e i contingenti. Lo Stato membro viene informato dell'esito dell'esame. 2. Gli Stai membri possono effettuare catture fino al 5 % oltre gli sbarchi consentiti. Tuttavia tali catture sono considerate eccedenti gli sbarchi consentiti per quanto concerne le detrazioni previste all'articolo 5. 3. Ogniqualvolta sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione oltre il 75 % di un contingente connesso ad uno stock soggetto a TAC precauzionale, lo Stato membro cui è stato assegnato detto contingente può chiedere alla Commissione l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesce dello stesso stock, indicando il quantitativo supplementare richiesto, che non deve comunque superare il 10 % del contingente rispettivo. La Commissione decide in merito a tali richieste entro venti giorni lavorativi secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Il quantitativo supplementare concesso in base a tale procedura è considerato eccedente gli sbarchi consentiti ai fini delle detrazioni previste all'articolo 5 del presente regolamento. Articolo 4 1. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 si applicano agli stock soggetti a TAC analitici. 2. Per gli stock soggetti a TAC analitici, ed eccezione di quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri cui sia stato assegnato un contingente corrispondente possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica il contingente, di riportare all'anno successivo il 10 % al massimo del loro contingente. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93, aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato. Articolo 5 1. Fatta eccezione per gli stock di cui al paragrafo 2, tutti gli sbarchi eccedenti i rispettivi sbarchi consentiti vengono detratti dai contingenti dello stesso stock nell'anno successivo. 2. Per gli stock di cui all'articolo 2, terzo trattino, il superamento degli sbarchi consentiti comporta una detrazione dal contingente corrispondente nell'anno successivo secondo lo schema sotto riportato: >SPAZIO PER TABELLA> Una detrazione pari al superamento × 1,00 è comunque applicata in tutti i casi di superamento rispetto agli sbarchi consentiti pari o inferiore a 100 tonnellate. Un ulteriore 3 % della quantità pescata in eccesso rispetto agli sbarchi consentiti è inoltre detratto per ciascuno degli anni successivi in cui gli sbarchi consentiti sono superati per oltre il 10 %. 3. Le detrazioni non pregiudicano l'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997. Tuttavia, l'articolo 5 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1996. Per il Consiglio Il Presidente G. LOMBARDI (1) GU n. C 382 del 31. 12. 1994, pag. 4. (2) GU n. C 249 del 25. 9. 1995, pag. 84. (3) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (4) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag 1).