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Document 31996R0031

    Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise

    GU L 8 del 11.1.1996, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2023; abrogato da 32022R1637

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/31/oj

    31996R0031

    Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise

    Gazzetta ufficiale n. L 008 del 11/01/1996 pag. 0011 - 0015


    REGOLAMENTO (CE) N. 31/96 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 1996 relativo al certificato di esenzione dalle accise

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1 bis,

    considerando che gli Stati membri esentano dal pagamento dell'accisa i prodotti soggetti ad accisa forniti alle forze armate ed alle organizzazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE;

    considerando che, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1 bis, della direttiva 92/12/CEE, le forze armate e le organizzazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa sotto scorta del documento di accompagnamento, a condizione che quest'ultimo sia corredato di un certificato di esenzione; che è necessario stabilire la forma e il contenuto di tale certificato di esenzione;

    considerando che dovrebbe essere consentito agli Stati membri di estendere le disposizioni del presente regolamento ad altre aree dell'imposizione indiretta;

    considerando che le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il documento in allegato viene utilizzato come certificato di esenzione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 bis della direttiva 92/12/CEE conformemente alle note esplicative di cui in allegato.

    Articolo 2

    Gli Stati membri possono adattare il certificato di esenzione di cui all'articolo 1 al fine del suo impiego in altri settori dell'imposizione indiretta e al fine di assicurare la compatibilità dell'esenzione con le condizioni e i limiti previsti dal diritto interno per la concessione di esenzioni.

    Articolo 3

    Lo Stato membro che intende adattare il certificato di esenzione ne informa la Commissione, comunicandole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione informa gli altri Stati membri.

    Articolo 4

    Il certificato di esenzione è redatto in duplice copia:

    - una copia da conservare per lo speditore,

    - una copia destinata a corredare il documento di accompagnamento di cui all'articolo 18 della direttiva 92/12/CEE.

    Gli Stati membri possono richiedere una copia supplementare ai fini amministrativi.

    Articolo 5

    1. Il depositario autorizzato che consegna prodotti in regime di sospensione dei diritti d'accisa alle forze armate e alle organizzazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE è tenuto a conservare nei propri registri il certificato di esenzione dall'accisa.

    2. Il certificato di esenzione dall'accisa, debitamente vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, è consegnato dal destinatario al depositario autorizzato per i fini di cui al paragrafo 1.

    Tuttavia, se le merci oggetto della consegna sono destinate ad usi ufficiali, gli Stati membri possono, alle condizioni da loro fissate, dispensare il destinatario dall'obbligo di far vistare il certificato.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione dell'ufficio incaricato di vistare il certificato di esenzione dall'accisa.

    2. Lo Stato membro che dispensa il destinatario dall'obbligo di far vistare il certificato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, ne informa la Commissione.

    3. La Commissione comunica entro un mese agli altri Stati membri le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1996.

    Per la Commissione

    Mario MONTI

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46.

    ALLEGATO

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    Nota esplicativa

    1. Per il depositario autorizzato, il presente certificato serve come documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni ai beneficiari (organismi e persone) ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni depositario. Il depositario è tenuto a conservare il presente certificato in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato.

    2. a) Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate dalla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 164 del 1° luglio 1989, pagina 3.

    La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

    Il certificato di esenzione è redatto in due copie:

    - una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

    - una copia destinata a corredare il documento di accompagnamento.

    b) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

    c) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospite.

    d) Qualora la descrizione delle merci (casella 5, punto B del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospite, il beneficiario deve allegare una traduzione.

    e) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del depositario, il beneficiario deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci di cui alla casella 5, punto B.

    f) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso ufficiale nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale della Comunità di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l'uso ai presenti fini.

    3. Con la dichiarazione di cui al punto 3 il beneficiario certifica di aver diritto all'esenzione nello Stato membro ospite.

    4. Apponendo il visto di cui alla casella 4 l'organismo conferma le informazioni contenute nelle caselle 1 e 3, lettera a) del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell'organismo stesso.

    5. a) Il riferimento all'ordinativo (casella 5, punto B del certificato) contiene almeno la data e il numero dell'ordinativo. L'ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall'autorità competente dello Stato membro ospite, deve esserlo anche l'ordinativo.

    b) L'indicazione del numero d'identificazione del depositario autorizzato ai fini dell'accisa, ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 92/12/CEE, è facoltativa.

    c) Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla normativa internazionale ISOIDIS 4127 dell'organizzazione internazionale di standardizzazione (1).

    6. La dichiarazione del beneficiario è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospite. Dette autorità possono subordinare il loro visto al previo accordo di un'altra autorità del medesimo Stato. Spetta all'autorità competente in materia fiscale ottenere tale accordo.

    7. Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare gli organismi beneficiari dall'obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l'organismo beneficiario indica tale dispensa alla casella 7 del certificato.

    (1) Alcuni esempi di sigle: BEF (franco belga), DEM (marco tedesco), DKK (corona danese), ESP (peseta spagnola), FRF (franco francese), GBP (lira sterlina), GRD (dracma greca), IEP (sterlina irlandese), ITL (lira italiana), LUF (franco lussemburghese), NLG (fiorino olandese), PTE (escudo portoghese), ATS (scellino austriaco), FIM (marco finlandese), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti).

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