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Document 31996L0070

Direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996 che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

GU L 299 del 23.11.1996, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/70/oj

31996L0070

Direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996 che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 23/11/1996 pag. 0026 - 0028


DIRETTIVA 96/70/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1996 che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità con la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che la direttiva 80/777/CEE (4) ha armonizzato le legislazioni degli Stati membri in materia di utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali;

(2) considerando che le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l'obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori vengano ingannati ed assicurare la lealtà delle operazioni commerciali;

(3) considerando che è opportuno modificare la direttiva 80/777/CEE per tener conto del progresso tecnico e scientifico registrato dal 1980; che è altresì opportuno razionalizzare le disposizioni di tale direttiva per armonizzarle con le altre disposizioni della legislazione comunitaria nel settore alimentare;

(4) considerando che occorre prolungare il periodo di riconoscimento delle acque minerali naturali provenienti da paesi terzi al fine di semplificare le procedure amministrative;

(5) considerando che è necessario chiarire in quali circostanze è consentito impiegare aria arricchita di ozono per separare gli elementi instabili dalle acque minerali naturali in condizioni tali da non pregiudicare la composizione dell'acqua nei suoi componenti essenziali;

(6) considerando che l'indicazione della composizione analitica dell'acqua minerale naturale dovrebbe divenire obbligatoria per garantire l'informazione del consumatore;

(7) considerando che è opportuno emanare determinate disposizioni sulle acque sorgive;

(8) considerando che, per un agile funzionamento del mercato interno delle acque minerali naturali, è opportuno instaurare una procedura di coordinamento tra gli Stati membri, in situazioni di emergenza che possono rappresentare un rischio per la salute pubblica;

(9) considerando che è opportuno definire una procedura per stabilire disposizioni dettagliate in materia di acque minerali naturali, segnatamente rispetto ai tenori massimi di taluni componenti delle acque minerali naturali; che dovrebbero inoltre essere adottate le necessarie disposizioni affinché siano indicati sull'etichetta i tenori elevati di taluni componenti; che dovrebbero essere stabiliti i metodi di analisi, compresi i limiti di individuazione, per determinare l'assenza di inquinamento delle acque minerali naturali nonché le procedure di campionamento ed i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali;

(10) considerando che qualsiasi decisione sulle acque naturali che possano avere ripercussioni sulla salute pubblica dovrebbe essere adottata previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/777/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il periodo di validità dell'accertamento di cui al secondo comma non può superare i cinque anni. Qualora l'accertamento sia rinnovato prima della fine di tale periodo, non è necessario un nuovo riconoscimento ai sensi del primo comma.»;

2) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, possono subire unicamente i seguenti trattamenti:

a) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

b) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà, e sempreché:

- il trattamento rispetti le condizioni di utilizzazione stabilite con la procedura di cui all'articolo 12 e previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana istituito con decisione 95/273/CE della Commissione (*),

- il trattamento sia notificato alle autorità competenti e da esse specificamente controllato;

c) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà, e sempreché:

- il trattamento rispetti le condizioni di utilizzazione stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12 e previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana;

- il trattamento sia notificato alle autorità competenti e da esse specificamente controllato;

d) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici.

2. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, non possono essere soggette a aggiunte diverse dall'incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica alle condizioni previste nell'allegato I, parte III.

3. In particolare sono vietati qualsiasi trattamento di disinfezione e, a prescindere dal paragrafo 2, l'aggiunta di elementi batteriostatici o qualsiasi altro trattamento tale da modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.

4. Il paragrafo 1 non impedisce l'utilizzazione delle acque minerali naturali o delle acque di sorgente per la fabbricazione di bevande rinfrescanti analcoliche.

(*) GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 22.»;

3) all'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le etichette delle acque minerali naturali devono recare anche le seguenti informazioni obbligatorie:

a) l'indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici;

b) il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome di questa;

c) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c).

2 bis. Qualora non esistano disposizioni comunitarie in merito alle informazioni sui trattamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali.»;

4) all'articolo 7, il testo del paragrafo 3 è soppresso;

5) all'articolo 9 sono inseriti i seguenti paragrafi:

«4 bis. Il termine "acqua di sorgente" è riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, sempreché:

- soddisfino le condizioni di utilizzazione di cui all'allegato II, paragrafi 2 e 3 che si applicano in toto alle acque di sorgente;

- soddisfino i requisiti microbiologici di cui all'articolo 5;

- osservino le disposizioni relative all'etichettatura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 8;

- non siano state sottoposte a trattamenti diversi da quelli menzionati all'articolo 4. Altri trattamenti potranno essere autorizzati con la procedura di cui all'articolo 12.

Le acque di sorgente dovranno inoltre rispettare le disposizioni della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (*).

4 ter. Qualora non esistano disposizioni comunitarie in merito al trattamento delle acque di sorgente di cui al quarto trattino dell'articolo 9, paragrafo 4 bis, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali al riguardo.

(*) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.»;

6) all'articolo 10, il testo del paragrafo 2 è soppresso;

7) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

1. Qualsiasi Stato membro, qualora abbia circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni stabilite nella presente direttiva, o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri, può temporaneamente sospendere o limitare, nel proprio territorio, la commercializzazione di tale prodotto. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi della decisione.

2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione, lo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua fornisce tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa, nonché i risultati dei controlli periodici.

3. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari; essa esprime quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

4. Se la Commissione ritiene che siano necessario modifiche alla presente direttiva per garantire la protezione della salute pubblica, essa avvia la procedura di cui all'articolo 12 al fine di adottare tali modifiche; in tal caso, lo Stato membro che abbia eventualmente adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all'adozione delle modifiche medesime.»;

8) il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. Con la procedura di cui all'articolo 12, si stabiliscono:

- i limiti per il tenore dei componenti delle acque minerali naturali;

- tutte le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l'elevato tenore di alcuni componenti;

- le condizioni per l'impiego di aria arricchita di ozono, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

- le informazioni riguardanti i trattamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c).

2. Con la procedura di cui all'articolo 12, si possono stabilire:

- i metodi di analisi, compresi i limiti di individuazione, per determinare l'assenza di inquinamento delle acque minerali naturali;

- le procedure di campionamento ed i metodi di analisi necessari per il controllo delle caratteristiche microbiologiche delle acque naturali.»;

9) è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Le decisioni che possono avere effetti sulla salute pubblica sono adottate dalla Commissione previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana.»

Articolo 2

Gli Stati membri modificano, ove necessario, le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in modo da:

- consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 28 ottobre 1997,

- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 28 ottobre 1998. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di questa data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. C 314 dell'11. 11. 1994, pag. 4 e GU C n. 33 del 6. 2. 1996, pag. 15.

(2) GU n. C 110 del 2. 5. 1995, pag. 55.

(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1995 (GU n. C 287 del 30. 10. 1995, pag. 101), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 1995 (GU n. C 59 del 28. 2. 1996, pag. 44) e decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 61). Decisione del Consiglio del 26 luglio 1996.

(4) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

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