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Document 31996L0069

Direttiva 96/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

GU L 282 del 1.11.1996, p. 64–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; abrogato da 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/69/oj

31996L0069

Direttiva 96/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1996 pag. 0064 - 0067


DIRETTIVA 96/69/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 ottobre 1996 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che è importante adottare misure nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del mercato interno; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

(2) considerando che il primo programma d'azione della Comunità europea in materia di protezione dell'ambiente (4), approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973, invita a tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e ad adeguare in tal senso le direttive già adottate; che il quinto programma d'azione, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993 (5), prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente l'attuale livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

(3) considerando che l'obiettivo di ridurre il livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore e l'instaurazione del mercato interno per i veicoli non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri; che essi possono, di conseguenza, essere meglio realizzati a livello comunitario mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a motore;

(4) considerando il consenso esistente sul fatto che lo sviluppo dei trasporti nella Comunità ha inciso notevolmente sull'ambiente e che rischia di provocare un ancor maggiore inquinamento ambientale; che le previsioni ufficiali sinora elaborate sull'aumento della densità del traffico sono state superate dall'andamento effettivo nell'insieme delle Comunità; che, pertanto, occorre imporre norme molto rigorose in materia di gas di scarico per tutti i veicoli a motore;

(5) considerando che la Commissione ha adottato nel 1993 un programma europeo sulle emissioni, sui carburanti e sulle tecnologie dei motori (EPEFE); che detto programma è stato istituito al fine di garantire che le proposte di future direttive sulle emissioni inquinanti si ispirino alle soluzioni migliori al contempo per l'ambiente, per il consumatore e per l'economia; che il programma riguarda l'inquinamento derivante dai veicoli a motore e dai carburanti che li alimentano;

(6) considerando che la direttiva 70/220/CEE (6), relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore, è una delle direttive particolari della procedura di omologazione istituita nel quadro della direttiva 70/156/CEE (7);

(7) considerando che la direttiva 70/220/CEE fissa i valori limite per le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti prodotti dai motori di detti veicoli; che tali valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE del Consiglio (8) e integrati conformemente alla direttiva 77/102/CEE della Commissione (9), dai valori limite ammissibili per le emissioni di ossidi di azoto; che i valori limite di questi tre tipi di inquinanti sono stati successivamente ridotti dalla direttiva 78/665/CEE della Commissione (10), e dalle direttive 83/351/CEE (11) e 88/76/CEE (12) del Consiglio; che la direttiva 88/436/CEE (13) ha introdotto valori limite per le emissioni di particelle inquinanti dei motori diesel e che la direttiva 89/458/CEE (14) ha prescritto norme europee più severe per le emissioni di gas inquinanti dei veicoli a motore di cilindrata inferiore a 1 400 cm³; che l'applicazione di queste norme è stata estesa a tutte le autovetture indipendentemente dalla loro cilindrata in base a un procedimento di prova europeo perfezionato comprendente un ciclo di guida extraurbano che la direttiva 91/441/CEE (15) ha introdotto requisiti relativi alle emissioni di vapori ed alla durata delle emissioni riferiti ai componenti dei veicoli, nonché norme più severe sul particolato prodotto da autovetture munite di motori diesel; che alle autovetture destinate a trasportare più di sei passeggeri, conducente compreso, od aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, ai veicoli commerciali leggeri e ai fuoristrada, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 70/220/CEE, sono state applicate norme altrettanto rigorose di quelle applicate alle autovetture ai sensi della direttiva 93/59/CEE (16), tenendo conto delle caratteristiche specifiche di detti veicoli; che le norme per le autovetture sono state rese più severe dalla direttiva 94/12/CE, che ha introdotto anche un nuovo metodo di controllo della conformità della produzione; che è necessario armonizzare le norme per i veicoli commerciali leggeri con quelle relative alle autovetture al fine di renderle almeno altrettanto rigorose;

(8) considerando che i lavori svolti dalla Commissione in questo settore hanno dimostrato che le migliori tecnologie di cui attualmente dispone l'industria comunitaria possono essere ulteriormente perfezionate per consentire ai veicoli commerciali leggeri di soddisfare limiti di emissione fortemente ridotti; che lo stesso vale per le nuove tecnologie che si manifestano; che le norme proposte devono essere applicate sia all'omologazione dei nuovi tipi di veicoli sia al controllo della conformità della produzione, dato che il metodo modificato di campionamento e valutazione statistica elimina le tolleranze sui valori limite ammesse dalla direttiva 70/220/CEE nelle fasi precedenti di riduzione dei valori;

(9) considerando che la Commissione ha esaminato la possibilità di unificare le classi di veicoli II e III e le condizioni effettive di circolazione urbana et extraurbana, nonché le caratteristiche particolari dei veicoli commerciali leggeri;

(10) considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di accelerare l'immissione sul mercato dei veicoli che soddisfino i requisiti adottati a livello comunitario, mediante incentivi fiscali che debbono essere conformi alle disposizioni del trattato e rispondere a talune condizioni intese ad evitare distorsioni nel mercato interno; che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di includere le emissioni di inquinanti e di altre sostanze nella base di calcolo delle tasse di circolazione dei veicoli a motore;

(11) considerando che l'obbligo della notifica preliminare di cui alla presente direttiva non pregiudica altri requisiti in materia di notifica previsti da altre disposizioni del diritto comunitario, in particolare dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;

(12) considerando che è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino, al più tardi entro il 31 dicembre 1997, i requisiti della «fase 2000» in base a una proposta che la Commissione deve presentare anteriormente al 30 giugno 1996 e che la proposta deve essere orientata a ridurre notevolmente le emissioni prodotte dai veicoli commerciali leggeri;

(13) considerando che le misure intese a ridurre le emissioni che causano inquinamento atmosferico a partire dal 2000 devono rientrare in un approccio integrato e multidirezionale comprendente tutte le misure destinate a ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dal traffico stradale; che sono pertinenti tutti i parametri elencati dall'articolo 4 della direttiva 94/12/CE; che per le prescrizioni valevoli a partire dall'anno 2000 l'obiettivo per i veicoli commerciali leggeri dovrebbe essere l'adozione di prescrizioni di una rigorosità equivalente a quelle previste per le autovetture che utilizzano una tecnologia di riduzione delle emissioni di un livello tecnico uniforme, tenuto conto delle peculiari caratteristiche dei veicoli commerciali leggeri nonché, per i veicoli delle classi II e III della categoria N1, della necessità di tenere conto di prescrizioni appropriate in materia di durata; che la Commissione svolgerà la necessaria analisi degli aspetti ambientali, tecnologici e di costo/efficacia, onde quantificare, entro la fine di giugno del 1996, gli obiettivi delle misure comunitarie per l'anno 2000,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/220/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1996, gli Stati membri riconoscono la conformità alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per i veicoli della classe I e dal 1° gennaio 1998 per i veicoli delle classi II e III, gli Stati membri negano:

- l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, o

- l'omologazione di portata nazionale, salvo che vengano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE,

per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni da veicoli a motore, per qualsiasi tipo di veicolo che non soddisfi le prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1997 per i veicoli della classe I, e dal 1° ottobre 1998 per i veicoli delle classi II e III, gli Stati membri:

- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alla direttiva 70/156/CEE, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva medesima;

- negano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei nuovi veicoli che non siano accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE, salvo che vengano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva medesima,

per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni da veicoli a motore, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri possono concedere incentivi fiscali solo per i veicoli a motore conformi alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva. Detti incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e soddisfare le seguenti condizioni:

- devono riguardare tutti i nuovi veicoli messi in vendita sul mercato di uno Stato membro che rispondano, in anticipo, alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva;

- devono cessare alla data dell'entrata in vigore obbligatoria dei valori di emissione fissata all'articolo 2, paragrafo 3 per i nuovi veicoli a motore;

- devono corrispondere, per ogni tipo di veicolo, ad un importo inferiore al costo delle soluzioni tecniche introdotte per garantire il rispetto dei valori fissati, nonché del loro montaggio sul veicolo.

La Commissione deve essere informata con sufficiente anticipo dei progetti intesi ad istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al primo comma affinché possa comunicare le sue osservazioni.

Articolo 4

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando a norma del trattato, decidono entro il 31 dicembre 1997 sulle proposte relative ad un'ulteriore fase di riduzione, mediante l'adozione di misure comunitarie, dell'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore disciplinati dalla presente direttiva, che la Commissione presenterà entro il 30 giugno 1996. Le misure saranno applicabili a decorrere dal 2000.

Per tali proposte, la Commissione segue l'impostazione illustrata all'articolo 4 della direttiva 94/12/CE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 ottobre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

P. RABBITTE

(1) GU n. C 390 del 31. 12. 1994, pag. 26, e GU n. C 19 del 23. 1. 1996, pag. 13.

(2) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 9.

(3) Parere del Parlamento europeo del 20 settembre 1995 (GU n. C 269 del 16. 10. 1995, pag. 82), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 1995 (GU n. C 37 del 9. 2. 1996, pag. 23) e decisione del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU n. C 152 del 27. 5. 1996, pag. 44).

(4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

(5) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

(6) GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/12/CE (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 42).

(7) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 95/54/CE (GU n. L 266 dell'8.11.1995, pag. 1).

(8) GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 61.

(9) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32.

(10) GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 48.

(11) GU n. L 197 del 20. 7. 1983, pag. 1.

(12) GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1.

(13) GU n. L 214 del 6. 8. 1988, pag. 1.

(14) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 1.

(15) GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1.

(16) GU n. L 186 del 28. 7. 1993, pag. 21.

ALLEGATO

Modifiche agli allegati della direttiva 70/220/CEE, quale modificata dalla direttiva 93/59/CEE

La tabella di cui al punto 5.3.1.4 viene sostituita dalla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Ad eccezione dei:

- veicoli adibiti al trasporto di più di sei passeggeri, compreso il conducente,

- veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.

(2) Ed i veicoli della categoria M di cui alla nota (2).

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