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Document 31996F0747

96/747/GAI: Azione Comune del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'applicazione della legge

GU L 342 del 31.12.1996, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2016; abrogato da 32016R0095

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1996/747/oj

31996F0747

96/747/GAI: Azione Comune del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'applicazione della legge

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 31/12/1996 pag. 0002 - 0003


AZIONE COMUNE del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'applicazione della legge (96/747/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della presidenza e del Belgio,

vista l'azione comune del 10 marzo 1995 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'unità Droghe di Europol (1) e l'azione comune del 16 dicembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che estende il mandato conferito all'Unità Droga di Europol (2),

rammentando che, a norma dell'articolo K.1, punti 8 e 9 del trattato, la cooperazione doganale e di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro la criminalità internazionale sono considerate questioni di interesse comune per gli Stati membri,

considerando che il Consiglio ritiene che la gravità e la diffusione di talune forme di criminalità internazionale richiedano una maggiore cooperazione tra le autorità di prevenzione e repressione degli Stati membri, in particolare nei campi tecnico e scientifico;

considerando che, in risposta alle diverse minacce incombenti sugli Stati membri, le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge che lottano contro la criminalità organizzata hanno sviluppato competenze, capacità e conoscenze specialistiche in settori diversi, che dovrebbero in linea di massima essere rese disponibili a tutte le pertinenti autorità di tutti gli altri Stati membri su richiesta, se e quando ne ravvisano la necessità;

considerando che l'istituzione ed il costante aggiornamento di un repertorio di competenze, capacità e conoscenze specialistiche permetterebbe alle autorità degli Stati membri di disporre più capillarmente e tempestivamente delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche, potenziando così la capacità degli Stati membri di lotta alla criminalità;

considerando che il repertorio previsto nella presente azione comune non intende sostituire o pregiudicare eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti in materia di cooperazione tecnico-scientifica nell'applicazione della legge, né vuol essere un veicolo per lo scambio di intelligenze operativa e non richiede l'istituzione di alcuna nuova struttura nell'ambito del Consiglio;

considerando che, in una prima fase, l'Unità Droga Europol compila il repertorio riguardante i settori del traffico illecito di stupefacenti e della tratta degli esseri umani,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unità Droga Europol è incaricata di compilare, tenere aggiornato e divulgare un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche in materia di lotta contro le forme di criminalità che rientrano nelle competenze dell'Unità Droga Europol (UDE), in applicazione delle azioni comuni del 10 marzo 1995 e del 16 dicembre 1996.

Articolo 2

1. Gli Stati membri trasmettono all'UDE i dati da inserire nel repertorio.

2. L'UDE compila detto repertorio in base ai contributi degli Stati membri.

3. Per i loro contributi al repertorio gli Stati membri tengono pienamente conto della classificazione di sicurezza e della protezione stabilite da ciascuno Stato membro.

4. L'UDE provvede, in seguito, ad inserire con precisione nel repertorio le eventuali modifiche ad aggiunte comunicate dagli Stati membri in contributi successivi e a segnalare le modifiche e aggiunte all'attenzione degli Stati membri.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro contribuisce al repertorio indicando le competenze, capacità o conoscenze specialistiche che ha accumulato nella lotta contro la criminalità organizzata che reputa utile mettere a disposizione di tutti gli Stati membri.

2. I contributi degli Stati membri, che potrebbero opportunamente seguire lo schema di moduli da concordare in sede di Consiglio, forniscono almeno una descrizione sufficientemente dettagliata di ciascun settore di competenza, capacità o conoscenza specialistica, onde permettere alle autorità pertinenti degli Stati membri di decidere a ragion veduta se essa possa risultare utile ai fini dei loro compiti. I contributi specificano inoltre come contattare, direttamente e rapidamente, le autorità dotate delle competenze, capacità o conoscenze specialistiche in questione, o un punto di contatto centrale nello Stato membro.

3. Gli Stati membri sono responsabili dell'aggiornamento, se necessario, dei riferimenti a tali punti di contatto.

4. Gli Stati membri possono in qualsiasi momento chiedere l'inserimento di nuove voci nel repertorio o la cancellazione di dati dallo stesso.

5. Il repertorio non contiene dati personali, ad eccezione dei nominativi e dei riferimenti per permettere i contatti necessari al funzionamento del sistema.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro tiene una copia del repertorio. Spetta alle autorità pertinenti di uno Stato membro, che desidera avvalersi di particolari competenze menzionate nel repertorio, rivolgersi al punto di contatto appropriato dello Stato membro che ha inserito i dati corrispondenti. Anche la questione di un eventuale rimborso spese è risolta a livello bilaterale.

2. Lo Stato membro che ha inserito nel repertorio una menzione relativa ad un settore di disponibilità, competenza, capacità o conoscenza specialistica può, in determinati casi, negarne la disponibilità, quando le circostanze lo impongano.

3. Gli Stati membri convengono, in caso di contatti attraverso il repertorio, di comunicare all'UDE i relativi dati essenziali che il Consiglio determina deliberando all'unanimità, per consentire un efficace controllo dell'utilità del repertorio.

4. Si applicano l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 7 dell'azione comune del 10 marzo 1995.

Articolo 5

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Essa entra in vigore alla data di pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. OWEN

(1) GU n. L 62 del 20. 3. 1995, pag. 1.

(2) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

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