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Document 31996D0653
96/653/EC: Commission Decision of 11 November 1996 authorizing Member States to permit temporarily the marketing of forest reproductive material not satisfying the requirements of Council Directives 66/404/EEC and 71/161/EEC
96/653/CE: Decisione della Commissione dell'11 novembre 1996 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio
96/653/CE: Decisione della Commissione dell'11 novembre 1996 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio
GU L 295 del 20.11.1996, p. 33–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
96/653/CE: Decisione della Commissione dell'11 novembre 1996 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 295 del 20/11/1996 pag. 0033 - 0038
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1996 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio (96/653/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, vista la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, viste le richieste presentate da alcuni Stati membri, considerando che la produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate negli allegati è attualmente insufficiente in tutti gli Stati membri, che si trovano pertanto nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE; considerando che neppure i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalle suddette direttive; considerando che occorre quindi autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle specie in causa soggetti a requisiti meno rigorosi per far fronte alla penuria di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE; considerando che, per motivi di carattere genetico, tali materiali di moltiplicazione devono essere raccolti nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie in causa e che si devono fornire le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali materiali; considerando inoltre che i materiali di moltiplicazione devono essere commercializzati soltanto se accompagnati da un documento recante determinate indicazioni sui materiali di moltiplicazione in causa; considerando che è opportuno autorizzare ogni Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi e piante soggette a requisiti meno rigorosi in materia di provenienza, secondo quanto prescritto dalla direttiva 66/404/CEE, o di sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia di purezza specifica, secondo quanto prescritto dalla direttiva 71/161/CEE, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa negli altri Stati membri in virtù della presente decisione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di sementi non rispondenti, in materia di provenienza, ai requisiti della direttiva 66/404/CEE, conformemente all'allegato I ed a condizione che venga fornita la prova prevista all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte. 2. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di piantine prodotte nella Comunità a partire dalle sementi suddette. Articolo 2 1. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 4 può considerarsi fornita, ove si tratti di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria «materiali di moltiplicazione identificati» del regime di controllo istituito dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per la sorveglianza dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale, o appartenenti ad altra categoria definita in tale regime. 2. Qualora il regime OCSE di cui al paragrafo 1 non venga applicato nei luoghi di provenienza dei materiali di moltiplicazione, sono ammessi altri documenti giustificativi ufficiali. 3. Qualora non sia possibile fornire documenti giustificativi ufficiali, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali. Articolo 3 Gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'allegato II, ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di sementi non conformi, per quanto riguarda la purezza specifica, ai requisiti dell'allegato I della direttiva 71/161/CEE, a condizione che il documento richiesto a norma dell'articolo 9 della direttiva 66/404/CEE rechi la seguente dicitura: «Sementi non conformi alle norme di purezza specifica». Articolo 4 Gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'allegato III, ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di materiali di moltiplicazione che non soddisfano né i requisiti in materia di provenienza prescritti dalla direttiva 66/404/CEE né i requisiti di purezza specifica di cui all'allegato I della direttiva 71/161/CEE, a condizione che: - sia fornita la prova di cui all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte, e - il documento prescritto all'articolo 9 della direttiva 66/404/CEE rechi la dicitura: «Sementi non conformi alle norme di purezza specifica». Articolo 5 Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, conformemente a quanto disposto rispettivamente negli allegati I, II e III e per le stesse finalità espresse dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio di sementi e piantine autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione. Articolo 6 Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 3 e 4 scadono il 30 novembre 1997 se riguardano la prima immissione sul mercato comunitario di materiali forestali di moltiplicazione; qualora riguardino invece successive immissioni sul mercato comunitario, esse scadono il 31 dicembre 1998. Articolo 7 Per quanto riguarda la prima immissione sul mercato di materiali forestali di moltiplicazione ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di qualsiasi materiale soggetto a requisiti meno rigorosi che sono stati ammessi alla commercializzazione nel loro territorio in virtù della presente decisione. Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione LEGENDA 1. Stati membri A = Repubblica d'Austria B = Regno del Belgio D = Repubblica federale di Germania DK = Regno di Danimarca E = Regno di Spagna EL = Repubblica ellenica F = Repubblica francese I = Repubblica italiana IRL = Irlanda L = Granducato di Lussemburgo NL = Regno dei Paesi Bassi P = Repubblica portoghese UK = Regno Unito 2. Paesi di provenienza BG = Bulgaria Ca. = Carpati CDN = Canada CH = Svizzera CZ = Repubblica ceca EC = Comunità europea HR = Croazia HU = Ungheria LV = Lettonia NO = Norvegia PL = Polonia RO = Romania SI = Slovenia SK = Repubblica slovacca Sudètes = Sudeti TR = Turchia USA = Stati Uniti d'America Vallée de la Save = Valle della Sava 3. Altre abbreviazioni max. alt. = altitudine massima OEP = o provenienza equivalente (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66. (2) GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14. ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III >SPAZIO PER TABELLA>