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Document 31996D0572

    96/572/CE: Decisione della Commissione del 24 settembre 1996 recante modifica delle decisioni 91/270/CEE e 92/471/CEE e relativa all'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina provenienti dall'Argentina (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 250 del 2.10.1996, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2004; abrog. impl. da 32004D0052

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/572/oj

    31996D0572

    96/572/CE: Decisione della Commissione del 24 settembre 1996 recante modifica delle decisioni 91/270/CEE e 92/471/CEE e relativa all'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina provenienti dall'Argentina (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 250 del 02/10/1996 pag. 0020 - 0020


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 1996 recante modifica delle decisioni 91/270/CEE e 92/471/CEE e relativa all'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina provenienti dall'Argentina (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/572/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/113/CE (2), in particolare gli articoli 7, 9 e 10,

    considerando che l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina figura nella decisione 91/270/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 94/453/CE (4);

    considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi sono stabilite dalla decisione 92/471/CEE della Commissione (5), modificata da ultimo dalla decisione 94/453/CE;

    considerando che le competenti autorità argentine si sono impegnate a notificare nelle 24 ore alla Commissione e agli Stati membri, via telex o telefax, la conferma dell'insorgenza di una delle seguenti malattie: peste bovina, afta epizootica, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, febbre della valle del Rift e stomatite vescicolosa contagiosa, oppure eventuali modifiche della politica di vaccinazione contro tali malattie;

    considerando che la situazione zoosanitaria in Argentina è soddisfacente dal punto di vista delle importazioni di embrioni di bovini; che i servizi veterinari di questo paese sono strutturati e organizzati in modo adeguato e che le competenti autorità nazionali hanno fornito garanzie in merito al rispetto delle norme contenute nella direttiva 89/556/CEE;

    considerando che le competenti autorità argentine si sono impegnate a garantire che gli embrioni sono stati raccolti o prodotti e trattati da gruppi di raccolta o di produzione riconosciuti e controllati, che provengono da animali le cui condizioni sanitarie sono soddisfacenti, che sono stati immagazzinati e trasportati in modo da preservarne lo stato sanitario e che sono stati scortati durante il trasporto da un certificato sanitario attestante l'adempimento di tale obbligo;

    considerando che occorre modificare l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina e stabilire le condizioni sanitarie per l'importazione di embrioni provenienti dall'Argentina;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'elenco dei paesi che figura nell'allegato della decisione 91/270/CEE è aggiunto il seguente paese:

    «Argentina».

    Articolo 2

    All'elenco dei paesi che figura nell'allegato A, parte II della decisione 92/471/CEE è aggiunto il seguente paese:

    «Argentina».

    Articolo 3

    La presente decisione è applicabile a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

    (2) GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 23.

    (3) GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 56.

    (4) GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 11.

    (5) GU n. L 270 del 15. 9. 1992, pag. 27.

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