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Document 31995R2543

Regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva

GU L 260 del 31.10.1995, p. 33–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2005; abrogato da 32005R1345

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2543/oj

31995R2543

Regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva

Gazzetta ufficiale n. L 260 del 31/10/1995 pag. 0033 - 0037


REGOLAMENTO (CE) N. 2543/95 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1995 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando che, a norma del regolamento n. 136/66/CEE, a decorrere dal 1° novembre 1995 l'esportazione di olio di oliva è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore dell'olio di oliva e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (4);

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di tale regime nonché la loro validità;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione; che occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;

considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo un periodo d'attesa; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti; che è necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che, per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati; che, a fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/91 (6), sono sostituite dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione (7) e del presente regolamento; che è quindi necessario abrogare il regolamento suddetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato die gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° novembre 1995, l'esportazione di prodotti del settore dell'olio d'oliva è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione.

Articolo 2

1. Il titolo d'esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di undici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

3. L'aliquota della cauzione relativa ai titoli di esportazione è pari a 12 ECU/100 chilogrammi netti.

Articolo 3

1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al mercoledì di ogni settimana.

Le domande presentate il giovedì e il venerdì si considerano presentate il lunedì della settimana seguente.

2. I titoli d'esportazione sono rilasciati il primo giorno lavorativo della settimana successiva al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

3. Nel caso in cui:

a) il rilascio dei titoli richiesti provochi o rischi di provocare un superamento delle quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, e/o delle relative spese nel corso del periodo considerato;

b) il rilascio dei titoli richiesti non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante della campagna, nel qual caso si tiene conto per il prodotto in oggetto:

- del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e in particolare dell'andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni d'esportazione;

- della necessità di evitare che domande a fini speculativi provochino una distorsione della concorrenza tra gli operatori,

la Commissione può:

- fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

- respringere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

- sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Queste misure possono essere differenziate secondo i prodotti.

4. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

5. In deroga al paragrafo 2, qualora sia fissata una percentuale unica di accettazione inferiore all'80 %, il titolo è rilasciato entro e non oltre l'undicesimo giorno lavorativo succesivo alla pubblicazione di tale percentuale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

- o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,

- o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del lunedì successivo al deposito della domanda di titolo d'esportazione.

Articolo 4

Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

Il titolo reca nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:

- Restitución válida por . . . toneladas (cantidad por la que se expida el certificado) - Restitutionen omfatter . . . tons (den maengde, licensen vedroerer) - Erstattung gueltig fuer . . . Tonnen (Menge, fuer welche die Lizenz ausgestellt wurde) - AAðéóôñïoeÞ éó÷ýïõóá ãéá . . . ôueíïõò (ðïóueôçôá ãéá ôçí ïðïssá Ý÷aaé aaêaeïèaass ôï ðéóôïðïéçôéêue) - Refund valid for . . . tonnes (quantity for which the licence is issued) - Restitution valable pour . . . tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré) - Restituzione valida per . . . t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato) - Restitutie geldig voor . . . ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven) - Restituição válida para . . . toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado) - Tuki on voimassa . . . tonnille (maeaerae, jolle todistus on myoennetty) - Ger raett till exportbidrag foer . . . ton (den kvantitet foer vilken licensen utfaerdats).

Il disposto del presente articolo si applica esclusivamente ai titoli di esportazione di prodotti che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

Articolo 5

1. Entro le ore 14 di ogni giovedì, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione:

a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1, presentate dal lunedì al mercolodì della settimana in corso;

b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il lunedì precedente;

c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 5, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere indicato:

- il quantitativo per qualità e tipo di condizionamento;

- la ripartizione secondo la destinazione, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

- il tasso della restituzione applicabile;

- l'importo totale in ecu della restituzione, per categoria di prodotti.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, i quantitativi dei titoli d'esportazione non utilizzati.

4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione « nulla », vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato.

Articolo 6

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3665/87 (1) della Commissione e (CEE) 3719/88.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2041/75 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile per i titoli di fissazione anticipata rilasciati anteriormente al 1° novembre 1995 a norma dello stesso regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai titoli d'esportazione chiesti a norma del presente regolamento a decorrere dal 1° novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione del regolamento (CE) n. 2543/95 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG VI/C/4 - Settore dell'olio d'oliva Domanda di titoli d'esportazione - Olio d'oliva Speditore: Data: Periodo: dal lunedì . . . al mercoledì . . .

Stato membro: Persona da contattare: Telefono: Telefax: Destinatario: DG VI/C/4 - Telefax: (32-2) 296 60 09 / 296 12 27 - Parte A - Comunicazione settimanale: (compilare separatamente per ogni categoria) Categoria Quantitativo Tasso della restituzione (ECU/100 kg) Importo globale delle restituzioni prefissate Totale per categoria Categoria Quantitativi totali richiesti per categoria - Parte B - Comunicazione settimanale Categoria Quantitativi totali per categoria dei titoli rilasciati il lunedì - Parte C - Comunicazione settimanale Categoria Quantitativi totali per categoria ritirati la settimana precedente - Parte D - Comunicazione mensile Categoria Quantitativi non utilizzati >FINE DI UN GRAFICO>

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