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Document 31995L0053

Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale

GU L 265 del 8.11.1995, p. 17–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32004R0882

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/53/oj

31995L0053

Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 08/11/1995 pag. 0017 - 0022


DIRETTIVA 95/53/CE DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1995 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'alimentazione animale ha assunto un'importanza considerevole nell'agricoltura comunitaria;

considerando che la fissazione, a livello comunitario, dei principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale contribuisce a prevenire i rischi per la salute animale, per la salute umana e per l'ambiente, a garantire la correttezza delle operazioni commerciali nonché a tutelare gli interessi dei consumatori;

considerando che è necessario disciplinare l'organizzazione dei controlli ufficiali sugli alimenti per animali, data la natura molto diversa dei prodotti utilizzati, l'ingente volume delle merci oggetto di scambi commerciali, la struttura integrata del settore e, in particolare, la necessità di garantire nel contempo la salubrità del mangime che sarà consumato dagli animali e la qualità del prodotto alimentare;

considerando che le norme introdotte dalla presente direttiva, per conseguire l'obiettivo ricercato, devono riguardare tutti i prodotti e sostanze utilizzati nell'alimentazione degli animali della Comunità; che pertanto occorre organizzare congiuntamente i controlli dei prodotti importati o messi in libera pratica nella Comunità;

considerando che la definizione data di autorità competente non esclude la possibilità che gli Stati membri deleghino, in tutto o in parte, la competenza di tale autorità per effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, a condizione che i controlli continuino ad essere effettuati sotto la loro responsabilità;

considerando che, per essere efficaci, i controlli devono essere periodici; che essi non devono essere soggetti a limitazioni per quanto riguarda l'oggetto, la fase o il momento in cui conviene effettuarli e che essi devono assumere le forme più appropriate per garantirne l'efficacia;

considerando che, al fine di garantire che le procedure di controllo non siano eluse, è necessario prevedere che gli Stati membri non escludano un prodotto da un adeguato controllo per il fatto che esso è destinato all'esportazione al di fuori della Comunità;

considerando che occorre che i prodotti provenienti dai paesi terzi siano sottoposti ad un controllo documentale e a un controllo d'identità per campione fin dalla loro introduzione nel territorio della Comunità;

considerando che occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di designare punti di entrata allo scopo di assicurare uno svolgimento efficace dei controlli sui prodotti importati, fatte salve le disposizioni previste in altre pertinenti normative comunitarie, segnatamente nelle direttive 90/675/CEE (4) e 92/118/CEE (5), in materia veterinaria e sanitaria;

considerando che occorre fissare principi relativi all'organizzazione dei controlli fisici che le autorità competenti devono effettuare nonché alle procedure successive;

considerando che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, è opportuno attribuire particolare importanza ai controlli all'origine; che, tuttavia, in caso di presunzione di irregolarità e a titolo eccezionale, il controllo può essere effettuato durante il trasporto dei prodotti o sul luogo di destinazione;

considerando che tale situazione implica una maggiore fiducia nei controlli effettuati dallo Stato membro di spedizione; che è opportuno che lo Stato membro di spedizione garantisca che tali controlli siano effettuati in modo adeguato;

considerando che occorre prevedere le azioni da intraprendere a seguito di un controllo da cui risulti che la spedizione è irregolare;

considerando che, per motivi di efficienza spetta allo Stato di spedizione garantire la conformità dei prodotti con la normativa comunitaria; che in caso d'infrazione la Commissione deve poter agire, in collaborazione con gli Stati membri interessati, in particolare recandosi sul posto e adottando le misure adeguate alla situazione;

considerando che è opportuno, conformemente alla direttiva 70/373/CEE (1), adottare a livello comunitario tutti i modi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per realizzare i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali;

considerando che, pur non essendo opportuno, da un lato, riconoscere agli interessati il diritti di opporsi ai controlli, occorre salvaguardare, dall'altro, i loro diritti legittimi e, in particolare, il diritto al segreto di produzione e il diritto a proporre ricorsi;

considerando che le autorità preposte ai controlli possono essere differenti da uno Stato membro all'altro; che pertanto è opportuno pubblicare un elenco delle autorità competenti in materia in ciascuno Stato membro con l'indicazione dei territori di loro competenza e dei laboratori autorizzati ad effettuare analisi nell'ambito dei suddetti controlli;

considerando che, pur competendo innanzitutto agli Stati membri la definizione dei loro programmi di controllo, occorre peraltro, nell'ambito del mercato interno, disporre anche di programmi coordinati a livello comunitario;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'incarico di prendere le misure d'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

1. La presente direttiva fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2. La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria più specifica, comprese segnatamente la normativa comunitaria in materia doganale e la normativa comunitaria relativa al settore veterinario.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si intende per a) « controllo ufficiale nel settore dell'alimentazione animale » (in appresso denominato « controllo ») il controllo, da parte delle autorità competenti, in merito alla conformità con le disposizioni comunitarie previste - nella direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (2);

- nella direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (3);

- nella direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (4);

- nella direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (5);

- nella direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (6);

- nella direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernenti gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (7);

- in qualsiasi altra normativa concernente il settore dell'alimentazione animale, in cui si preveda che i controlli ufficiali vengono effettuati in base alle disposizioni della presente direttiva;

b) « controllo documentale », la verifica dei documenti che accompagnano il prodotto o di qualsiasi altra informazione fornita in merito al prodotto;

c) « controllo d'identità », la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti, i marchi e i prodotti;

d) « controllo fisico », il controllo del prodotto stesso e, se del caso, prelievo di campioni ed esami di laboratorio;

e) « prodotto », l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;

f) « autorità competente », l'autorità dello Stato membro incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

g) « stabilimento », qualsiasi impresa che procede alla produzione o alla fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio o che mette in commercio tale prodotto;

h) « immissione in commercio », la detenzione di prodotti per la vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonché la vendita e le altre forme di trasferimento in sé.

2. Valgono inoltre, se del caso, le definizioni inerenti al settore dell'alimentazione animale che compaiono nella normativa comunitaria.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti utili affinché i controlli siano effettuati conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri non escludono un prodotto da un adeguato controllo per il fatto che esso sia destinato ad essere esportato.

Articolo 4

1. I controlli sono effettuati:

a) con regolarità,

b) in caso di sospetto di non conformità,

c) commisuratamente all'obiettivo perseguito e, in particolare, ai rischi e all'esperienza acquisita.

2. I controlli riguardano tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti.

L'autorità competente designa la fase o le fase più idonee ai fini della ricerca prevista.

3. Di norma, i controlli sono effettuati senza preavviso.

4. I controlli riguardano anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

CAPO II

IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI

Articolo 5

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri prendono tutte le misure utili, affinché, al momento dell'introduzione di un prodotto nel territorio doganale della Comunità, le autorità competenti effettuino un controllo documentale su ciascuna partita e un controllo d'identità per campione per accertarne:

- la natura,

- l'origine,

- la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

Articolo 6

Ai fini dei controlli di cui all'articolo 5, gli Stati membri possono designare determinati punti di entrata nel loro territorio per i diversi tipi di prodotti.

A tal fine essi possono esigere di essere informati preventivamente circa l'arrivo dei prodotti ad un determinato punto d'entrata.

Articolo 7

Gli Stati membri verificano la conformità dei prodotti mediante un controllo fisico per campione, prima dell'ammissione in libera pratica.

Articolo 8

1. Qualora dai controlli risulti la non conformità dei prodotti ai requisiti prescritti, lo Stato membro ne vieta l'introduzione o l'immissione in libera pratica e ne ordina la spedizione al di fuori del territorio comunitario; esso informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri del rifiuto dei prodotti, indicando le infrazioni constatate.

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può autorizzare a procedere, alle condizioni fissate dall'autorità competente, ad una delle seguenti operazioni:

- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire,

- eventuale decontaminazione,

- qualsiasi altro trattamento appropriato,

- utilizzazione per altri fini,

- distruzione dei prodotti.

Gli Stati membri vigilano affinché dalle operzaioni indicate nel primo comma non risulti alcuna conseguenza che possa danneggiare la salute umana e animale nonché l'ambiente.

3. Le spese relative alle misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono a carico del detentore dell'autorizzazione o del suo rappresentante.

Articolo 9

1. Se i prodotti non sono immessi in libera pratica nel territorio dello Stato membro che procede ai controlli di cui all'articolo 5 e, se del caso, ad un controllo fisico, detto Stato membro fornisce all'interessato un documento che indichi la natura e i risultati dei controlli effettuati. I documenti commerciali recano un riferimento a tale documento.

Tuttavia tale disposizione lascia impregiudicata la possibilità per lo Stato membro di destinazione di procedere a controlli per campione dei prodotti.

2. Un modello di documento ed eventualmente le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottati anteriormente al 30 aprile 1998 secondo la procedura di cui all'articolo 23.

CAPO III

SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

Articolo 10

Gli Stati membri si assicurano tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti in un altro Stato membro siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione nel proprio territorio.

Sezione 1

Controllo all'origine

Articolo 11

1. Gli Stati membri si assicurano che l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti in virtù della normativa comunitaria e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti comunitari.

2. In caso di sospetto di inosservanza dei requisiti, l'autorità competente procede agli opportuni controlli e, nel caso che il sospetto sia fondato, prende le misure adeguate.

Sezione 2

Controllo a destinazione

Articolo 12

1. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della lettera a), mediante controlli per campione e di natura non discriminatoria.

2. Tuttavia, quolora l'autorità competente dello Stato membro di transito o dello Stato membro di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione ugualmente essere effettuati altri controlli durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

Articolo 13

1. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, uno Stato membro constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), esso prende le disposizioni adeguate e intima allo speditore, al destinatario o ad ogni altro avente diritto di effettuare, alle condizioni fissate dall'autorità competente, una delle seguenti operazioni:

- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire,

- eventuale decontaminazione,

- qualsiasi altro trattamento appropriato,

- utilizzazione per altri fini,

- rinvio nel paese d'origine, previa informazione dell'autorità competente del paese dello stabilimento d'origine,

- distruzione dei prodotti.

2. Le spese relative alle misure adottate conformemente al paragrafo 1 sono a carica dello speditore o di ogni altro avente diritto, compreso eventualmente il destinatario.

Sezione 3

Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni

Articolo 14

Nei casi in cui i prodotti siano distrutti, siano utilizzati per altri fini, siano rinviati nel paese d'origine o decontaminati, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lo Stato membro di destinazione si mette immediatamente in contatto con lo Stato membro di spedizione. Negli altri casi, lo Stato membro di destinazione può mettersi in contatto con lo Stato membro di spedizione. Lo Stato membro di spedizione prende tutte le misure necessarie e comunica allo Stato membro di destinazione la natura dei controlli effettuati, i loro risultati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

Qualora lo Stato membro di destinazione tema che dette misure non siano sufficienti, esso esamina, congiuntamente con lo Stato membro messo in causa, le vie e i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita comune in loco.

Qualora dai controlli effettuati conformemente all'articolo 12 risulti un'irregolarità ripetuta, lo Stato membro di destinazione ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 15

1. Su richiesta dello Stato membro di destinazione o di propria iniziativa, la Commissione, tenuto conto della natura delle infrazioni constatate, può - inviare suoi rappresentanti in loco, in collaborazione con lo Stato membro interessato;

- chiedere allo Stato membro di spedizione di intensificare i controlli sulla produzione dello stabilimento interessato.

2. La Commissione informa gli Stati membri interessati delle sue conclusioni.

In attesa delle conclusioni della Commissione, le Stato membro di spedizione, su richiesta dello Stato membro di destinazione, rafforza sui prodotti provenienti dallo stabilimento in causa.

Lo Stato membro di destinazione può, da parte sua, intensificare i controlli sui prodotti provenienti dallo stesso stabilimento.

3. La Commissione può procedere, in senso al comitato di cui all'articolo 23, ad un esame della situazione. Essa può adottare, secondo la procedura di cui allo stesso articolo 23, le decisioni necessarie, comprese quelle relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti.

Sezione 4

Controllo sui luoghi di produzione agricola

Articolo 16

Gli Stati membri si adoperano affinché l'autorità competente possa accedere ai luoghi destinati alla produzione agricola in cui sono fabbricati o utilizzati i prodotti, per procedere ai controlli prescritti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

1. Gli Stati membri si adoperano affinché i controlli siano effettuati in modo tale che i ritardi nella spedizione dei prodotti risultino limitati e che non comportino ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei medesimi.

2. Gli Stati membri prescrivono che gli agenti incaricati del controllo siano tenuti al segreto professionale.

Articolo 18

1. Nel caso in cui campioni del prodotto siano prelevati a fini d'analisi, gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie al fine di:

- garantire agli interessati la possibilità di ricorrere ad una controperizia;

- garantire che siano conservati i campioni di riferimento sigillati ufficialmente.

2. Gli Stati membri compilano un elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi e provvedono affinché tali laboratori siano designati in funzione delle loro qualifiche.

3. Gli Stati membri garantiscono che il prelievo di campioni e le analisi siano effettuati conformemente alla normativa comunitaria.

Tuttavia, in mancanza di modi e metodi comunitari, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per accertarsi che i controlli:

- siano effettuati secondo norme riconosciute da organismi internazionali oppure,

- in mancanza delle suddette norme, siano effettuati applicando norme nazionali scientificamente riconosciute e conformi ai principi generali del trattato.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate per quanto necessario secondo la procedura prevista dall'articolo 23.

Articolo 19

Ciascuno Stato membro adotta le opportune misure per garantire la piena applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva. Devono essere previste sanzioni da applicare in caso di violazione delle misure adottate per la sua applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 20

La presente direttiva nonn pregiudica le vie di ricorso avverso le decisioni delle autorità competenti previste dalle legislazioni nazionali.

Le decisioni prese dalle autorità competenti in caso si accertamento di infrazioni e le relative motivazioni devono essere comunicate all'operatore interessato o al suo avente diritto.

Qualora l'operatore interessato o il suo avente diritto lo richieda, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con indicazioni delle vie di ricorso previste dalla legislazione in vigore nello Stato membro di controllo, nonché della forma e dei termini in cui detti ricorsi devono essere presentati.

Articolo 21

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- l'elenco delle autorità competenti con relativa giurisdizione territoriale e funzionale,

- l'elenco dei laboratori di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

- se del caso, l'elenco dei punti di entrata di cui all'articolo 6.

Tali informazioni, nonché le successive modifiche, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 22

1. Entro il 1° ottobre 1998, gli Stati membri definiscono i programmi in cui sono indicate le misure nazionali da adottare per conseguire l'obiettivo previsto dalla presente direttiva.

Detti programmi dovranno tener conto delle situazioni specifiche degli Stati membri e, in particolare, precisare la natura e la frequenza dei controlli che dovranno essere effettuati periodicamente.

2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1° aprile 2000, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni utili relative all'esecuzione, durante l'anno precedente, dei programmi di cui al paragrafo 1, precisando:

- i criteri di elaborazione di detti programmi,

- il numero e la natura dei controlli effettuati,

- i risultati dei controlli e in particolare il numero e la natura delle infrazioni accertate,

- le azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.

3. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, e per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 2000, la Commissione presenta una relazione globale e sintetica sui risultati dei controlli effettuati a livello comunitario, corredata di una proposta di raccomandazione relativa ad un programma coordinato di controlli per l'anno successivo, da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tale raccomandazione può costituire oggetto di successivi adattamenti resisi necessari durante l'esecuzione del programma coordinato.

Nel programma coordinato sono indicati, in particolare, i criteri da adottare in via prioritaria ai fini della sua esecuzione.

Tra le informazioni di cui al paragrafo 2 deve figurare un capitalo distinto e specifico concernente l'esecuzione del programma coordinato.

Articolo 23

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali, istituito dalla decisione 70/372/CEE (1), in appresso denominato « comitato ».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, parafrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 24

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamenti ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva anteriormente al 30 aprile 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate riguardanti il settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA

(1) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1.

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