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Document 31995L0029

Direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

GU L 148 del 30.6.1995, p. 52–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2007; abrog. impl. da 32005R0001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/29/oj

31995L0029

Direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 30/06/1995 pag. 0052 - 0063


DIRETTIVA 95/29/CE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (4), stabilisce che la Commissione deve presentare una relazione, corredata da eventuali proposte sulle durate massime di trasporto di taluni tipi di animali, gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio, i periodi di riposo, lo spazio minimo e le norme che devono rispettare i mezzi adibiti al trasporto di taluni tipi di animali;

considerando che secondo la relazione della Commissione sulla base di un parere del comitato scientifico veterinario, è possibile stabilire, per taluni tipi di animali, delle norme in materia basandosi sulle conoscenze scientifiche e sull'esperienza costante;

considerando che taluni Stati membri hanno regolamentato le durate di trasporto, gli intervalli ai quali gli animali devono essere nutriti ed abbeverati, i periodi di riposo, nonché lo spazio, di cui dispongono; che in certi casi tali norme sono estremamente dettagliate e taluni Stati membri se ne avvalgono per imporre restrizioni agli scambi intracomunitari di animali vivi; che gli operatori del settore dei trasporti di animali devono potersi basare su criteri ben definiti, che permettano loro di esercitare l'attività su scala comunitaria senza violare le diverse norme nazionali;

considerando che, per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato in questione, garantendo nel contempo un livello soddisfacente di protezione degli animali, è necessario modificare, nell'ambito del mercato interno, le norme stabilite dalla direttiva 91/628/CEE allo scopo di armonizzare la durata massima del trasporto e gli intervalli di alimentazione e di abbeveraggio, i periodi di riposo, nonché lo spazio disponibile per taluni tipi di animali;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare gli Stati membri di prevedere delle condizioni di durata di viaggio più rigorose per gli animali destinati al macello qualora si tratti di trasportarli fra due luoghi, di partenza e di destinazione, situati sul loro territorio, e ciò nel rispetto delle disposizioni generali del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/628/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) - ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto,

- ai trasporti di animali domestici di compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso d'un viaggio privato.»

2) All'articolo 2, paragrafo 2,

a) alla lettera e), quarta e quinta riga, il membro di frase «e stabulati per almeno 10 ore», è sostituito dal seguente: «e stabulati per 24 ore,»;

b) sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) «periodo di riposo»: un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;

i) «trasportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali - per conto proprio, ovvero - per conto terzi, ovvero - che mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi,

detto trasporto deve avere carattere commerciale ed essere effettuato a scopo di lucro.»

3) All'articolo 3, paragrafo 1 è inserita la seguente lettera:

«a) bis - lo spazio (densità di carico) per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo,

- le durate del trasporto e del periodo di riposo, nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali, siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in ordine agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 (*).

(*) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag 1.»

4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 A. Gli Stati membri provvedono affinché:

1) ogni trasportatore:

a) sia stato:

i) registrato in modo da permettere alla competente autorità di individuarlo rapidamente in caso di inosservanza delle prescrizioni della presente direttiva;

ii) oggetto di un'autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE e rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui detta persona è stabilita ovvero, qualora si tratti di un'impresa stabilita in un paese terzo, da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione, purché il responsabile dell'impresa di trasporto abbia sottoscritto l'impegno di rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria vigente.

Tale impegno precisa segnatamente che:

- il trasportatore di cui al punto 2 ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva fino al luogo di destinazione e, in particolare, in caso di esportazione verso i paesi terzi, al luogo di destinazione, quale definito dalla relativa legislazione comunitaria;

- fatte salve le disposizioni del capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b) dell'allegato, la persona di cui al seguente punto 2, lettera a) possiede una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione, ovvero vanta un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati;

b) non trasporti o non faccia trasportare animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;

c) utilizzi per trasporto di animali contemplati dalla presente direttiva, dei mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di benessere durante il trasporto, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato e di quelle da determinare a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;

2) il trasportatore:

a) affidi il trasporto degli animali vivi a una persona che possieda le attitudini, le capacità professionali e le conoscenze richieste di cui al punto 1, lettera a);

b) stabilisca, che gli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) destinati a scambi fra Stati membri ovvero ad essere esportati verso paesi terzi, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a 8 ore, un ruolino di marcia conforme al modello che figura al capitolo VIII dell'allegato, che è allegato al certificato sanitario durante il viaggio e precisi inoltre i punti di sosta e di eventuale trasferimento.

Un solo ruolino di marcia dovrà essere compilato a norma della lettera c) per coprire tutta la durata del viaggio;

c) presenti il ruolino di marcia di cui alla lettera b) all'autorità competente perché questa proceda alla redazione del certificato sanitario; dopo di che il numero o i numeri dei certificati sono indicati nel ruolino, su cui è apposta la stampigliatura del veterinario del luogo di partenza; quest'ultimo notificherà inoltre l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;

d) si accerti che:

i) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera b):

- sia debitamente compilato e completato dalle persone appropriate al momento opportuno,

- sia unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;

ii) il personale incaricato del trasporto:

- menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;

- in caso di esportazioni di animali verso paesi terzi e quando il periodo di trasporto nel territorio della Comunità è superiore a 8 ore, faccia vistare, previo controllo, il ruolino di marcia (stampigliatura e firma) dall'autorità competente del posto di frontiera autorizzato o al punto di uscita designato da uno Stato membro, dopo che il veterinario ufficiale avrà controllato gli animali e avrà stabilito che essi possono continuare il viaggio.

Gli Stati membri possono stabilire che le spese sostenute per il controllo veterinario di cui sopra siano a carico dell'operatore che effettua l'esportazione degli animali;

- rinvii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine.

Tuttavia, nel caso di esportazioni di animali verso paesi terzi mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera 8 ore, si applicano le stesse disposizioni;

e) conservi, per un periodo determinato dall'autorità competente, una copia del ruolino di marcia di cui alla lettera b) da presentare, su richiesta, all'autorità competente per eventuale verifica;

f) fornisca, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII, la prova che sono state prese disposizioni per soddisfare alle necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;

g) si accerti che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione;

h) fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, si accerti che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati e alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto;

3) i punti di sosta precedentemente stabiliti dal responsabile di cui al punto 2 siano sottoposti a periodici controlli da parte dell'autorità competente, che deve inoltre accertarsi che gli animali siano idonei a proseguire il viaggio;

4) le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali siano a carico degli operatori di cui al punto 1.

B. Le eventuali modalità di applicazione derivanti dal presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

5) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 Gli Stati membri si assicurano che, nel rispetto dei principi e delle norme di controllo stabiliti dalla direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti verifichino il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva, senza discriminazioni, controllando:

a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;

b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;

c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;

d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.

I controlli devono riguardare un campione adeguato di animali trasportati all'interno di ciascuno Stato membro ogni anno e possono essere effettuati contemporaneamente ai controlli per altri scopi.

L'autorità competente di ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale che riporti il numero di controlli effettuati nell'anno civile precedente per ciascuna delle lettere a), b), c) e d), ivi compresi i particolari delle infrazioni costatate e le azioni conseguenti promosse dall'autorità competente.

L'autorità competente dello Stato membro potrà, inoltre, durante il trasporto degli animali sul proprio territorio, effettuare controlli sugli animali qualora essa disponga di informazioni che le consentano di presumere un'infrazione.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i controlli effettuati senza discriminazioni dalle autorità responsabili dell'applicazione generale delle leggi in uno Stato membro, nell'esercizio delle loro funzioni.»

6) All'articolo 9, paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Qualsiasi disposizione adottata a norma del secondo comma è notificata all'autorità competente mediante la rete ANIMO, secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 17.»

7) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 1. Nella misura necessaria all'applicazione uniforme della presente direttiva, gli esperti della Commissione possono effettuare dei controlli in loco. A tal fine essi possono verificare, in modo casuale e non discriminatorio, che l'autorità competente controlli l'applicazione delle prescrizioni della presente direttiva.

La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 si effettuano in collaborazione con l'autorità competente.

3. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento dei loro compiti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»

8) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 1. Si applicano le norme della direttiva 91/496/CEE, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli.

2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio della Comunità di animali vivi in provenienza da paesi terzi, ai sensi della presente direttiva, sono autorizzati soltanto se il trasportatore:

- s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni della presente direttiva, e in particolare quelle di cui all'articolo 5 ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi;

- presenta, un ruolino di marcia stabilito a norma dell'articolo 5.

3. Inoltre, il veterinario ufficiale del posto di frontiera verifica, all'atto del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 2, il rispetto delle condizioni di benessere degli animali. Ove egli accerti l'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, prenderà le misure previste all'articolo 9 a spese dell'operatore.

4. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 91/496/CEE sono completati secondo la procedura prevista all'articolo 17 per tener conto delle prescrizioni della presenta direttiva.

In attesa che siano adottate tali misure, si applicano le norme nazionali pertinenti in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.»

9) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13 1. Entro il 31 dicembre 1995, la Commissione presenta al Consiglio proposte volte a stabilire le norme cui devono conformarsi i mezzi di trasporto. Il Consiglio si pronuncia a maggioranza qualificata su tali proposte.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, entro il 30 giugno 1996, i criteri comunitari cui dovranno rispondere i punti di sosta per quanto riguarda la struttura di accoglienza, l'alimentazione, l'abbeveraggio, il carico, lo scarico, ed eventualmente lo stallaggio di taluni tipi di animali nonché requisiti di polizia sanitaria applicabili a detti punti di sosta.

3. Entro il 31 dicembre 1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, corredata da eventuali proposte sulle quali il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

4. In attesa che siano applicate le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.»

10) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 1. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni della presente direttiva per gli spostamenti di animali in alcune parti di territorio indicate nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE, per tener conto della distanza di queste ultime rispetto alla parte continentale del territorio comunitario.

2. Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà informano gli altri Stati membri e la Commissione, in sede di comitato veterinario permanente, delle misure da essi adottate in materia.»

11) All'articolo 18, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di infrazioni ripetute alla presente direttiva o di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali, uno Stato membro adotta, fatte salve altre sanzioni previste, i provvedimenti necessari per ovviare alle mancanze rilevate, che possono condurre alla sospensione ed al ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, punto A, paragrafo 1, lettera a) ii).

Gli Stati membri, all'atto del recepimento della presente direttiva nella legislazione nazionale, prevedono le misure da adottare per ovviare alle mancanze constatate.»

12) All'articolo 18 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Se l'autorità competente di uno Stato membro di transito o di destinazione constata che un'impresa di trasporto non rispetta le prescrizioni della presente direttiva, essa ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione. Quest'ultima adotta tutte la misure opportune e, segnatamente, quelle previste al paragrafo 2. Essa comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata l'infrazione e alla Commissione la decisione adottata e le relative motivazioni.

La Commissione ne informa regolarmente gli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri, a norma delle disposizioni stabilite dalla direttiva 89/608/CEE (*), si concedono reciproca assistenza per l'applicazione della presente direttiva, segnatamente al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, purché siano state esaurite tutte le possibilità offerte dall'assistenza reciproca e previo contatto tra le parti e la Commissione, lo Stato membro in cui sono state costatate le infrazioni può vietare temporaneamente al trasportatore chiamato in causa di trasportare animali sul suo territorio.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di sanzioni penali.

(*) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.»

13) Al capitolo I, parte A, punto 2, lettera b) dell'allegato è aggiunto il seguente testo:

«All'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per consentire un'aerazione appropriata al di sopra degli animali quando essi si trovano naturalmente in posizione eretta, che non ostacoli in alcun modo i loro movimenti naturali.»

14) Al capitolo I, parte A, punto 2 dell'allegato, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) Durante il trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione adeguata, agli intervalli di cui al capitolo VII.»

15) All'allegato sono aggiunti i capitoli che figurano nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, gli Stati membri dispongono di un termine supplementare sino al 31 dicembre 1997 per l'applicazione delle prescrizioni di cui al punto 3 del capitolo VII ai mezzi di trasporto di cui ai punti 3, 6 e 7 di tale capitolo.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che esse adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono distinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio Il Presidente J. BARROT

(1) GU n. C 250 del 14. 9. 1993, pag. 12.

(2) GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 68.

(3) GU n. C 127 del 7. 5. 1994, pag. 32.

(4) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17. Direttiva modificata dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27).

ALLEGATO

Capitoli aggiunti all'allegato della direttiva 91/628/CEE

«

CAPITOLO VI 47. DENSITÀ DI CARICO

A) SOLIPEDI DOMESTICI >SPAZIO PER TABELLA>

Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

>SPAZIO PER TABELLA>

Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

B) BOVINI >SPAZIO PER TABELLA>

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

>SPAZIO PER TABELLA>

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alle durata probabile del tragitto.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Occorre prevedere il 10 % in più di spazio per le femmine in gestazione.

C) OVINI/CAPRINI >SPAZIO PER TABELLA>

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

>SPAZIO PER TABELLA>

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio. Ad esempio, per piccoli agnelli, può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m² per animale.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

D) SUINI Trasporto ferroviario e stradale Tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta.

Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m².

Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può essere aumentata fino al 20 % anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

E) POLLAME >SPAZIO PER TABELLA>

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

CAPITOLO VII 48. INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO 1. Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto delle specie animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ad eccezione del trasporto aereo le cui condizioni figurano al capitolo I, lettera E, punti da 27 a 29.

2. La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.

3. La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:

- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;- il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;

- accesso diretto agli animali;

- possibilità di un'adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna);

- pannelli mobili per creare compartimenti separati;

- presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l'erogazione di acqua durante le soste;

- in caso di veicoli per il trasporto dei suini, acqua sufficiente per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio.

4. Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:

a) Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore.

b) I suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all'acqua.

c) I solipedi domestici (esclusi gli equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE) (1), possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogno otto ore.

d) Tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.

5. Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.

6. Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia qualora la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 2. Tuttavia, le durate di viaggio previste al punto 4 si applicano se sono rispettate le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione dei periodi di risposo.

7. a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.

b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2, 3 e 4.

8. Nell'interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai punti 3, 4 e 7, lettera b) possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.

9. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 3 a 8, gli Stati membri sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo di 8 ore non rinnovabile per i trasporti di animali destinati al macello effettuati esclusivamente da punto di partenza a un punto di destinazione situati sul loro proprio territorio.

CAPITOLO VIII RUOLINO DI MARCIA

>INIZIO DI UN GRAFICO>

TRASPORTATORE (NOME, INDIRIZZO, RAGIONE SOCIALE) FIRMA DEL TRASPORTATORE (1) TIPO DI MEZZO DI TRASPORTO N. DI TARGA D'IMMATRICOLAZIONE O DI IDENTIFICAZIONE (1) SPECIE ANIMALE:

QUANTITÀ:

LUOGO DI PARTENZA:

LUOGO D'ARRIVO:

ITINERARIO:

STIMA DELLA DURATA DEL PERCORSO:

(1) (1) N. CERTIFICATO/I SANITARIO/I O DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO (2) STAMPIGLIATURA DEL VETERINARIO DEL LUOGO DI PARTENZA (2) DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL POSTO D'USCITA O DEL POSTO DI FRONTIERA AUTORIZZATO (4) DATA E ORA DI PARTENZA:

PUNTI DI SOSTA O DI TRASFERIMENTO:NOME DEL RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO DURANTE IL VIAGGIO (3) LUOGO E INDIRIZZO DATA E ORA DURATA DELLA SOSTA MOTIVO a) b) c) d) e) f) (1) Deve essere compilato dal trasportatore prima del viaggio.

(2) Deve essere compilato dal veterinario competente.

(3) Deve essere compilato dal trasportatore durante il viaggio.

(4) Deve essere compilato dall'autorità competente del posto di uscita.

Data e ora d'arrivo Firma del responsabile del trasporto durante il viaggio»

>FINE DI UN GRAFICO>

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

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