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Document 31995D0124

95/124/CE: Decisione della Commissione, del 3 aprile 1995, che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania

GU L 84 del 14.4.1995, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2002; abrogato da 32002D0308 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/124(1)/oj

31995D0124

95/124/CE: Decisione della Commissione, del 3 aprile 1995, che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 14/04/1995 pag. 0006 - 0007


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 1995 che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/124/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, lo status di azienda riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci;

considerando che a questo scopo la Germania ha presentato alla Commissione, con lettera in data 2 dicembre 1994, i documenti giustificativi richiesti per la concessione - relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (SHV) - dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta a talune aziende di allevamento ittico della Bassa Sassonia e delle Turingia, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento;

considerando che la Commissione ha esaminato i documenti giustificativi trasmessi dalla Germania per ciascuna azienda;

considerando che dall'esame suddetto risulta che talune aziende soddisfano tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE; che invece altre azienda non soddisfano tali requisiti, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione idrica e i termini da rispettare per il campionamento;

considerando che è necessario fissare l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto si riferisce alla IHN e alla SHV;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le aziende menzionate nell'allegato sono qualificate aziende riconosciute situate in una zona non riconosciuta, per quanto si riferisce alla necrosi emotopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

AZIENDE RICONOSCIUTE IN GERMANIA

I. Aziende della Bassa Sassonia:

1. Fischzucht Harkenbleck 30966 Hemmingen-Harkenbleck 2. Versuchsgut Relliehausen der Universitaet Goettingen (soltanto l'avannotteria) 37586 Dassel 3. Forellenzucht Sieben Quellen 49124 Georgsmarienhuette 4. Forellenhof Fredelsloh 37186 Moringen II. Aziende della Turingia 1. Firma Tautenhahn 98646 Trostadt 2. Firma Hattop 98617 Meiningen 3. Thueringer Forstamt Leinefelde 37327 Leinefelde 4. Fischzucht Salza GmbH 99734 Nordhausen-Salza 5. Fischzucht Kindelbrueck GmbH 99638 Kindelbrueck 6. Forellenhof Wichmar Wichmar

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