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Document 31994R3093

Regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

GU L 333 del 22.12.1994, p. 1–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2000; abrogato da 300R2037

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3093/oj

31994R3093

Regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 22/12/1994 pag. 0001 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 14 pag. 0137
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 14 pag. 0137


REGOLAMENTO (CE) N. 3093/94 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1994 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità con la procedura stabilita nell'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che è accertato che il persistere delle emissioni di sostanze che riducono l'ozono, ai livelli attuali, è causa di grave danno allo strato di ozono;

considerando che il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (4), è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3952/92 (5); che, dovendo introdurre la presente modifica, è opportuno, per fini di chiarezza, procedere ad una rifusione di detto regolamento;

considerando che, date le competenze della Comunità in materia ambientale e commerciale, tutti gli Stati membri e la Comunità sono divenuti parti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, quale modificato nella seconda riunione delle parti, tenutasi a Londra;

considerando che, alla luce dei recenti risultati scientifici, le parti del protocollo di Montreal hanno adottato nella quarta riunione, tenutasi a Copenaghen, nella quale Comunità e Stati membri hanno svolto un ruolo di primo piano, un secondo emendamento del protocollo contenente nuove misure per la protezione dello strato d'ozono;

considerando che è necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal secondo emendamento al protocollo, in particolare per controllare all'interno della Comunità la produzione e la fornitura di bromuro di metile e di idrobromofluorocarburi e la fornitura e l'uso di idroclorofluorocarburi;

considerando che in base ai risultati scientifici è opportuno adottare, in taluni casi, misure di controllo più severe di quelle previste dal secondo emendamento al protocollo;

considerando che è auspicabile una revisione periodica, attraverso la procedura del comitato, degli usi ammessi delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;

considerando che è necessario vigilare costantemente sull'evoluzione del mercato delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, valutando in particolare quali sono i quantitativi sufficienti a soddisfare le necessità di approvvigionamento per gli usi essenziali e i progressi compiuti nello sviluppo di sostanze di sostituzione, ma anche tenendo presente la necessità di mantenere su valori minimi i quantitativi di sostanze che riducono lo strato di ozono, vergini, recuperate o rigenerate, importate per la libera circolazione nella Comunità;

considerando che è opportuno prendere tutte le precauzioni possibili per evitare che le fughe di sostanze che impoveriscono l'ozono siano ridotte al minimo e che le sostanze usate vengano recuperate per essere riciclate o eliminate senza danno per l'ambiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, fornitura, uso e/o recupero di clorofluorocarburi, degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, degli halon, del tetracloruro di carbonio, dell'1,1,1-tricloroetano, del bromuro di metile, degli idrobromofluorocarburi e degli idroclorofluorocarburi. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento,

- per «protocollo» si intende il protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella versione originale del 1987 adattata nel 1990 e nel 1992, nella versione modificata del 1990 e adattata nel 1992 o nella versione modificata del 1992;

- per «parte» si intende ogni parte del protocollo;

- per «Stato che non sia parte del protocollo» si intende, per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle misure di controllo in vigore per tale sostanza;

- per «sostanze controllate» si intendono i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi, soli o in miscuglio. Questa definizione non comprende le sostanze controllate che siano contenute in un manufatto tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze nonché le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di processo che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto;

- per «clorofluorocarburi» si intendono le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell'allegato I, compresi i loro isomeri;

- per «altri clorofluorocarburi completamente alogenati» si intendono le sostanze controllate elencate nel gruppo II dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;

- per «halon» si intendono le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;

- per «tetracloruro di carbonio» si intende la sostanza controllata elencata nel gruppo IV dell'allegato I;

- per «1,1,1-tricloroetano» si intende la sostanza controllata elencata nel gruppo V dell'allegato I;

- per «bromuro di metile» si intende la sostanza controllata elencata nel gruppo VI dell'allegato I;

- per «idrobromofluorocarburi» si intendono le sostanze controllate elencate nel gruppo VII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;

- per «idroclorofluorocarburi» si intendono le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;

- per «produttore» si intende la persona fisica o giuridica che fabbrica sostanze controllate all'interno della Comunità;

- per «produzione» si intende il quantitativo di sostanze controllate prodotto, meno il quantitativo distrutto con tecnologie approvate dalle parti e meno il quantitativo interamente utilizzato come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. I quantitativi riciclati e riutilizzati non sono considerati come «produzione»;

- per «impresa» si intende la persona fisica o giuridica che produce, ricicla per immetterle sul mercato o utilizza nella Comunità sostanze controllate a fini industriali o commerciali, ovvero che immette in libera circolazione nella Comunità tali sostanze importate o le esporta dalla Comunità per fini industriali o commerciali;

- per «potenziale di riduzione dell'ozono» si intende il valore specificato nell'ultima colonna dell'allegato I, esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato d'ozono;

- per «livello calcolato» si intende una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il potenziale di riduzione dell'ozono della medesima sostanza specificato nell'allegato I e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all'allegato I, i valori ottenuti;

- per «razionalizzazione industriale» si intende il trasferimento totale o parziale tra diverse parti del protocollo o all'interno di uno Stato membro, del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di raggiungere l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti;

- per «recupero» si intende la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti per esempio da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento;

- per «riciclaggio» si intende la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccamento. Per i refrigeranti il riciclaggio prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata in loco;

- per «rigenerazione» si intende il ritrattamento e la rimessa a titolo di sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali la filtrazione, l'essiccamento, la distillazione e il trattamento chimico allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità. Ciò spesso prevede un trattamento non in loco in un impianto centralizzato.

CAPO II PROGRAMMA DI ELIMINAZIONE PROGRESSIVA

Articolo 3

Controllo della produzione delle sostanze controllate

1. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 a 12, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15 % del livello calcolato della sua produzione nel 1986;

- la produzione di clorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 1994.

Tuttavia, salvo il disposto dei paragrafi da 8 a 12, ciascun produttore di uno Stato membro nel quale il livello calcolato di produzione di clorofluorocarburi sia stato inferiore a 15 000 t nel 1986, provvede a che:

- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 e nel successivo periodo di dodici mesi non superi il 15 % del livello calcolato della sua produzione nel 1986;

- cessi la produzione di clorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1995.

Alla luce delle proposte specifiche effettuate dagli Stati membri, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, applica i criteri indicati nella decisione IV/25 adottata dalle parti del protocollo di Montreal, al fine di determinare ogni anno gli usi essenziali per i quali possono essere consentite la produzione e l'importazione di clorofluorocarburi nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali per proprio conto. La produzione e l'importazione sono consentite solo qualora da nessuna delle parti siano disponibili adeguate alternative o clorofluorocarburi riciclati.

La Commissione rilascia licenze agli utilizzatori definiti al secondo comma e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a usare nonché i relativi quantitativi.

Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a produrre clorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1994 al fine di soddisfare le richieste presentate dai summenzionati utilizzatori che dispongono di licenza. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

2. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 a 12, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15 % del livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel 1989;

- cessi la produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati dopo il 31 dicembre 1994.

Alla luce delle proposte specifiche effettuate dagli Stati membri, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, applica i criteri indicati nella decisione IV/25 adottata dalle parti del protocollo di Montreal, al fine di determinare ogni anno gli usi essenziali per i quali possono essere consentite la produzione e l'importazione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali per loro proprio conto. La produzione e l'importazione sono consentite solo se non sono ottenibili da nessuna delle parti del protocollo adeguate alternative o clorofluorocarburi completamente alogenati riciclati.

La Commissione rilascia licenze agli utilizzatori definiti al secondo comma e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a usare nonché i relativi quantitativi.

Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a produrre altri clorofluorocarburi completamente alogenati dopo il 31 dicembre 1994 al fine di soddisfare le richieste presentate dai summenzionati utilizzatori che dispongono di licenza. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

3. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 a 12, ciascun produttore provvede a che cessi la produzione di halon dopo il 31 dicembre 1993.

Alla luce delle proposte specifiche effettuate dagli Stati membri, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, applica i criteri indicati nella decisione IV/25 adottata dalle parti del protocollo di Montreal, al fine di determinare ogni anno gli usi essenziali per i quali possono essere consentite la produzione e l'importazione di halon nella Comunità dopo il 31 dicembre 1993 e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali per loro proprio conto. La produzione e l'importazione sono consentite solo se non sono ottenibili da nessuna delle parti del protocollo adeguate alternative o halon riciclati.

La Commissione rilascia licenze agli utilizzatori definiti al precedente comma e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a usare nonché i relativi quantitativi.

Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a produrre halon dopo il 31 dicembre 1993 al fine di soddisfare le richieste presentate dai summenzionati utilizzatori che dispongono di licenza. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

4. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 a 12, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato della sua produzione di tetracloruro di carbonio nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15 % del livello calcolato della sua produzione di tetracloruro di carbonio nel 1989;

- cessi la produzione di tetracloruro di carbonio dopo il 31 dicembre 1994.

Alla luce delle proposte specifiche effettuate dagli Stati membri, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, applica i criteri indicati nella decisione IV/25 adottata dalle parti del protocollo di Montreal, al fine di determinare ogni anno gli usi essenziali per i quali possono essere consentite la produzione e l'importazione di tetracloruro di carbonio nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali per loro proprio conto. La produzione e l'importazione sono consentite solo se non sono ottenibili da nessuna delle parti del protocollo adeguate alternative o tetracloruro di carbonio riciclato.

La Commissione rilascia licenze agli utilizzatori definiti al secondo comma e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a usare nonché i relativi quantitativi.

Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a produrre tetracloruro di carbonio dopo il 31 dicembre 1994 al fine di soddisfare le richieste presentate dai summenzionati utilizzatori che dispongono di licenza.

L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

5. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 a 12, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato della sua produzione di 1,1,1-tricloroetano nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 e nei dodici mesi successivi non superi il 50 % del livello calcolato della sua produzione di 1,1,1-tricloroetano nel 1989;

- cessi la produzione di 1,1,1-tricloroetano dopo il 31 dicembre 1995.

Alla luce delle proposte specifiche effettuate dagli Stati membri, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, applica i criteri indicati nella decisione IV/25 adottata dalle parti del protocollo di Montreal, al fine di determinare ogni anno gli usi essenziali per i quali possono essere consentite la produzione e l'importazione di 1,1,1-tricloroetano nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995 e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali per loro proprio conto. La produzione e l'importazione sono consentite solo se non sono ottenibili da nessuna delle parti del protocollo adeguate alternative o 1,1,1-tricloroetano riciclato.

La Commissione rilascia licenze agli utilizzatori definiti al secondo comma e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a usare nonché i relativi quantitativi.

Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a produrre 1,1,1-tricloroetano dopo il 31 dicembre 1995 al fine di soddisfare le richieste presentate dai summenzionati utilizzatori che dispongono di licenza. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

6. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 a 12, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991;

- il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 75 % del livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel 1991.

Il livello calcolato di bromuro di metile che ciascun produttore produce ai sensi del presente paragrafo non include il quantitativo prodotto per quarantena o trattamento anteriore al trasporto.

7. Salvo il disposto dei paragrafi 10, 11 e 12, ciascun produttore provvede a che cessi la produzione di idrobromofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1995.

Alla luce delle proposte specifiche effettuate dagli Stati membri, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, applica i criteri indicati nella decisione IV/25 adottata dalle parti del protocollo di Montreal, al fine di determinare ogni anno gli usi essenziali per i quali possono essere consentite la produzione e l'importazione di idrobromofluorocarburi nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995 e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali per loro proprio conto. La produzione e l'importazione sono consentite solo se nessuna delle parti del protocollo dispone di adeguate alternative o di idrobromofluorocarburi riciclati.

La Commissione rilascia licenze agli utilizzatori definiti al secondo comma e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze che essi sono autorizzati a usare nonché i relativi quantitativi.

Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a produrre idrobromofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1995 al fine di soddisfare le richieste presentate dai summenzionati utilizzatori che dispongono di licenza. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

8. Nei limiti consentiti dal protocollo, il produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a superare i relativi livelli specificati nei paragrafi da 1 a 6 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti in forza dell'articolo 5 del protocollo, purché i livelli calcolati supplementari di produzione del suddetto Stato membro non superino i livelli consentiti a tal fine dagli articoli da 2A a 2E e 2H del protocollo per i periodi in oggetto. L'autorità competente dello Stato membro notifica preliminarmente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

9. Nei limiti consentiti dal protocollo, un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a superare i relativi livelli specificati nei paragrafi da 1 a 5 e 7 al fine di soddisfare le richieste presentate da parti del protocollo in relazione ad eventuali usi essenziali. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

10. Nei limiti consentiti dal protocollo, un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a superare i relativi livelli di cui ai paragrafi da 1 a 9 per ragioni di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali specificati nei paragrafi da 1 a 9 per i periodi in oggetto. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

11. Nei limiti consentiti dal protocollo, un produttore può essere autorizzato dalla Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a superare i livelli di cui ai paragrafi da 1 a 10 per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati della produzione dei loro produttori nazionali specificati nei paragrafi da 1 a 10 per i periodi in oggetto. È necessario anche l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.

12. Nei limiti consentiti dal protocollo, un produttore può essere autorizzato dalla Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi nonché con il governo della parte terza interessata, a combinare i livelli calcolati della sua produzione consentiti conformemente ai paragrafi da 1 a 11 con i livelli calcolati di produzione di un produttore di una parte terza consentiti dal protocollo e dalla legislazione interna per ragioni di razionalizzazione industriale con una parte terza, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione consentiti conformemente ai paragrafi da 1 a 11 al produttore comunitario ed i livelli calcolati di produzione consentiti al produttore della parte terza dal protocollo e dalla sua legislazione nazionale.

Articolo 4

Controllo della fornitura di sostanze controllate

1. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di clorofluorocarburi che immette sul mercato od usa per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15 % del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto nel 1986;

- non siano da esso immessi sul mercato o usati per suo proprio conto clorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1994.

Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a immettere sul mercato clorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1994, al fine di soddisfare le richieste degli utilizzatori che dispongono della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15 % del livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati immessi sul mercato o usati per proprio conto nel 1989;

- non siano da esso immessi sul mercato o usati per proprio conto altri clorofluorocarburi completamente alogenati dopo il 31 dicembre 1994.

Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a immettere sul mercato altri clorofluorocarburi completamente alogenati dopo il 31 dicembre 1994, al fine di soddisfare le richieste degli utilizzatori che dispongono della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che non siano da esso immessi sul mercato o usati per proprio conto halon dopo il 31 dicembre 1993.

Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a immettere sul mercato halon dopo il 31 dicembre 1993 al fine di soddisfare le richieste degli utilizzatori che dispongono della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

4. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di tetracloruro di carbonio che immette sul mercato od usa per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15 % del livello calcolato di tetracloruro di carbonio immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1989;

- che non sia da esso immesso sul mercato o usato per proprio conto tetracloruro di carbonio dopo il 31 dicembre 1994.

Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a immettere sul mercato tetracloruro di carbonio dopo il 31 dicembre 1994, al fine di soddisfare le richieste degli utilizzatori che dispongono della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

5. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di 1,1,1-tricloroetano che immette sul mercato od usa per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 e nei dodici mesi successivi non superi il 50 % del livello calcolato di 1,1,1-tricloroetano immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1989;

- non sia da esso immesso sul mercato od usato per proprio conto 1,1,1-tricloroetano dopo il 31 dicembre 1995.

Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a immettere sul mercato 1,1,1-tricloroetano dopo il 31 dicembre 1995, al fine di soddisfare le richieste degli utilizzatori che dispongono della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

6. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991;

- il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 75 % del livello calcolato di bromuro di metile immesso sul mercato o usato per proprio conto nel 1991.

Il livello calcolato di bromuro di metile che ciascun produttore immette sul mercato od usa per proprio conto ai sensi del presente paragrafo non include i quantitativi immessi sul mercato o usati per suo proprio conto per quarantena o trattamento anteriore al trasporto.

7. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore cessa di immettere sul mercato o di usare per proprio conto idrobromofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1995.

Un produttore può essere autorizzato, dall'autorità competente dello Stato membro in cui è eseguita la produzione di cui trattasi, a immettere sul mercato idrobromofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1995, al fine di soddisfare le richieste degli utilizzatori che dispongono della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 7.

8. Salvo il disposto del paragrafo 10:

- il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non deve superare la somma:

- del 2,6 % del livello calcolato di clorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori o dagli importatori nel 1989 e

- del livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori o dagli importatori nel 1989.

A tal fine la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, assegna a ciascun produttore o importatore un contingente quando il quantitativo totale immesso sul mercato o usato per proprio conto dai produttori o dagli importatori raggiunge l'80 % della suddetta somma, oppure entro e non oltre il 1° gennaio 2000, qualora tale percentuale non fosse raggiunta;

- il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che un produttore o importatore immette sul mercato o usa per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 65 % del contingente ad esso assegnato;

- il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che un produttore o importatore immette sul mercato o usa per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 40 % del contingente ad esso assegnato;

- il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che un produttore o importatore immette sul mercato o usa per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 20 % del contingente ad esso assegnato;

- il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che un produttore o importatore immette sul mercato o usa per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non supera il 5 % del contingente ad esso assegnato;

- i produttori e gli importatori non immettono sul mercato né usano per proprio conto idroclorofuorocarburi dopo il 31 dicembre 2014.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, può rivedere i contingenti di idroclorofluorocarburi assegnati nei limiti consentiti dal presente regolamento.

9. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 si applicano ai quantitativi di sostanze vergini che il produttore immette sul mercato o usa per suo proprio conto all'interno della Comunità.

Le disposizioni di cui al paragrafo 8 si applicano ai quantitativi di sostanze vergini che il produttore o l'importatore immette sul mercato o usa per proprio conto all'interno della Comunità, che sono state prodotte o importate nella Comunità.

10. Il produttore avente il diritto di immettere sul mercato od utilizzare per proprio conto un gruppo di sostanze di cui al presente articolo può cederlo a qualsiasi altro produttore all'interno della Comunità per tutti i quantitativi di tale gruppo di sostanze stabiliti dal presente articolo o per parte di esse. Il produttore cessionario ne dà immediata notifica alla Commissione. La cessione del diritto di immettere sul mercato o di utilizzo non implica un diritto di produzione supplementare.

Su richiesta del produttore, la Commissione può adottare misure per far fronte ad eventuali carenze incidenti sul diritto del medesimo ad immettere sul mercato o ad utilizzare per proprio conto idroclorofluorocarburi, nei limiti consentiti dal protocollo.

Articolo 5

Disciplina dell'uso degli idroclorofluorocarburi

1. A decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato eccetto che:

- come solventi;

- come refrigeranti;

- per la produzione di schiume isolanti rigide e schiume a pelle integrale per applicazioni di sicurezza;

- in usi di laboratorio, inclusi la ricerca e lo sviluppo;

- come materie prime nella produzione di altri prodotti chimici, e

- come gas vettore di sostanze di sterilizzazione in sistemi a circuito chiuso.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato:

- come solvente in applicazioni non confinate, comprese le vasche di pulizia aperte alla sommità e i sistemi di asciugatura aperti alla sommità se privi di zona fredda, negli adesivi e negli agenti di distacco per sformatura se non utilizzati in apparecchiature chiuse, per la pulitura tramite drenaggio in cui gli idroclorofluorocarburi non vengono recuperati e negli aereosol, ad eccezione degli agenti di fissaggio per stampanti laser fabbricate prima del 1° gennaio 1996;

- in apparecchiature prodotte dopo il 31 dicembre 1995 per i seguenti usi:

a) come refrigeranti in sistemi non confinati ad evaporazione diretta;

b) come refrigeranti in frigoriferi e congelatori domestici;

c) nel condizionamento d'aria sulle autovetture;

d) nel condizionamento d'aria dei mezzi di trasporto pubblico su strada.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato l'uso di idroclorofluorocarburi in apparecchiature prodotte dopo il 31 dicembre 1997 per i seguenti usi:

- nel condizionamento d'aria dei mezzi di trasporto pubblico su rotaia;

- come gas di trasporto per sostanze sterilizzanti in sistemi chiusi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'uso degli idroclorofluorocarburi è vietato in apparecchiature prodotte dopo il 31 dicembre 1999 per i seguenti usi:

- come refrigeranti in depositi di stoccaggio e in magazzini refrigerati pubblici e adibiti alla distribuzione;

- come refrigeranti in apparecchiature di potenza misurata all'albero motore pari o superiore a 150 km;

tranne nel caso esistano disposizioni, norme di sicurezza o altri analoghi impedimenti all'uso di ammoniaca.

5. L'importazione, l'immissione in libera pratica o l'immissione in commercio di apparecchiature soggette ad un uso limitato a norma del presente articolo sono vietate dalla data di entrata in vigore della limitazione dell'uso. Le apparecchiature che dimostrano di essere state prodotte prima della data della limitazione dell'uso sono escluse dal divieto.

6. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, può integrare, ridurre e modificare l'elenco di cui ai paragrafi da 1 a 4 alla luce del progresso tecnico.

CAPO III REGIME DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 6

Licenza di importazione da paesi terzi

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità o il perfezionamento attivo di sostanze controllate sono soggetti alla presentazione di una licenza di importazione per le sostanze vergini, recuperate o rigenerate. La licenza è rilasciata dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 12. La Commissione trasmette copia della licenza alle autorità competenti dello Stato membro nel quale la sostanza deve essere importata. A tal fine, ciascuno Stato membro designa la propria autorità competente.

2. La domanda di licenza deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

b) il paese di esportazione;

c) la descrizione di ciascuna sostanza controllata, indicante:

- la designazione commerciale,

- la voce della nomenclatura combinata,

- la natura della sostanza (vergine, recuperata o rigenerata),

- la quantità della sostanza espressa in chilogrammi;

d) una dichiarazione relativa alla finalità dell'importazione proposta (distruzione mediante una tecnologia approvata dalle parti, rigenerazione, uso come materia prima o altro uso delle sostanze controllate);

e) l'indicazione del luogo e della data dell'importazione proposta, se conosciuti.

3. La Commissione può richiedere un certificato sulla natura delle sostanze da importare.

Articolo 7

Importazione da paesi terzi di sostanze controllate

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 8 e a meno che le sostanze vengano usate, riciclate o destinate alla distruzione mediante una tecnologia approvata dalle parti o utilizzate come materie prime nella fabbricazione di altre sostanze chimiche o per quarantena o trattamento anteriore al trasporto, l'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate da paesi terzi è soggetta a limitazioni quantitative. Tali limitazioni sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.

2. La Comunità apre i contigenti previsti nell'allegato II o nell'articolo 4, paragrafo 8, applicabili per ogni periodo di 12 mesi precisato nel medesimo allegato o nell'articolo 4, paragrafo 8, e li assegna alle imprese secondo la procedura prevista all'articolo 16.

3. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 16, la Commissione può modificare i contingenti stabiliti nell'allegato II.

4. La Commissione può permettere l'importazione nella Comunità di sostanze controllate oltre ai quantitativi previsti nell'articolo 4, paragrafo 8 e nell'allegato II, al fine di soddisfare le richieste presentate dagli utilizzatori che dispongono di licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 e 7.

5. La Commissione può autorizzare le imprese a immettere in libera pratica nella Comunità le sostanze controllate destinate alla distruzione mediante una tecnologia approvata dalle parti o utilizzate come materie prime nella fabbricazione di altre sostanze chimiche o per quarantena o trattamento anteriore al trasporto, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 8

Importazione da Stati che non sono parti di sostanze controllate

1. È vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di clorofluorocarburi vergini, recuperati o rigenerati, di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio e di 1,1,1-tricloroetano importati da Stati che non sono parti.

2. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore del secondo emendamento al protocollo, è vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di idrobromofluorocarburi vergini, recuperati o rigenerati importati da Stati che non sono parti. La Commissione pubblica la data di entrata in vigore di detto emendamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

Importazione da Stati che non sono parti di prodotti contenenti sostanze controllate

1. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 4, è vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti importati da Stati che non sono parti, contenenti clorofluorocarburi o halon.

2. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 4, è vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti importati da Stati che non sono parti, contenenti altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di carbonio o 1,1,1-tricloroetano.

3. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 4, è vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti importati da Stati che non sono parti, contenenti idrobromofluorocarburi.

4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione può aggiungere, sopprimere o modificare l'elenco di cui all'allegato V sulla base degli elenchi redatti dalle parti.

Articolo 10

Importazione da Stati che non sono parti di prodotti fabbricati con sostanze controllate

Alla luce della decisione delle parti, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le norme relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti importati da Stati che non sono parti, fabbricati con sostanze controllate ma non contenenti tali sostanze. Ai fini dell'identificazione di detti prodotti, le parti del protocollo disporranno di una consulenza tecnica periodica. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 11

Esportazione di sostanze controllate verso Stati che non sono parti

1. È vietata l'esportazione dalla Comunità di clorofluorocarburi vergini, recuperati o rigenerati, di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio o di 1,1,1-tricloroetano verso Stati che non sono parti.

2. A decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 è vietata l'esportazione dalla Comunità di idrobromofluorocarburi vergini, recuperati o rigenerati verso Stati che non sono parti.

Articolo 12

Autorizzazione eccezionale al commercio con Stati che non sono parti

In deroga all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 e all'articolo 11, il commercio di sostanze controllate nonché di prodotti contenenti e/o fabbricati con una o più di queste sostanze con Stati che non sono parti possono essere consentiti dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto degli articoli 2, da 2A a 2E, 2G e 4 del protocollo ed hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 13

Commercio con territori non soggetti al protocollo

1. Fatte salve eventuali decisioni prese ai sensi del paragrafo 2, le disposizioni degli articoli 8, 9 ed 11 si applicano a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come esse si applicano a Stati che non sono parti del protocollo.

2. Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito agli articoli 2, da 2A a 2E, 2G e 4 del protocollo e, come specificato all'articolo 7 del protocollo, abbiano presentato dati al tal fine, la Commissione può decidere che le disposizioni degli articoli 8, 9 ed 11, nella loro totalità o in parte, non si applichino al suddetto territorio.

La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 16.

CAPO IV CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Articolo 14

Recupero delle sostanze controllate ed usate

A decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i clorofluorocarburi, i clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi contenuti in:

- apparecchiature commerciali ed industriali di refrigerazione e di condizionamento d'aria,

- apparecchiature contenenti solventi,

- sistemi antincendio

vengono recuperati, se possibile, per essere distrutti mediante una tecnologia approvata dalle parti o ogni altra tecnologia di distruzione accettabile dal punto di vista ambientale, o per essere destinati al riciclaggio o alla rigenerazione nel corso delle operazioni di manutenzione delle apparecchiature stesse e prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate. Gli Stati membri possono definire a tal fine i requisiti professionali minimi per il personale addetto alla manutenzione.

La presente disposizione non pregiudica la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (6), e le misure degli Stati membri che ne recepiscono le disposizioni.

Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni di questo articolo da parte degli Stati membri.

Articolo 15

Fughe di sostanze controllate

1. A decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare fughe di clorofluorocarburi, di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio, di 1,1,1-tricloroetano, di idrobromofluorocarburi e di idroclorofluorocarburi da apparecchiature commerciali ed industriali di condizionamento dell'aria e di refrigerazione, da sistemi antincendio e da apparecchiature contenenti solventi durante la fabbricazione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. Gli Stati membri possono definire a tal fine i requisiti professionali minimi per il personale addetto alla manutenzione.

2. A decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare fughe di bromuro di metile provenienti da impianti di fumigazione o a seguito di processi in cui esso è impiegato. Gli Stati membri possono definire a tal fine i requisiti professionali minimi per il personale addetto alla manutenzione.

3. A decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare fughe di sostanze controllate impiegate come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici.

4. A decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare fughe di sostanze controllate prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.

CAPO V GESTIONE, COMUNICAZIONE DEI DATI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Gestione

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tale caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma.

Articolo 17

Comunicazione dei dati

1.a) Ciascun produttore, importatore e/o esportatore di sostanze controllate, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dal 1995, comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, i seguenti dati:

- la sua produzione totale;

- la produzione volta a soddisfare le richieste degli utilizzatori che dispongono di licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 e 7;

- l'aumento della produzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo;

- l'aumento della produzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 per soddisfare gli eventuali usi essenziali delle parti;

- l'aumento della produzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 10, 11 e 12 per ragioni di razionalizzazione industriale autorizzata;

- i quantitativi riciclati;

- i quantitativi distrutti con tecnologie approvate dalle parti;

- le scorte;

- i quantitativi immessi in libera pratica nella Comunità di sostanze vergini importate da paesi che sono parti e, separatamente, da paesi che non lo sono;

- le importazioni nella Comunità volte a soddisfare le richieste degli utilizzatori che dispongono di licenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 e 7;

- la produzione esportata dalla Comunità verso paesi che sono parti e, separatamente, verso paesi che non lo sono;

- la produzione immessa sul mercato o utilizzata dal produttore per proprio conto all'interno della Comunità;

- i quantitativi usati come materia prima;

per ciascuna delle sostanze controllate per il precedente periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Fermi restando questi obblighi, la comunicazione di cui al presente paragrafo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

b) Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 8, ciascun produttore o importatore di idroclorofluorocarburi comunica alla Commissione, l'ultimo giorno del trimestre successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e l'ultimo giorno di ogni trimestre successivo, i seguenti dati, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato:

- la sua produzione di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto all'interno della Comunità;

- le sue importazioni di idroclorofluorocarburi nella Comunità.

2. Ogni utilizzatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 e 7 comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente degli Stati membri in cui si effettua l'uso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 1996 per i clorofluorocarburi, gli halon e il tetracloruro di carbonio e dal 1997 per l'1,1,1-tricloroetano, l'uso e il quantitativo delle sostanze per le quali egli dispone dell'autorizzazione ai sensi dei pertinenti paragrafi dell'articolo 3.

3. Ciascun produttore, importatore e/o esportatore di bromuro di metile nel 1991 comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, i dati di cui al paragrafo 1 relativi a detto anno entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ciascun produttore, importatore e/o esportatore deve inoltre individuare i quantitativi relativi ad usi per quarantena o trattamento anteriore al trasporto.

4. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati comunicati.

Articolo 18

Ispezione

1. Nell'esecuzione dei compiti assegnatile in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese.

2. Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio l'impresa ha la sua sede, unendovi la motivazione della richiesta.

3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.

4. Se convenuto dalla Commissione e dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari di tale autorità nello svolgimento dei loro compiti.

5. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in forza del presente articolo.

Articolo 19

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e degli eventuali provvedimenti nazionali di esecuzione.

Articolo 20

1. Il regolamento (CEE) n. 594/91 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato ai sensi del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MERKEL

(1) GU n. C 232 del 28. 8. 1993, pag. 6.(2) GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 8.(3) Parere del Parlamento europeo dell'8 febbraio 1994 (GU n. C 61 del 28. 2. 1994, pag. 114). Posizione comune del Consiglio del 27 luglio 1994 (GU n. C 301 del 27. 10. 1994, pag. 1). Decisione del Parlamento europeo del 17 novembre 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).(4) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 1.(5) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 41.(6) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE (GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32) e dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

ALLEGATO I

Sostanze contemplate dal regolamento >(1)"> ID="1">Gruppo I> ID="2">CFCl3> ID="3">(CFC- 11)> ID="4"> 1,0"> ID="2">CF2Cl2> ID="3">(CFC- 12)> ID="4"> 1,0"> ID="2">C2F3Cl3> ID="3">(CFC-113)> ID="4"> 0,8"> ID="2">C2F4Cl2> ID="3">(CFC-114)> ID="4"> 1,0"> ID="2">C2F5Cl> ID="3">(CFC-115)> ID="4"> 0,6"> ID="1">Gruppo II> ID="2">CF3Cl> ID="3">(CFC- 13)> ID="4"> 1,0"> ID="2">C2FCl5> ID="3">(CFC-111)> ID="4"> 1,0"> ID="2">C2F2Cl4> ID="3">(CFC-112)> ID="4"> 1,0"> ID="2">C3FCl7> ID="3">(CFC-211)> ID="4"> 1,0"> ID="2">C3F2Cl6> ID="3">(CFC-212)> ID="4"> 1,0"> ID="2">C3F3Cl5> ID="3">(CFC-213)> ID="4"> 1,0"> ID="2">C3F4Cl4> ID="3">(CFC-214)> ID="4"> 1,0"> ID="2">C3F5Cl3> ID="3">(CFC-215)> ID="4"> 1,0"> ID="2">C3F6Cl2> ID="3">(CFC-216)> ID="4"> 1,0"> ID="2">C3F7Cl> ID="3">(CFC-217)> ID="4"> 1,0"> ID="1">Gruppo III> ID="2">CF2BrCl> ID="3">(halon-1211)> ID="4"> 3,0"> ID="2">CF3Br> ID="3">(halon-1301)> ID="4">10,0"> ID="2">C2F4Br2> ID="3">(halon-2402)> ID="4"> 6,0"> ID="1">Gruppo IV> ID="2">CCl4> ID="3">(tetracloruro di carbonio)> ID="4"> 1,1"> ID="1">Gruppo V> ID="2">C2H3Cl3 (2)> ID="3">(1,1,1-tricloroetano)> ID="4"> 0,1"> ID="1">Gruppo VI> ID="2">CH3Br> ID="3">(bromuro di metile)> ID="4"> 0,7"> ID="1">Gruppo VII> ID="2">CHFBr2> ID="4"> 1,00"> ID="2">CHF2Br> ID="4"> 0,74"> ID="2">CH2FBr> ID="4"> 0,73"> ID="2">C2HFBr4> ID="4"> 0,8"> ID="2">C2HF2Br3> ID="4"> 1,8"> ID="2">C2HF3Br2> ID="4"> 1,6"> ID="2">C2HF4Br> ID="4"> 1,2"> ID="2">C2H2FBr3> ID="4"> 1,1"> ID="2">C2H2F2Br2> ID="4"> 1,5"> ID="2">C2H2F3Br> ID="4"> 1,6"> ID="2">C2H3FBr2> ID="4"> 1,7"> ID="2">C2H3F2Br> ID="4"> 1,1"> ID="2">C2H4FBr> ID="4"> 0,1"> ID="2">C3HFBr6> ID="4"> 1,5"> ID="2">C3HF2Br5> ID="4"> 1,9"> ID="2">C3HF3Br4> ID="4"> 1,8"> ID="2">C3HF4Br3> ID="4"> 2,2"> ID="2">C3HF5Br2> ID="4"> 2,0"> ID="2">C3HF6Br> ID="4"> 3,3"> ID="2">C3H2FBr5> ID="4"> 1,9"> ID="2">C3H2F2Br4> ID="4"> 2,1"> ID="2">C3H2F3Br3> ID="4"> 5,6"> ID="2">C3H2F4Br2> ID="4"> 7,5"> ID="2">C3H2F5Br> ID="4"> 1,4"> ID="2">C3H3FBr4> ID="4"> 1,9"> ID="2">C3H3F2Br3> ID="4"> 3,1"> ID="2">C3H3F3Br2> ID="4"> 2,5"> ID="2">C3H3F4Br> ID="4"> 4,4"> ID="2">C3H4FBr3> ID="4"> 0,3"> ID="2">C3H4F2Br2> ID="4"> 1,0"> ID="2">C3H4F3Br> ID="4"> 0,8"> ID="1"" ID="2">C3H5FBr2> ID="4"> 0,4"> ID="2">C3H5F2Br> ID="4"> 0,8"> ID="2">C3H6FBr> ID="4"> 0,7"> ID="1">Gruppo VIII> ID="2">CHFCl2> ID="3">(HCFC- 21)> ID="4"> 0,040"> ID="2">CHF2Cl> ID="3">(HCFC- 22)> ID="4"> 0,055"> ID="2">CH2FCl> ID="3">(HCFC- 31)> ID="4"> 0,020"> ID="2">C2HFCl4> ID="3">(HCFC-121)> ID="4"> 0,040"> ID="2">C2HF2Cl3> ID="3">(HCFC-122)> ID="4"> 0,080"> ID="2">C2HF3Cl2> ID="3">(HCFC-123) (3)> ID="4"> 0,020"> ID="2">C2HF4Cl> ID="3">(HCFC-124) (4)> ID="4"> 0,022"> ID="2">C2H2FCl3> ID="3">(HCFC-131)> ID="4"> 0,050"> ID="2">C2H2F2Cl2> ID="3">(HCFC-132)> ID="4"> 0,050"> ID="2">C2H2F3Cl> ID="3">(HCFC-133)> ID="4"> 0,060"> ID="2">C2H3FCl2> ID="3">(HCFC-141)> ID="4"> 0,070"> ID="2">CH3FCl2> ID="3">(HCFC-141b) (5)> ID="4"> 0,110"> ID="2">C2H3F2Cl> ID="3">(HCFC-142)> ID="4"> 0,070"> ID="2">CH3F2Cl> ID="3">(HCFC-142b) (6)> ID="4"> 0,065"> ID="2">C2H4FCl> ID="3">(HCFC-151)> ID="4"> 0,005"> ID="2">C3HFCl6> ID="3">(HCFC-221)> ID="4"> 0,070"> ID="2">C3HF2Cl5> ID="3">(HCFC-222)> ID="4"> 0,090"> ID="2">C3HF3Cl4> ID="3">(HCFC-223)> ID="4"> 0,080"> ID="2">C3HF4Cl3> ID="3">(HCFC-224)> ID="4"> 0,090"> ID="2">C3HF5Cl2> ID="3">(HCFC-225)> ID="4"> 0,070"> ID="2">CF3CF2CHCl2> ID="3">(HCFC-225ca) (7)> ID="4"> 0,025"> ID="2">CF2ClF2CHClF> ID="3">(HCFC-225cb) (8)> ID="4"> 0,033"> ID="2">C3HF6Cl> ID="3">(HCFC-226)> ID="4"> 0,100"> ID="2">C3H2FCl5> ID="3">(HCFC-231)> ID="4"> 0,090"> ID="2">C3H2F2Cl4> ID="3">(HCFC-232)> ID="4"> 0,100"> ID="2">C3H2F3Cl3> ID="3">(HCFC-233)> ID="4"> 0,230"> ID="2">C3H2F4Cl2> ID="3">(HCFC-234)> ID="4"> 0,280"> ID="2">C3H2F5Cl> ID="3">(HCFC-235)> ID="4"> 0,520"> ID="2">C3H3FCl4> ID="3">(HCFC-241)> ID="4"> 0,090"> ID="2">C3H3F2Cl3> ID="3">(HCFC-242)> ID="4"> 0,130"> ID="2">C3H3F3Cl2> ID="3">(HCFC-243)> ID="4"> 0,120"> ID="2">C3H3F4Cl> ID="3">(HCFC-244)> ID="4"> 0,140"> ID="2">C3H4FCl3> ID="3">(HCFC-251)> ID="4"> 0,010"> ID="2">C3H4F2Cl2> ID="3">(HCFC-252)> ID="4"> 0,040"> ID="2">C3H4F3Cl> ID="3">(HCFC-253)> ID="4"> 0,030"> ID="2">C3H5FCl2> ID="3">(HCFC-261)> ID="4"> 0,020"> ID="2">C3H5F2Cl> ID="3">(HCFC-262)> ID="4"> 0,020"> ID="2">C3H6FCl> ID="3">(HCFC-271)> ID="4"> 0,030"">

(1) Questi valori del potenziale di riduzione dello strato di ozono sono valori stimati in base alle attuali conoscenze e saranno esaminati e riveduti periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.(2) Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.(3) Individua la sostanza più interessante dal punto di vista commerciale come indicata nel protocollo.

ALLEGATO II

Limiti quantitativi sulle importazioni provenienti da paesi terzi (livelli calcolati espressi in tonnellate)

"" ID="1">1993> ID="2">1 161> ID="3">14> ID="4">700> ID="5">1 288> ID="6">2 378"> ID="1">1994> ID="2">348> ID="3">4> ID="4">0> ID="5">386> ID="6">1 189"> ID="1">1995> ID="2">0> ID="3">0> ID="5">0> ID="6">1 189> ID="7">11 530"> ID="1">1996> ID="6">0> ID="7">11 530> ID="8">0"> ID="1">1997> ID="7">11 530"> ID="1">1998> ID="7">8 648"> ID="1">1999> ID="7">8 648"> ID="1">2000> ID="7">8 648"> ID="1">2001> ID="7">8 648"> ID="1">2002> ID="7">8 648"> ID="1">2003> ID="7">8 648"> ID="1">2004> ID="7">8 648"> ID="1">2005> ID="7">8 648"> ID="1">2006> ID="7">8 648"> ID="1">2007> ID="7">8 648"> ID="1">2008> ID="7">8 648"> ID="1">2009> ID="7">8 648"> ID="1">2010> ID="7">8 648"> ID="1">2011> ID="7">8 648"> ID="1">2012> ID="7">8 648"> ID="1">2013> ID="7">8 648"> ID="1">2014> ID="7">8 648"> ID="1">2015> ID="7">8 648"> ID="1">e successivi> ID="7">8 648">

ALLEGATO III

Codici e designazione delle merci della nomenclatura combinata (NC) per le sostanze di cui agli allegati I e II "" ID="1">2903 40 10> ID="2">- - - Triclorofluorometano"> ID="1">2903 40 20> ID="2">- - - Diclorodifluorometano"> ID="1">2903 40 30> ID="2">- - - Triclorotrifluoroetano"> ID="1">2903 40 40> ID="2">- - - Diclorotetrafluoroetano"> ID="1">2903 40 50> ID="2">- - - Cloropentafluoroetano"> ID="1">2903 40 61> ID="2">- - - - Clorotrifluorometano, pentaclorofluoroetano, tetraclorodifluoroetano, eptaclorofluoropropano, esaclorodifluoropropano, pentaclorotrifluoropropano, tetraclorotetrafluoropropano, tricloropentafluoropropano, dicloroesafluoropropano o cloroeptafluoropropano"> ID="1">2903 40 70> ID="2">- - - Bromotrifluorometano"> ID="1">2903 40 80> ID="2">- - - Dibromotetrafluoroetano"> ID="1">2903 40 91> ID="2">- - - Bromoclorodifluorometano"> ID="1">2903 14 00> ID="2">- - Tetracloruro di carbonio"> ID="1">2903 19 10> ID="2">- - - 1,1,1-tricloroetano"> ID="1">2903 30 33> ID="2">- - - Bromometano (bromuro di metile)"> ID="1">ex 2903 40 98> ID="2">- - - Idrobromofluorocarburi"> ID="1">ex 2903 40 69> ID="2">- - - Idroclorofluorocarburi"> ID="1">ex 3823 90 96> ID="2">- - - - Miscugli contenenti prodotti che rientrano nelle sottovoci 2903 40 10, 2903 40 20, 2903 40 30, 2903 40 40, 2903 40 50 o 2903 40 61"> ID="1">ex 3823 90 97> ID="2">- - - - Miscugli contenenti prodotti che rientrano nelle sottovoci 2903 40 70, 2903 40 80, 2903 40 91 o 3823 90 96"> ID="1">ex 3823 90 98> ID="2">- - - Miscugli contenenti prodotti che rientrano nelle sottovoci 2903 14 00 o 2903 19 10">

ALLEGATO IV

Quantitativi totali massimi per l'immissione sul mercato o l'uso per proprio conto da parte di produttori e importatori degli idroclorofluorocarburi nella Comunità

>(1)"> ID="1">1995> ID="2">7 655> ID="3">100 %"> ID="1">1996> ID="2">7 655> ID="3">100 %"> ID="1">1997> ID="2">7 655> ID="3">100 %"> ID="1">1998> ID="2">7 655> ID="3">100 %"> ID="1">1999> ID="2">7 655> ID="3">100 %"> ID="1">2000> ID="2">7 655> ID="3">100 %"> ID="1">2001> ID="2">7 655> ID="3">100 %"> ID="1">2002> ID="2">7 655> ID="3">100 %"> ID="1">2003> ID="2">7 655> ID="3">100 %"> ID="1">2004> ID="2">4 975> ID="3"> 65 %"> ID="1">2005> ID="2">4 975> ID="3"> 65 %"> ID="1">2006> ID="2">4 975> ID="3"> 65 %"> ID="1">2007> ID="2">3 062> ID="3"> 40 %"> ID="1">2008> ID="2">3 062> ID="3"> 40 %"> ID="1">2009> ID="2">3 062> ID="3"> 40 %"> ID="1">2010> ID="2">1 531> ID="3"> 20 %"> ID="1">2011> ID="2">1 531> ID="3"> 20 %"> ID="1">2012> ID="2">1 531> ID="3"> 20 %"> ID="1">2013> ID="2"> 383> ID="3"> 5 %"> ID="1">2014> ID="2"> 383> ID="3"> 5 %"> ID="1">2015> ID="2"> 0> ID="3"> 0 %"">

(1) Il tetto è costituito dal 2,6 % dei CFC immessi sul mercato e utilizzati per proprio conto dai produttori nel 1989 e dal 100 % degli HCFC immessi sul mercato e usati per conto proprio dai produttori nel 1989.

ALLEGATO V

Codici e denominazioni della nomenclatura combinata di prodotti contenenti sostanze controllate specificate nell'allegato III (1) 1. Apparecchiature per il condizionamento dell'aria di autoveicoli e autocarri

"" ID="1">8701 20 10 - 8701 90 90"> ID="1">8702 10 11 - 8702 90 90"> ID="1">8703 10 10 - 8703 90 90"> ID="1">8704 10 11 - 8704 90 00"> ID="1">8705 10 00 - 8705 90 90"> ID="1">8706 00 11 - 8706 00 99">

2. Apparecchiature per la produzione del freddo per uso domestico e commerciale/pompe di calore

Frigoriferi:

"" ID="1">8418 10 10 - 8418 29 00"> ID="1">8418 50 11 - 8418 50 19"> ID="1">8418 61 10 - 8418 69 99">

Congelatori-conservatori:

"" ID="1">8418 10 10 - 8418 29 00"> ID="1">8418 30 10 - 8418 30 99"> ID="1">8418 40 10 - 8418 40 99"> ID="1">8418 50 11 - 8418 50 19"> ID="1">8418 61 10 - 8418 61 90"> ID="1">8418 69 10 - 8418 69 99">

Dispositivi atti a modificare l'umidità; disumidificatori:

"" ID="1">8415 10 00 - 8415 83 90"> ID="1">8424 89 00 "> ID="1">8479 89 10 "> ID="1">8479 89 80 ">

Raffredda acqua:

"" ID="1">8419 60 00 "> ID="1">8419 89 80 ">

Macchine per la produzione di ghiaccio:

"" ID="1">8418 10 10 - 8414 29 00"> ID="1">8418 30 10 - 8418 30 99"> ID="1">8418 40 10 - 8418 40 99"> ID="1">8418 50 11 - 8418 50 19"> ID="1">8418 61 10 - 8418 61 90"> ID="1">8418 69 10 - 8418 69 99"> ID="1">8479 89 80 ">

Apparecchiature per il condizionamento dell'aria e pompe di calore:

"" ID="1">8415 10 00 - 8415 83 90"> ID="1">8418 61 10 - 8418 61 90"> ID="1">8418 69 10 - 8418 69 99"> ID="1">8418 99 10 - 8418 99 90">

3. Prodotti aerosol, esclusi gli aerosol per uso medico

Prodotti alimentari:

"" ID="1">0404 90 11 - 0404 90 99"> ID="1">1517 90 10 - 1517 90 99"> ID="1">2106 90 91 "> ID="1">2106 90 99 ">

Pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati e tinture:

"" ID="1">3208 10 10 - 3208 10 90"> ID="1">3208 20 10 - 3208 20 90"> ID="1">3208 90 10 - 3208 90 99"> ID="1">3209 10 00 - 3209 90 00"> ID="1">3210 00 10 - 3210 00 90"> ID="1">3212 90 90 ">

Profumi e acque da toletta; preparazioni cosmetiche:

"" ID="1">3303 00 10 - 3303 00 90"> ID="1">3304 30 00 "> ID="1">3304 99 00 "> ID="1">3305 10 00 - 3305 90 90"> ID="1">3306 10 00 - 3306 90 00"> ID="1">3307 10 00 - 3307 30 00"> ID="1">3307 49 00 "> ID="1">3307 90 00 ">

Preparazioni tensioattive:

"" ID="1">3402 20 10 - 3402 20 90">

Preparazioni lubrificanti:

"" ID="1">3403 11 00 "> ID="1">3403 19 10 - 3403 19 99"> ID="1">3403 91 00 "> ID="1">3403 99 10 - 3403 99 90">

Preparazioni per uso domestico:

"" ID="1">3405 10 00 "> ID="1">3405 20 00 "> ID="1">3405 30 00 "> ID="1">3405 40 00 "> ID="1">3405 90 10 - 3405 90 90">

Prodotti di sostanze infiammabili:

"" ID="1">3606 10 00 ">

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, ecc.:

"" ID="1">3808 10 10 - 3808 10 90"> ID="1">3808 20 10 - 3808 20 80"> ID="1">3808 30 11 - 3808 30 90"> ID="1">3808 40 10 - 3808 40 90"> ID="1">3808 90 10 - 3808 90 90">

Agenti d'apprettatura o di finitura, ecc.:

"" ID="1">3809 10 10 - 3809 10 90"> ID="1">3809 91 00 - 3809 93 00">

Solventi e diluenti organici composti, ecc.:

"" ID="1">3814 00 10 - 3814 00 90">

Preparazioni antigelo:

"" ID="1">3820 00 00 ">

Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse:

"" ID="1">3823 90 10 "> ID="1">3823 90 60 "> ID="1">3823 90 70 "> ID="1">3823 90 81 - 3823 90 98">

Siliconi, in forme primarie:

"" ID="1">3910 00 00 ">

Armi:

"" ID="1">9304 00 00 ">

4. Estintori portatili

"" ID="1">8424 10 10 - 8424 10 99">

5. Tavole isolanti, pannelli e rivestimenti per tubi

"" ID="1">3917 21 10 - 3917 40 90"> ID="1">3920 10 21 - 3920 99 90"> ID="1">3921 11 00 - 3921 90 90"> ID="1">3925 10 00 - 3925 90 80"> ID="1">3926 90 10 - 3926 90 99">

6. Prepolimeri

"" ID="1">3901 10 10 - 3911 90 90">

(1) Questi codici doganali sono forniti per agevolare le autorità doganali degli Stati membri.

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