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Documento 31994R2703

Regolamento (CE) n. 2703/94 della Commissione del 7 novembre 1994 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 287 del 8.11.1994, p. 19/21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2703/oj

31994R2703

Regolamento (CE) n. 2703/94 della Commissione del 7 novembre 1994 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 08/11/1994 pag. 0019 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 62 pag. 0190
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 62 pag. 0190


REGOLAMENTO (CE) N. 2703/94 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1994 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2701/94 della Commissione (2), in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimali di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che il florfenicolo deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che l'ormone di rilascio della gonadotropina deve essere inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90; che con l'estrapolazione dei dati scientifici questa classificazione nell'allegato II è applicabile a tutti gli animali da produzione alimentare;

considerando che la moxidectina deve essere inserita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90, al fine di consentire la determinazione della specificità del metodo analitico per scoprire la doramecina, per il quale deve essere stabilita una norma ufficiale;

considerando che il ceftiofur deve essere inserito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90, al fine di consentire il completamento della convalida del metodo analitico per il fegato bovino e suino e per i tessuti grassi; che la sorveglianza dei residui di ceftiofur sodico viene garantita con il monitoraggio del muscolo bovino e suino e dei tessuti renali;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 93/40/CEE (4), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

(2) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

ALLEGATO

A. L'allegato I viene modificato como segue:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.5. Florfenicolo e composti correlati

"" ID="1">« 1.2.5.1. Florfenicolo> ID="2">Somma di florfenicolo e dei suoi metaboliti misurati come florfeinicolo-ammina> ID="3">Bovini> ID="4">200 mg/kg> ID="5">Muscolo"> ID="4">300 mg/kg> ID="5">Rene"> ID="4">3 000 mg/kg> ID="5">Fegato »">

B. L'allegato II viene modificato come segue:

2. Composti organici

"" ID="1">« 2.9. L'ormone di rilascio della gonadotropina> ID="2">Tutte le specie da produzione alimentare »">

C. L'allegato III viene modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.4. Cefalosporine

"" ID="1">« 1.2.4.1. Ceftiofur> ID="2">Totali di tutti i residui che conservano la struttura v-lattamica, espresso come desfuroilcetiofur> ID="3">Bovini> ID="4">2 000 mg/kg> ID="5">Rene, fegato> ID="6">Il LMR provvisorio scade il 1o luglio 1997 »"> ID="4">200 mg/kg> ID="5">Muscolo"> ID="4">600 mg/kg> ID="5">Grasso"> ID="4">100 mg/kg> ID="5">Latte"> ID="3">Suini> ID="4">4 000 mg/kg> ID="5">Rene"> ID="4">3 000 mg/kg> ID="5">Fegato"> ID="4">500 mg/kg> ID="5">Muscolo"> ID="4">600 mg/kg> ID="5">Grasso">

2. Agenti antiparassitari

2.3. Agenti che combattono gli endo- e ectoparassiti

2.3.1. Avermectini

"" ID="1">« 2.3.1.1. Moxidectina> ID="2">Moxidectina> ID="3">Bovini> ID="4">200 mg/kg> ID="5">Grasso> ID="6">Il LMR provvisorio scade il 1o luglio 1997 »"> ID="3">Ovini> ID="4">20 mg/kg> ID="5">Rene, fegato">

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