EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1431

Regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

GU L 156 del 23.6.1994, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2007; abrogato da 32007R1385

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1431/oj

31994R1431

Regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 23/06/1994 pag. 0009 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 11 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 11 pag. 0123


REGOLAMENTO (CE) N. 1431/94 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1994 che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 della Commissione (3), in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 ha aperto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nuovi contingenti tariffari annuali per alcuni prodotti del settore delle carni di pollame; che l'applicazione di tali contingenti è a tempo indeterminato;

considerando che, per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (5); che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione; che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 ha fissato allo 0 % il prelievo per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni di pollame, entro il limite di un determinato quantitativo; che, per garantire un flusso regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare detto quantitativo sull'arco di un anno;

considerando che, per garantire un impiego dei quantitativi di cui trattasi conforme ai tradizionali flussi d'importazione sul mercato comunitario, è d'uopo ripartire i quantitativi medesimi in base all'origine delle importazioni e all'entità delle stesse nel corso degli ultimi tre anni;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 50 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni di pollame, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi di cui all'allegato I, effettuate nell'ambito dei contingenti tariffari aperti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 774/94, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

Il quantitativo di prodotti che beneficia di questo regime e l'aliquota del prelievo sono precisati, per ciascun gruppo, nell'allegato I.

Articolo 2

Il quantitativo fissato per ciascun gruppo è scaglionato sull'arco dell'anno nel modo seguente:

per il 1994:

- 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre;

- 50 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre;

per gli anni successivi:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo;

- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno;

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre;

- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato od esportato nel 1992 e nel 1993 almeno 25 t (peso prodotto) di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;

b) la domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei numeri di gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento; essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti; in tal caso, tutti i codici della nomenclatura combinata vanno indicati nella casella 16 e la loro designazione nella casella 15;

la domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile, per il gruppo di cui trattasi, nei pertinenti periodi di cui all'articolo 2;

c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 1431/94,

Forordning (EF) nr. 1431/94,

Verordnung (EG) Nr. 1431/94,

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1431/94,

Regulation (EC) No 1431/94,

Règlement (CE) n° 1431/94,

Regolamento (CE) n. 1431/94,

Verordening (EG) nr. 1431/94,

Regulamento (CE) nº 1431/94;

e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture: prelievo fissato allo 0 % in applicazione del:

Reglamento (CE) n° 1431/94,

Forordning (EF) nr. 1431/94,

Verordnung (EG) Nr. 1431/94,

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1431/94,

Regulation (EC) No 1431/94,

Règlement (CE) n° 1431/94,

Regolamento (CE) n. 1431/94,

Verordening (EG) nr. 1431/94,

Regulamento (CE) nº 1431/94.

Articolo 4

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1994, la domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi dieci giorni del mese di luglio 1994.

2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro; qualora un richiedente presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

Tuttavia, per i gruppi n. 3 e n. 5 ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti riconducibili ad un solo numero di gruppo, se tali prodotti sono originari di più paesi; le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro; esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 3, lettera b) e per l'applicazione della norma di cui al comma precedente.

3. Il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo di cui trattasi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per il gruppo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non sia stata presentata alcuna domanda e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione decide quanto prima in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Qualora tale percentuale sia inferiore al 5 %, la Commissione può non dar seguito alle domande e svincolare le cauzioni.

L'operatore può ritirare la domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, qualora l'applicazione di tale percentuale comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 t. Gli Stati membri informano la Commissione al riguardo entro i cinque giorni successivi al ritiro della domanda e svincolano la cauzione.

La Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo; nel caso di quantitativi non utilizzati, essa può trasferire un medesimo prodotto da un gruppo ad un altro.

5. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia estendersi al di là del 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 50 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(3) GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.

ALLEGATO I

PRELIEVO FISSATO ALLO 0 %

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/3 - Settore carni di pollame

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/3 - Settore carni di pollame

>FINE DI UN GRAFICO>

Top