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Document 31994R0520

Regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

GU L 66 del 10.3.1994, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 15/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/520/oj

31994R0520

Regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 10/03/1994 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 29 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 29 pag. 0111


REGOLAMENTO (CE) N. 520/94 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1994 relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (1), la Comunità si era dotata di una procedura di gestione dei contingenti quantitativi basata sul principio della ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri, che può implicare la divisione del mercato comunitario e controlli alle frontiere interne per i prodotti in questione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta, dal 1° gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che è pertanto opportuno instaurare un nuovo sistema di gestione dei contingenti quantitativi rispondente al suddetto obiettivo e basato sul principio dell'uniformità della politica commerciale comune, conformemente agli orientamenti fissati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;

considerando che occorre prevedere la possibilità di scegliere tra diversi metodi di ripartizione, in funzione segnatamente della situazione del mercato comunitario, della natura dei prodotti, delle particolarità dei paesi fornitori e degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare quelli che stabiliscono il principio della presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali;

considerando che la gestione dei contingenti all'importazione o all'esportazione deve poggiare su un sistema di licenze rilasciate dagli Stati membri conformemente ai criteri quantitativi stabiliti a livello comunitario;

considerando che la procedura di gestione da instaurare deve garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti e che i documenti rilasciati devono poter essere utilizzati in tutta la Comunità;

considerando che occorre organizzare in seno ad un comitato una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per l'attuazione del presente regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento e quelle relative alla sua attuazione non devono pregiudicare le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

considerando che occorre escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento i prodotti di cui all'allegato II del trattato, nonché i tessili o altri prodotti quando siano soggetti ad un regime comune d'importazione specifico che preveda disposizioni particolari in materia di gestione dei contingenti;

considerando che il presente regolamento deve sostituire il regolamento (CEE) n. 1023/70 e abrogare conseguentemente quest'ultimo; che, con il regolamento (CEE) n. 1024/70 (2), il Consiglio aveva reso applicabile il regolamento (CEE) n. 1023/70 ai dipartimenti francesi d'oltremare; che non risulta più necessario mantenere un regolamento distinto in quanto le disposizioni comuni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio della Comunità, quale definito nell'articolo 227 del trattato; che occorre pertanto abrogare anche il regolamento (CEE) n. 1024/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le disposizioni relative alla gestione dei contingenti quantitativi all'importazione o all'esportazione, in appresso denominati « contingenti », che la Comunità fissa in via autonoma o convenzionale.

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui all'allegato II del trattato, né agli altri prodotti quando siano soggetti ad un regime comune specifico di importazione o di esportazione che preveda disposizioni particolari in materia di gestione dei contingenti.

Articolo 2

1. I contingenti, quanto prima dopo l'apertura, sono ripartiti tra i richiedenti. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 23, di ripartirli in diverse frazioni.

2. La gestione dei contingenti può in particolare essere effettuata mediante applicazione di uno dei metodi sottoindicati o di una combinazione dei medesimi:

a) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, conformemente agli articoli da 6 a 11;

b) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio « first come, first served »), conformemente all'articolo 12;

c) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti al momento della presentazione delle domande (secondo la procedura detta dell'esame simultaneo), conformemente all'articolo 13.

3. Il metodo di ripartizione da adottare è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 23.

4. Qualora si constati che nessuno dei metodi indicati nel paragrafo 2 è adatto alle specifiche esigenze di un contingente aperto, la Commissione stabilisce un altro metodo appropriato secondo la procedura di cui all'articolo 23.

5. I quantitativi non ripartiti, non assegnati o non utilizzati sono ridistribuiti secondo l'articolo 14 entro un termine che ne consente l'utilizzazione prima della fine del periodo contingentale.

6. Salvo disposizioni diverse adottate all'atto della fissazione del contingente, l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti oggetto di contingente è subordinata alla presentazione di una licenza d'importazione o d'esportazione rilasciata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento.

7. Gli Stati membri designano le autorità amministrative competenti per l'attuazione delle misure d'applicazione di loro pertinenza ai sensi del presente regolamento e ne informano la Commissione.

Articolo 3

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso di apertura dei contingenti precisando il metodo di ripartizione scelto, le condizioni di ammissibilità delle domande di licenze, i termini per la presentazione delle domande e l'elenco delle autorità nazionali competenti alle quali esse devono essere indirizzate.

Articolo 4

1. Qualsiasi importatore o esportatore della Comunità, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità, può presentare per ciascun contingente o per le sue frazioni un'unica domanda di licenza alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali del medesimo Stato membro.

Se il contingente è limitato a una o più regioni della Comunità, tale domanda è presentata alle autorità competenti de(llo)(gli) Stat(o)(i) membr(o)(i) dell(a)(e) region(e)(i) interessat(a)(e).

2. Le domande di licenze devono essere presentate conformemente alle modalità fissate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 5

La Commissione assicura che, tenuto conto della natura del prodotto oggetto del contingente, le licenze da rilasciare riguardino un quantitativo economicamente apprezzabile.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIVERSI METODI DI GESTIONE

Sezione A

Metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali

Articolo 6

1. Quando i contingenti sono ripartiti in funzione delle correnti commerciali tradizionali, una parte del contingente è riservata agli importatori o esportatori tradizionali e il resto è assegnato agli altri importatori e esportatori.

2. Sono considerati importatori o esportatori tradizionali quelli che possono dimostrare di aver effettuato rispettivamente importazioni nella Comunità o esportazioni dalla medesima del o dei prodotti oggetto del contingente nel corso d'un periodo anteriore, detto periodo di riferimento.

3. La proporzione destinata agli importatori o esportatori tradizionali e il periodo di riferimento, nonché la proporzione destinata agli altri richiedenti, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 23.

4. Fino al 31 dicembre 1996 la Commissione assicura che la proporzione destinata agli altri richiedenti tenga conto, in misura rappresentativa, della situazione creata dall'esistenza delle restrizioni nazionali applicate ai sensi del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (3) ed al regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (4).

5. La ripartizione è effettuata secondo i principi enunciati qui di seguito agli articoli da 7 a 11.

Articolo 7

Per partecipare all'assegnazione della parte del contingente loro destinata, nonché a titolo di giustificativo delle importazioni o esportazioni realizzate durante il periodo di riferimento, gli importatori o esportatori tradizionali allegano alla loro domanda di licenza:

- una copia certificata conforme della dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione destinata all'importatore o all'esportatore, compilata a loro nome o, all'occorrenza, a nome dell'operatore di cui hanno ripreso l'attività;

- qualsiasi prova equivalente stabilita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il termine fissato nell'avviso di apertura del contingente, le informazioni relative al numero e al volume globale delle domande di importazione o di esportazione, ripartite tra importatori o esportatori tradizionali e altri importatori o esportatori, e a quello delle importazioni o esportazioni anteriori realizzate durante il periodo di riferimento dai richiedenti.

Articolo 9

La Commissione esamina simultaneamente le informazioni trasmesse dagli Stati membri e determina nel modo seguente i criteri quantitativi secondo i quali devono essere soddisfatte le domande degli importatori o esportatori tradizionali:

- quando il totale di tali domande ha per oggetto un quantitativo pari o inferiore al quantitativo destinato agli importatori o esportatori tradizionali, le domande sono soddisfatte nella loro integralità;

- quando il totale di tali domande ha per oggetto un quantitativo superiore a quello destinato agli importatori o esportatori tradizionali, le domande sono soddisfatte proporzionalmente alla parte dei singoli richiedenti nel totale delle importazioni o esportazioni di riferimento;

- qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi superiori a quelli richiesti, l'eccedenza sarà ridistribuita secondo la procedura di cui all'articolo 14,

Articolo 10

La ripartizione della parte del contingente destinata agli importatori o esportatori non tradizionali viene effettuata conformemente all'articolo 12.

Articolo 11

In assenza di domande da parte di importatori o esportatori tradizionali, tutti gli importatori o esportatori richiedenti hanno accesso alla totalità del contingente o della frazione considerata.

In tal caso, la ripartizione viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 12.

Sezione B

Metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande

Articolo 12

1. Quando la ripartizione del contingente o di una frazione viene effettuata secondo il principio « first come, first served », la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 23, il quantitativo che ciascun operatore può ricevere fino a esaurimento del contingente.

Nel fissare tale quantitativo, uguale per tutti, si tiene conto della necessità di assegnare quantitativi economicamente apprezzabili in funzione della natura del prodotto in questione.

2. Le domande di licenze sono soddisfatte previa verifica da parte delle autorità competenti del saldo comunitario disponibile, assegnando a ciascun importatore o esportatore il quantitativo di cui al paragrafo 1.

3. Il beneficiario di una licenza, non appena può provare di aver effettivamente importato o esportato la totalità dei prodotti per i quali la licenza gli è stata rilasciata, o una loro parte da definire secondo la procedura dell'articolo 23, è autorizzato a presentare una nuova domanda di licenza. Quest'ultima gli è rilasciata alle stesse condizioni della prima. Questa procedura può essere ripetuta fino ad esaurimento del contingente.

4. Al fine di garantire parità di accesso al contingente a tutti i richiedenti, nell'avviso di apertura del contingente la Commissione indica i giorni e le ore d'accesso del saldo comunitario disponibile.

Sezione C

Metodo di ripartizione dei contingenti in proporzione ai quantitativi richiesti

Articolo 13

1. Quando la ripartizione dei contingenti è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, alle condizioni e nei termini stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 23, le informazioni relative alle domande di licenze da esse ricevute.

Dette informazioni comprendono l'indicazione del numero di richiedenti e il volume globale dei quantitativi richiesti.

2. Entro il termine fissato secondo la procedura dell'articolo 23 la Commissione esamina simultaneamente le informazioni trasmesse dalle autorità competenti degli Stati membri e determina il quantitativo del contingente o delle sue frazioni per il quale dette autorità devono rilasciare le licenze di importazione e di esportazione.

3. Quando il volume totale delle domande di licenze corrisponde ad un quantitativo pari o inferiore ai contingenti, le domande sono soddisfatte nella loro integralità.

4. Quando le domande hanno per oggetto un quantitativo superiore al volume del contingente esse sono soddisfatte proporzionalmente ai quantitativi richiesti.

Sezione D

Criterio di ripartizione dei quantitativi da ridistribuire

Articolo 14

1. I quantitativi da ridistribuire sono determinati dalla Commissione in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente all'articolo 20.

2. Quando il metodo di ripartizione iniziale del contingente è quello di cui all'articolo 12, i quantitativi da ridistribuire sono immediatamente aggiunti dalla Commissione ai quantitativi eventualmente ancora disponibili o ricostituiscono il contingente qualora questo sia esaurito.

3. Quando la ripartizione iniziale è stata effettuata mediante l'applicazione di un altro metodo, i quantitativi da ridistribuire sono assegnati secondo la procedura prevista all'articolo 23.

In tal caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso di apertura complementare.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE DI IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE

Articolo 15

1. In caso di applicazione del metodo di cui all'articolo 12, gli Stati membri rilasciano le licenze senza indugio previa verifica del saldo comunitario disponibile.

2. Negli altri casi:

- la Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri, entro un termine da stabilire secondo la procedura dell'articolo 23, i quantitativi per i quali esse rilasciano le licenze ai diversi richiedenti e ne informa gli altri Stati membri;

- le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le licenze d'importazione o d'esportazione entro i dieci giorni lavorativi successivi alla notifica della decisione della Commissione o entro i termini stabiliti da questa;

- le suddette autorità informano la Commissione del rilascio delle licenze d'importazione o d'esportazione.

Articolo 16

Il rilascio delle licenze può essere subordinato al deposito di una garanzia, secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 17

1. Le licenze d'importazione o d'esportazione autorizzano a importare o a esportare i prodotti oggetto di contingente e sono valide in tutta la Comunità, qualunque sia il luogo d'importazione o d'esportazione indicato dall'operatore nella sua domanda.

Se il contingente è limitato a una o a più regioni della Comunità, le licenze d'importazione o d'esportazione sono valide solo ne(llo)(gli) Stat(o)(i) membr(o)(i) region(e)(i) interessat(a)(e).

2. La durata della validità delle licenze d'importazione o d'esportazione che devono essere rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di quattro mesi. Tuttavia può essere fissata una durata diversa, secondo la procedura di cui all'articolo 23.

3. I titolari di licenze d'importazione o d'esportazione possono, su richiesta, ottenerne estratti dalle autorità competenti dello Stato membro che hanno rilasciato la licenza.

Gli estratti hanno gli stessi effetti giuridici delle corrispondenti licenze nei limiti del quantitativo per il quale le licenze sono state rilasciate.

4. Le domande di licenze d'importazione o d'esportazione, le licenze e i relativi estratti sono redatti su formulari conformi al modello le cui caratteristiche sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 18

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 23, le licenze d'importazione o d'esportazione, nonché i relativi estratti, non possono essere oggetto di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare al quale il documento è stato rilasciato nominativamente.

Articolo 19

1. Le licenze d'importazione o d'esportazione e i relativi estratti non utilizzati, del tutto o in parte, devono, salvo casi di forza maggiore, essere restituiti alle autorità competenti dello Stato membro che li ha rilasciati entro i dieci giorni lavorativi successivi alla relativa data di scadenza.

2. Qualora il rilascio delle licenze d'importazione o d'esportazione sia stato subordinato al deposito di una garanzia, questa è incamerata, salvo casi di forza maggiore, in caso di mancato rispetto del termine indicato nel paragrafo 1.

Articolo 20

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengono a conoscenza e al più tardi entro i venti giorni successivi alla data di scadenza delle licenze, i quantitativi di contingente assegnati e non utilizzati, ai fini della loro ridistribuzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5.

Articolo 21

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione, entro la fine di ogni mese, in merito ai quantitativi di prodotti contingentati importati o esportati nel mese precedente.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 23

1. Nel caso in cui sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione.

Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine previsto al paragrafo precedente.

Articolo 24

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23. Le stesse definiscono in particolare l'attuazione dei metodi di ripartizione, le informazioni che devono essere comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri e le misure intese a garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 25

1. Le informazioni che il Consiglio, la Commissione o gli Stati membri ricevono in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati soltanto allo scopo per il quale sono state richieste.

2. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, non divulgano le informazioni per le quali hanno ricevuto una domanda di trattamento riservato, debitamente giustificata, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite.

3. Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte delle autorità comunitarie, di informazioni di carattere generale e, in particolare, delle ragioni sulle quali sono fondate le decisioni prese in virtù del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova sui quali le autorità comunitarie si basano per quanto necessario ai fini della giustificazione degli argomenti addotti in sede di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto dell'interesse legittimo delle parti interessate a che i loro segreti professionali non siano rivelati.

Articolo 26

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari e collaborano per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 27

I regolamenti (CEE) n. 1023/70 e (CEE) n. 1024/70 sono abrogati. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come relativi al presente regolamento.

Articolo 28

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 1985.

(2) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 5.

(3) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2875/92 (GU n. L 287 del 2. 10. 1992, pag. 1).

(4) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2456/92 (GU n. L 252 del 31. 8. 1992, pag. 1).

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