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Document 31994L0064

DIRETTIVA 94/64/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1994 che modifica l' allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all' allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE

GU L 368 del 31.12.1994, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrog. impl. da 396L0043

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/64/oj

31994L0064

DIRETTIVA 94/64/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1994 che modifica l' allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all' allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1994 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0232
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0232


DIRETTIVA 94/64/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1994 che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e la direttiva 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i prodotti di origine animale diversi dalle carni di cui alla direttiva 64/433/CEE (2), alla direttiva 71/118/CEE (3) e alla direttiva 72/462/CEE (4), restano da fissare le modalità necessarie per assicurare il finanziamento dei controlli sanitari;

considerando che per le carni dei paesi terzi occorre stabilire un legame con la data a decorrere dalla quale dovranno essere conclusi gli accordi relativi alla frequenza ridotta dei controlli fisici delle partite di taluni prodotti alle importazioni provenienti da paesi terzi ai sensi della direttiva 90/675/CEE (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato della direttiva 85/73/CEE il capitolo II è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Tuttavia gli Stati membri possono, per le importazioni provenienti da uno dei paesi i quali - al 31 dicembre 1994 - hanno avviato colloqui esplorativi con la Comunità europea per concludere un accordo globale di equivalenza in materia di garanzie sanitarie (salute animale e salute pubblica) che si fonda sul principio della reciprocità di trattamento, mantenere fino a conclusione di tale accordo e non oltre il 30 giugno 1995 i livelli del contributo ridotti che applicano al 1o gennaio 1994.

Questa riduzione può al massimo essere del 55% rispetto ai livelli forfettari di cui al punto 1.

L'importo del contributo da percepire sulle importazioni provenienti da uno dei paesi terzi di cui al primo comma sarà fissato, dopo la conclusione dell'accordo globale di equivalenza con detto paese terzo secondo la procedura di cui al punto 3, tenendo conto dei seguenti principi:

- livello di frequenza dei controlli,

- livello del contributo applicato da detto paese terzo alle importazioni provenienti dalla Comunità,

- soppressione di altri diritti percepiti dal paese terzo, quali il deposito obbligatorio o la riscossione di una cauzione sanitaria.»;

b) il punto 4 è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

(1) GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/118/CE (GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 15).(2) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Modificata da ultimo dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1).(3) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1).(4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).(5) GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41.

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