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Document 31994L0025
Directive 94/25/EC of the European Parliament and of the Council of 16 June 1994 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft
Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto
Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto
GU L 164 del 30.6.1994, p. 15–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2016; abrogato da 32013L0053
Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 30/06/1994 pag. 0015 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 26 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 26 pag. 0098
DIRETTIVA 94/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nei diversi Stati membri relative alle caratteristiche di sicurezza delle imbarcazioni da diporto differiscono per portata e contenuto; che tali disparità sono atte a determinare ostacoli al commercio e condizioni diseguali ai fini della concorrenza nell'ambito del mercato interno; considerando che l'armonizzazione delle legislazioni nazionali è il solo modo per rimuovere detti ostacoli al libero scambio; che tale obiettivo può essere conseguito in maniera soddisfacente soltanto dai singoli Stati membri; che la presente direttiva stabilisce solamente i requisiti indispensabili alla libera circolazione delle imbarcazioni da diporto; considerando che la presente direttiva si applica unicamente alle imbarcazioni da diporto aventi una lunghezza minima di 2,5 metri ed una lunghezza massima, derivante dagli standard ISO, di 24 metri; considerando che, se ed in quanto gli ostacoli tecnici nel settore delle imbarcazioni da diporto e dei loro componenti non possono venire eliminati dal reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle normative da parte di tutti gli Stati membri, per la loro eliminazione si deve seguire la nuova impostazione esposta nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 (4), la quale richiede che si definiscano i requisiti essenziali relativi alla sicurezza e ad altri aspetti importanti per il benessere generale; che il paragrafo 3 dell'articolo 100 A prevede che la Commissione, nelle sue proposte in materia di salute, sicurezza, protezione dell'ambiente e tutela dei consumatori si basi su un livello di protezione elevato; che i requisiti essenziali costituiscono i criteri ai quali devono conformarsi le imbarcazioni da diporto, le imbarcazioni parzialmente completate e i componenti sia separati che installati; considerando che, di conseguenza, la presente direttiva definisce unicamente alcuni requisiti essenziali; che, per facilitare la prova della conformità con i requisiti essenziali, è necessario disporre di norme armonizzate a livello europeo relative alle imbarcazioni da diporto e ai loro componenti; che dette norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare il loro status di testi non cogenti; che, a tal fine, il comitato europeo per la normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti quali organismi competenti per l'adozione delle norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione ed i due suddetti organismi sottoscritti il 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di detti organismi, oppure da entrambi, su mandato della Commissione conformemente alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (5), nonché ai sensi degli orientamenti generali summenzionati; considerando che, per la natura dei rischi connessi con l'impiego di imbarcazioni da diporto e di loro componenti è necessario instaurare procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della direttiva; che queste procedure devono essere stabilite in funzione del grado di pericolosità che possono presentare le imbarcazioni da diporto e i loro componenti; che, pertanto, ogni categoria di conformità deve essere completata da una procedura adeguata o un'opzione fra varie procedure equivalenti; che le procedure accolte corrispondono alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura «CE» di conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (1); considerando che il Consiglio ha previsto l'apposizione della marcatura «CE» da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; che tale marcatura sancisce la conformità dell'imbarcazione da diporto e dei loro componenti a tutti i requisiti essenziali e alle procedure di valutazione previste dal diritto comunitario applicabile al prodotto; considerando che è opportuno che, conformemente all'articolo 100 A, paragrafo 5 del trattato, gli Stati membri possano adottare misure provvisorie che limitino o vietino l'immissione sul mercato e l'uso delle imbarcazioni da diporto o di prodotti di cui sono costituite, che presentano un rischio particolare per la sicurezza delle persone, ed eventualmente per la sicurezza degli animali domestici o l'integrità dei beni, sempreché dette misure siano soggette ad una procedura comunitaria di controllo; considerando che i destinatari di ogni decisione presa nel quadro della presente direttiva devono conoscere le motivazioni di tale decisione e i mezzi di ricorso loro offerti; considerando che è necessario prevedere un regime transitorio che consenta l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle imbarcazioni da diporto e dei loro componenti fabbricati in conformità delle regolamentazioni nazionali in vigore alla data d'adozione della presente direttiva; considerando che la presente direttiva non contiene disposizioni volte a limitare l'utilizzo dell'imbarcazione da diporto dopo la messa in servizio; considerando che la costruzione di imbarcazioni da diporto può avere ripercussioni sull'ambiente in quanto l'imbarcazione può scaricare sostanze inquinanti; che è pertanto necessario includere nella direttiva disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, nella misura in cui esse riguardano la costruzione di imbarcazioni da diporto sotto il profilo del suo impatto diretto sull'ambiente; considerando che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare il diritto degli Stati membri di stabilire, nel rispetto del trattato, i requisiti che possono risultare necessari in materia di navigazione in determinate acque ai fini della protezione dell'ambiente e della configurazione delle vie navigabili, nonché i requisiti atti a garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché ciò non obblighi ad apportare modifiche alle imbarcazioni da diporto non specificate nella presente direttiva, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I Articolo 1 1. La presente direttiva si applica alle imbarcazioni da diporto, alle imbarcazioni da diporto parzialmente completate e ai componenti di cui all'allegato II, sia separati che installati. 2. Ai sensi della presente direttiva, per imbarcazione da diporto s'intende qualsiasi imbarcazione di qualunque tipo, a prescindere dai suoi mezzi di propulsione, avente uno scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati e che viene usata con finalità sportive e ricreative. Il fatto che la stessa imbarcazione possa essere utilizzata per il noleggio oppure per l'insegnamento della navigazione da diporto non osta alla sua inclusione nel campo d'applicazione della presente direttiva se viene immessa in commercio per finalità ricreative. 3. La presente direttiva non si applica a: a) imbarcazioni destinate unicamente alla regata, comprese le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni per l'addestramento al canottaggio, e qualificate in tal senso dal fabbricante; b) canoe e kayak, gondole e pedalò; c) tavole a vela; d) tavole a motore, imbarcazioni individuali ed altre imbarcazioni analoghe a motore; e) originali e singole riproduzioni di imbarcazioni storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e qualificate in tal senso del fabbricante; f) imbarcazioni sperimentali sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario; g) imbarcazioni realizzate per uso personale sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni; h) imbarcazioni specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 2, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (2); i) sommergibili; j) veicoli a cuscino d'aria; k) aliscafi. Articolo 2 Immissione in commercio e messa in servizio 1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possano venire immessi in commercio o messi in servizio per un uso conforme alla loro destinazione solo se essi non pongono in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, le cose o l'ambiente quando siano costruiti e sottoposti a manutenzione in modo corretto. 2. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di adottare, nel pieno rispetto del trattato, le disposizioni sulla navigazione in determinate acque per proteggere l'ambiente e la configurazione delle vie navigabili, e per garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché ciò non comporti l'obbligo di modificare le imbarcazioni che sono conformi alla presente direttiva. Articolo 3 Requisiti essenziali I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono soddisfare i requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori di cui all'allegato I. Articolo 4 Libera circolazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 1. Nel loro territorio gli Stati membri non vietano, limitano od impediscono l'immissione in commercio e la messa in servizio delle imbarcazioni da diporto recanti la marcatura «CE» di cui all'allegato IV, che indica che esse soddisfano tutte le disposizioni della presente direttiva, incluse le procedure di valutazione della conformità previste al capitolo II. 2. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione in commercio delle imbarcazioni parzialmente completate, destinate, per dichiarazione - di cui all'allegato III, lettera a) - del costruttore o del suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità o della persona responsabile dell'immissione in commercio, ad essere completate da altri. 3. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione in commercio e la messa in servizio di componenti di cui all'allegato II e recanti la marcatura «CE» di cui all'allegato IV che indica che essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali, quando siano destinati ad essere incorporati nelle imbarcazioni da diporto conformemente alla dichiarazione - di cui all'allegato III, lettera b) - del costruttore o del suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità, ovvero, in caso di importazioni da paesi terzi, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario. 4. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, gli Stati membri non creano ostacoli alla presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, ma che non sono conformi ad essa, purché un'indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non possono essere immessi in commercio o messi in servizio fintantoché non saranno resi conformi. 5. Qualora i prodotti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa indica che i prodotti soddisfano anche le disposizioni di queste altre direttive. Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE» indica che il prodotto soddisfa soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano i prodotti. Articolo 5 Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che soddisfano le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento di dette norme nazionali. Articolo 6 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5 non soddisfino appieno i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato notificano questo fatto al comitato istituito in forza della direttiva 83/189/CEE esponendo le proprie ragioni. Il comitato emette senza indugio un parere. In base al parare del comitato, la Commissione informa gli Stati membri dell'eventuale necessità di ritirare dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5 le norme in questione. 2. La Commissione può prendere qualsiasi misura opportuna per assicurare l'applicazione pratica in modo uniforme della presente direttiva secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3. La Commissione è assistita da un comitato permanente composto da rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato permanente. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. 4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva sollevata dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta di uno Stato membro. Articolo 7 Clausola di salvaguardia 1. Qualora uno Stato membro accerti che delle imbarcazioni da diporto ovvero dei componenti compresi nell'allegato II, recanti la marcatura «CE» di cui all'allegato IV, possono, pur essendo correttamente costruiti, installati, sottoposti a manutenzione ed impiegati per l'uso per il quale sono previsti, mettere a repentaglio la sicurezza, la salute delle persone, le cose o l'ambiente, esso prende tutte le misure provvisorie utili per ritirare dal commercio tali prodotti, vietarne o limitare la loro immissione in commercio o messa in servizio. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di dette misure, indicando i motivi ed in particolare se la non conformità alle norme risulti: a) da inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3; b) da un'erronea applicazione delle norme di cui all'articolo 5, nella misura in cui se ne invochi l'applicazione; c) da una lacuna nelle norme di cui all'articolo 5. 2. La Commissione procede senza indugio a consultazioni con le parti interessate. Se dopo tali consultazioni essa ritiene: - che il provvedimento sia giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura e gli altri Stati membri. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia motivata da una lacuna normativa, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, adisce il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1 entro un termine di due mesi, se lo Stato membro che ha adottato il provvedimento intende mantenerlo in vigore, ed avvia la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 1; - che il provvedimento sia ingiustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha adottato la misura nonché il fabbricante o il suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità. 3. Se un componente, figurante nell'allegato II, o una imbarcazione non conformi sono muniti della marcatura «CE», lo Stato membro, dotato di parere autoritativo nei confronti di chi abbia apposto la marcatura, adotta le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. 4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di questo procedimento. CAPITOLO II Valutazione della conformità Articolo 8 Prima di produrre e di mettere in commercio imbarcazioni da diporto e i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il fabbricante o il suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità espletano le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle imbarcazioni A, B, C e D di cui al punto 1 dell'allegato I: 1. Per le categorie A e B: - per le imbarcazioni con scafo di lunghezza inferiore a 12 m: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A bis) di cui all'allegato VI; - per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 m: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VIII, oppure da uno dei seguenti moduli: B + D, o B + F, o G o H. 2. Per la categoria C: a) per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 12 m: - in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato I: controllo della fabbricazione interno (modulo A), di cui all'allegato V; - in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato I: controllo della fabbricazione interno e prove (modulo A bis), di cui all'allegato VI; b) per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 m: esame «CE del tipo» (modulo B) di cui all'allegato VII, seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VIII, o da uno dei seguenti moduli: B + D, o B + F, o G o H. 3. Per la categoria D: per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato V. 4. Per i componenti di cui all'allegato II uno dei seguenti moduli: B + C, o B + D, o B + F, o G o H. Articolo 9 Organismi notificati 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per espletare i compiti relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 8, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati attribuiti loro in precedenza dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco. 2. Nel valutare gli organismi da notificare, gli Stati membri applicano i criteri fissati nell'allegato XIV. Si presume che gli organismi i quali soddisfano i criteri di valutazione stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate soddisfino anche i criteri suddetti. 3. Uno Stato membro ritira la propria approvazione ad un organismo del tipo suddetto qualora riscontri che tale organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XIV e ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. CAPITOLO III Marcatura «CE» Articolo 10 1. Le imbarcazioni da diporto e i componenti di cui all'allegato II, considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, devono recare la marcatura «CE» di conformità quando vengono immessi in commercio. 2. La marcatura «CE» di conformità, come indicato all'allegato IV, deve essere apposta sulle imbarcazioni da diporto di cui al punto 2.2 dell'allegato I e sui componenti di cui all'allegato II e/o sul loro imballaggio, in modo visibile, leggibile e indelebile. Essa deve essere corredata del numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati VI, IX, X, XI e XII. 3. È vietato apporre marchi o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico della marcatura «CE». Sull'imbarcazione da diporto e sui componenti di cui all'allegato II e/o sul loro imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura «CE». 4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7: a) ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di apposizione indebita della marcatura «CE» comporta per il fabbricante o il suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità l'obbligo di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro; b) nel caso in cui l'infrazione continui, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, secondo la procedura prevista dall'articolo 7. CAPITOLO IV Disposizioni finali Articolo 11 Ogni decisione presa in forza della presente direttiva e comportante una limitazione della commercializzazione e della messa in servizio delle imbarcazioni da diporto e/o dei loro componenti viene motivata in modo dettagliato. Essa è immediatamente notificata all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi della legislazione vigente nello Stato membro in questione nonché i termini di presentazione di detti ricorsi. Articolo 12 La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano resi disponibili i dati concernenti tutte le decisioni del caso relative all'applicazione della presente direttiva. Articolo 13 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 dicembre 1995 e ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a decorrere dal 16 giugno 1996. Il comitato permanente di cui all'articolo 6, paragrafo 3 può assumere le sue funzioni immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Gli Stati membri possono adottare le misure di cui all'articolo 9 a decorrere da tale data. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. Gli Stati membri consentono l'immissione in commercio e la messa in servizio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che siano conformi alla normativa in vigore nel loro territorio alla data di adozione della direttiva, per un periodo di quattro anni a decorrere da tale data. Articolo 14 La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 15 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 16 giugno 1994. Per il Parlamento europeo Il Presidente E. KLEPSCH Per il Consiglio Il Presidente Y. PAPANTONIOU (1) GU n. C 123 del 15. 5. 1992, pag. 7. (2) GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 38. (3) Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 1992 (GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 17). Posizione comune del Consiglio del 16 dicembre 1993 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 1). Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994). (4) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75). (1) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23. (2) GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1. ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO 1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE IMBARCAZIONI >SPAZIO PER TABELLA> Definizioni: A. IN ALTO MARE: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (Scala Beaufort) e l'altezza significativa delle onde superiore a 4 m; imbarcazioni ampiamente autosufficienti. B. AL LARGO: progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m. C. IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA: progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m. D. IN ACQUE PROTETTE: progettate per crociere su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 0,5 m. Le imbarcazioni di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento e gli altri pertinenti requisiti essenziali elencati nell'allegato I e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità. 2. REQUISITI GENERALI I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loro applicabili. 2.1. Identificazione dello scafo Ogni imbarcazione reca il marchio con il numero di identificazione dello scafo, comprendente le seguenti informazioni: - codice del costruttore; - paese di costruzione; - numero di serie unico; - anno di costruzione; - anno del modello. La norma armonizzata pertinente fornisce i dettagli di tali requisiti. 2.2. Targhetta del costruttore Ogni imbarcazione reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dello scafo, contenente le seguenti informazioni: - nome del costruttore; - marcatura «CE» (vedi allegato IV); - categoria di progettazione di cui al punto 1; - portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6; - numero di persone raccomandate dal fabbricante per il cui trasporto l'imbarcazione è stata concepita. 2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo A seconda della categoria di progettazione, le imbarcazioni sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. 2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di governo In condizioni normali di uso, (velocità e carico), la posizione principale di governo nelle imbarcazioni a motore consente al timoniere una buona visibilità a 360°. 2.5. Manuale del proprietario Ogni imbarcazione è fornita di un manuale del proprietario nella lingua (o nelle lingue) comunitaria/e ufficiale/i che può (possono) essere determinata/e dallo Stato membro di consumo in conformità con il trattato in cui è commercializzata. Detto manuale dovrà più particolarmente attirare l'attenzione sui rischi d'incendio e di allagamento e conterrà le informazioni elencate ai punti 2.2, 3.6 e 4, nonché i dati relativi al peso a vuoto dell'imbarcazione in chilogrammi. 3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI 3.1. Struttura La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione devono assicurare all'imbarcazione una resistenza adatta da tutti i punti di vista. Particolare attenzione si presterà alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6. 3.2. Stabilità e bordo libero L'imbarcazione ha una stabilità e un bordo libero adatti alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6. 3.3. Galleggiabilità L'imbarcazione è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla sua categoria di progettazione ai sensi del punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6. Tutte le imbarcazioni multiscafo abitabili devono essere progettate in modo da avere una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata. Le imbarcazioni inferiori a 6 metri sono munite di una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento quando siano utilizzate conformemente alla loro categoria di progettazione. 3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura Le aperture nello scafo, nel ponte (o nei ponti) e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'imbarcazione e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa. Finestrature, oblò e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta. Le tubazioni attraversanti lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili. 3.5. Allagamento Tutte le imbarcazioni sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento. Occorre riservare particolare attenzione: - ai pozzetti e gavoni, che devono essere autovuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'imbarcazione; - agli impianti di ventilazione; - all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi. 3.6. Portata massima consigliata dal costruttore La portata massima consigliata dal costruttore [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'imbarcazione è stata progettata, indicata sulla targhetta del costruttore, è determinata in funzione della categoria di progettazione (punto 1), della stabilità e del bordo libero (punto 3.2), della galleggiabilità e del galleggiamento (punto 3.3). 3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio Tutte le imbarcazioni delle categorie A e B, nonché quelle appartenenti alle categorie C e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono munite di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti che, secondo la progettazione, possono trovarsi a bordo durante la navigazione. Gli alloggiamenti sono di pronto accesso in qualsiasi momento. 3.8. Evacuazione Tutte le imbarcazioni multiscafo abitabili di lunghezza superiore a 12 m sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di rovesciamento. Tutte le imbarcazioni multiscafo abitabili sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di incendio. 3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le imbarcazioni sono munite di uno o più attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio. 4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA Il costruttore provvede affinché le caratteristiche di manovra dell'imbarcazione con il motore più potente per il quale l'imbarcazione è progettata e costruita siano soddisfacenti. In conformità della norma armonizzata la potenza massima nominale di tutti i motori destinati alle imbarcazioni da diporto deve essere specificata nel manuale fornito al proprietario. 5. REQUISITI RELATIVI AI COMPONENTI E ALLA LORO INSTALLAZIONE 5.1. Motori e compartimenti motore 5.1.1. Motore entrobordo Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio. Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili. I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore sono incombustibili. 5.1.2. Ventilazione Il vano motore deve essere ventilato. È necessario evitare l'ingresso di acqua nel vano motore attraverso le prese d'aria. 5.1.3. Parti esposte Le parti esposte del motore in movimento o calde che possono causare lesioni alle persone devono essere efficacemente protette, a meno che il motore non sia già rinchiuso o comunque isolato nel suo vano. 5.1.4. Avviamento dei motori fuoribordo Tutte le imbarcazioni munite di motori fuoribordo dispongono di un dispositivo atto ad impedire l'avviamento del motore con marcia inserita, tranne il caso in cui: a) il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica; b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento. 5.2. Sistemi di alimentazione del carburante 5.2.1. Considerazioni generali I dispositivi e le installazioni destinati al rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione. 5.2.2. Serbatoi di carburante I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura, separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante. Tutti gli spazi contenenti i serbatoi debbono essere ventilati. Il carburante liquido con punto d'infiammabilità inferiore a 55 °C viene conservato in serbatoi che non formino parte integrante dello scafo e siano: a) isolati dal vano motore e da ogni altra fonte di ignizione; b) isolati dai locali di alloggio. Il carburante liquido con punto d'infiammabilità pari o superiore a 55 °C può essere conservato in serbatoi facenti parte integrante dello scafo. 5.3. Impianto elettrico Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'imbarcazione in condizioni di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione. Particolare attenzione è rivolta alla protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i circuiti di accensione del motore, alimentate da batterie. Deve essere garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultime sono assicurate fermamente e protette dall'infiltrazione d'acqua. 5.4. Sistema di governo 5.4.1. Considerazioni generali I sistemi di governo sono progettati, costruiti ed installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili. 5.4.2. Dispositivi di emergenza Le imbarcazioni a vela e le imbarcazioni con un solo motore entrobordo dotate di sistemi di governo con comando a distanza sono munite di dispositivi di emergenza per il governo dell'imbarcazione a velocità ridotta. 5.5. Impianto del gas Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e vengono progettati ed installati in modo da evitare perdite ed il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali ed i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni ed agli agenti incontrati in ambiente marino. Ciascun apparecchio è munito di dispositivo di sicurezza contro lo spegnimento della fiamma. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione. Tutte le imbarcazioni aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo. Gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione. 5.6. Protezione antincendio 5.6.1. Considerazioni generali Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'imbarcazione tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. È riservata particolare attenzione all'ambiente circostante gli apparecchi a fiamma libera, le zone calde o i motori e le macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte ed è evitata la presenza di fili elettrici al di sopra delle parti calde delle macchine. 5.6.2. Attrezzatura antincendio L'imbarcazione è fornita di un'attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio. I vani dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consenta di evitare l'apertura del vano in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili ed uno è collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo dell'imbarcazione. 5.7. Fanali di navigazione Laddove installati i fanali di navigazione devono essere conformi alla regolamentazione COL REG 1972, quale successivamente modificata o CEVNI, a seconda dei casi. 5.8. Prevenzione degli scarichi Le imbarcazioni sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale fuori bordo di prodotti inquinanti (olio, carburante, ecc.). Le imbarcazioni fornite di servizi igienici devono essere munite: a) di serbatoi b) oppure di dispositivi che consentono l'installazione temporanea di serbatoi in determinate zone e per usi specifici in cui l'evacuazione dei rifiuti umani è oggetto di limitazioni. Inoltre le tubazioni destinate all'evacuazione dei rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono essere dotate di valvole che ne consentono la chiusura a tenuta stagna. ALLEGATO II COMPONENTI 1. Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo («sterndrive»). 2. Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata. 3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando. 4. Serbatoi e tubazioni del carburante. 5. Boccaporti e oblò prefabbricati. ALLEGATO III DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE O DEL SUO MANDATARIO STABILITO NELLA COMUNITÀ O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO (articolo 4, paragrafi 2 e 3) a) La dichiarazione del costruttore o del suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità o della persona responsabile dell'immissione in commercio di cui all'articolo 4, paragrafo 2 (imbarcazioni parzialmente completate) deve contenere i seguenti elementi: - nome e indirizzo del costruttore; - nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nella Comunità o, se necessario, della persona responsabile dell'immissione sul mercato; - descrizione dell'imbarcazione parzialmente completata; - dichiarazione attestante che l'imbarcazione suddetta è destinata ad essere completata da altri e che essa è conforme ai requisiti essenziali previsti in questa fase di costruzione. b) La dichirazione del costruttore, del suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità o della persona responsabile dell'immissione in commercio di cui all'articolo 4, paragrafo 3 (componenti) deve contenere i seguenti elementi: - nome e indirizzo del costruttore; - nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nella Comunità o, se necessario, della persona responsabile dell'immissione sul mercato; - descrizione dei componenti; - dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali. ALLEGATO IV MARCATURA «CE» La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico di cui sopra. Le dimensioni verticali dei vari elementi della marcatura «CE» devono essere sostanzialmente le stesse, comunque non inferiori ai 5 mm. La marcatura «CE» è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora esso intervenga nel controllo della produzione, nonché dalle ultime due cifre dell'anno in cui è apposta la marcatura «CE». ALLEGATO V CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A) 1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità (vedi allegato XV). 2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato XIII). 4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica. 5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. ALLEGATO VI CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (modulo Aa, opzione 1) Questo modulo è costituito dal modulo A, come indicato nell'allegato V, oltre che dai seguenti requisiti supplementari: Su una o più imbarcazioni rappresentanti la produzione del fabbricante vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante stesso o in suo nome: - prova di stabilità conformemente al punto 3.2 dei requisiti essenziali; - prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dei requisiti essenziali. Queste prove o calcoli o controlli devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del fabbricante. Sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il fabbricante affigge il numero distintivo dello stampo utilizzato durante il processo di fabbricazione. ALLEGATO VII ESAME «CE DEL TIPO» (modulo B) 1. Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare, rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relativa. 2. La domanda di esame «CE del tipo» dev'essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato; - la documentazione tecnica descritta al punto 3. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo» (*). L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato XIII). 4. L'organismo notificato: 4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni delle norme di cui all'articolo 5 nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme; 4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5; 4.3. effettua e fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate; 4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati. 5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una copia. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. 6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo» di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo». 7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati. 8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati. 9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo» e dei loro complementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. (*) Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto. ALLEGATO VIII CONFORMITÀ AL TIPO (modulo C) 1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabile. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato XV). 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. 3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario (vedi allegato XIII). ALLEGATO IX GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE (modulo D) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura «CE» dev'essere accompagnata dal contrassegno d'identificazione dell'organismo responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4. 2. Il fabbricante deve applicare un sistema di qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 3. Sistema qualità 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista; - la documentazione relativa al sistema qualità; - se del caso la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (vedi allegato XIII) e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo». 3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti; - dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità; - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2, o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualità; - altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. 5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto: - la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino; - gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma; - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate. ALLEGATO X VERIFICA SU PRODOTTO (modulo F) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, si accerta e dichiara che i prodotti cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano. 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato XV). 3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva, o mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al paragrafo 4, o mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al paragrafo 5, a scelta del fabbricante. 3bis. Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. 4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto 4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme relative all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e della direttiva ad essi applicabili. 4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate. 4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato. 5. Verifica statistica 5.1. Il fabbricante presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto. 5.2. I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme relative all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. 5.3. La verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti elementi: - metodi statistici utilizzati, - programma di campionamento e sue caratteristiche operative. 5.4. Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato ad eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi. Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato o l'autorità competente prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica. Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione. 5.5. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato. ALLEGATO XI VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (modulo G) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, è conforme ai requisiti della direttiva ad esso relativi. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» sul prodotto e redige una dichiarazione di conformità. 2. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede alle opportune prove, in conformità della norma o delle norme di cui all'articolo 5, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva. L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento (vedi allegato XIII). ALLEGATO XII GARANZIA QUALITÀ TOTALE (modulo H) 1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura «CE» deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4. 2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. 3. Sistema qualità 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato. La domanda deve contenere: - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; - la documentazione relativa al sistema qualità. 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti; - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, nonché degli strumenti che permetteranno di garantire l'osservanza dei requisiti essenziali della direttiva che si applicano ai prodotti; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione; - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità; - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - della documentazione in materia di qualità, ad esempio i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN 29001). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita valutativa agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualità; - la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di garanzia della qualità, ad esempio risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; - la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia della qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità, e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. 4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa. 5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali: - la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino; - le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo comma; - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate. ALLEGATO XIII DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL FABBRICANTE La documentazione tecnica di cui agli allegati V, VII, VIII, IX e XI deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti usati dal fabbricante, per garantire che i componenti o l'imbarcazione siano conformi ai relativi requisiti essenziali. La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto nonché permettere di valutarne la conformità ai requisiti della direttiva. La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione: - una descrizione generale del tipo; - disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.; - descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; - un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5; - i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.; - i risultati delle prove o specificamente calcoli di stabilità secondo il punto 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali. ALLEGATO XIV CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI 1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle imbarcazioni o componenti del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo. 2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica, e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche e amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali. 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: - una buona formazione tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli; - le capacità necessarie per redigere i certificati, i verbali e le relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati. 5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli. 6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, salvo quando tale responsabilità sia direttamente coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno. ALLEGATO XV DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITÀ 1. La dichiarazione scritta di conformità alle disposizioni della direttiva deve accompagnare: - le imbarcazioni da diporto ed essere allegata al manuale del proprietario (allegato I, punto 2.5); - i componenti di cui all'allegato II. 2. La dichiarazione scritta di conformità deve comprendere i seguenti elementi (1): - nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (2); - descrizione dell'imbarcazione da diporto o dei componenti (3); - riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità; - se del caso, riferimento all'attestazione «CE del tipo» rilasciata da un organismo notificato; - se del caso, nome, indirizzo dell'organismo notificato; - identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. (1) Ed essere redatta nella o nelle lingue di cui all'allegato I, punto 2.5. (2) Ragione sociale, indirizzo completo; in caso di mandatario indicare altresì la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante. (3) Descrizione del prodotto di cui trattasi: marca, tipo, numero di serie (se del caso).