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Document 31994L0004

Direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari

GU L 60 del 3.3.1994, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008; abrog. impl. da 32007L0074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/4/oj

31994L0004

Direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari

Gazzetta ufficiale n. L 060 del 03/03/1994 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0151


DIRETTIVA 94/4/CE DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 1994 che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (4) prevede una franchigia per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale;

considerando che il valore globale delle merci che possono beneficiare della franchigia non deve superare, per persona, 45 ecu; che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 69/169/CEE gli Stati membri hanno la facoltà, per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, di ridurre la suddetta franchigia fino a 23 ecu;

considerando che è necessario tener conto delle misure a favore dei viaggiatori suggerite dalle organizzazioni internazionali specializzate, in particolare di quelle contenute nell'allegato F.3 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che questi obiettivi potrebbero essere raggiunti aumentando le franchigie;

considerando che occorre prevedere, per un periodo limitato, una deroga a favore della Germania, tenuto conto delle difficoltà economiche che possono derivare dagli importi delle franchigie, con particolare riferimento al traffico dei viaggiatori che entrano nel territorio di detto Stato membro attraverso le frontiere terrestri che lo collegano ai paesi diversi dagli Stati membri e dei membri dell'EFTA oppure nel corso della navigazione costiera in provenienza da tali paesi;

considerando i particolari legami esistenti tra la Spagna continentale e le Isole Canarie, Ceuta e Melilla;

considerando che è necessario assicurare, durante il periodo in cui tali vendite sono autorizzate in applicazione dell'articolo 28 duodecies della sesta direttiva 77/338/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (5), il mantenimento del valore reale delle merci che possono essere vendute nei punti di vendita in franchigia ai viaggiatori che si imbarcano su voli o effettuano traversate marittime intracomunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 69/169/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, l'espressione «45 ecu», è sostituita da «175 ecu»;

2) all'articolo 1, paragrafo 2, l'espressione «23 ecu» è sostituita da «90 ecu»;

3) il testo dell'articolo 7 ter è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7 ter

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, la Spagna è autorizzata ad applicare, sino al 31 dicembre 2000, una franchigia di 600 ecu all'importazione delle merci in questione da parte di viaggiatori provenienti dalle Isole Canarie, da Ceuta e da Melilla, che entrano all'interno di detto paese, quale definito all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE.

2. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, la Spagna ha la facoltà, per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, di ridurre la suddetta franchigia a 150 ecu.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 28 duodecies, punto 2, lettera a), primo comma della direttiva 77/388/CEE è sostituito dal testo seguente:

«a) il cui valore globale non superi, per persona e per viaggio, 90 ecu.

In deroga all'articolo 28 quaterdecies, gli Stati membri determinano il controvalore in moneta nazionale dell'importo summenzionato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 69/169/CEE.»

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1998 per le merci importate dai viaggiatori che entrano nel territorio tedesco attraverso una frontiera terrestre che la collegano ai paesi diversi dagli Stati membri o membri dell'EFTA oppure nel corso delle navigazione costiera in provenienza da tali paesi.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. PAPANTONIOU

(1) GU n. C 102 del 14. 4. 1984, pag. 10 e GU n. C 78 del 26. 3. 1985, pag. 9.(2) GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 75 e parere reso il 20 gennaio 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 26.(4) GU. n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/111/CEE (GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 47).(5) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/111/CEE (GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 47).

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