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Document 31994D0152

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1994 che proroga il termine di cui all' articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE del Consiglio per quanto concerne l' importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

GU L 66 del 10.3.1994, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/02/1995; abrog. impl. da 31995D0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/152/oj

31994D0152

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1994 che proroga il termine di cui all' articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE del Consiglio per quanto concerne l' importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 10/03/1994 pag. 0033 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0089
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0089


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1994 che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (94/152/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (1), modificata dalla decisione 93/400/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che, in mancanza di condizioni comunitarie della scheda sui requisiti prevista dall'articolo 4 della direttiva 92/33/CEE, la Commissione ha prorogato al 31 dicembre 1993, con decisione 93/400/CEE, il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva;

considerando che le condizioni comunitarie sono state ora definite dalla direttiva 93/61/CEE della Commissione (3) e sono entrate in vigore il 1o gennaio 1994;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 92/33/CEE, la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva;

considerando che la Commissione non dispone attualmente di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi;

considerando che gli Stati membri hanno importato fino ad oggi piantine di ortaggi e materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti in taluni paesi terzi; che, per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare alle importazioni di piantine di ortaggi e di materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, provenienti da paesi terzi condizioni equivalenti a quelle stabilite per la produzione e la commercializzazione di prodotti ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 2 della succitata direttiva;

considerando che le piantine di ortaggi e il materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, importati da uno Stato membro conformemente ad una decisione da esso adottata in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva sopra citata non sono soggetti negli altri Stati membri ad alcuna restrizione agli scambi per quanto concerne gli elementi indicati all'articolo 16, paragrafo 1 della stessa direttiva;

considerando che occorre quindi nuovamente prorogare il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE;

considerando che il comitato permamente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi non si è pronunciato entro il termine assegnato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/33/CEE è prorogato al 31 dicembre 1994.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 27.

(3) GU n. L 250 del 7. 10. 1993, pag. 19.

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