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Document 31993R3205

    Regolamento (CE) n. 3205/93 del Consiglio del 16 novembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

    GU L 289 del 24.11.1993, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011R1337

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3205/oj

    31993R3205

    Regolamento (CE) n. 3205/93 del Consiglio del 16 novembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

    Gazzetta ufficiale n. L 289 del 24/11/1993 pag. 0004 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0187
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0187


    REGOLAMENTO (CE) N. 3205/93 DEL CONSIGLIO del 16 novembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (3) prevede la trasmissione alla Commissione di talune informazioni annuali sulle superfici viticole, raccolte tramite indagini intermedie;

    considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario (4), prevede l'istituzione di uno schedario entro un termine di sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento e che lo schedario entri in funzione o quanto meno si presenti sotto una forma che consenta la sua utilizzazione a fini statistici in taluni Stati membri e in talune regioni della Comunità, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione delle superfici viticole;

    considerando che gli Stati membri che hanno già istituito lo schedario viticolo a livello nazionale o in talune regioni e che provvedono al suo aggiornamento regolare possono iniziare ad utilizzare lo schedario a fini statistici, come previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2392/86;

    considerando che i dati ottenuti dall'utilizzazione statistica dello schedario viticolo aggiornati annualmente potranno valere anche come informazioni annuali, una volta verificata la loro affidabilità statistica;

    considerando che è importante garantire una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

    considerando che il trattato prevede che le politiche agricole siano politiche comunitarie; che è necessario stabilire, per quanto riguarda le statistiche agricole che servono da base per la politica agricola comune, regole generali e complete valide in tutta la Comunità; che occorre ridurre, nella misura del possibile, il carico di lavoro che ne risulta evitando che le stesse informazioni vengano rilevate più di una volta,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 357/79 è modificato come segue:

    1) All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

    « 4 bis. La Commissione esamina, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, se le condizioni per l'utilizzazione dei dati contenuti nello schedario viticolo a fini statistici sono soddisfatte. »

    2) L'articolo seguente è inserito:

    « Articolo 6 bis

    Gli Stati membri che hanno ultimato la realizzazione dello schedario viticolo a livello nazionale o in talune regioni e che provvedono al suo aggiornamento annuale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2392/86, possono comunicare alla Commissione le informazioni annuali previste nell'ambito degli articoli 5 e 6 del presente regolamento utilizzando come fonte i dati contenuti nello schedario viticolo. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. BOURGEOIS

    (1) GU n. C 219 del 13. 8. 1993, pag. 19.

    (2) Parere reso il 29 ottobre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 8).

    (4) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).

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