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Document 31993R3089

Regolamento (CEE) n. 3089/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

GU L 278 del 11.11.1993, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2009; abrog. impl. da 32009R0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3089/oj

31993R3089

Regolamento (CEE) n. 3089/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 11/11/1993 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 5 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 5 pag. 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 3089/93 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2299/89 (4) costituisce un progresso importante ai fini della realizzazione di una concorrenza senza distorsioni tra vettori aerei e tra sistemi telematici di prenotazione, tutelando con ciò gli interessi dei consumatori;

considerando che occorre estendere il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2299/89 e chiarirne le disposizioni; che è opportuno adottare i provvedimenti di cui trattasi a livello comunitario per garantire che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti in tutti gli Stati membri;

considerando che il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 83/91 della Commissione (5), l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è inapplicabile agli accordi per l'acquisto, lo sviluppo e l'esercizio in comune dei sistemi telematici di prenotazione;

considerando che i servizi aerei non di linea rivestono fondamentale importanza nel territorio della Comunità;

considerando che la maggior parte di tali viaggi è costituita da viaggi organizzati tutto compreso o servizi integrati in cui il trasporto aereo costituisce soltanto un elemento;

considerando che, in linea di massima, il servizio « solo posto » o di solo trasporto su voli non di linea è direttamente concorrente con il servizio di trasporto aereo offerto su voli di linea;

considerando che è opportuno trattare in modo uguale servizi uguali e garantite la concorrenza leale tra i due tipi di servizi di trasporto aereo, nonché l'imparziale informazione del consumatore;

considerando che è opportuno disciplinare tutti gli aspetti dell'uso dei sistemi telematici di prenotazione per tutti i tipi di servizi di trasporto aereo nel medesimo regolamento del Consiglio;

considerando che è opportuno offrire, ai consumatori che cercano prodotti diversi, la possibilità di chiedere la visualizzazione solo di voli di linea o di voli non di linea;

considerando che è opportuno chiarire che il regolamento (CEE) n. 2299/89 si applica ai sistemi telematici di prenotazione offerti a tutti i consumatori finali e/o da essi utilizzati, siano essi privati o società;

considerando che i vettori aerei che utilizzano un sistema telematico di prenotazione nei propri uffici chiaramente segnalati o presso i propri sportelli non dovrebbero essere soggetti alle disposizioni in materia di visualizzazione primaria;

considerando che è opportuno operare una netta distinzione tra i contratti relativi all'adesione al sistema o all'utilizzazione dello stesso, e la fornitura del materiale tecnico, alla quale si applica il comune diritto contrattuale, consentendo in tal modo al venditore del sistema di ottenere la rifusione dei suoi costi diretti in caso di scioglimento del contratto di adesione o di abbonamento ai sensi del presente regolamento;

considerando che il rifiuto dei vettori associati di fornire le stesse informazioni su orari, tariffe e disponibilità a sistemi diversi dai propri e di accettare prenotazioni effettuate da tali sistemi può gravemente distorcere la concorrenza tra i sistemi telematici di prenotazione;

considerando che è necessario garantire ai vettori aerei la neutralità di concorrenza dei sistemi telematici di prenotazione per quanto concerne identiche funzionalità e sicurezza dei dati, in particolare mediante pari accesso alle funzioni, alle informazioni/ai dati e alle interfacce e una chiara separazione tra le funzioni private di un vettore e le funzioni di distribuzione;

considerando che la parità delle condizioni di concorrenza si rafforza garantendo un'identità giuridica separata dei sistemi telematici di prenotazione;

considerando che un vettore associato potrebbe trarre indebiti vantaggi dal controllo del suo sistema telematico di prenotazione nella concorrenza tra vettori aerei; che occorre pertanto assicurare la totale parità di trattamento dei vettori associati e dei vettori aderenti ove il vettore associato utilizzi le funzioni del proprio sistema contemplate dal presente regolamento;

considerando che, nell'interesse del consumatore, è opportuno che venga sempre fornita una visualizzazione primaria per ciascuna transazione richiesta;

considerando che è opportuno che i dati particolareggiati concernenti la commercializzazione, la prenotazione e le vendite siano messi a disposizione dei vettori aderenti su base non discriminatoria e con pari tempestività; che l'identità del consumatore (privato o società) o le informazioni di carattere personale che lo concernono devono rimanere confidenziali; che il venditore del sistema deve pertanto garantire con mezzi tecnici e mediante appropriate misure di sicurezza riguardanti almeno il software che non si possa accedere alle informazioni senza autorizzazione;

considerando che le informazioni in materia di fatturazione devono essere sufficientemente dettagliate per consentire ai vettori aderenti e agli abbonati di controllare i rispettivi costi; che, al fine di agevolare detto controllo, tali informazioni devono essere fornite su supporto magnetico;

considerando che è opportuno, nell'interesse del consumatore, precisare che nessun volo o combinazione di voli deve essere indicato più di una volta nella visualizzazione primaria, tranne nel caso in cui nell'ambito di una joint venture o di un altro accordo ogni vettore che effettua un volo si assuma la responsabilità distinta per l'offerta e la vendita di servizi di trasporto aereo sul volo in questione;

considerando che il venditore del sistema dovrebbe assicurare che i principi di conformità tecnica con le disposizioni relative a identiche funzionalità e sicurezza dei dati siano verificati da un organismo di controllo indipendente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2299/89 è così modificato:

1) Il testo degli articoli 1, 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai sistemi telematici di prenotazione che includono servizi di trasporto aereo, qualora siano offerti in uso e/o utilizzati nel territorio della Comunità indipendentemente:

- dallo status o dalla nazionalità del venditore del sistema,

- dalla fonte delle informazioni utilizzate o dall'ubicazione della relativa unità centrale di eleborazione dati,

- dall'ubicazione geografica degli aeroporti tra i quali viene effettuato il trasporto aereo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "servizio di solo trasporto aereo", il trasporto aereo di un passeggero tra due aeroporti, compresi i relativi servizi collaterali e le prestazioni supplementari offerti in vendita e/o venduti come parte integrante del servizio in questione;

b) "servizio di trasporto aereo integrato", la combinazione prestabilita di un servizio di solo trasporto aereo con altri servizi non accessori al trasporto aereo, offerta in vendita e/o venduta ad un prezzo globale;

c) "servizio di trasporto aereo", sia il servizio di solo trasporto aereo che il servizio di trasporto aereo integrato;

d) "servizio aereo di linea", una serie di voli che presentano, ciascuno, tutte le seguenti caratteristiche:

- il volo è effettuato, a titolo oneroso, su un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri oppure di passeggeri e merci e/o posta, in condizioni tali che, su ogni volo, siano messi a disposizione dei consumatori posti che possono essere acquistati individualmente (direttamente presso il vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati),

- il volo avviene in modo da assicurare il collegamento fra i medesimi due o più punti:

1. in base ad un orario pubblicato, oppure

2. con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

e) "tariffa", il prezzo da pagare per il servizio di solo trasporto aereo e le condizioni alle quali tale prezzo viene praticato;

f) "sistema telematico di prenotazione" (CRS), un sistema telematico comprendente informazioni concernenti, fra l'altro,

- orari,

- disponibilità di posti,

- tariffe e

- servizi connessi

dei vettori aerei, con o senza possibilità:

- di effettuare prenotazioni o

- di emettere biglietti,

purché metta a disposizione degli abbonati la totalità o parte di tali servizi;

g) "funzioni di distribuzione", i mezzi messi a disposizione del venditore del sistema per fornire informazioni circa orari, disponibilità di posti, tariffe e servizi connessi dei vettori aerei, effettuare prenotazioni e/o emettere biglietti e fornire qualsiasi altro servizio connesso;

h) "venditore del sistema", qualsiasi impresa e le sue affiliate che provveda alla gestione o commercializzazione di un CRS;

i) "vettore associato", qualsiasi vettore aereo che, direttamente o indirettamente, da solo o con altri, possegga o controlli effettivamente un venditore di sistemi, nonché qualsiasi vettore aereo da esso posseduto o effettivamente controllato;

j) "controllo effettivo", un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente, e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso, conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, per mezzo, segnatamente:

- del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa;

- dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa.

k) "vettore aderente", un vettore aereo che ha concluso un accordo con un venditore di sistemi per la distribuzione di servizi di trasporto aereo mediante un CRS. Il vettore associato che utilizzi le funzioni del proprio CRS che sono contemplate dal presente regolamento è considerato vettore aderente;

l) "abbonato", una persona o un'impresa, diversa da un vettore aderente, che utilizzi le funzioni di distribuzione per servizi di trasporto aereo di un CRS in virtù di un contratto o altro accordo concluso con un venditore di sistemi;

m) "consumatore", ogni persona che richieda informazioni circa un servizio di trasporto aereo e/o intenda acquistarlo;

n) "visualizzazione primaria", una visualizzazione globale e neutrale dei dati concernenti servizi aerei tra coppie di città, durante un periodo di tempo determinato;

o) "durata del viaggio", la differenza di tempo tra l'ora di partenza e l'ora di arrivo previste;

p) "integrazione del servizio", ogni prodotto o servizio, diverso dalle funzioni di distribuzione, offerto dal venditore del sistema, a suo nome, agli abbonati in relazione con un CRS.

Articolo 3

1. Il venditore del sistema ha la capacità, a proprio nome in quanto entità separata dal vettore associato, di essere titolare di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti - tra l'altro con vettori associati, vettori aderenti e abbonati -, di compiere altri atti giuridici nonché di citare ed essere citato in giudizio.

2. Il venditore del sistema dà ad ogni vettore aereo la possibilità di partecipare, su una base di parità e di non discriminazione, alle sue funzioni di distribuzione nell'ambito della capacità disponibile del sistema in questione e fatta salva qualunque restrizione di carattere tecnico che si sottragga al suo controllo.

3. a) Il venditore del sistema:

- non fissa condizioni irragionevoli per i contratti stipulati con vettori aderenti,

- non impone l'accettazione di condizioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS e applica le medesime condizioni per lo stesso livello di servizio.

b) Il venditore del sistema non impone, quale condizione per la partecipazione al proprio CRS, che il vettore aderente non partecipi contemporaneamente ad un altro sistema.

c) Il vettore aderente ha la facoltà di recedere dal contratto concluso con il venditore del sistema dando un preavviso non superiore a sei mesi e con scadenza non anteriore alla fine del primo anno.

In tal caso il venditore del sistema ha la facoltà di recuperare soltanto i costi direttamente connessi con la risoluzione del contratto.

4. Se il venditore del sistema decide di aggiungere eventuali miglioramenti alle funzioni di distribuzione fornite o all'impianto utilizzato per fornire le funzioni medesime, tali miglioramenti vengono comunicati e offerti a tutti i vettori aderenti, compresi i vettori associati, con la stessa tempestività, negli stessi termini e alle stesse condizioni, fatta salva qualunque restrizione di carattere tecnico che si sottragga al suo controllo, e in modo tale che, tra vettori associati e vettori aderenti, non vi siano differenze di tempo nell'applicazione dei nuovi miglioramenti. »

2) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 3 bis

1. a) Il vettore associato non può discriminare i CRS concorrenti, rifiutandosi di fornire loro, su richiesta e con pari tempestività, le stesse informazioni circa orari, tariffe e disponibilità di posti nell'ambito dei propri servizi aerei che fornisce al proprio CRS oppure rifiutandosi di distribuire per loro tramite i propri servizi aerei, oppure rifiutandosi di accettare o di confermare, con pari tempestività, prenotazioni fatte per loro tramite per uno qualsiasi dei suoi servizi di trasporto aereo distribuiti tramite il proprio CRS. Il vettore associato ha l'obbligo di accettare e di confermare solo le prenotazioni che sono conformi alle sue tariffe e alle sue condizioni.

b) Il vettore associato non è obbligato ad assumere alcun costo in tale contesto tranne che per la riproduzione delle informazioni da fornire e per le prenotazioni accettate.

c) Il vettore associato ha la facoltà di effettuare controlli volti ad assicurare che l'articolo 5, paragrafo 1 sia rispettato dai CRS concorrenti.

2. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti di un CRS concorrente quando, conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 5 o all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, sia stato deciso che il CRS ha violato l'articolo 4 bis o che il venditore del sistema non può fornire sufficienti garanzie circa il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 6 per quanto riguarda l'accesso non autorizzato dei vettori associati alle informazioni. »

3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

1. I vettori aderenti e altri fornitori di servizi di trasporto aereo assicurano che i dati che essi intendono presentare ad un CRS siano precisi, non ingannevoli, trasparenti e completi come quelli di qualsiasi altro CRS. Tali dati devono tra l'altro consentire al venditore del sistema di soddisfare le prescrizioni relative ai criteri di classificazione contenute nell'allegato.

I dati presentati tramite intermediari non devono essere stati da questi manipolati in modo tale che ne conseguano informazioni imprecise, ingannevoli o discriminatorie.

2. Il venditore del sistema non manipola il materiale di cui al paragrafo 1 in modo tale che ne conseguano informazioni imprecise, ingannevoli o discriminatorie.

3. Il venditore del sistema immette ed elabora i dati forniti dai vettori aderenti con pari tempestività e accuratezza, fatti salvi solo i condizionamenti imposti dal metodo di inserimento dei dati prescelto dai singoli vettori aderenti, nonché i formati standard da lui utilizzati. »

4) È inserito il seguente articolo:

« Articolo 4 bis

1. Le funzioni di inserimento e/o elaborazione fornite dal venditore del sistema sono offerte a tutti i vettori associati o aderenti senza alcuna discriminazione. Qualora nel settore del trasporto aereo siano disponibili standard corrispondenti e generalmente accettati, i venditori del sistema offrono funzioni compatibili con i medesimi.

2. Il venditore del sistema non riserva ad uno o più dei suoi vettori associati alcuna specifica procedura di inserimento e/o di elaborazione o qualsiasi altra funzione di distribuzione.

3. Il venditore del sistema provvede affinché le sue funzioni di distribuzione siano separate, in modo chiaro e verificabile, da ogni archivio, funzione amministrativa e di commercializzazione privati di un vettore. La separazione può essere ottenuta a livello logico, mediante un software, oppure a livello fisico e deve essere tale che qualsiasi connessione tra le funzioni di distribuzione e quelle private sia possibile unicamente mediante un'interfaccia tra le due applicazioni. A prescindere dal metodo di separazione adottato, ognuna di tali interfacce è messa a disposizione di tutti i vettori associati o aderenti in modo non discriminatorio e assicura l'uguaglianza di trattamento per quanto concerne procedure, protocolli, input e output. Qualora il settore del trasporto aereo disponga di standard corrispondenti e generalmente accettati, i venditori del sistema offrono interfacce compatibili con i medesimi. »

5) Il testo degli articoli 5 e 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 5

1. a) Le visualizzazioni prodotte dal CRS sono chiare e non discriminatorie.

b) Il venditore del sistema non visualizza, intenzionalmente o per negligenza, nel suo CRS, informazioni imprecise o ingannevoli.

2. a) Il venditore del sistema fornisce tramite il suo CRS una o più visualizzazioni primarie per ogni singola transazione e vi inserisce i dati forniti dai vettori aderenti su orari, tipi di tariffe e posti disponibili in modo chiaro e completo, imparziale e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda l'ordine di presentazione delle informazioni.

b) Il consumatore ha la facoltà di chiedere che la visualizzazione primaria sia limitata unicamente ai servizi aerei di linea o a quelli non di linea.

c) In sede di costruzione e selezione dei voli per una determinata coppia di città da inserire nella visualizzazione primaria non è operata alcuna discriminazione fra aeroporti diversi della stessa città.

d) L'ordine delle opzioni di volo nella visualizzazione primaria è quello stabilito nell'allegato.

e) I criteri da usare per la classificazione non sono basati su fattori direttamente o indirettamente attinenti all'identità del vettore e si applicano in modo non discriminatorio a tutti i vettori aderenti.

3. Se il venditore del sistema fornisce informazioni relative alle tariffe, la visualizzazione deve essere neutrale e non discriminatoria e contenere almeno le tariffe di tutti i voli dei vettori aderenti figuranti nella visualizzazione primaria. La fonte di tali informazioni deve essere accettabile per il o i vettori aderenti interessati e per il venditore del sistema interessato.

4. Le informazioni sui servizi integrati, riguardanti tra l'altro gli organizzatori del viaggio, i posti disponibili e i prezzi non figurano nella visualizzazione primaria.

5. Un CRS non viola il presente regolamento qualora cambi la visualizzazione per soddisfare la o le richieste specifiche di un consumatore.

Articolo 6

1. Le seguenti disposizioni disciplinano la disponibilità di informazioni di carattere statistico e di altro genere che il venditore del sistema fornisce ricavandole dal suo CRS:

a) le informazioni concernenti prenotazioni individuali sono fornite su base paritaria unicamente al o ai vettori partecipanti alla prestazione del servizio cui si riferisce la prenotazione e all'abbonato o agli abbonati interessati dalla prenotazione;

b) i dati relativi alla commercializzazione, alle prenotazioni e alle vendite messi a disposizione ottemperano alle seguenti condizioni:

i) siffatti dati sono forniti con pari tempestività, su base non discriminatoria, a tutti i vettori aderenti, compresi i vettori associati;

ii) siffatti dati possono riguardare e, su richiesta, riguardano tutti i vettori aderenti e/o abbonati, ma non comprendono informazioni di carattere personale relative al consumatore privato o società, né informazioni sulla sua identità;

iii) le richieste concernenti tali dati sono trattate con pari attenzione e tempestività, tenuto conto del metodo di trasmissione scelto dal singolo vettore.

2. Il venditore del sistema non può fornire le informazioni di carattere personale relative ad un passeggero a terzi non partecipanti alla transazione senza il consenso del passeggero.

3. Il venditore del sistema assicura, con mezzi tecnici e/o mediante appropriate misure di salvaguardia riguardanti almeno il software, che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano rispettate, facendo sì che uno o più vettori associati non possano in alcun modo accedere alle informazioni fornite o create per i vettori aerei, tranne per quanto consentito dal presente articolo.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il venditore del sistema fornisce, a richiesta, a tutti i vettori aderenti, una descrizione dettagliata delle misure tecniche e amministrative che ha adottato per conformarsi al presente articolo.

5. Entro tre mesi dal ricevimento della descrizione dettagliata delle misure tecniche e amministrative adottate o modificate dal venditore del sistema, la Commissione decide se tali misure forniscano la sufficiente salvaguardia richiesta dal presente articolo. In caso negativo, la decisione della Commissione può prevedere l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 3 bis. La Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale decisione. Se il Consiglio, su richiesta di uno Stato membro, non prende una decisione diversa entro due mesi dalla decisione della Commissione, quest'ultima entra in vigore. »

6) Nell'articolo 7, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Gli obblighi del venditore del sistema ai sensi dell'articolo 3 e degli articoli da 4 a 6 non si applicano al vettore associato di un paese terzo qualora il suo CRS fuori del territorio della Comunità non offra ai vettori aerei comunitari un trattamento equivalente a quello previsto dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 83/91 della Commissione (*).

2. Gli obblighi dei vettori associati o aderenti a norma degli articoli 3 bis, 4 e 8 non si applicano al CRS controllato da uno o più vettori aerei di uno o più paesi terzi qualora al o ai vettori associati o aderenti non sia accordato, fuori del territorio della Comunità, un trattamento equivalente a quello previsto dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 83/91 della Commissione.

(*) GU n. L 10 del 15. 1. 1991, pag. 9. »

7) Nell'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 5. a) Nei casi in cui sia riscontrata una grave discriminazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Commissione può, mediante decisione, ordinare ai CRS di modificare in modo adeguato le loro operazioni per porre fine a tale discriminazione. La Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale decisione.

b) Se il Consiglio, su richiesta di uno Stato membro, non prende una decisione diversa entro due mesi dalla decisione della Commissione, quest'ultima entra in vigore. »

8) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 8

1. Il vettore associato non subordina direttamente o indirettamente l'uso di un determinato CRS da parte di un abbonato alla riscossione di una commissione o ad altro incentivo o disincentivo per la vendita di servizi di trasporto aereo disponibili sui suoi voli.

2. Il vettore associato non impone né direttamente né indirettamente all'abbonato l'uso di un determinato CRS per la vendita o l'emissione di biglietti relativi a servizi di trasporto aereo da esso direttamente o indirettamente forniti.

3. Le condizioni eventualmente imposte da un vettore ad un'agenzia di viaggio nell'autorizzarla a vendere e ad emettere biglietti per i propri servizi di trasporto aereo lasciano impregiudicati i paragrafi 1 e 2. »

9) Nell'articolo 9, il testo dei paragrafi 4, 5 e 6 è sostituito dal testo seguente:

« 4. a) Il venditore del sistema non fissa condizioni irragionevoli nel contratto concluso con un abbonato per l'utilizzazione del suo CRS; in particolare, l'abbonato può recedere dal contratto concluso con il venditore del sistema dando un preavviso di durata non superiore a tre mesi e con scadenza non anteriore alla fine del primo anno.

In tal caso il venditore del sistema ha il diritto di recuperare soltanto le spese direttamente connesse con la risoluzione del contratto.

b) Fatto salvo il paragrafo 2, la fornitura di attrezzature tecniche non è soggetta alle condizioni di cui alla lettera a).

5. Il venditore del sistema prevede nel contratto con l'abbonato che:

a) la visualizzazione primaria, ai sensi dell'articolo 5, sia utilizzata per ciascuna transazione, salvo che il consumatore chieda informazioni relative ad un solo vettore aereo o unicamente ai servizi di trasporto aereo integrati;

b) l'abbonato non manipoli gli elementi forniti dai CRS in modo tale che la presentazione delle informazioni al consumatore risulti inesatta, ingannevole o discriminatoria.

6. Il venditore del sistema non impone all'abbonato l'obbligo di accettare offerte di attrezzatura tecnica o software, ma può richiedere l'utilizzazione di attrezzatura e software compatibili con il suo sistema. »

10) Nell'articolo 10, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il canone richiesto dal venditore del sistema è non discriminatorio, adeguatamente strutturato ed equamente commisurato al costo del servizio fornito e utilizzato e, in particolare, è identico per lo stesso livello di servizio.

La fatturazione dei servizi di un CRS è sufficientemente dettagliata per consentire ai vettori aderenti e agli abbonati di avere un esatto quadro dei servizi utilizzati e dei relativi canoni; per ogni segmento, le fatture relative ai canoni per le prenotazioni devono riportare almeno le seguenti informazioni;

- tipo di prenotazione CRS,

- nome del passeggero,

- paese,

- codice di identificazione dell'agenzia IATA/ACR,

- codice della città,

- coppia di città o segmento,

- data della prenotazione (data della transazione),

- data del volo,

- numero del volo,

- codice dello status della prenotazione,

- tipo di servizio (classe di servizio),

- codice PNR di identificazione della pratica,

- indicatore della prenotazione/cancellazione.

Le informazioni relative alla fatturazione sono offerte su supporto magnetico.

Ai vettori aerei aderenti è offerta la possibilità di essere informati al momento dell'effettuazione di ogni prenotazione/transazione per la quale è applicato un canone di prenotazione. Ai vettori che scelgono di avvalersi di tale servizio è offerta la possibilità di rifiutare tali prenotazioni/transazioni, salvo che la prenotazione/transazione non sia stata già accettata.

2. Il venditore del sistema, su richiesta, fornisce alle parti interessate dettagli su procedure, tariffe, funzioni del sistema in vigore, incluse le interfacce, i criteri di preparazione e di visualizzazione utilizzati. Tuttavia, la presente disposizione non obbliga il venditore del sistema a divulgare informazioni di sua proprietà, quali il software. »

11) Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 21

Le disposizioni dell'articolo 5 e dell'articolo 9, paragrafo 5 e l'allegato del presente regolamento non si applicano al CRS utilizzato da vettori aerei o gruppi di vettori aerei nei relativi uffici e sportelli di vendita chiaramente contraddistinti come tali. »

12) È inserito il seguente articolo:

« Articolo 21 bis

1. Il venditore del sistema assicura che la conformità tecnica del suo CRS con gli articoli 4 bis e 6 sia verificata da un organismo di controllo indipendente. A tale fine, detto organismo di controllo può accedere in qualsiasi momento a qualsiasi programma, procedura, operazione e salvaguardia utilizzati dagli elaborati o dai sistemi di elaborazione attraverso i quali il venditore del sistema fornisce le funzioni di distribuzione. Almeno una volta all'anno ogni venditore di sistemi sottopone alla Commissione la relazione dell'organismo di controllo sull'ispezione effettuata e sui risultati emersi. La Commissione esamina la relazione allo scopo di prendere i necessari provvedimenti conformemente all'articolo 11, paragrafo 1.

2. Il venditore del sistema informa i vettori aderenti e la Commissione dell'identità dell'organismo di controllo almeno tre mesi prima della conferma della designazione di quest'ultimo ed almeno tre mesi prima della riconferma annuale. Se, entro un mese dalla notifica, uno qualsiasi dei vettori aderenti solleva obiezioni sulla capacità di detto organismo di svolgere i compiti previsti dal presente articolo, la Commissione, entro un periodo di ulteriori due mesi e previa consultazione dell'organismo, del venditore del sistema e di qualsiasi parte che possa far valere un legittimo interesse, decide se l'organismo di controllo debba essere sostituito o no. »

13) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 22

1. Il presente regolamento non pregiudica la legislazione nazionale sulla sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione dei dati.

2. I beneficiari dei diritti derivanti dall'articolo 3, paragrafo 4 e dagli articoli 4 bis, 6 e 21 bis non possono rinunciarvi mediante contratto o con altri strumenti. »

14) Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 23

1. Il Consiglio decide in merito alla revisione del presente regolamento entro il 31 dicembre 1997, sulla base di una proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo 1997 e corredata di una relazione sull'applicazione del regolamento stesso.

2. Il Consiglio riesamina l'applicazione dell'articolo 4 bis e dell'articolo 6, paragrafo 3 sulla base di una relazione presentata dalla Commissione al più tardi alla fine del 1994. »

15) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. I nuovi articoli 3, paragrafo 1 e 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2299/89 sono applicabili solo dopo sei mesi dalla data di cui al paragrafo 1. La Commissione può concedere una deroga di altri dodici mesi ai CRS che per ragioni obiettive non sono in grado di conformarsi all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

3. L'obbligo di cui al punto 9 c) dell'allegato di visualizzare i voli in coincidenza con una linea per ogni apparecchio differente utilizzato si applica a decorrere dal 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. URBAIN

(1) GU n. C 56 del 26. 2. 1993, pag. 28.

(2) GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 65.

(3) GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 16.

(4) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 10 del 15. 10. 1991, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1618/93 (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 23).

ALLEGATO

Ordine dei voli, nella visualizzazione primaria, che offrono servizi di solo trasporto aereo 1. Salvo richieste diverse da parte dei consumatori per singole transazioni, l'ordine delle opzioni di volo nella visualizzazione primaria, per il giorno o i giorni richiesti, è il seguente:

i) tutti i voli diretti non stop fra le coppie di città in questione;

ii) gli altri voli fra le coppie di città in questione, senza cambio di aeromobile;

iii) i voli in coincidenza.

2. Il consumatore ha almeno la possibilità di ottenere, su richiesta, che la visualizzazione primaria sia ordinata secondo l'orario di partenza o di arrivo e/o la durata del viaggio. Salvo diversa richiesta da parte del consumatore, la visualizzazione primaria è ordinata secondo l'orario di partenza per il gruppo i) e secondo la durata del viaggio per i gruppi ii) e iii).

3. Nel caso in cui il venditore del sistema decida di fornire informazioni per qualsiasi coppia di città su orari o tariffe di vettori non aderenti, ma non necessariamente di tutti, tali informazioni sono visualizzate in maniera accurata, non ingannevole e non discriminatoria tra i vettori in questione.

4. Se, per quanto ne sappia il venditore del sistema, le informazioni circa il numero dei servizi aerei di linea diretti e l'identità dei vettori aerei interessati non sono complete, ciò è chiaramente indicato sulla relativa visualizzazione.

5. I voli diversi dai servizi aerei di linea sono chiaramente identificati.

6. I voli che prevedono scali intermedi sono chiaramente identificati.

7. Se i voli sono operati da un vettore diverso da quello identificato dal codice di designazione del vettore, il vettore che opera di fatto il volo è chiaramente identificato. Tale obbligo è applicabile in tutti i casi, ad eccezione degli accordi ad hoc a breve termine.

8. Nelle visualizzazioni primarie, il venditore del sistema non utilizza lo spazio disponibile sullo schermo in modo tale da dare eccessivo risalto ad una specifica opzione di viaggio o da presentare opzioni non realistiche.

9. Fatto salvo quanto previsto al punto 10, i seguenti requisiti sono d'applicazione:

a) per i servizi diretti, nessun volo figura più di una volta in una visualizzazione primaria;

b) per i servizi multisettoriali che prevedono un cambio di aeromobile, nessuna combinazione di voli figura più di una volta nella visualizzazione primaria;

c) i voli che prevedono un cambio di aeromobile sono considerati e visualizzati come voli in coincidenza, con una linea per ogni apparecchio differente utilizzato.

Tuttavia è necessaria una sola prenotazione laddove i voli siano operati dal medesimo vettore, con lo stesso numero di volo, e il vettore richieda un unico tagliando di volo.

10. 1. Se i vettori aderenti hanno un accordo di joint venture o di altro tipo che coinvolge contrattualmente due o più di loro nell'assumere responsabilità distinte per l'offerta e la vendita di servizi di trasporto aereo su un volo o una combinazione di voli, i termini « volo » (per i servizi diretti) e « combinazione di voli » (per i servizi multisettoriali) di cui al punto 9 sono interpretati nel senso che ciascun vettore interessato - fino ad un massimo di due - può avere una visualizzazione distinta tramite il proprio codice di designazione del vettore.

2. Se i vettori interessati sono più di due, la designazione dei due vettori abilitati a beneficiare dell'eccezione di cui al precedente paragrafo 1 spetta al vettore che opera di fatto il volo.

11. La visualizzazione primaria comprende, quando sia possibile, voli in coincidenza su servizi aerei di linea dei vettori aderenti, costruiti utilizzando un minimo di nove punti di coincidenza. Il venditore del sistema accoglie la richiesta del vettore aderente di includere un servizio non diretto purché il percorso del volo non superi del 130 % la distanza ortodromica fra due aeroporti o purché ciò non comporti l'esclusione dei servizi con durata di viaggio più breve. I punti di coincidenza con percorsi di volo superiori al 130 % non devono necessariamente essere utilizzati.

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