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Document 31993R2825

Regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche

GU L 258 del 16.10.1993, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2006; abrogato da 32006R1670

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2825/oj

31993R2825

Regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 16/10/1993 pag. 0006 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0024
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 2825/93 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1993 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92 dispone che, nella misura necessaria per tener conto delle particolarità di elaborazione di talune bevande alcoliche ottenute da cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione possono essere adattati a questa situazione speciale; che è necessario prevedere tale adattamento per alcune bevande alcoliche per le quali, da un lato, il prezzo dei cereali al momento dell'esportazione non è legato al prezzo dei cereali al momento della fabbricazione e, dall'altro, poiché il prodotto finale risulta da un miscuglio di vari prodotti, è diventato impossibile seguire l'identità dei cereali incorporati nel prodotto finale da esportare, tanto più che tali bevande sono sottoposte a un invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni;

considerando che le suddette difficoltà si riscontrano in particolare per lo Scotch Whisky, per l'Irish Whiskey e per il Wishky spagnolo;

considerando che è opportuno, per quanto possibile, applicare in modo analogo il regime normale delle restituzioni; che è quindi opportuno versare una restituzione ai cereali conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, utilizzati proporzionalmente ai quantitativi di bevande alcoliche che saranno esportati; che, a tale scopo, occorre applicare ai quantitativi dei suddetti cereali distillati un coefficiente globale e forfettario calcolato in base alle statistiche nazionali fornite dagli Stati membri interessati; che la scelta, a tal fine, del rapporto esistente fra i quantitativi totali delle bevande alcoliche di cui trattasi esportati e i quantitativi totali messi in vendita sembra costituire una soluzione semplice ed equa; che è opportuno definire le nozioni di « quantitativi totali esportati » e di « quantitativi totali commerciali »; che, per la determinazione dei quantitativi di cereali distillati e del coefficiente, devono essere esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo;

considerando che è necessario prevedere l'adeguamento del coefficiente specialmente per premunirsi contro l'eventualità che i versamenti delle restituzioni servano anche per aumentare in modo anomalo le scorte;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede la possibilità di differenziare la restituzione secondo la destinazione; che occorre quindi prevedere criteri obiettivi per giungere alla soppressione della restituzione per alcune destinazioni;

considerando che occorre fissare il giorno che determina il tasso della restituzione applicabile; che tale giorno deve essere collegato, in primo luogo, al momento dell'assoggettamento a controllo dei cereali e, in secondo luogo, per i quantitativi distillati, a ciascun periodo fiscale di distillazione; che il versamento della restituzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di pagamento attestante che i cereali sono stati distillati; che detta dichiarazione deve recare i dati necessari per il calcolo delle restituzioni; che il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione può anche costituire il fatto generatore del tasso di conversione agricolo, secondo criteri enunciati all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è necessario ricevere comunicazione sia dell'avvenuta uscita dei prodotti dalla Comunità, sia, in taluni casi, della loro destinazione; che, per tale motivo, è d'uopo ricorrere alla definizione d'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4), nonché avvalersi delle prove previste dal regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1708/93 (6);

considerando che, per determinare il coefficiente, è opportuno prevedere l'obbligo di fornire determinate prove relative all'esportazione dei quantitativi di bevande alcoliche; che risulta opportuno disporre che, nel caso di merci che ritornino nel territorio comunitario, si applichi - in presenza delle condizioni particolari previste - l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1147/86 (8);

considerando che è opportuno prevedere la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni necessarie;

considerando che, per evitare soluzioni di continuità nel funzionamento del regime di restituzioni all'esportazione nel settore interessato, il presente regolamento deve applicare a decorrere dal 1o luglio 1993, ad eccezione sia delle nuove disposizioni in materia di dichiarazione e di controllo, sia di taluni tassi e coefficienti istituiti dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alla determinazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche contemplate dall'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e il cui processo obbligatorio di fabbricazione comprende un periodo d'invecchiamento di almeno tre anni.

2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (9) non si applica alle bevande alcoliche di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Possono beneficiare delle restituzioni previste dall'articolo 1 i cereali conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato e che sono utilizzati per la produzione delle bevande alcoliche dei codici NC 2208 30 91 e 2208 30 99, elaborate secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (10).

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) « periodo di distillazione determinato », un periodo corrispondente ad un periodo di distillazione concordato tra il beneficiario e le autorità doganali o altre autorità competenti ai fini di controllo delle accise (periodo fiscale);

b) « quantitativi totali esportati », i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, esportati verso una destinazione per la quale è applicabile la restituzione. Le prove da apportare sono quelle di cui all'articolo 13;

c) « quantitativi totali commercializzati », i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, usciti definitivamente dagli impianti di produzione e di magazzinaggio a fini di vendita per il consumo umano;

d) « assoggettamento a controllo », il fatto di sottoporre i cereali destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 ad un regime di controllo doganale o ad un regime amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Articolo 4

1. I quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati dagli aventi diritto durante un periodo di distillazione determinato e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato e applicabile ad ogni avente diritto interessato; tale coefficiente esprime il rapporto medio esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.

Per la determinazione dei quantitativi di cereali distillati e del coefficiente, sono esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo.

2. Ai fini del calcolo del coefficiente, si tiene conto altresì della variazione delle scorte di una delle bevande alcoliche in oggetto.

3. Il coefficiente può essere differenziato secondo i cereali utilizzati.

4. Gli organismi competenti rilevano periodicamente il volume delle esportazioni effettuate e il volume delle scorte.

Articolo 5

Il coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stabilito ogni anno anteriormente al 1o luglio.

Esso si applica dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il coefficiente in oggetto è fissato sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, relativi al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente quello di determinazione del coefficiente stesso.

Articolo 6

1. Il tasso della restituzione applicabile è quello stabilito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3035/80.

2. Il tasso della restituzione e il tasso di conversione agricolo sono quelli validi alla data di assoggettamento a controllo dei cereali.

Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, detti tassi sono quelli vigenti il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato.

Articolo 7

1. Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo esigano, la restituzione viene soppressa per alcune destinazioni.

2. Nel caso in cui la restituzione venga abolita in applicazione del paragrafo 1 o qualora venga ripristinata, il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è diminuito o aumentato, secondo i casi, proporzionalmente quanto rappresentano i quantitativi esportati l'anno precedente verso le destinazioni per le quali la restituzione è stata abolita o ripristinata, rispetto ai quantitativi totali esportati lo stesso anno.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i cereali possono essere sostituiti dal malto.

In tal caso, il coefficiente di conversione del malto in orzo è di 1,30.

Tuttavia, quanto il malto posto sotto controllo è malto verde con un tasso di umidità compreso tra il 43 % e il 47 %, il coefficiente di conversione del malto verde al 6 % di umidità è di 0,57.

Articolo 9

1. L'avente diritto alla restituzione è un distillatore stabilito nella Comunità.

2. Prima dell'inizio di ogni periodo fiscale di distillazione, il distillatore trasmette alle autorità competenti una dichiarazione recante tutti i dati necessari per il calcolo della restituzione all'esportazione, in particolare:

a) la designazione dei cereali o del malto secondo la nomenclatura combinata, eventualmente ripartita per partite omogenee;

b) il peso netto dei prodotti e il tasso di umidità, separatamente per ciascuna partita di cui alla lettera a);

c) la conferma che i prodotti sono conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;

d) il luogo di magazzinaggio e di distillazione dei prodotti.

Durante il periodo fiscale di distillazione, tale dichiarazione può venir attualizzata in funzione dell'andamento del processo di distillazione, onde tener conto dei quantitativi effettivamente distillati in eccesso o in difetto.

3. Dopo ogni periodo fiscale di distillazione, il distillatore presenta alle autorità competenti una dichiarazione, in appresso denominata « dichiarazione di distillazione », con la quale conferma di aver distillato, durante il periodo di distillazione considerato, i cereali indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, ai fini della fabbricazione di una delle bevande alcoliche in oggetto, e precisa la quantità di prodotti distillati ottenuta. Tale dichiarazione è vidimata dalle autorità preposte al controllo.

4. La restituzione è pagata quando sia fornita la prova che i cereali sono stati sottoposti a controllo e distillati.

5. Il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto dei cereali, se il loro tasso di umidità è pari o inferiore al 15 %. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 15 % e inferiore o pari al 16 %, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1 %. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 16 % e inferiore o pari al 17 %, la diminuzione è del 2 %. Se il tasso di umidità dei cereali impiegati è superiore al 17 %, la diminuzione è del 2 % per ogni unità percentuale di umidità che eccede il 15 %.

Per il malto, ad esclusione del malto verde di cui all'articolo 8, si prende in considerazione, ai fini del pagamento, il peso netto qualora il suo tasso di umidità sia pari o inferiore al 7 %. Se il tasso di umidità del malto utilizzato è superiore al 7 % ma inferiore o pari all'8 %, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1 %. Se il tasso di umidità del malto è superiore all'8 %, la diminuzione è del 2 % per ogni unità percentuale di umidità eccedente il 7 %.

Il metodo comunitario di riferimento per determinare il tasso di umidità dei cereali e del malto destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui al presente regolamento è quello che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (11).

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per verificare l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, nonché le disposizioni relative al controllo materiale dei cereali, il processo di distillazione e l'uso del prodotto distillato ottenuto.

Articolo 11

1. I sottoprodotti della trasformazione sono svincolati dal controllo, allorché venga stabilito che non eccedono i quantitativi di sottoprodotti ottenuti abitualmente.

2. Non è concessa alcuna restituzione se i cereali o il malto non sono di qualità sana, leale e mercantile.

Articolo 12

1. La restituzione è versata dallo Stato membro nel quale sono state accettate le dichiarazioni di cui all'articolo 9.

2. Il pagamento è eseguito soltanto previa domanda scritta dell'operatore. A tal fine gli Stati membri possono esigere l'impiego di uno speciale formulario.

3. A pena di decadenza, e salvo in caso di forza maggiore, i documenti necessari per il versamento della restituzione devono essere presentati entro dodici mesi dal giorno in cui le autorità che procedono al controllo hanno vidimato la dichiarazione di distillazione.

Articolo 13

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, deve essere fornita la prova che i quantitativi di bevande alcoliche conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato sono stati esportati.

2. Le prove ammesse sono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3665/87.

3. Ai fini del presente regolamento, per esportazione s'intende:

- l'esportazione ai sensi degli articoli 161 e 162 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e

- le consegne per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

4. I prodotti posti in un deposito di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87 si considerano esportati. Quando i prodotti sono stati depositati in tali depositi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 38 a 41 del suddetto regolamento.

Articolo 14

1. Le bevande alcoliche sono contabilizzate come esportate il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.

2. La dichiarazione presentata al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione reca:

a) la designazione delle bevande alcoliche secondo la nomenclatura combinata;

b) i quantitativi di bevande alcoliche da esportare, espressi in litri di alcole;

c) la composizione delle bevande alcoliche o un riferimento a tale composizione, che consenta di determinare il tipo di cereali utilizzati;

d) l'indicazione dello Stato membro produttore.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), se la bevanda alcolica è ottenuta da diversi tipi di cereali e se risulta da un'ulteriore miscela, è sufficiente indicarlo nella dichiarazione.

Articolo 15

1. Affinché un quantitativo di bevanda alcolica possa essere contabilizzato come esportato, le prove di cui all'articolo 13 devono essere presentate alle autorità designate entro sei mesi dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

2. Se le prove non hanno potuto essere presentate entro i termini, nonostante la necessaria diligenza da parte dell'esportatore, può essere concessa una proroga non eccedente, globalmente, i sei mesi.

Tuttavia, qualora la prova di avvenuta esportazione venga fornita posteriormente ai termini fissati, in modo che tale esportazione non possa più venir contabilizzata con quelle realizzate nello stesso anno civile, detta esportazione verrà contabilizzata con quelle realizzate nell'anno civile successivo.

Articolo 16

1. Quando si applica il regime di transito comunitario, la circolazione delle bevande di cui all'articolo 13, paragrafo 1 avviene in base alla procedura del transito comunitario esterno.

2. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 754/76, si considera che le bevande alcoliche di cui all'articolo 13, paragrafo 1 abbiano espletato le formalità doganali di esportazione ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione. Questi prodotti possono essere immessi in libera pratica solo qualora sia rimborsato un importo corrispondente alla restituzione all'esportazione pagata.

Articolo 17

In caso di applicazione dell'articolo 7, va fornita la prova supplementare che le bevande alcoliche in oggetto sono pervenute alla destinazione per la quale è fissata la restituzione.

In tal caso, la prova dell'importazione in un paese terzo per il quale è prevista la restituzione è la prova di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 18

1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi competenti per l'applicazione del presente regolamento.

2. Prima del 16 giugno di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati seguenti:

a) quantitativi di cereali e di malto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, distillati durante il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, distinti secondo la nomenclatura combinata;

b) quantitativi di cereali e di malto, distinti secondo la nomenclatura combinata, che hanno formato oggetto del regime di perfezionamento attivo nello stesso periodo;

c) quantitativi di bevande alcoliche di cui all'articolo 2, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 19, i quantitativi esportati e i quantitativi commercializzati nello stesso periodo;

d) quantitativi di bevande alcoliche ottenute nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 19, spediti verso i paesi terzi nello stesso periodo;

e) quantitativi di bevande alcoliche in magazzino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quantitativi prodotti nello stesso periodo.

3. Anteriormente al 16 ottobre, al 16 gennaio e al 16 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati indicati alle lettere da a) a d) di cui dispongono per i relativi trimestri.

Articolo 19

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18:

a) il « grain whisky » si considera ottenuto da malto e da cereali;

b) il « malt whisky » si considera ottenuto esclusivamente da malto;

c) l'« Irish whiskey » categoria A si considera ottenuto da malto e da cereali. Il malto entra nella composizione per meno del 30 %;

d) l'« Irish whiskey » categoria B si considera ottenuto da orzo e malto, con un minimo del 30 % di malto;

e) la percentuale dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 14, paragrafo 3 viene stabilita prendendo in considerazione i quantitativi globali dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2.

Articolo 20

Tra il 1o luglio 1993 e la data d'inizio di applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5, e dell'articolo 10 del presente regolamento, restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione (12).

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o luglio 1993, tranne l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 10, che si applicano a decorrere dal primo periodo fiscale di distillazione successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 77.

(7) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

(8) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 1.

(9) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(10) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

(11) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

(12) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10.

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