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Document 31993R1945

Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71

GU L 181 del 23.7.1993, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1945/oj

31993R1945

Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 23/07/1993 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 6 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 6 pag. 0063


REGOLAMENTO (CEE) N. 1945/93 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (4), (CEE) n. 574/72 (5) e (CEE) n. 1247/92 (6); che alcune di tali modifiche sono legate ai mutamenti che gli Stati membri hanno introdotto nelle loro legislazioni in materia di sicurezza sociale e che altre modifiche rivestono carattere tecnico e sono destinate a perfezionare i regolamenti citati;

considerando che occorre apportare alcune modifiche alla rubrica «G. Irlanda» della parte I dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1408/71 per tener conto dell'interpretazione data dalle autorità irlandesi alla nozione di «lavoratore autonomo»;

considerando che è necessario adattare la rubrica «G. Irlanda» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/ 71 a seguito degli emendamenti introdotti nella legislazione irlandese in materia di prestazioni di malattia e di maternità;

considerando che occorre adeguare la rubrica «J. Paesi Bassi» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai mutamenti avvenuti nella normativa olandese sull'assicurazione legale malattia per i titolari di pensioni, per i beneficiari di pensionamento anticipato, come pure per i familiari dei lavoratori subordinati e autonomi;

considerando che è necessario precisare l'applicazione, in particolare per quanto riguarda la parità dei sessi, delle disposizioni della legislazione olandese relativa al riconoscimento dei periodi di matrimonio del coniuge di un lavoratore per il diritto alla pensione di vecchiaia del coniuge; che occorre pertanto definire il contenuto della rubrica «J. Paesi Bassi» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è necessario precisare nella rubrica «J. Paesi Bassi» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 gli obblighi di pagamento, per il coniuge olandese del lavoratore olandese distaccato all'estero, almeno del premio minimo ai fini del regime di assicurazione vecchiaia generale;

considerando che occorre apportare talune modifiche alla rubrica «J. Paesi Bassi» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di evitare la riscossione di contributi di assicurazione volontaria, per l'assicurazione vecchiaia generale e l'assicurazione generale ai superstiti, durante il periodo in cui il coniuge di un lavoratore è lui stesso assicurato per la vecchiaia;

considerando che occorre apportare una modifica alla rubrica «L. Regno Unito» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di tenere conto di cambiamenti sopravvenuti nella legislazione britannica;

considerando che occorre prevedere una disposizione che regoli la ripartizione degli oneri in materia di prestazioni familiari, quando tali prestazioni siano, per lo stesso periodo e per lo stesso familiare, dovute da due Stati membri in applicazione degli articoli 73 e/o 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che occorre modificare talune disposizioni della rubrica «B. Danimarca» negli allegati 1, 4 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 al fine di tenere conto delle nuove competenze delle autorità danesi;

considerando che occorre adattare la rubrica «C. Germania» dell'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 al fine di tenere conto di taluni trasferimenti di competenze fra alcuni organismi tedeschi;

considerando che occorre modificare talune disposizioni della rubrica «D. Spagna» negli allegati 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 in relazione alle pensioni di vecchiaia e d'invalidità a carattere non contributivo;

considerando che occorre modificare talune disposizioni della rubrica «G. Irlanda» negli allegati 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 a seguito di cambiamenti apportati all'organizzazione degli organismi irlandesi incaricati di gestire i regimi delle pensioni delle vedove e degli orfani e delle pensioni di vecchiaia;

considerando che, a seguito del cambiamento d'indirizzo di un organismo olandese, occorre aggiornare i riferimenti a tale indirizzo contenuti negli allegati 2, 3 e 4 della rubrica «J. Paesi Bassi» del regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che è necessario adeguare la rubrica «L. Regno Unito» degli allegati 3, 4 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 a seguito della ristrutturazione dei servizi competenti per prestazioni in denaro nel Regno Unito;

considerando che occorre adeguare la rubrica «7. Belgio - Italia» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 al nuovo accordo sul rimborso dei crediti reciproci avvenuto tramite scambio di lettere fra i due paesi;

considerando che occorre introdurre una modifica alla rubrica «41. Francia - Italia» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 a seguito di uno scambio di lettere fra i due paesi in ordine alle modalità di verifica dei crediti reciproci;

considerando che occorre adeguare le rubriche «40. Francia - Irlanda», «43. Francia - Paesi Bassi» e «45. Francia - Regno Unito» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 a seguito della denuncia, da parte delle autorità francesi, degli accordi fra la Francia e l'Irlanda, la Francia e i Paesi Bassi e la Francia e il Regno Unito sulla rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura;

considerando che occore adeguare la rubrica «F. Grecia» dell'allegato 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 per rendere generale la procedura del pagamento diretto;

considerando che nell'allegato 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 occorre tenere conto delle modifiche apportate nell'articolo 10 bis dello stesso regolamento;

considerando che occorre prevedere, in caso di concorso di diritti, per uno stesso periodo ed una stessa persona, a prestazioni speciali di carattere non contributivo a titolo dell'applicazione combinata dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92, disposizioni sul cumulo di queste prestazioni e l'applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione di prestazioni, previste dalle legislazioni degli Stati membri interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) All'allegato I, parte I, rubrica «G. IRLANDA», il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. È considerato lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 A del testo unico sulla sicurezza sociale e sui servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act] del 1981.»

2) All'allegato II bis, rubrica «L. REGNO UNITO», la lettera a) è soppressa.

3) All'allegato IV, parte A, la rubrica «L. REGNO UNITO» è sostituita dal seguente testo:

«L. REGNO UNITO:

a) Gran Bretagna

Articoli 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale del 1975 (Social Security Act 1975).

Articoli 14, 15 e 16 della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975).

b) Irlanda del Nord

Articoli 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord del 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].

Articoli 16, 17 e 18 del regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].»

4. L'allegato VI è modificato come segue:

a) alla rubrica «G. IRLANDA»:

i) al punto 5, le parole «prestazioni di malattia, di maternità e di disoccupazione» sono sostituite dalle parole «prestazioni di disoccupazione»;

ii) è soppresso il punto 8;

b) alla rubrica «J. PAESI BASSI»:

i) al punto 1, è soppresso il testo della lettera b);

ii) al punto 1, lettera c), il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«- le prestazioni a titolo di pensione erogate prima dell'età di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di fornire l'assistenza vecchiaia ai lavoratori e agli ex lavoratori, o le prestazioni a titolo di collocamento a riposo anticipato concesse in conformità di normative stabilite dallo Stato, ovvero da, o in forza di una convenzione collettiva di lavoro in materia di pensionamento anticipato, oppure in forza di una normativa che dovrà essere definita dal consiglio delle casse malattia.»;

iii) al punto 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d) I familiari residenti nei Paesi Bassi, contemplati dall'articolo 19, paragrafo 2, e il lavoratore subordinato o autonomo ed i suoi familiari, contemplati dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3 in collegamento con il paragrafo 1, lettera b) e dagli articoli 25 e 26, aventi diritto a prestazioni a norma della legislazione di un altro Stato membro, non sono assicurati in forza della legge generale sulle spese di malattia eccezionali (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).»;

iv) al punto 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data del 2 agosto 1989, durante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno, la persona sposata o che era sposata non era assicurata a norma della citata legislazione, risiedendo nel territorio di uno Stati membro diverso dai Paesi Bassi, sempreché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi d'assicurazione compiuti dal coniuge sotto questa legislazione - sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l'una con l'altra - nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in considerazione a norma della lettera a).

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata titolare.»;

v) al punto 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori al 1o gennaio 1957, durante i quali il coniuge del titolare, che non soddisfi alle condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'equiparazione di tali anni ai periodi d'assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi fra il quindicesimo e il suo sessantacinquesimo anno di età, ovvero durante i quali, risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.»;

vi) al punto 2, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data de 2 agosto 1989, durante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge del titolare ha risieduto in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e non era assicurato in forza della citata legislazione, sempreché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi di assicurazione compiuti dal titolare sotto questa legislazione - sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l'una con l'altra - nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in considerazione a norma della lettera a).»;

vii) al paragrafo 2, alla lettera g) è aggiunta la frase seguente;

«Il coniuge non residente nei Paesi Bassi del lavoratore subordinato o autonomo al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, o dell'articolo 17 del regolamento non può valersi della facoltà prevista dalla lettera f), quarto comma, qualora, conformemente alle disposizioni della sola legislazione olandese, sia già o sia già stato autorizzato ad assicurarsi liberamente.»;

viii) al paragrafo 2, il testo della lettera h) è sostituito dal seguente:

«h) Le lettere a), b), c), d) e f) non sono applicabili ai periodi coincidenti con periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione in virtù della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di uno Stato membro diverso dai Paesi Basi né ai periodi durante i quali all'interessato è stata corrisposta una pensione di vecchiaia in virtù di una tale legislazione.»;

c) alla rubrica «L. REGNO UNITO», punto 5, i termini «sussidio di mobilità» sono sostituiti con «sussidio per custodia d'invalido».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) All'articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Quando, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni da due Stati membri in forza degli articoli 73 e/o 74 del regolamento, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione preveda l'importo di prestazioni più elevato concede la totalità di questo importo, mentre l'istituzione competente dell'altro Stato provvederà a rimborsargli la metà (del medesimo entro i limiti dell'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro).»

2) Nell'allegato 1 alla rubrica «B. DANIMARCA», punto 3, i termini «Indenrigsministeren (Ministero dell'interno)» sono sostituiti dai termini «Sundhedsministeren (Ministero della sanità)».

3) L'allegato 2 è modificato come segue:

a) alla rubrica «C. GERMANIA»:

i) il testo del punto 2, lettera a), punto ii), è sostituito dal testo seguente:

«ii) Qualora l'ultimo contributo sia stato versato all'assicurazione pensioni degli impiegati:

- se nessun contributo è stato versato alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, né è stato versato alcun contributo alla Bundesbahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie federali), Frankfurt am Main:

Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin;

- se è stato versato un contributo alla Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Cassa di assicurazione dei marittimi: (assicurazione pensioni degli operai o degli impiegati)], Hamburg:

Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg;

- se l'ultimo contributo è stato versato alla Bundesbahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie federali), Frankfurt am Main:

Bundesbahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie federali), Frankfurt am Main. »;

ii) il testo del punto 2, lettera b), punto ii), è sostituito dal testo seguente:

«ii) se l'ultimo contributo è stato versato all'assicurazione pensioni degli impiegati:

- se nessun contributo è stato versato alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, né è stato versato alcun contributo alla Bundesbahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie federali), Frankfurt am Main:

Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin;

- se è stato versato un contributo alla Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Cassa di assicurazione dei marittimi: (assicurazione pensioni degli operai o degli impiegati)], Hamburg:

Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg;

- se l'ultimo contributo è stato versato alla Bundesbahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie federali), Frankfurt am Main:

Bundesbahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie federali), Frankfurt am Main. »;

b) alla rubrica «D. SPAGNA» è aggiunto il punto seguente:

«3. Per le pensioni di vecchiaia e d'invalidità a carattere non contributivo:

Instituto Nacional de Servicios Sociales (Istituto nazionale di servizi sociali), Madrid.»;

c) alla rubrica «G. IRLANDA» il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Prestazioni in denaro:

a) Prestazioni di disoccupazione:

Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin, ivi compresi gli uffici provinciali responsabili per le prestazioni di disoccupazione.

b) Vecchiaia e morte (pensioni)»:

Department of Social Welfare, Pensions Services Office, Sligo.

c) Prestazioni familiari:

Department of Social Welfare, Child Benefit Section, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal.

d) Altre prestazioni in denaro:

Department of Social Welfare, Dublino.»;

d) alla rubrica «J. PAESI BASSI»:

i) al punto 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) In generale:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen»;

ii) al punto 5, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) negli altri casi:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen»;

iii) al punto 6, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) se la prestazione è concessa a decorrere da una data anteriore al 1o luglio 1967:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen».

4. L'allegato 3 è modificato come segue:

a) alla rubrica «B. DANIMARCA», punto 1, lettera e), le parole «Socialministeriet (Ministero degli affari sociali)» sono sostituite da «Sundhedsministeriet (Ministero della sanità)»;

b) alla rubrica «G. IRLANDA», il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Prestazioni in denaro:

a) Prestazioni di disoccupazione:

Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin, ivi compresi gli uffici provinciali responsabili per le prestazioni di disoccupazione.

b) Vecchiaia e morte (pensioni):

Department of Social Welfare, Pensions Services Office, Sligo.

c) Prestazioni familiari:

Department of Social Welfare, Child Benefit Section, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal.

d) Altre prestazioni in denaro:

Department of Social Welfare, Dublin. »;

c) alla rubrica«J. PAESI BASSI», al punto 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) In generale:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen»;

d) alla rubrica «L. REGNO UNITO»:

i) il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) Prestazioni in denaro (fatta eccezione delle prestazioni familiari):

Gran Bretagna: Department of Social Security (Ministero della sicurezza sociale), Benefits Agency (Agenzia delle prestazioni), Overseas Branch (Servizio internazionale), Newcastle-upon-Tyne, NE 98 1YX.

Irlanda del Nord: Department of Health and Social Services (Ministero della sanità e dei servizi sociali), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Overseas Branch (Servizio internazionale), Belfast BT1 1DX.

Gibilterra: Department of Labour and Social Security (Ministero del lavoro e della sicurezza sociale), Gibraltar.»;

ii) Il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) Prestazioni familiari:

Per l'applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento:

Gran Bretagna: Department of Social Security (Ministero della sicurezza sociale), Benefits Agency (Agenzia delle prestazioni), Child Benefit Centre (Centro degli assegni familiari), Newcastle-upon-Tyne NE88 1AA.

Irlanda del Nord: Department of Health and Social Services (Ministero della sanità e dei servizi sociali), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Child Benefit Office (Ufficio degli assegni familiari), Belfast BT1 1SA.

Gibilterra: Department of Labour and Social Security (Ministero del lavoro e della sicurezza sociale), Gibraltar.»

5. L'allegato 4 è modificato come segue:

a) alla rubrica «B. DANIMARCA»:

1) il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. a) Prestazioni in natura per malattia, maternità e nascita: Sundhedsministeriet (Ministero della sanità), Koebenhavn;

b) Prestazioni in denaro per malattia, maternità e nascita: Socialministeriet (Ministero degli affari sociali), Koebenhavn»;

2) al punto 6 i termini «Socialministeriet (Ministero degli affari sociali)» sono sostituiti dai termini «Sundhedsministeriet (Ministero della sanità)».

b) alla rubrica «D. SPAGNA» è aggiunto il punto seguente:

«4. Per le pensioni di vecchiaia e di invalidità a carattere non contributivo:

Instituto Nacional de Servicios Sociales, Madrid (Istituto nazionale dei servizi sociali).»;

c) alla rubrica «G. IRLANDA», il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) Prestazioni in denaro:

a) Vecchiaia e morte (pensioni):

Department of Social Welfare, Pensions Service Office, Sligo.

b) Prestazioni familiari:

Department of Social Welfare, Child Benefit Section, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal.

c) Altre prestazioni in denaro:

Department of Social Welfare, Dublin. »;

d) alla rubrica «J. PAESI BASSI», al punto 2 il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) In generale:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen. »;

e) la rubrica «L. REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente:

«L. REGNO UNITO

Gran Bretagna:

a) Contributi e prestazioni in natura per lavoratori distaccati: Department of Social Security (Ministero della sicurezza sociale), Contributions Agency (Agenzia delle contribuzioni), Overseas Contributions (Servizio internazionale), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX.

b) Altri casi: Department of Social Security (Ministero della sicurezza sociale) Benefits Agency (Agenzia delle prestazioni), Overseas Branch (Servizio internazionale), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX.

Irlanda del Nord: Department of Health and Social Services (Ministero della sanità e dei servizi sociali), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Overseas Branch (Servizio internazionale) Belfast BT1 1DX.

Gibilterra: Department of Social Security (Ministero della sicurezza sociale), Benefits Agency (Agenzia delle prestazioni), Overseas Branch (Servizio internazionale), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX.»

6) L'allegato 5 è modificato come segue:

a) alla rubrica «7. BELGIO - ITALIA» il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e) Lo scambio di lettere del 10 dicembre 1991 e 10 febbraio 1992 concernente il rimborso dei crediti reciproci di cui all'articolo 93 al regolamento di applicazione.»;

b) la rubrica «14. DANIMARCA - FRANCIA» è sostituita dal seguente testo:

«14. DANIMARCA - FRANCIA

L'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura delle assicurazioni malattia, maternità e infortunio sul lavoro, ad eccezione delle prestazioni erogate in applicazione degli articoli 28, 28 bis, 29 paragrafo 1 e 31 del regolamento, l'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione e l'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per controllo amministrativo e sanitario.»;

c) la rubrica «40. FRANCIA - IRLANDA» è sostituita dal seguente testo:

«40. FRANCIA - IRLANDA

Lo scambio di lettere del 30 luglio e 26 settembre 1980 concernente la rinuncia reciproca al rimborso delle prestazioni di disoccupazione (articolo 70, paragrafo 3 del regolamento).»;

d) alla rubrica «41. FRANCIA - ITALIA», il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) Lo scambio di lettere del 14 maggio e 2 agosto 1991 concernente le modalità di verifica dei crediti reciproci di cui all'articolo 93 del regolamento di applicazione.»;

e) alla rubrica «43. FRANCIA - PAESI BASSI» è soppressa la lettera a);

f) alla rubrica «45. FRANCIA - REGNO UNITO» è soppressa la lettera b).

7) All'allegato 6 la rubrica «F. GRECIA» è sostituita dal seguente testo:

«F. GRECIA

Pagamento diretto».

8) All'allegato 8, nella seconda e quarta riga sono soppresse le parole «paragrafo 1»;

9) L'allegato 10 è modificato come segue:

a) alla rubrica «B. DANIMARCA»:

1) il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, pargarafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento d'applicazione:

Socialministeriet (Ministero degli affari sociali), Koebenhavn.

Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

Sundhedsministeriet (Ministero della sanità), Koebenhavn. »;

2) al punto 6, lettera a), le parole «Socialministeriet (Ministero degli affari sociali)» sono sostituite da «Sundhedsministeriet (Ministero della sanità)»;

3) al punto 7:

i) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) prestazioni di cui al titolo III, capitoli 1 e 5 del regolamento:

Sundhedsministeriet (Ministero della sanità), Koebenhavn;

b) prestazioni di cui al titolo III, capitoli 2, 3, 7 e 8 del regolamento:

Socialministeriet (Ministero degli affari sociali), Koebenhavn»;

ii) le lettere b) e c) diventano le lettere c) e d);

b) la rubrica «L. REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente:

«L. REGNO UNITO

1. Per l'applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 e dell'articolo 17 del regolamento, nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 109 del regolamento di applicazione:

Gran Bretagna: Department of Social Security (Ministero della sicurezza sociale), Contributions Agency (Agenzia delle contribuzioni), Overseas Branch (Servizio internazionale), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX.

Irlanda del Nord: Department of Health and Social Services (Ministero della sanità e dei servizi sociali), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Overseas Branch (Servizio internazionale), Belfast BT1 1DX.

2. Per l'applicazione degli articoli 36 e 63 del regolamento nonché dell'articolo 8, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 102, paragrafo 2, dell'articolo 110 e dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Gran Bretagna: Department of Social Security (Ministero della sicurezza sociale), Benefits Agency (Agenzia delle prestazioni), Overseas Branch (Servizio internazionale), Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX.

Irlanda del Nord (ad eccezione degli articoli 36 e 63 del regolamento, dell'articolo 102, paragrafo 2, e dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione, per i quali si rimanda alla rubrica Gran Bretagna):

Department of Health and Social Services (Ministero della sanità e dei servizi sociali), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Overseas Branch (Servizio internazionale), Belfast BT1 1DX.

3. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2 e dell'articolo 89, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Gran Bretagna: Department of Social Security (Ministero della sicurezza sociale), Benefits Agency (Agenzia delle prestazioni), Child Benefit Centre (Centro degli assegni familiari), Newcastle-upon-Tyne NE88 1AA.

Irlanda del Nord: Department of Health and Social Services (Ministero della sanità e dei servizi sociali), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Child Benefit Office (Ufficio degli assegni familiari), Belfast BT1 1SA.»

Articolo 3

Nel regolamento (CEE) n. 1247/92 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1. Se le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 possono essere erogate nel corso del medesimo periodo e per la medesima persona in virtù dell'articolo 10 bis dello stesso regolamento dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio detta persona risiede e in virtù dell'articolo 2 del presente regolamento dall'istituzione competente di un altro Stato membro, l'interessato può cumulare queste prestazioni soltanto nei limiti della prestazione più elevata che potrebbe pretendere in applicazione di una delle legislazioni in questione.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, in particolare di applicazione per quanto concerne le prestazioni di cui allo stesso paragrafo, delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno o più Stati membri e l'attribuzione di complementi differenziali, sono determinate con decisione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti e, se del caso, di comune accordo degli Stati membri interessati o delle loro competenti autorità.»

Articolo 4

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. L'articolo 1, punto 1 è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1988.

3. L'articolo 1, punti 2 e 3 è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1992.

4. L'articolo 1, punto 4, lettera b), punti iv), v) e vi) è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1985.

5. L'articolo 1, punto 4, lettera b), punti vii) e viii) è applicabile a decorrere dal 2 agosto 1989.

6. L'articolo 2, punto 6, lettera a) è applicabile a decorrere dal 10 febbraio 1992.

7. L'articolo 2, punto 6, lettera c) è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1993.

8. L'articolo 2, punto 6, lettera d) è applicabile a decorrere dal 14 marzo 1991.

9. L'articolo 2, punto 6, lettera f) è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992.

10. L'articolo 3 è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BERGSTEIN

(1) GU n. C 251 del 28. 9. 1992, pag. 51.(2) GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 575.(3) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 1.(4) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/92 (GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 28).(5) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/92 (GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 28).(6) GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 1.

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