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Document 31993R0250

Regolamento (CEE) n. 250/93 della Commissione, del 4 febbraio 1993, recante deroga, per la campagna 1993/94, al regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per la data limite di conclusione dei contratti preliminari

GU L 28 del 5.2.1993, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/250/oj

31993R0250

Regolamento (CEE) n. 250/93 della Commissione, del 4 febbraio 1993, recante deroga, per la campagna 1993/94, al regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per la data limite di conclusione dei contratti preliminari

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 05/02/1993 pag. 0046 - 0046


REGOLAMENTO (CEE) N. 250/93 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1993 recante deroga, per la campagna 1993/94, al regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per la data limite di conclusione dei contratti preliminari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2008/92 (4), ha previsto per i pomodori l'istituzione di un contratto preliminare, tra produttori e trasformatori, da concludere entro e non oltre il 16 febbraio; che in considerazione del fatto che la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio intesa a istituire un limite, a partire dalla campagna 1993/94, alla concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori, è opportuno aspettare che il Consiglio si pronunci in merito alla stessa e rinviare quindi di un mese e mezzo, per detta campagna, i termini per la conclusione dei contratti preliminari tra produttori e trasformatori e per la trasmissione degli stessi agli organismi nazionali competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1558/91 e per la campagna 1993/94 il termine previsto per la conclusione dei contratti preliminari è fissato al 31 marzo 1993 e il termine previsto per la trasmissione all'organismo designato della copia del contratto preliminare è fissato al 10 aprile 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

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