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Document 31993D0246

93/246/CEE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1993, che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (Tempus II) (1994- 1998)

GU L 112 del 6.5.1993, p. 34–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/246/oj

31993D0246

93/246/CEE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1993, che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (Tempus II) (1994- 1998)

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 06/05/1993 pag. 0034 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 6 pag. 0057
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 6 pag. 0057


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1993 che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (TEMPUS II) (1994-1998)

(93/246/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il 18 dicembre 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico alla Repubblica di Ungheria e alla Repubblica popolare di Polonia (4), il quale prevede aiuti a sostegno del processo di riforma economica e sociale nei paesi dell'Europa centrale ed orientale in settori tra i quali figura la formazione;

considerando che l'esperienza acquisita nel corso della gestione del programma di aiuto all'Europa centrale ed orientale PHARE mette in evidenza la necessità di adeguare e diversificare ulteriormente le forme di assistenza in funzione delle necessità e delle priorità nazionali in materia di riforme dei sistemi di istruzione superiore nonché della struttura degli istituiti universitari e di adottare, nei limiti del possibile, un'impostazione pluriennale per la programmazione dell'aiuto;

considerando che nell'ambito dell'attuale processo di riforma economica e sociale i paesi dell'Europa centrale ed orientale hanno riconosciuto il ruolo preminente degli studi universitari e che essi hanno quindi dato precedenza allo sviluppo del settore universitario per una cooperazione con la Comunità;

considerando che il 16 dicembre 1991 la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia hanno stipulato accordi europei con la Comunità, nei quali è affermato che il programma TEMPUS dovrà costituire il quadro per la cooperazione futura nel quadro dell'istruzione e della formazione;

considerando che la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore rafforza e approfondisce tutto il complesso dei rapporti tra i popoli europei, indica i valori comuni di civiltà, consente uno scambio fruttuoso delle idee ed agevola le attività plurinazionali nel settore scientifico, socioeconomico, artistico e commerciale;

considerando che un'azione a livello comunitario può conferire al conseguimento degli obiettivi di TEMPUS una dimensione che non può essere raggiunta dai singoli Stati membri;

considerando che l'esperienza e le conoscenze acquisite dalla Comunità, soprattutto nel settore della collaborazione interuniversitaria e degli scambi di studenti, nonché la cooperazione tra università ed industria sono serviti da base per sviluppare la cooperazione e la mobilità tra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale ed orientale nel campo dell'istruzione superiore e sviluppare contatti utili per ambo le parti nel campo dell'istruzione e della formazione;

considerando che con la decisione 90/233/CEE (5) il Consiglio ha istituito un programma di mobilità transeuropea per studi universitari (TEMPUS) in una prospettiva quinquennale, per una fase iniziale pilota di quattro anni, decorrente dal 1o luglio 1990;

considerando che l'articolo 11 della decisione 90/233/CEE dispone che anteriormente al 31 dicembre 1992 la Commissione presenti una relazione provvisoria contenente i risultati della valutazione, corredata di una proposta di proseguimento o di adeguamento dell'intero programma TEMPUS dopo la fase pilota iniziale;

considerando che i risultati della valutazione del primo anno e mezzo della fase pilota, condotta in base al suddetto articolo 11, confermano il fatto che, per ciascun paese interessato, gli obiettivi di TEMPUS dovrebbero convergere più chiaramente sulle riforme a lungo termine dell'istruzione superiore oppure sulle necessità più immediate di ristrutturazione economica;

considerando che le autorità competenti dei paesi dell'Europa centrale e orientale hanno espresso opinione favorevole sul programma TEMPUS e che le medesime terranno conto dei risultati della valutazione nel corso della definizione delle priorità per l'assistenza PHARE e nella definizione della particolare strategia e delle esigenze nell'ambito del programma TEMPUS;

considerando che il 15 luglio 1991 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91 relativo all'erogazione di assistenza tecnica alla riforma e al risanamento economico dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (6);

considerando che i ministri della Pubblica istruzione di alcune repubbliche dell'ex Unione Sovietica hanno espresso la volontà di partecipare a TEMPUS, in quanto strumento atto a trasformare i rispettivi sistemi di istruzione superiore nel contesto delle riforme sociali che comportano il risanamento ed il rilancio dell'economia oltre le riforme democratico-amministrative e che nel primo triennio di attuazione dello stesso programma TEMPUS sono state acquisite esperienza e comprensione adeguate dei problemi relativi alla trasformazione dell'istruzione superiore che sono direttamente applicabili nelle stesse Repubbliche;

considerando che TEMPUS II può essere concepito come un programma che promuove la coesione sociale e socioeconomica tra la Comunità e i paesi delle regioni interessate;

considerando che nella Comunità e nei paesi terzi vi sono strutture regionali e/o nazionali, pubbliche e/o private che possono essere invitate a fornire assistenza per un efficace aiuto finanziario nel settore della formazione a livello di istruzione superiore;

considerando che il Trattato non ha previsto, per l'azione in questione, poteri diversi da quelli dell'articolo 235 e che le condizioni per il ricorso a tale articolo sono state soddisfatte,

DECIDE:

Articolo 1

Durata di TEMPUS II La seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (nel prosieguo denominato programma TEMPUS II) è adottata con la presente decisione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o luglio 1994.

Articolo 2

Paesi beneficiari potenziali Il programma TEMPUS II interessa i paesi dell'Europa centrale ed orientale, che nel regolamento (CEE) n. 3906/89 (programma PHARE) vengono indicati come beneficiari potenziali di un'assistenza economica e le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica definite nel regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91 (programma TACIS). Tali paesi sono in appresso denominati « paesi beneficiari potenziali ». Basandosi su una valutazione della situazione specifica di ciascun paese, secondo le procedure previste nei summenzionati regolamenti, la Commissione conviene con i paesi beneficiari potenziali se questi debbano iniziare a partecipare a TEMPUS II e la portata e il carattere della loro partecipazione a TEMPUS nell'ambito della programmazione nazionale dell'assistenza comunitaria per la riforma sociale ed economica.

Articolo 3

Definizioni Nel contesto del programma TEMPUS II:

a) il termine « università » comprende tutti i tipi di istituti postsecondari di istruzione e formazione professionale che rilasciano, nell'ambito di una istruzione e formazione superiore, qualifiche o titoli di livello corrispondente, qualunque ne sia la denominazione;

b) i termini « industria » e « impresa » sono utilizzati per designare tutti i tipi di attività economica, a prescindere dal loro statuto giuridico, gli enti pubblici e locali, le organizzazioni economiche autonome, le camere di commercio e d'industria e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori, nonché gli organismi di formazione delle suddette istituzioni e organizzazioni.

Ciascuno Stato membro o paese beneficiario potenziale può determinare quali tipi di istituti di cui alla lettera a) possono partecipare a TEMPUS II.

Articolo 4

Obiettivi L'obiettivo di TEMPUS II, annoverabile tra gli obiettivi e gli orientamenti generali dei programmi PHARE e TACIS nel contesto della riforma economica e sociale, consiste nella promozione dello sviluppo dei sistemi di istruzione superiore nei paesi beneficiari potenziali, attraverso la cooperazione, quanto più equilibrata possibile, con partner di tutti gli Stati membri della Comunità. In particolare, TEMPUS II ha lo scopo di assistere i sistemi di istruzione superiore dei paesi beneficiari potenziali nell'affrontare:

a) i problemi in materia di sviluppo e revisione dei programmi di studio nelle aree prioritarie;

b) la riforma delle strutture e delle istituzioni nell'ambito dell'istruzione superiore e della loro gestione;

c) lo sviluppo di una formazione finalizzata ad approfondire determinate conoscenze e capacità per sopperire a specifiche carenze di specializzazione a livello superiore e avanzato durante la riforma economica, in particolare mediante migliori e più estesi legami con l'industria.

Nel perseguire gli obiettivi di TEMPUS II la Commissione garantisce il rispetto della politica generale della Comunità in materia di parità di opportunità per uomini e donne. Lo stesso vale per i gruppi svantaggiati, quali i portatori di handicap.

Articolo 5

Dialogo con i paesi beneficiari potenziali La Commissione concorda con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale gli obiettivi e le priorità dettagliati per il ruolo di TEMPUS II nella strategia nazionale di riforma economica e sociale, sulla base degli obiettivi del programma e delle disposizioni dell'allegato e, in particolare, coerentemente con:

a) i) gli obiettivi generali del programma PHARE;

ii) gli obiettivi generali del programma TACIS, con particolare riferimento al suo aspetto settoriale;

b) la politica in materia di riforma adottata da ciascun paese beneficiario potenziale in materia economica, sociale e dell'istruzione;

c) la necessità di raggiungere un adeguato equilibrio tra le aree selezionate come prioritarie e le risorse destinate a TEMPUS II.

Articolo 6

Comitato 1. La Commissione attua il programma TEMPUS II conformemente alle disposizioni dell'allegato, in base agli orientamenti particolareggiati da adottare ogni anno e secondo gli obiettivi e le priorità dettagliati concordati con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale in conformità dell'articolo 5.

2. Nell'assolvere tale compito, la Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consulenti.

In particolare, il comitato assiste la Commissione nell'attuazione del programma, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 4, e coordina il proprio lavoro con quello di altri comitati relativi allo stesso settore in cui opera il programma TEMPUS II.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti concernenti:

a) gli orientamenti generali che guidano il programma TEMPUS II;

b) le procedure di selezione e gli orientamenti generali per il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata e destinatari dell'assistenza);

c) i problemi dell'equilibrio generale del programma TEMPUS II, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;

d) gli obiettivi e le priorità dettagliati da concordare con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale;

e) le modalità per la verifica e la valutazione del programma TEMPUS II.

4. Il comitato formula il proprio parere su questi progetti entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso la Commissione può differire di due mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

5. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altro problema concernente l'attuazione del programma TEMPUS II, ivi compresa la relazione annuale.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Cooperazione con i servizi del settore 1. La Commissione coopera con i servizi nei singoli paesi beneficiari potenziali designati o costituiti al fine di coordinare le strutture e i collegamenti necessari per un'effettiva attuazione del programma TEMPUS II e per gestire la ripartizione di tutti i fondi resi disponibili dai suddetti paesi beneficiari potenziali.

2. Inoltre, per l'attuazione del programma TEMPUS II la Commissione coopera strettamente con gli enti nazionali competenti designati da ciascuno Stato membro. Essa tiene conto per quanto possibile delle opportune misure bilaterali adottate dagli Stati membri.

Articolo 8

Collegamenti con altre azioni comunitarie Secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 5 della presente decisione e, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89, la Commissione provvede affinché il programma TEMPUS II sia coerente e, se necessario, complementare con le altre azioni intraprese a livello comunitario, sia all'interno della Comunità che nell'ambito dell'assistenza ai paesi beneficiari potenziali, con particolare riguardo alle attività della Fondazione europea per la formazione professionale.

Articolo 9

Coordinamento con azioni di paesi terzi 1. La Commissione provvede all'opportuno coordinamento con azioni intraprese da paesi che non sono Stati membri della Comunità (7)() oppure da università ed imprese di questi paesi, concernenti lo stesso settore del programma TEMPUS II, inclusa, se del caso, la loro partecipazione ai progetti del programma TEMPUS II.

2. Tali iniziative possono assumere diverse forme, tra cui una o più delle seguenti:

- partecipazione ai progetti del programma TEMPUS II mediante il cofinanziamento;

- utilizzazione dei meccanismi del programma TEMPUS II per orientare azioni di scambio finanziate bilateralmente;

- coordinamento del programma TEMPUS II con iniziative con base nazionale aventi scopi analoghi, ma finanziate e dirette separatamente;

- reciproco scambio di informazione su tutte le iniziative pertinenti prese nel settore.

Articolo 10

Relazione annuale La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione annuale sull'attuazione del programma TEMPUS II. La relazione viene trasmessa, per informazione, ai paesi beneficiari potenziali.

Articolo 11

Modalità di verifica e valutazione - Relazioni La Commissione istituisce, secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 3, modalità per la regolare verifica e la valutazione esterna dell'esperienza acquisita nell'attuazione del programma TEMPUS II, tenendo conto degli obiettivi particolari di cui all'articolo 4 e degli obiettivi nazionali fissati in conformità dell'articolo 5.

Anteriormente al 30 aprile 1996, la Commissione presenta una relazione provvisoria contenente i risultati della valutazione, corredata, se del caso, da una proposta di proseguimento o di adeguamento del programma TEMPUS II per il periodo successivo al 1o luglio 1998.

Entro il 30 giugno 1999 essa presenta una relazione finale.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BERGSTEIN

(1) GU n. C 311 del 27. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

(3) GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2334/92 (GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 1).

(5) GU n. L 131 del 23. 5. 1990, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 92/240/CEE (GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 43).

(6) GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 2.

(7)() Detti paesi comprendono attualmente i paesi non comunitari membri del Gruppo dei 24, la Repubblica di Cipro e Malta; la partecipazione verte su progetti con i paesi dell'Europa centrale e orientale potenziali beneficiari del programma PHARE.

ALLEGATO

Progetti europei comuni 1. La Comunità fornisce un sostegno a progetti europei comuni della durata massima di tre anni.

I progetti europei comuni interessano almeno un'università di un paese beneficiario potenziale, un'università di uno Stato membro e un istituto partner (università o impresa) di un altro Stato membro.

Se possibile, tali progetti dovrebbero essere abbinati, soprattutto per motivi di efficacia dei costi, alle reti esistenti e in particolare a quelle finanziate nell'ambito dei programmi ERASMUS, COMETT e LINGUA o ad altri programmi di assistenza della Comunità per i paesi beneficiari potenziali che si occupano precipuamente degli aspetti connessi alla riforma economica e sociale.

2. Le sovvenzioni dei progetti europei comuni possono essere concesse per attività a seconda delle esigenze specifiche degli istituti interessati e in base alle priorità stabilite, tra cui:

i) azioni di cooperazione in materia di istruzione e formazione, in particolare aggiornamento e revisione dei programmi di studio, sviluppo della capacità da parte delle università di impartire corsi di formazione continua e riqualificazione, realizzazione di brevi corsi intensivi e sviluppo dei sistemi di apprendimento a distanza;

ii) misure per la riforma e sviluppo dell'istruzione superiore, in particolare tramite la ristrutturazione della gestione degli istituti e dei sistemi di istruzione superiore, la trasformazione degli impianti e, se del caso, l'erogazione di assistenza tecnica e finanziaria alle autorità responsabili;

iii) stimolo della cooperazione tra università e industria nei paesi beneficiari potenziali sviluppando la capacità delle università a collaborare con l'industria e azioni di formazione realizzate in collaborazione tra università e industria;

iv) materiale necessario all'attuazione dei progetti europei comuni;

v) sviluppo della mobilità di studenti e personale nell'ambito dei progetti europei comuni;

vi) attività che interessino almeno due paesi beneficiari potenziali.

3. La mobilità nell'ambito dei Progetti europei comuni

Nell'ambito dei progetti europei comuni la Comunità darà sostegno alla mobilità di studenti e personale, in particolare per mezzo di borse di studio che comprendono sostegni finanziari per la preparazione linguistica, se del caso. Specificamente:

i) le borse di studio sono concesse agli studenti dei paesi beneficiari potenziali, fino al livello di dottorato compreso, che effettuano un periodo di studi nella Comunità e agli studenti della Comunità che effettuano un periodo di studi nei paesi beneficiari potenziali. Le borse di studio sono generalmente concesse per un periodo compreso tra tre mesi e un anno;

ii) per gli studenti partecipanti ad un progetto europeo comune destinato precipuamente a favorire la mobilità, la precedenza sarà data agli studenti partecipanti a progetti nei quali il periodo di studio trascorso all'estero sarà riconosciuto integralmente dall'università di partenza dello studente;

iii) docenti e personale amministrativo presso le università o formatori di imprese degli Stati membri che svolgono incarichi di insegnamento o formazione per periodi variabili da una settimana ad un anno nei paesi beneficiari potenziali e viceversa;

iv) docenti e personale amministrativo presso università dei paesi beneficiari potenziali che intendono frequentare corsi di riqualificazione e aggiornamento nella Comunità;

v) la formazione industriale o pratica, per periodi da un mese a un anno, riservata a docenti, formatori, studenti e neolaureati non ancora occupati dei paesi beneficiari potenziali che intendono effettuare un periodo di formazione pratica presso imprese della Comunità e viceversa.

Borse individuali e attività complementari 1. La Comunità sosterrà inoltre al di fuori dei progetti europei comuni, borse di studio destinate a docenti, formatori, amministratori universitari, quadri superiori degli organici ministeriali, incaricati della programmazione della pubblica istruzione e altri esperti della formazione relativamente alle seguenti attività:

i) brevi visite di durata compresa tra una settimana e due mesi uno Stato membro o in un paese beneficiario potenziale, destinate a preparare progetti europei comuni, approntare materiale didattico, raccogliere e diffondere informazioni, scambiare consulenze specialistiche e accrescere la conoscenza reciproca degli ordinamenti degli studi e della formazione superiori interessati;

ii) incarichi di insegnamento/formazione in università della Comunità e in paesi beneficiari potenziali per periodi compresi tra una settimana e un anno;

iii) periodi di tirocinio pratico presso imprese o organismi della pubblica istruzione dei paesi della Comunità o dei paesi beneficiari potenziali di durata compresa tra un mese e un anno;

iv) riqualificazione e aggiornamento nella Comunità del personale universitario dei paesi beneficiari potenziali, per periodi compresi tra una settimana e un anno.

2. Vengono concesse sovvenzioni atte a far sì che i paesi beneficiari potenziali possano partecipare ad attività svolte da associazioni europee, in particolare associazioni universitarie.

3. Vengono erogati aiuti volti a facilitare i lavori di pubblicazione e altre attività di informazione di importanza immediata ai fini del sostegno dello sviluppo e del rinnovamento degli ordinamenti degli studi superiori dei paesi beneficiari potenziali.

4. Vengono sostenute le attività (in particolare assistenza tecnica, formazione, seminari e studi) atte a contribuire alla rifoma e allo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione superiore dei paesi beneficiari potenziali, segnatamente per quanto riguarda la diffusione dei risultati e dell'esperienza dei progetti europei comuni.

5. Possono essere parzialmente sostenuti i progetti che comportano attività giovanili nonché scambi di giovani e di animatori giovanili tra Stati membri e paesi beneficiari potenziali.

Attività di appoggio 1. La Commissione usufruisce dell'assistenza tecnica a sostegno delle attività svolte conformemente alla presente decisione e volta ad assicurare la necessaria verifica dell'attuazione del programma.

2. Viene sostenuta l'adeguata valutazione esterna di TEMPUS II.

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