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Document 31992R3887

Regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

GU L 391 del 31.12.1992, p. 36–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2001; abrogato da 32001R2419

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3887/oj

31992R3887

Regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 391 del 31/12/1992 pag. 0036 - 0045
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0107
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0107


REGOLAMENTO (CEE) N. 3887/92 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (1) (di seguito denominato « sistema integrato »), in particolare l'articolo 12,

considerando che il sistema integrato ha lo scopo precipuo di favorire l'efficace attuazione della riforma della politica agricola comune e, in particolare, di ovviare ai problemi amministrativi derivanti dall'istituzione, nel quadro della riforma, di vari regimi di aiuti legati alla superficie; che, a questo fine, occorre apportare alcune precisazioni necessarie per l'applicazione delle nozioni di parcella agricola e di superficie foraggera;

considerando che l'azienda agricola costituisce l'unità di riferimento per la gestione dei regimi di aiuti summenzionati che, onde evitare che gli effetti stabilizzatori della riforma sulla produzione agricola siano esclusi attraverso il frazionamento artificiale di aziende preesistenti, è opportuno conferire agli Stati membri l'obbligo di prendere le disposizioni necessarie a tale scopo in considerazione segnatamente della giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alla nozione di azienda e del principio generale del divieto dell'abuso del diritto;

considerando che, dato il dispositivo d'identificazione esistente, è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire i rispettivi sistemi d'identificazione delle superfici sulla base di unità diverse dalla parcella agricola; che questa facoltà deve essere tuttavia abbinata a certi obblighi, in modo da garantire l'attendibilità dell'identificazione;

considerando che occorre precisare sia il contenuto obbligatorio della domanda di aiuto per superficie, sia le condizioni prescritte per poter modificare la domanda stessa dopo la data limite di presentazione; che è altresì opportuno disporre che la dichiarazione di ritiro di seminativi e quella relativa alle produzioni non alimentari siano presentate unitamente alla domanda di aiuto per superficie; che gli imprenditori che chiedono di beneficiare di un aiuto non legato alla superficie devono essere dispensati dall'obbligo di presentare una domanda per superficie; che occorre precisare il trattamento amministrativo delle associazioni di produttori nel settore ovino e caprino; che, ai fini di un controllo efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima di una parcella agricola che può essere dichiarata nella domanda;

considerando che, per semplificare al massimo il lavoro dell'imprenditore, è opportuno prevedere, in taluni casi, la possibilità di presentare la domanda di aiuto per superficie unitamente ad una domanda di aiuto per animale, a condizione che non ne risultino compromesse le possibilità di controllo;

considerando che, viste le esigenze relative alla gestione dei regimi di premi, occorre altresì definire orizzontalmente gli elementi che devono figurare nella domanda di aiuto per animale;

ocnsiderando che il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari deve essere controllato in modo efficace; che, a tal fine, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco in relazione sia agli aiuti per superficie che a quelli per animale; che, alla luce dell'esperienza acquisita in fatto di controlli in loco, sembra opportuno aggiungere al tradizionale tasso minimo di controllo un'analisi dei rischi, specificando gli elementi che devono essere presi in considerazione; che, a fini di controllo, è necessario prevedere un periodo di ritenzione anche nel quadro dell'indennità compensativa;

considerando che si devono stabilire le condizioni per l'esercizio dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, in caso di dubbio, si debba comunque ricorrere al controllo materiale; che, per incoraggiare gli Stati membri a sviluppare la tecnica del telerilevamento e a promuoverne l'applicazione nel campo dei controlli, è consigliato prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità ad operazioni di fotointerpretazione e stabilirne le condizioni; che detta partecipazione finanziaria non inficia il cofinanziamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze naturali, è opportuno adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi; che, a tale scopo, tenuto conto delle peculiarità dei regimi per superficie e di quelli per animale, è necessario prevedere sanzioni differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di un regime per l'anno in corso e per quello successivo;

considerando che occorre prevedere il rimborso con interessi, da parte del beneficiario, di ogni eventuale importo indebitamente riscosso; che gli importi recuperati, maggiorati degli interessi, devono essere accreditati al FEAOG conformemente ai principi enunciati all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (3);

considerando che la gestione di piccoli importi è tale da costituire un sovraccarico dei compiti delle amministrazioni competenti; che occorre conferire ai servizi competenti degli Stati membri la facoltà di non pagare importi di aiuto inferiori ad un certo limite minimo e di non chiedere il rimborso di importi di aiuto inferiori ad un certo limite minimo e di non chiedere il rimborso di importi indebitamente versati qualora le somme in causa siano minime;

considerando che è necessario creare un quadro amministrativo per l'esecuzione del cofinanziamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e fissare, in particolare, le norme procedurali relative al versamento degli anticipi, alla copertura definitiva delle spese dichiarate dagli Stati membri e alla ridistribuzione dei fondi non utilizzati dagli Stati membri aventi diritto;

considerando che il sistema integrato sarà applicato, nella sua totalità soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1996; che, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, è pertanto indispensabile che gli Stati membri siano tenuti nel frattempo ad evitare carenze di gestione e di controllo, adottando a livello nazionale le misure del caso; che gli Stati membri devono informare regolarmente la Commissione in merito alle misure adottate in applicazione del sistema integrato e ai risultati ottenuti;

considerando che, tenuto conto della data d'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno escludere dall'applicazione del sistema integrato durante l'anno 1993, il premio per pecora o per capra così come l'indennità compensativa;

considerando che le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative al sistema integrato di gestione e di controllo (sistema integrato), previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92, fatte salve le disposizioni particolari adottate nei regolamenti settoriali.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) una parcella costituita da colture arboree e da una delle colture previste all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 si considera come una parcella agricola, purché la suddetta coltura si possa effettuare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arboree della stessa regione;

b) in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le competenti autorità procedono alla ripartizione delle medesime fra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di tali superfici o del loro diritto di utilizzazione;

c) ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per l'allevamento degli animali per un periodo minimo di 7 mesi a decorrere da una data da determinarsi da parte dello Stato membro, compresa tra il 1o gennaio e il 31 marzo.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie onde evitare che la trasformazione di aziende esistenti o la costituzione di aziende dopo il 30 giugno 1992, costituisce un mezzo per eludere palesemente le disposizioni in materia di limiti al beneficio dei premi o di condizioni relative al ritiro dei seminativi previste nel quadro dei regimi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92.

3. Ai fini dell'applicazione del sistema integrato, se una superficie foraggera è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'imprenditore che la utilizza, detta superficie viene considerata, su richiesta dell'imprenditore, come parte integrante dell'azienda di quest'ultimo, a condizione che:

- sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda, e

- una parte importante delle superfici agricole utilizzate dall'imprenditore in questione sia situata nello Stato membro in cui questi ha sede.

4. Un aiuto non può essere concesso se l'importo per domanda d'aiuto è inferiore o pari a 50 ecu.

TITOLO II IDENTIFICAZIONE

Articolo 3

Il sistema d'identificazione previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 è stabilito a livello delle parcelle agricole. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazione di un'unità diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento. In tal caso, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande d'aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.

TITOLO III DOMANDE D'AIUTO

Articolo 4

1. Fatti salvi i requisiti previsti nei regolamenti settoriali, le domande d'aiuto per superficie devono contenere tutte le informazioni necessarie e in particolare:

- l'identificazione dell'imprenditore;

- gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la superficie, la localizzazione, l'utilizzazione, eventualmente la specificazione che si tratta di una parcella irrigua, nonché il regime d'aiuto;

- una dichiarazione del produttore che ha preso atto delle condizioni di concessione degli aiuti.

Per « utilizzazione » si intende il tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura.

Gli Stati membri possono esigere che le utilizzazioni non contemplate dal sistema integrato siano dichiarate in una rubrica « altre utilizzazioni » nella domanda d'aiuto per superficie.

2. a) Dopo la data limite per l'inoltro, la domanda d'aiuto per superficie può essere modificata solo:

- in caso di errore palese riconosciuto dalla competente autorità;

- per quanto riguarda le parcelle agricole, in casi particolari debitamente giustificati (quali decesso, matrimonio, acquisto o vendita, stipulazione di un contratto di affitto, ecc.). Gli Stati membri determinano le relative condizioni. Tuttavia, una parcella non può essere aggiunta alle parcelle dichiarate come messe a riposo o come superfici foraggere salvo nei casi debitamente giustificati in conformità delle relative disposizioni, a condizione che queste parcelle siano state già incluse come messe a riposo o come superfici foraggere in una domanda di aiuto di un altro imprenditore e che quest'ultima sia stata rettificata in conseguenza;

- negli altri casi previsti dai regolamenti di settore.

b) Per quanto riguarda l'utilizzazione o il regime di aiuto considerato, modifiche possono essere apportate in tutti i casi. Tuttavia, una parcella non può essere aggiunta a quelle dichiarate oggetto di un ritiro di seminativi.

c) Qualora una parcella sia adibita ad una coltura non contemplata dal sistema integrato e l'imprenditore decida di sostituire quest'ultima con una coltura contemplata dal sistema integrato durante il periodo in cui possono essere apportate modifiche, l'imprenditore può presentare, durante questo periodo, una domanda di aiuto per superficie.

3. Se una domanda di aiuto per superficie riguarda esclusivamente pascoli permanenti, lo Stato membro può consentire che essa venga inoltrata unitamente alla prima domanda di aiuto per animale, presentata posteriormente alla data prevista per l'inoltro delle altre domande per superficie nello Stato membro in questione, al più tardi entro il 1o luglio.

4. La dichiarazione di ritiro di seminativi e quella di coltura prevista nel quadro del regime delle colture per produzioni non alimentari devono essere presentate unitamente alla domanda d'aiuto per superficie o devono fare parte della medesima. Tuttavia, per il 1993, gli Stati membri possono anticipare la data d'inoltro delle domande.

5. Sono esentati dall'obbligo di presentare una domanda d'aiuto per superficie gli imprenditori che chiedono soltanto di beneficiare:

- del premio speciale per i bovini maschi e/o del premio per vacca nutrice, essendo inteso che tali imprenditori non sono soggetti al fattore di densità né chiedono di beneficiare dell'importo complementare dei premi;

- del premio alla destagionalizzazione;

- del premio per pecora o per capra.

6. La domanda d'aiuto per superficie di ciascun produttore aderente a un'associazione di produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio (4), che, a titolo dello stesso anno civile, chiede, oltre al premio per pecora o per capra, il beneficio di un altro regime comunitario, deve indicare, in particolare, tutte le parcelle agricole utilizzate dall'associazione. In tal caso, la superficie foraggera viene ripartita fra i produttori interessati proporzionalmente al loro limite individuale ai sensi dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio (5), valido il 1o gennaio dell'anno considerato.

7. Ai fini di un controllo efficace, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ha.

Articolo 5

1. Fatte salve le esigenze relative alle domande d'aiuto stabilite nei regolamenti settoriali, la domanda d'aiuto per animale contiene tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- l'identificazione dell'imprenditore;

- un riferimento alla domanda d'aiuto per superficie, se quest'ultima è stata già inoltrata, salvo nel caso previsto all'articolo 4, paragrafo 5;

- il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto un aiuto;

- eventualmente l'impegno dell'imprenditore a detenere i suddetti animali nella propria azienda durante il periodo di detenzione nonché il luogo e le date della medesima e, per quanto riguarda i bovini, il numero d'identificazione; in caso di cambiamento del luogo di detenzione durante il suddetto periodo, l'imprenditore è tenuto a informarne anticipatamente per iscritto l'autorità competente;

- eventualmente il limite o il massimale individuale per gli animali in oggetto;

- eventualmente, la quantità di riferimento individuale di latte assegnata all'imprenditore all'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare che comincia nell'anno civile considerato; qualora detta quantità non sia nota alla data di inoltro della domanda, essa verrà comunicata all'autorità competente non appena possibile;

- una dichiarazione del produttore di aver preso atto delle condizioni di concessione degli aiuti in oggetto.

Lo Stato membro può decidere che alcune di queste informazioni non debbano figurare nella domanda di aiuto, se esse sono già state comunicate separatamente all'autorità competente.

2. La domanda d'aiuto concernente l'indennità compensativa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (6) è inoltrata al più tardi a una data o durante un periodo fissato dallo Stato membro.

TITOLO IV CONTROLLI

Articolo 6

1. I controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi.

2. Il controllo amministrativo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 comprende, in particolare, verifiche incrociate relative alle parcelle e agli animali dichiarati, onde evitare che uno stesso aiuto venga concesso due volte per lo stesso anno civile.

3. I controlli in loco vertono almeno su un campione significativo delle domande. Detto campione deve rappresentare almeno:

- il 10 % delle domande di aiuto per animale o delle dichiarazioni di partecipazione;

- il 5 % delle domande di aiuto per superficie, percentuale che è tuttavia ridotta al 3 % per le domande di aiuto per superficie oltre il numero di 700 000 per Stato membro e anno civile.

Qualora da visite in loco risultino significative irregolarità in una regione o parte di essa, le competenti autorità effettuano controlli supplementari durante l'anno in corso e aumentano la percentuale delle domande da controllare l'anno successivo per la medesima regione o parte di essa.

4. Le domande che sono oggetto di controlli in loco sono determinate dalla competente autorità, in particolare sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate. L'analisi dei rischi tiene conto:

- dell'importo dell'aiuto;

- del numero di parcelle, della superficie o del numero di animali per i quali l'aiuto è richiesto;

- dell'evoluzione in rapporto all'anno precedente;

- delle constatazioni fatte nei controlli degli anni precedenti;

- di altri parametri definiti dagli Stati membri.

5. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso e vertono sull'insieme delle parcelle agricole o degli animali contemplati da una o più domande. Tuttavia, è ammesso un preavviso limitato al termine strettamente necessario che, di regola, non può oltrepassare le 48 ore.

Almeno il 50 % dei controlli minimi degli animali si effettua durante il periodo di detenzione previsto. Sono ammessi controlli al di fuori di tale periodo solo nel caso in cui sia disponibile il registro di cui all'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio (7).

6. In deroga al secondo comma del paragrafo precedente, in caso di concessione del premio speciale alla macellazione o alla prima commercializzazione degli animali da macello, conformemente alle disposizioni previste nel regolamento della Commissione che fissa le modalità di applicazione riguardanti il regime di premio previsto all'articolo 4, lettere da a) a k) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (8), ciascun controllo in loco comprende:

- la verifica, sulla base del registro particolare tenuto dal produttore, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di premio fino alla data del controllo in questione siano stati detenuti durante il periodo all'uopo previsto, nonché

- la verifica che tutti i bovini maschi di età superiore a 30 giorni presenti nell'azienda risultino debitamente identificati e iscritti nel suddetto registro particolare.

7. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. L'autorità competente determina un margine di tolleranza, tenuto conto, in particolare, della tecnica di misurazione utilizzata, dell'esattezza dei documenti ufficiali disponibili, della configurazione locale (ad esempio pendenza o forma delle parcelle) e delle disposizioni del comma seguente.

La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione, purché sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi, viene considerata la superficie realmente utilizzata.

8. L'ammissibilità delle parcelle agricole è controllata dallo Stato membro con qualsiasi mezzo appropriato. A tal uopo è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

9. Ciascun animale che è oggetto di una domanda d'indennità compensativa prevista dal regolamento (CEE) n. 2328/91 deve essere detenuto dall'imprenditore per un periodo minimo determinato dallo Stato membro.

Articolo 7

1. Qualora uno Stato membro decida di controllare per telerilevamento la totalità o una parte del campione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, esso procede:

- alla fotointerpretazione di immagini o fotografie aeree, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare le superfici di tutte le parcelle soggette a controllo;

- al controllo materiale di tutte le domande per le quali la fotointerpretazione non consente di concludere che la dichiarazione è esatta, con soddisfazione dell'autorità competente.

2. Fatto salvo il cofinanziamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e nei limiti degli stanziamenti assegnati, la Comunità può partecipare finanziariamente alle operazioni di cui al primo trattino del paragrafo 1, purché il progetto sia concepito d'intesa con la Commissione. I fondi disponibili saranno distribuiti secondo lo schema di ripartizione riportato in allegato.

Articolo 8

1. Salvo in caso di forza maggiore, se una domanda viene ricevuta in ritardo, si procede ad una riduzione dell'1 % per ogni giorno feriale di ritardo dell'importo dell'aiuto assegnato della domanda, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 20 giorni, la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per « domanda » una domanda di aiuto per superficie o per animale, la modifica di una domanda di aiuto per superficie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché la conferma della semina di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione (9).

2. L'inoltro ritardato o il mancato inoltro di una domanda diversa dalla domanda di aiuto per animale non comporta l'esclusione dal beneficio del regime di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, né una riduzione del relativo importo.

Articolo 9

1. Qualora si constati che la superficie effettivamente determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda d'aiuto per superficie, la superficie dichiarata viene presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto.

2. Qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto per superficie supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata viene ridotta:

- di due volte l'eccedenza constatata, se quest'ultima supera del 2 % o di 2 ha la superficie determinata ed è uguale al 10 % al massimo della medesima;

- del 30 %, se l'eccedenza constatata supera del 10 % la superficie determinata ed è uguale al 20 % al massimo della medesima.

Qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso nessuno aiuto legato alla superficie.

Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave, l'imprenditore è escluso:

- dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato, e

- in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 per l'anno civile successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto è stata rifiutata.

Le suddette diminuzioni non sono applicate, qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su informazioni ufficiali riconosciute dalla competente autorità.

Le parcelle a riposo che interessano produzioni non alimentari e per le quali l'imprenditore non ha assolto tutti gli obblighi ad esso incombenti si considerano come superfici non riscontrate al momento del controllo, ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Agli effetti del presente articolo, si intende per superficie determinata la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, sono prese in considerazione esclusivamente e separatamente le superfici foraggere, le superfici oggetto di ritiro e quelle relative ai vari seminativi per le quali è applicabile un importo dell'aiuto diverso.

4. Le superfici determinate ai sensi del presente articolo per la concessione dell'aiuto sono utilizzate:

- nel quadro del ritiro di seminativi, per il calcolo della superficie massima ammissibile alle indennità compensative per i produttori di seminativi;

- per il calcolo del limite dei premi di cui agli articoli 4 g) e 4 h) del regolamento (CEE) n. 805/68, come pure dell'indennità compensatrice.

Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino, il calcolo della superficie massima ammissibile per il pagamento compensativo per i produttori di vari seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinate.

5. Qualora si constati che la colza seminata non è conforme alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2294/92, non viene concesso nessun aiuto per la parcella o le parcelle agricole in questione.

Articolo 10

1. Qualora sia applicabile un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande d'aiuto è limitato al massimale fissato per l'imprenditore in questione.

2. Qualora si constati che il numero di animali dichiarati in una domanda d'aiuto supera il numero di animali constatati al momento del controllo, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali constatati. Tuttavia, salvo in caso di forza maggiore e previa applicazione del paragrafo 5, l'importo unitario dell'aiuto viene diminuito:

a) Nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 animali, l'importo unitario dell'aiuto è diminuito:

- della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a 2 animali;

- della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.

Se l'eccedenza è superiore a 4 animali non è concesso nessun aiuto.

b) Negli altri casi:

- della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5 %;

- del 20 % se l'eccedenza constatata è superiore al 5 % e uguale o inferiore al 10 %;

- del 40 % se l'eccedenza constatata è superiore al 10 % e uguale o inferiore al 20 %.

Qualora l'eccedenza constatata superi il 20 % non è concesso nessun aiuto.

Le percentuali di cui alla lettera a) sono calcolate in base al numero delle domande, quelle alla lettera b), sono calcolate in base al numero determinato.

Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave, l'imprenditore è escluso:

- dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato, e

- in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente dal beneficio dello stesso regime di aiuto per l'anno civile successivo.

Se il produttore non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore, il diritto al premio sussiste per il numero di animali effettivamente ammissibili nel momento in cui è sopravvenuto il caso di forza maggiore.

In nessun caso sono concessi premi per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda d'aiuto.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, sono considerati separatamente gli animali che possono beneficiare di un premio diverso.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo precedente, qualora si constati, in occasione di un controllo in loco effettuato a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, che il numero di animali presenti nell'azienda, che potrebbero essere oggetto di una domanda, non corrisponde al numero di animali iscritti nel registro particolare, l'importo globale dei premi speciali assegnati all'imprenditore per l'anno civile considerato viene ridotto proporzionalmente, salvo in caso di forza maggiore.

Tuttavia:

- se il divario riscontrato nel corso di un controllo in loco è uguale o superiore al 20 % del numero di animali presenti, oppure se viene constatato un divario di almeno il 3 % e di almeno 2 animali nel corso di due controlli effettuati nello stesso anno, non viene concesso alcun premio per l'anno civile considerato;

- se il registro è tenuto in modo inesatto intenzionalmente o per negligenza grave dell'imprenditore, quest'ultimo è escluso dal beneficio del regime di premio speciale per l'anno civile in corso e per quello seguente.

4. I bovini presenti nell'azienda vengono presi in considerazione solo se si tratta di quelli identificati nella domanda d'aiuto, o nel caso, all'applicazione del paragrafo 3, di quelli identificati nel registro.

Tuttavia, una vacca nutrice dichiarata per il premio o un bovino dichiarato per l'indennità compensativa di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91 possono essere sostituiti, rispettivamente da un'altra vacca nutrice o da un altro bovino, purché la sostituzione avvenga entro il termine di 20 giorni successivi all'uscita dall'azienda e venga iscritta nel registro particolare al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa.

5. Qualora, per motivi imputabili a circostanze naturali della vita della mandria, l'imprenditore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali notificati per un premio durante il periodo in cui tale detenzione è obbligatoria, il diritto al premio viene mantenuto per il numero di animali effettivamente ammissibili detenuti durante il periodo obbligatorio, purché l'imprenditore ne abbia informato per iscritto la competente autorità entro i 10 giorni feriali successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Articolo 11

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste a livello nazionale.

2. I casi di forza maggiore e le relative prove devono essere comunicati per iscritto all'autorità competente, con soddisfazione di quest'ultima, entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'imprenditore è in grado di farlo.

3. Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere, in particolare, i seguenti casi di forza maggiore:

a) decesso dell'imprenditore;

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;

c) espropriazione di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dall'imprenditore, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'inoltro della domanda;

d) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;

e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

Gli Stati membri informano la Commissione dei casi riconosciuti come casi di forza maggiore.

Articolo 12

Ciascuna visita di controllo dev'essere oggetto di un rapporto, in cui figurano, in particolare, i motivi della visita, le persone presenti, il numero delle parcelle visitate e di quelle misurate, le tecniche di misurazione utilizzate, il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, eventualmente, il numero d'identificazione e i motivi che hanno giustificato il rigetto, totale o parziale, o l'accettazione della domanda.

L'imprenditore o che ne fa le veci ha la facoltà di sottoscrivere il verbale, attestando eventualmente la propria presenza al momento del controllo o indicando le sue osservazioni.

Articolo 13

Salvo casi di forza maggiore, qualora un controllo in loco non possa essere effettuato a causa del titolare della domanda, quest'ultima viene respinta.

Articolo 14

1. In caso di pagamento indebito, l'imprenditore è tenuto a rimborsare il relativo importo, aumentato di un interesse calcolato in funzione del termine trascorso fra la data del pagamento e il rimborso da parte del beneficiario.

Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in base alle disposizioni del diritto nazionale e non può tuttavia essere inferiore al tasso d'interesse applicabile nei casi di recupero degli importi nazionali.

Non si applica alcun interesse, o al massimo si applica un importo corrispondente al guadagno indebito, determinato dallo Stato membro, in caso di pagamenti indebiti imputabili a un errore dell'autorità competente.

Per quanto concerne gli aiuti o i premi finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, gli importi recuperati e gli interessi versati agli organismi di pagamento sono detratti dalle spese del Fondo, sezione garanzia, senza pregiudicare l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (10).

2. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, invece del rimborso, che l'importo in questione sia detratto dal primo acconto o dal primo pagamento effettuato a favore dell'imprenditore in questione dopo la data della decisione di rimborso. Nessun interesse viene applicato dopo che il beneficiario è stato informato del pagamento indebito.

3. Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di importi inferiori o uguali a 20 ecu per imprenditore e per anno civile, purché le disposizioni nazionali prevedano il mancato recupero in casi analoghi.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del presente regolamento. Essi si prestano una mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento.

TITOLO V COFINANZIAMENTO

Articolo 16

1. Ogni anno, anteriormente al 31 gennaio, gli Stati membri informano la Commissione dell'intenzione di ricorrere o meno al cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e le comunicano un preventivo particolareggiato di spesa per l'anno civile in questione, nonché una domanda di versamento di anticipo entro il 31 marzo. Per il 1993, gli Stati membri trasmettono quest'ultima comunicazione entro il 31 maggio 1993.

2. Entro il termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento del preventivo di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina le dichiarazioni e, in base alle indicazioni fornite, versa allo Stato membro un anticipo sull'importo definitivo della partecipazione comunitaria.

Se del caso, la Commissione indica agli Stati membri interessati le spese per le quali non è ammesso il finanziamento comunitario.

3. Al più tardi il 15 maggio di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una distinta delle spese sostenute l'anno precedente.

4. Entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della distinta delle spese, la Commissione adotta una decisione relativa all'importo delle spese che sono a carico della Comunità. Tale importo è versato allo Stato membro, detratto l'acconto di cui al paragrafo 2.

5. Se l'acconto versato ai sensi del paragrafo 2 supera l'importo delle spese finanziate dalla Comunità, si procede al riversamento dell'eccedenza, sia mediante detrazione dall'acconto versato a titolo dell'anno successivo, sia mediante rimborso da parte dello Stato membro.

6. Se uno Stato membro ha informato la Commissione, conformemente al paragrafo 1, della propria intenzione di non ricorrere al finanziamento comunitario, gli importi non utilizzati vengono ripartiti, alle condizioni fissate all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92, tra gli Stati membri che hanno manifestato l'intenzione di ricorrere a detto finanziamento.

7. Gli Stati membri conservano per almeno tre anni dopo l'esercizio finanziario in questione tutte le pratiche di pagamento nonché i documenti giustificativi delle spese sostenute in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92.

TITOLO VI MISURE TRANSITORIE

Articolo 17

1. Nella misura in cui, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3508/92, alcuni elementi del sistema integrato non sono ancora applicati, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, al fine di applicare misure di gestione e di controllo che garantiscano il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti in questione.

2. Fino all'applicazione definitiva e completa del sistema integrato, anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri informano la Commissione:

- delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1;

- del programma d'applicazione del sistema integrato per l'anno civile in questione;

- dello stato d'avanzamento dell'applicazione durante l'anno civile trascorso.

Per il 1993, gli Stati membri trasmettono la suddetta comunicazione entro il 31 marzo 1993.

La Commissione può chiedere allo Stato membro di apportare le modifiche che ritiene opportune alle misure o al programma summenzionati.

TITOLO VII COMUNICAZIONI

Articolo 18

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure nazionali adottate in applicazione del presente regolamento.

2. La base di dati informatizzata stabilita nel quadro del sistema integrato serve da sostegno alla comunicazione delle informazioni specificate nei regolamenti di settore che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbrario 1993.

Tuttavia, per quanto riguarda il premio per pecora o per capra e l'indennità compensativa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91, il sistema integrato si applica soltanto a cominciare dalle domande presentate rispettivamente per la campagna o per l'anno civile 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7. (5) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (6) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. (7) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32. (8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (9) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 22. (10) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.

ALLEGATO

Schema di ripartizione (percentuali) di cui all'articolo 7, paragrafo 2

Belgio 2,3

Danimarca 2,4

Germania 10,1

Grecia 8,7

Spagna 18,1

Francia 14,6

Irlanda 4,5

Italia 20,1

Lussemburgo 0,6

Paesi Bassi 3,0

Portogallo 5,7

Regno Unito 9,9

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