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Document 31992R2719
Commission Regulation (EEC) No 2719/92 of 11 September 1992 on the accompanying administrative document for the movement under duty-suspension arrangements of products subject to excise duty
Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo
Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo
GU L 276 del 19.9.1992, p. 1–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2010; abrogato da 32009R0684
Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo
Gazzetta ufficiale n. L 276 del 19/09/1992 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0070
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0070
REGOLAMENTO (CEE) N. 2719/92 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 1992 relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai prodotti soggetti ad accisa (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1 e l'articolo 19, paragrafo 1, visto il parere del comitato delle accise, considerando che la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa tra i depositi fiscali e tra un deposito fiscale e un operatore anche non registrato avviene nel quadro di regimi di sospensione; che è necessario stabilire in maniera vincolante la forma e il contenuto del documento di accompagnamento, che può essere costituito da un documento amministrativo o un documento commerciale; considerando che è necessario inoltre determinare chi debba inviare alle autorità competenti la quarta copia del documento di accompagnamento ad esse destinata e in che modo l'invio debba avvenire; che è opportuno e conforme alla prassi imporre tale obbligo al destinatario nel paese di destinazione, in quanto soltanto il destinatario è in grado di mettere a disposizione delle autorità competenti senza rischio di sviamenti detto documento rilevante ai fini del controllo fiscale; che anche la quarta copia deve essere corredata di un certificato di ricevimento, se richiesto dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, attestante a dette autorità che i prodotti sono pervenuti nel deposito fiscale del destinatario, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il modulo riportato nell'allegato deve essere utilizzato come documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo di prodotti soggetti ad accisa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, fatta salva la conformità alle disposizioni di esecuzione e di procedura di cui al riverso dell'esemplare n. 1 del documento. Articolo 2 1. Il documento amministrativo può essere sostituito da un documento commerciale che contenga le stesse informazioni richieste per il medesimo. 2. Un documento commerciale il cui modello non corrisponde al documento amministrativo deve contenere gli stessi elementi di informazione prescritti dal documento amministrativo, e il tipo di informazione deve essere identificato con il corrispondente numero di casella indicato nel documento amministrativo. Articolo 3 Quando la circolazione dei prodotti soggetti ad accise avviene in tubature fisse, gli Stati membri interessati possono autorizzare, con mutuo accordo, che le informazioni sul tipo e la quantità di prodotti circolanti tra il deposito fiscale del fornitore e il deposito fiscale del destinatario siano scambiate tramite procedure informatizzate sostitutive del documento d'accompagnamento. Tale soluzione deve essere idonea a garantire la disponibilità di tutti i dati necessari per il controllo delle scorte e per la riscossione dell'accisa. Articolo 4 Se le autorità competenti dello Stato membro di destinazione lo richiedono il destinatario appone sulla copia del documento di accompagnamento lo stesso certificato di ricevimento apposto sulla terza copia (copia di ritorno) e la mette a disposizione delle autorità competenti, conforme alle loro istruzioni. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1. ALLEGATO COMUNITÀ EUROPEA PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO 1 1 Speditore Partita IVA 2 Codice accisa dello speditore 3 Numero di riferimento 4 Codice accisa del destinatario 5 Numero della fattura 6 Data della fattura 7 Destinatario Partita IVA 7a Luogo di consegna 9 Spedizioniere 8 Autorità competente del luogo di spedizione 10 Garanzia 12 Paese di spedizione 13 Paese di destinazione 11 Altri dati relativi al trasporto 14 Rappresentante fiscale 1 15 Luogo di spedizione 16 Data di spedizione 17 Durata del viaggio 18a Marchi e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci 19a Codice delle merci (Codice NC) 20a Quantità 21a Peso lordo (kg) 22a Peso netto (kg) 18b Marchi e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci 19b Codice delle merci (Codice NC) 20b Quantità 21b Peso lordo (kg) 22b Peso netto (kg) 18c Marchi e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci 19c Codice delle merci (Codice NC) 20c Quantità 21c Peso lordo (kg) 22c Peso netto (kg) 23 Certificati (taluni vini e acqueviti, piccole fabbriche di birra e distillerie) A Registrazione dei controlli. Ad uso delle autorità competenti 24 Casella 1-22 esattezza dati certificati Società e n. di tel. del firmatario Nome del firmatario Luogo e data Firma segue sul retro (esemplari 2, 3 e 4) Esemplare per lo speditore NOTE ESPLICATIVE 1. Osservazioni generali 1.1. Il documento amministrativo di accompagnamento è necessario ai fini della gestione delle accise in conformità degli articoli 18 et 19 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992. 1.2. Il documento deve essere compilato in modo leggibile e i dati ivi riportati devono rimanere indelebili. Le informazioni possono essere prestampate. Non sono ammesse cancellature né scritte sovrapposte. L'autorizzazione di un'autorità competente in relazione al cambiamento del lugo di consegna deve figurare nella casella B. 1.3. Le caratteristiche generali del documento e le dimensioni delle caselle sono specificate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 164 dell'1. 7. 1989, pag. 3. La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza. 1.4. Gli spazi inutilizzati delle caselle da 18a a 22c vanno sbarrati, affinché non possano effettuarsi aggiunte. Nel documento possono essere riportate tre distinte designazioni di merci che devono appartenere alla stessa categoria fiscale. Le categorie sono: oli minerali, tabacchi lavorati, alcole e bevando alcoliche. 1.5. Il documento di accompagnamento consta di quattro esemplari: l'esemplare 1 che deve essere conservato dallo speditore; l'esemplare 2 che deve essere conservato dal destinatario; l'esemplare 3 che deve essere rinviato allo speditore per appuramento con, se prescritto, il visto dell'autorità fiscale dello Stato membro di destinazione. l'esemplare 4 che deve essere preentato dal destinatario alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione. L'autorità competente dello Stato membro di spedizione può chiedere di ricevere un esemplare supplementare. 1.6. Gli esemplari 2, 3 e 4 devono accompagnare le merci durante le operazioni di trasporto. 1.7. Qualora il documento venga utilizzato per trasporti a mezzo di condutture fisse, gli esemplari, 2, 3 e 4 devono essere inviati al destinatario per la via più veloce di cui possa disporre il depositario speditore. In ogni caso il documento deve pervenire al luogo di consegna entro 24 ore dalla ricezione delle merci alle quali si riferisce. 2. Voci Casella 1. Speditore: nome completo, indirizzo e partita IVA. Casella 2. Codice accisa dello speditore: il numero di codice eventualmente assegnato allo speditore dall'autorità fiscale competente. Casella 3. Numero di riferimento: un numero di riferimento che contraddistingue la spedizione nella contabilità dello speditore (ad esempio, il numero della fattura). Casella 4. Codice fiscale del destinatario: nel caso di un depositario autorizzato o di un operatore registrato, l'eventuale numero di codice fiscale; nel caso di un operatore non registrato, il numero di autorizzazione della spedizione assegnato dall'autorità fiscale competente. Casella 5. Numero della fattura: il numero della fattura relativa alle merci. In alternativa va indicato il numero della ricevuta di consegna o di un altro documento di trasporto. Casella 6. Data della fattura: l'anno di emissione del documento figurante nella casella 5. Casella 7. Destinatario: nome completo, indirizzo e partita IVA. Per le merci che devono essere esportate dovrebbe essere indicata la persona che agisce per conto dello speditore nel luogo di esportazione. Qualora lo speditore disponga di un rappresentante fiscale nello Stato membro di destinazione, nella casella ne vanno indicati nome, indirizzo, partita IV e codice fiscale. Casella 7 a. Il luogo di consegna: l'attuale luogo di consegna qualora le merci non siano state consegnate all'indirizzo indicato nella casella 7. Casella 8. Autorità competente del luogo di spedizione: nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo fiscale nel luogo di spedizione. Casella 9. Trasportatore: nome e indirizzo della persona responsabile del primo movimento, se diversa dallo speditore. Casella 10. Garanzia: precisare la parte o le parti cui spetta prestare la garanzia. Indicare soltanto, secondo il caso, « speditore », « trasportatore » o « destinatario ». Casella 11. Altri dati relativi al trasporto: qualsiasi informazione supplementare, ad esempio nome di eventuali trasportatori successivi, mezzi di trasporto, relativo di numero di immatricolazione, nonché numero, tipo e identificazione di qualsiasi marchio commerciale. Casella 12. Paese di spedizione: lo Stato membro nel quale ha inizio l'operazione. Devono essere utilizzate le seguenti sigle: BE Belgio IT Italia DE Germania LU Lussemburgo DK Danimarca PT Portogallo EL Grecia ES Spagna FR Francia NL Paesi Bassi IE Irlanda GB Regno Unito Casella 13. Paese di destinazione: lo Stato membro nel quale si conclude l'operazione. Devono essere utilizzate le stesse sigle previste per la casella 12. Casella 14. Rappresentante fiscale: Per le merci da esportare occorre iscrivere la dicitura « ESPORTAZINE FUORI DELLA COMUNITÀ » nonché il luogo di esportazione o spedizione sotto controllo della dogana. Per le merci destinate ad un regime doganale comunitario (diverso dall'immissione in libera pratica) occorre la dicitura « IN REGIME DOGANALE », nonché il luogo in cui le merci sono sottoposte a controllo doganale. Casella 15. Luogo di spedizione: l'eventuale numero di autorizzazione del deposito. Casella 16. Data di spedizione: data o qualora richiesto dalla autorità in cui le merci lasciano il deposito dello speditore. Casella 17. Durata del viaggio: valutata tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza. Casella 18 a. Colli e designazione delle merci: marchi e numeri dei colli esterni (ad esempio, contenitori), numero dei colli interni (ad esempio, cartoni) e designazione commerciale delle merci. La designazione può proseguire su un foglio separato accluso a ciascun esemplare. A questo scopo può essere usata una distinta di spedizione. Per alcole e bevande alcoliche oltre che la birra occorre indicare il titolo alcolometrico volumico (alcolicità in percentuale di volume alla temperatura di 20 °C). Per la birra occorre indicare i gradi Plato o l'alcolicità in percentuale di volume a 20 °C o i due secondo quanto prescritto dallo Stato membro di destinazione e dallo Stato membro di specizione. Per gli oli minerali occorre indicare la densità a 15 °C. Casella 19 a. Codice delle merci: codice NC. Casella 20 a. Quantità: - numero di articoli (sigarette, sigari e sigaretti), - litri a 20 °C espressi a due cifre decimali (alcole e bevande alcoliche); - litri a 15 °C (oli minerali). Casella 21 a. Peso lordo: il peso lordo della spedizione. Casella 22 a. Peso netto: il peso dei prodotti soggetti ad accisa senza imballaggio va indicato per l'alcole e le bevande alcoliche, per gli oli minerali e per tutti i tabacchi lavorati escluse le sigarette. Le caselle da 18 b a 22 b e da 18 c a 22 c vano riempite quando la spedizione contiene merci la cui designazione è diversa da quella delle caselle da 18 a a 22 a. Casella 23. Certificati: questo spazio è riservato a determinati certificati richiesti soltanto sull'esemplare 2. 1. Per quanto riguarda determinati vini la certificazione riguardante l'origine e la qualità dei prodotti prescritta dalla norma comunitaria deve essere indicata. 2. Per quanto riguarda determinate bevande alcoliche la certificazione riguardante il luogo di produzione prescritta dalla norma comunitaria deve essere indicata. L'annotazione è autenticata dall'istanza competente per il luogo di spedizione mediante il relativo timbro, l'indicazione della data e la firma del funzionario responsabile. 3. La birra prodotta da piccole imprese indipendenti ai sensi della direttiva riguardante la struttura delle accise sulle bevande alcoliche per cui si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione deve essere certificata dallo speditore nei seguenti termini: « Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola impresa indipendente con una produzione del precedente anno di . . . . . . hl di birra ». 4. L'alcol etilico prodotto da una piccola distilleria con una produzione annua totale non superiore a 10 hl di alcole puro per cui si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione deve essere certificato dallo speditore nei seguenti termini: « Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola impresa una produzione del precedente anno di . . . . . . hl di alcole puro ». Casella 24. Società del firmatario, ecc.: il documento deve essere completato dallo speditore o a suo nome. La società del firmatario del documento deve essere identificata. Casella A Registrazione dei controlli: le autorità competenti registrano i controlli effettuati sugli esemplari 2, 3 e 4. Se lo spazio sul recto del documento è insufficiente, la registrazione può proseguire sul verso. Qualsiasi osservazione deve recare la data, il timbro e la firma del funzionario responsabile. Casella B Lo speditore o il suo agente può chiedere che la spedizione venga consegnata in un luogo diverso da quello indicato nelle caselle 7 o 7 a. Se la richiesta è autorizzata dall'autorità fiscale competente, occorre indicare il nuovo luogo di consegna. Casella C Certificato di ricevimento: questo certificato deve essere emesso dal destinatario. Se viene effettuato un controllo fiscale dell'introduzione delle merci in deposito o se le merci sono esportate o sottoposte ad un regime doganale comunitario (diverso dall'immissione in libera pratica), occorre un certificato dell'autorità fiscale o dell'ufficio doganale, secondo il caso. Un certificato di ricezione deve essere fornito dal destinatario quando le merci sono destinate ad un regime doganale. COMUNITÀ EUROPEA PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO 2 1 Speditore Partita IVA 2 Codice accisa dello speditore 3 Numero di riferimento 4 Codice accisa del destinatario 5 Numero della fattura 6 Data della fattura 7 Destinatario Partita IVA 7a Luogo di consegna 9 Spedizioniere 8 Autorità competente del luogo di spedizione 10 Garanzia 12 Paese di spedizione 13 Paese di destinazione 11 Altri dati relativi al trasporto 14 Rappresentante fiscale 2 15 Luogo di spedizione 16 Data di spedizione 17 Durata del viaggio 18a Marchi e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci 19a Codice delle merci (Codice NC) 20a Quantità 21a Peso lordo (kg) 22a Peso netto (kg) 18b Marchi e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci 19b Codice delle merci (Codice NC) 20b Quantità 21b Peso lordo (kg) 22b Peso netto (kg) 18c Marchi e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci 19c Codice delle merci (Codice NC) 20c Quantità 21c Peso lordo (kg) 22c Peso netto (kg) 23 Certificati (taluni vini e acqueviti, piccole fabbriche di birra e distillerie) A Registrazione dei controlli. Ad uso delle autorità competenti 24 Casella 1-22 esattezza dati certificati Società e n. di tel. del firmatario Nome del firmatario Luogo e data Firma segue sul retro (esemplari 2, 3 e 4) Esemplare per il destinatario B AUTORIZZAZIONE PER IL CAMBIAMENTO DEL LUOGO DI CONSEGNA Nuovo nome e indirizzo: Autorità competente che concede l'autorizzazione Richiedente (nome e indirizzo della società): Numero di riferimento Firma e timbro Nome del firmatario: Firma Luogo e data: C CERTIFICATO DELLA RICEZIONE O ESPORTAZIONE Merci ricevute dal destinatario Data Luogo Numero di riferimento Designazione delle merci Eccedenze Deficienze Spedizione verificata Merci esportate*/sottoposte ad un regime doganale comunitario * Data Mezzi di trasporto Nome del firmatario Società del firmatario Luogo e data Firma Autorità fiscale o ufficio doganale: Nome Indirizzo Approvazione dell'autorità fiscale (se necessaria) o dell'ufficio doganale * Cancellare la dicitura non pertinente A Registrazione dei controlli (seguito) COMUNITÀ EUROPEA PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO 3 1 Speditore Partita IVA 2 Codice accisa dello speditore 3 Numero di riferimento 4 Codice accisa del destinatario 5 Numero della fattura 6 Data della fattura 7 Destinatario Partita IVA 7a Luogo di consegna 9 Spedizioniere 8 Autorità competente del luogo di spedizione 10 Garanzia 12 Paese di spedizione 13 Paese di destinazione 11 Altri dati relativi al trasporto 14 Rappresentante fiscale 3 15 Luogo di spedizione 16 Data di spedizione 17 Durata del viaggio 18a Marchi e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci 19a Codice delle merci (Codice NC) 20a Quantità 21a Peso lordo (kg) 22a Peso netto (kg) 18b Marchi e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci 19b Codice delle merci (Codice NC) 20b Quantità 21b Peso lordo (kg) 22b Peso netto (kg) 18c Marchi e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci 19c Codice delle merci (Codice NC) 20c Quantità 21c Peso lordo (kg) 22c Peso netto (kg) 23 Certificati (taluni vini e acqueviti, piccole fabbriche di birra e distillerie) A Registrazione dei controlli. Ad uso delle autorità competenti 24 Casella 1-22 esattezza dati certificati Società e n. di tel. del firmatario Nome del firmatario Luogo e data Firma segue sul retro (esemplari 2, 3 e 4) Esemplare da rinviare allo speditore B AUTORIZZAZIONE PER IL CAMBIAMENTO DEL LUOGO DI CONSEGNA Nuovo nome e indirizzo: Autorità competente che concede l'autorizzazione Richiedente (nome e indirizzo della società): Numero di riferimento Firma e timbro Nome del firmatario: Firma Luogo e data: C CERTIFICATO DELLA RICEZIONE O ESPORTAZIONE Merci ricevute dal destinatario Data Luogo Numero di riferimento Designazione delle merci Eccedenze Deficienze Spedizione verificata Merci esportate*/sottoposte ad un regime doganale comunitario * Data Mezzi di trasporto Nome del firmatario Società del firmatario Luogo e data Firma Autorità fiscale o ufficio doganale: Nome Indirizzo Approvazione dell'autorità fiscale (se necessaria) o dell'ufficio doganale * Cancellare la dicitura non pertinente A Registrazione dei controlli (seguito) COMUNITÀ EUROPEA PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO 4 1 Speditore Partita IVA 2 Codice accisa dello speditore 3 Numero di riferimento 4 Codice accisa del destinatario 5 Numero della fattura 6 Data della fattura 7 Destinatario Partita IVA 7a Luogo di consegna 9 Spedizioniere 8 Autorità competente del luogo di spedizione 10 Garanzia 12 Paese di spedizione 13 Paese di destinazione 11 Altri dati relativi al trasporto 14 Rappresentante fiscale 4 15 Luogo di spedizione 16 Data di spedizione 17 Durata del viaggio 18a Marchi e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci 19a Codice delle merci (Codice NC) 20a Quantità 21a Peso lordo (kg) 22a Peso netto (kg) 18b Marchi e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci 19b Codice delle merci (Codice NC) 20b Quantità 21b Peso lordo (kg) 22b Peso netto (kg) 18c Marchi e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci 19c Codice delle merci (Codice NC) 20c Quantità 21c Peso lordo (kg) 22c Peso netto (kg) 23 Certificati (taluni vini e acqueviti, piccole fabbriche di birra e distillerie) A Registrazione dei controlli. Ad uso delle autorità competenti 24 Casella 1-22 esattezza dati certificati Società e n. di tel. del firmatario Nome del firmatario Luogo e data Firma segue sul retro (esemplari 2, 3 e 4) Esemplare per il paese di destinazione B AUTORIZZAZIONE PER IL CAMBIAMENTO DEL LUOGO DI CONSEGNA Nuovo nome e indirizzo: Autorità competente che concede l'autorizzazione Richiedente (nome e indirizzo della società): Numero di riferimento Firma e timbro Nome del firmatario: Firma Luogo e data: C CERTIFICATO DELLA RICEZIONE O ESPORTAZIONE Merci ricevute dal destinatario Data Luogo Numero di riferimento Designazione delle merci Eccedenze Deficienze Spedizione verificata Merci esportate*/sottoposte ad un regime doganale comunitario * Data Mezzi di trasporto Nome del firmatario Società del firmatario Luogo e data Firma Autorità fiscale o ufficio doganale: Nome Indirizzo Approvazione dell'autorità fiscale (se necessaria) o dell'ufficio doganale * Cancellare la dicitura non pertinente A Registrazione dei controlli (seguito)