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Document 31991R2286
Commission Regulation (EEC) No 2286/91 of 29 July 1991 amending for the third time Regulation (EEC) No 2159/89 laying down detailed rules for applying specific measures for nuts and locust beans as provided for in Title IIa of Council Regulation (EEC) No 1035/72
Regolamento (CEE) n. 2286/91 della Commissione del 29 luglio 1991 recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube, di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 2286/91 della Commissione del 29 luglio 1991 recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube, di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio
GU L 209 del 31.7.1991, p. 5–7
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No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009
Regolamento (CEE) n. 2286/91 della Commissione del 29 luglio 1991 recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube, di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 209 del 31/07/1991 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0092
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0092
REGOLAMENTO (CEE) N. 2286/91 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube, di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (2), in particolare l'articolo 14 octies, visto il regolamento (CEE) n. 2145/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 790/89 per quanto riguarda il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube (3), in particolare l'articolo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2145/91, ha stabilito, nel determinare la partecipazione finanziaria dello Stato membro e della Comunità, massimali per ettaro diversi a seconda che si tratti di realizzare azioni di estirparzione, seguite da reimpianto o da riconversione varietale mediante sovrainnesto, oppure altri tipi di azioni; che occorre stabilire le modalità di applicazione necessarie per attuare tale differenziazione, a seconda della natura delle azioni realizzate nell'eseguire il piano; considerando che a tal fine occorre prevedere che, per poter beneficiare del massimale per ettaro più elevato, le azioni maggioramente finalizzate al miglioramento della qualità del frutteto debbano riguardare la totalità degli alberi delle superfici che saranno interessate dai lavori previsti per l'esecuzione del piano; considerando che è opportuno ricordare che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 790/89, il finanziamento comunitario previsto per le azioni di estirpazione, seguite da reimpianto o da riconversione varietale, riguarda solamente quella parte del frutteto dove tali lavori possono essere realizzati senza gravare eccessivamente sul capitale produttivo dell'organizzazione di produttori; considerando che, per poter valutare l'adeguatezza del piano e consentire una buona gestione del regime, occorre stabilire che i progetti presentati debbono contenere tutte le informazioni utili relative, in particolare, alla natura delle azioni da realizzare ed al loro campo di applicazione, nonché al calendario di esecuzione del piano; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione (5) è modificato nel seguente modo: 1) È inserito il seguente articolo 7 bis: « Articolo 7 bis 1. L'importo massimo di 475 ecu per ettaro di cui all'articolo 2, punto 1 del regolamento (CEE) n. 790/89 è versato durante un quinquennio per le superfici sulle quali, in applicazione del piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, l'intera piantagione di alberi da frutta a guscio e/o di carrubi è interessata, durante lo stesso periodo, dai lavori connessi con la realizzazione di un'azione di estirpazione, seguita da un nuovo impianto o/e da un'azione di riconversione varietale effettuata mediante sovrainnesto. 2. Per le superfici di cui al paragrafo 1 è versato, durante gli anni di esecuzione del piano per i quali non è concesso l'aiuto previsto dallo stesso paragrafo, l'importo massimo di 200 ecu per ettaro di cui al succitato articolo 2, punto 1, ultimo comma. » 2) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « L'organizzazione di produttori sottopone per approvazione alla competente autorità designata dallo Stato membro il progetto di piano, presentato conformemente all'allegato III e corredato di tutti documenti giustificativi. Il progetto di piano precisa in particolare: - le superfici del frutteto che saranno interessate da un'azione di estirpazione, seguita da un nuovo impianto e/o da un'azione di riconversione varietale mediante sovrainnesto, durante il primo biennio di esecuzione del piano e durante un ulteriore triennio; esse devono essere adeguatamente identificate mediante un riferimento catastale o il numero della parcella; - il calendario relativo all'esecuzione annua del piano per le diverse azioni elencate all'articolo 7, con l'indicazione delle parcelle del frutteto interessate. I lavori di esecuzione del piano non possono iniziare prima che esso sia stato approvato dalla competente autorità nazionale. » 3) L'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. (3) GU n. L 200 del 23. 7. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6. (5) GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 19. ALLEGATO « ALLEGATO III DESCRIZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 A. Delimitazione dell'area geografica interessata B. Descrizione della situazione iniziale per quanto riguarda: 1. La produzione - numero di aziende, superficie coltivata, resa media per ettaro, volume del raccolto ed entità rispetto alla produzione nazionale. I dati debbono essere distinti per specie e varietà di frutta a guscio e/o di carrube, - stato dei frutteti (età, densità, taglio e portainnesti, esistenza di altri alberi da frutta . . .), - infrastrutture tecniche delle aziende. 2. L'assistenza tecnica 3. La commercializzazione Breve descrizione degli impianti, delle attrezzature e delle capacità esistenti. C. Potenziale di produzione - obiettivi e prospettive degli sbocchi: D. Obiettivi perseguiti dal piano rispetto alla situazione iniziale ed alle richieste del mercato per quanto riguarda: 1. La produzione - estirpazione e reimpianto (impianto di nuove varietà o sostituzione con altri alberi da frutta a guscio e/o carrubi), - riconversione varietale (scelta di varietà e portainnesti), - sistemi di conduzione e di taglio, correzione della densità del frutteto, - impollinazione (alberi impollinatori, api), - preparazione, fertilizzazione e correzione dei suoli (analisi pedologiche, correzioni della nutrizione e della fertilizzazione, lavorazione dei suoli . . .), - miglioramento genetico (ricerca di nuovi ibridi), - adattamento di nuove varietà (frutteti sperimentali per studiarne il comportamento e la resa), - ottenimento di materiale certificato (vivai e frutteti per la produzione di innesti utilizzati nei lavori di selezione e di clonazione), - lotta contro i predatori. Il piano precisa le parcelle interessate da ciascuna azione o da ciascun lavoro. 2. L'assistenza tecnica (fabbisogno di personale in rapporto alla produzione, alla formazione e alla gestione commerciale amministrativa). 3. La commercializzazione (acquisto di attrezzature necessarie alla preparazione commerciale, al condizionamento, al magazzinaggio, all'informatizzazione ed alla gestione delle scorte). E. Investimenti necessari: 1. Costo previsionale, ripartito per azione e per anno di esecuzione, dal quale risulti in particolare il costo unitario di ciascuna azione e gli elementi che le compongono. 2. Costo globale del piano, ripartito per azione, per tutto il periodo di esecuzione del piano. F. Calendario di esecuzione: Scaglionamento annuo delle varie azioni per fasce di superficie. »