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Document 31991R0613

Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità

GU L 68 del 15.3.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2004; abrogato da 32004R0789

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/613/oj

31991R0613

Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 15/03/1991 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 613/91 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 1991 relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno rendono necessaria l'abolizione degli ostacoli tecnici al trasferimento di navi tra i registri nazionali degli Stati membri; che occorrono anche misure intese a facilitare il trasferimento delle navi all'interno della Comunità in modo da affrancare gli armatori europei da spese e da procedimenti amministrativi connessi ad un cambiamento di registro all'interno della Comunità ed in modo da migliorare così le condizioni di esercizio dei trasporti marittimi della Comunità e la competitività della sua flotta;

considerando che occorre al contempo salvaguardare un alto livello di sicurezza delle navi e di tutela dell'ambiente, conformemente alle convenzioni internazionali;

considerando dunque che nessun ostacolo di ordine tecnico deve impedire il trasferimento tra registri degli Stati membri di una nave che batta bandiera di uno Stato membro e sia riconosciuta conforme alle norme fissate dalle convenzioni internazionali;

considerando che gli Stati sono responsabili del rilascio dei certificati internazionali di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento previsti dalla convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), dalla convenzione internazionale del 1966 sul bordo libero (LL66), dalla convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) e le relative risoluzioni di carattere obbligatorio adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI); che gli Stati membri sono anche responsabili, secondo la definizione data in dette convenzioni, del rilascio di certificati da parte di enti privati, a nome di uno Stato membro, conformemente alle convenzioni;

considerando che le convenzioni internazionali lasciano importanti questioni d'interpretazione all'apprezzamento dei singoli Stati contraenti; che sulla base della loro interpretazione rispettiva i governi degli Stati membri rilasciano a tutte le navi battenti la loro bandiera, soggette alle disposizioni delle suddette convenzioni, certificati internazionali attestanti la conformità delle navi alle disposizioni medesime; che gli Stati membri applicano regolamentazioni tecniche nazionali che in taluni casi prescrivono requisiti diversi da quelli stabiliti dalle convenzioni internazionali e dalle relative norme tecniche; che occorre stabilire una procedura adeguata per risolvere le divergenze che possono apparire nell'interpretazione delle prescrizioni esistenti nel caso di una domanda di trasferimento di una nave e per tener conto dell'introduzione di nuove disposizioni nelle convenzioni;

considerando che il presente regolamento non pregiudica affatto l'elaborazione e l'interpretazione delle convenzioni da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI);

considerando che le navi cui si applicano le disposizioni del presente regolamento devono essere state immatricolate ed essere in servizio attivo sotto la bandiera di uno Stato membro da almeno sei mesi, affinché questo Stato disponga di un termine sufficiente per verificare lo stato delle navi;

considerando che occorre istituire un comitato incaricato di assistere la Commissione nell'applicazione e nell'interpretazione del presente regolamento affinché sia raggiunto l'obiettivo di agevolare il trasferimento di navi all'interno della Comunità e di assicurare al contempo che non siano pregiudicate le norme relative alla sicurezza delle navi e di tutela dell'ambiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni seguenti:

a) « convenzioni »: la convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), la convenzione internazionale del 1966 sul bordo libero (LL66) e la convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), i loro emendamenti entrati in vigore alla data di adozione del presente regolamento, nonché le relative risoluzioni di carattere obbligatorio adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI).

Fatte salve le procedure d'emendamento delle convenzioni citate, l'applicazione, ai fini del presente regolamento, di loro futuri emendamenti entrati in vigore sarà decisa conformemente alla procedura dell'articolo 7;

b) « requisiti »: i requisiti di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento stabiliti dalle convenzioni;

c) « certificati »: i certificati rilasciati da o a nome di uno Stato membro, conformemente alle convenzioni, e i certificati rilasciati per le navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici e per le navi adibite al trasporto di gas costruite anteriormente al 1o luglio 1986, a norma del codice dei prodotti chimici alla rinfusa [risoluzione A.212 (VII) dell'OMI] o del codice del gas alla rinfusa [risoluzione A.328 (IX) dell'OMI]. Articolo 2

Il presente regolamento è applicabile alle navi da carico di 500 o più tonnellate di stazza lorda,

a) costruite il 25 maggio 1980 o successivamente, oppure

costruite prima di tale data, ma

- la cui conformità alle norme per le nuove navi definite nella convenzione SOLAS del 1974 e inoltre

- per le navi cisterna adibite al trasporto dei prodotti chimici e per le navi adibite al trasporto di gas, la cui conformità alle norme dei codici di cui all'articolo 1, lettera c) per le navi costruite il 25 maggio 1980 o successivamente

sia certificata da o a nome di uno Stato membro e

b) battenti bandiera di uno Stato membro, registrate nel medesimo e in servizio attivo sotto tale bandiera da almeno sei mesi e

c) munite di certificati validi. Articolo 3

1. Gli Stati membri non negano, per motivi tecnici derivanti dalle convenzioni, l'immatricolazione ad una nave da carico immatricolata in un altro Stato membro che sia conforme ai requisiti, che sia munita di certificati validi e che disponga di attrezzature oggetto di una omologazione o di una omologazione di tipo nel paese di origine della nave.

Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, essi siano vincolati da accordi regionali sulla protezione dell'ambiente marittimo, gli Stati membri possono prescrivere requisiti supplementari conformi ai requisiti di cui agli allegati facoltativi delle convenzioni.

2. Al momento del trasferimento della nave, lo Stato membro della bandiera di accoglienza rilascia certificati secondo le stesse condizioni previste per la bandiera precedente.

3. Se un ente rilascia i certificati a nome di uno Stato membro, questo deve controllare che l'ente in questione disponga delle qualifiche, delle competenze tecniche e del personale necessari per rilasciare in applicazione delle convenzioni, certificati che garantiscano un alto livello di protezione.

L'ente deve essere in grado di fissare e aggiornare regole e requisiti aventi il valore di norme tecniche riconosciute e deve operare con ispettori qualificati e sperimentati per poter adeguatamente valutare lo stato d'una nave.

4. Tuttavia, al momento del trasferimento, la nave può essere sottoposta ad ispezione dallo Stato membro della bandiera di accoglienza per verificare che lo stato della nave e delle sue attrezzature corrisponda effettivamente ai certificati della stessa ed alle dichiarazioni di conformità previste all'articolo 2, lettera a). Articolo 4

Fintanto che i requisiti rimangono invariati per le navi esistenti, gli Stati membri della bandiera di accoglienza non impongono, al momento del rinnovo, della proroga o della revisione dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 3, requisiti diversi da quelli prescritti per il primo rilascio di certificati non provvisori. Articolo 5

1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi rifiuto di nuovi certificati basato su divergenze di interpretazione dei requisiti e su disposizioni che le convenzioni lasciano alla discrezione delle parti.

A meno che sia stata informata di un accordo tra gli Stati membri interessati entro il termine di un mese, la Commissione avvia le iniziative necessarie per prendere una decisione secondo la procedura definita all'articolo 7.

2. Se uno Stato membro ritiene che una nave non possa essere immatricolata a norma dell'articolo 3 per gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente non rientranti nell'ambito dei certificati, l'immatricolazione può essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi e lo Stato membro sottopone senza indugio il problema alla Commissione, con la relativa motivazione. La sospensione viene confermata o annullata secondo la procedura prevista all'articolo 7. Articolo 6

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Articolo 7

Quando si ricorre alla procedura definita nel presente articolo il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti del rappresentante degli Stati membri nel comitato è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste se queste sono conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di tale parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di otto settimane dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 8

Il comitato può inoltre essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema connesso con l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento e, in particolare, per garantire che non vengano ridotte le norme relative alla sicurezza marittima e alla protezione dell'ambiente.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS (1) GU n. C 153 del 22. 6. 1990, pag. 14. (2) GU n. C 19 del 28. 1. 1991. (3) GU n. C 60 dell'8. 3. 1991.

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