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Document 31991L0692

Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente

GU L 377 del 31.12.1991, p. 48–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2018; abrogato da 32018D0853

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/692/oj

31991L0692

Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente

Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1991 pag. 0048 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0208
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0208


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 1991 per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (91/692/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che talune direttive comunitarie in materia di ambiente prevedono l'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione sull'attuazione di tali direttive; che tali relazioni sono oggetto di una relazione di sintesi elaborata dalla Commissione; che altre direttive in materia di ambiente non prevedono l'elaborazione di tali relazioni;

considerando che le disposizioni vigenti in materia di elaborazione delle relazioni presentano un carattere disparato sia per quanto attiene alla periodicità che al contenuto;

considerando che è opportuno introdurre un siffatto obbligo sia per gli Stati membri che per la Commissione in modo da permettere una valutazione dello Stato di applicazione di tali direttive nell'insieme del territorio della Comunità nonché per offrire all'opinione pubblica uno strumento di informazione su questa materia;

considerando che è pertanto necessario armonizzare le disposizioni vigenti in modo da renderle più complete e più coerenti su una base settoriale;

considerando che appare opportuno fissare la periodicità della redazione di tali relazioni e della loro trasmissione alla Commissione da parte degli Stati membri a tre anni con un intervallo di un anno per settore interessato; che le relazioni saranno elaborate sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione con l'ausilio di un comitato e trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione; che la Commissione pubblicherà una relazione sintetica per settore entro nove mesi dalla comunicazione da parte degli Stati membri delle rispettive relazioni;

considerando che, per quanto riguarda in particolare l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, la relativa relazione dovrebbe essere pubblicata annualmente e sufficientemente in anticipo perché il pubblico possa essere informato sulla qualità delle acque di balneazione del periodo più prossimo;

considerando che le necessarie misure che gli Stati membri dovranno prendere non implicano l'adozione di atti legislativi o regolamentari quando l'elaborazione di relazioni sull'applicazione di direttive comunitarie non richiede attualmente l'adozione di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva tende a razionalizzare ed a migliorare su base settoriale le disposizioni relative alla trasmissione d'informazioni ed alla pubblicazione di relazioni concernenti talune direttive comunitarie nel campo della protezione dell'ambiente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 155, primo trattino del trattato.

Articolo 2

1. Il testo delle disposizioni menzionate nell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

(*) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.»

2. Il testo contenuto nel paragrafo 1 è inserito nelle direttive menzionate nell'allegato II secondo le indicazioni ivi riportate.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 13 della direttiva 76/160/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13 Ogni anno e per la prima volta il 31 dicembre 1993, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro la fine dell'anno in questione.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro quattro mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

(*) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.»

Articolo 4

1. Il testo delle disposizioni menzionate nell'allegato III è sostituito dal testo seguente:

«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1994 al 1996 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

(*) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.»

2. Il testo contenuto nel paragrafo 1 è inserito nelle direttive menzionate nell'allegato IV secondo le indicazioni ivi riportate.

3. Il testo seguente è inserito nelle direttive menzionate all'allegato V secondo le indicazioni ivi riportate.

«La Commissione trasmette ogni anno agli Stati membri le informazioni da essa ricevute in applicazione del presente articolo.»

Articolo 5

Il testo seguente delle disposizioni menzionate nell'allegato VI è sostituito dal testo seguente:

«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

(*) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.»

Articolo 6

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni:

- degli articoli 2 e 3 entro il 1o gennaio 1993 al più tardi;

- dell'articolo 4 entro il 1o gennaio 1994 al più tardi;

- dell'articolo 5 entro il 1o gennaio 1995 al più tardi;

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni esistenti delle varie direttive modificate da nuove disposizioni restano in vigore fino alle date menzionate al paragrafo 1, primo comma.

3. Quando gli Stati membri adottano le misure di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1991.

Per il ConsiglioIl PresidenteY. VAN ROOY

(1)GU n. C 214 del 29. 8. 1990, pag. 6.

(2)GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 587.

(3)GU n. C 60 del 8. 3. 1991, pag. 15.

(4)GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.

ALLEGATO I

Disposizioni modificate conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva

a) Articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1).

b) Articolo 14 della direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (2), modificata dalla direttiva 83/29/CEE (3).

c) Articolo 16 della direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

d) Articolo 8 della direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura e alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (5), modificata da ultimo dalla direttiva 81/855/CEE (6).

e) Articolo 14 della direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (7).

f) Articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (8).

g) Articolo 5, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma della direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernenti i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (9).

h) Articolo 5, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (10).

i) Articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (11).

j) Articolo 5, paragrafi 1 e 2 della direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (12).

k) Articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (13), modificata da ultimo dalla direttiva 90/415/CEE (14).

(1)GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

(2)GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.

(3)GU n. L 32 del 3. 2. 1983, pag. 28.

(4)GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1.

(5)GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.

(6)GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 16.

(7)GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47.

(8)GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

(9)GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29.

(10)GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.

(11)GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49.

(13)GU n. L 274 del 17. 10. 1984, pag. 11.

(13)GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16.

(14)GU n. L 219 del 14. 8. 1990, pag. 49.

ALLEGATO II

Direttive completate conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della presente direttiva

a) Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (1), modificato da ultimo dalla direttiva 79/869/CEE (2).

Il testo contenuto nell'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 9 bis.

b) Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (3), modificata da ultimo dalla direttiva 81/858/CEE (4).

Il testo contenuto nell'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 17 bis.

(1)GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26.

(2)GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.

(3)GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

(4)GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 19.

ALLEGATO III

Disposizioni modificate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 della presente direttiva

a) Articolo 8 della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/427/CEE (2).

b) Articolo 18 della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/610/CEE (4).

c) Articolo 6 della direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (5).

d) Articolo 8 della direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (6), modificata dalla direttiva 85/580/CEE (7).

e) Articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (8).

(1)GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.

(2)GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 53.

(3)GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

(4)GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 14.

(5)GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 15.

(6)GU n. L 87 del 27. 3. 1985, pag. 1.

(7)GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 36.

(8)GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 40.

ALLEGATO IV

Direttive modificate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva

a) Direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/219/CEE (2).

Il testo contenuto nell'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 7 bis.

b) Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (3).

Il testo contenuto nell'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 15 bis.

(1)GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 22.

(2)GU n. L 91 del 3. 4. 1987, pag. 19.

(3)GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.

ALLEGATO V

Direttive completate conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della presente direttiva

a) Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione, modificata dalla direttiva 89/427/CEE.

Il testo contenuto nell'articolo 4, paragrafo 3 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 7, paragrafo 4.

b) Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera.

Il testo contenuto nell'articolo 4, paragrafo 3 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 5, paragrafo 4.

c) Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, modificata dalla direttiva 85/580/CEE.

Il testo contenuto nell'articolo 4, paragrafo 3 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 7, paragrafo 4.

ALLEGATO VI

Disposizioni modificate conformemente all'articolo 5 della presente direttiva

a) Articolo 18 della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli olii usati (1), modificata dalla direttiva 87/101/CEE (2).

b) Articolo 12 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (3), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (4).

c) Articolo 10 della direttiva 76/403/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili (5).

d) Articolo 16 della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai residui tossici e nocivi (6), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

e) Articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (7), modificata da ultimo dalla direttiva 87/112/CEE della Commissione (8).

f) Articolo 6 della direttiva 85/339/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (9).

g) Articolo 17 della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (10).

(1)GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23.

(2)GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 43.

(3)GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

(4)GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32.

(5)GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41.

(6)GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

(7)GU n. L 236 del 13. 12. 1984, pag. 31.

(8)GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 31.

(9)GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18.

(10)GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 6.

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