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Document 31991L0683

Direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali

GU L 376 del 31.12.1991, p. 29–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/683/oj

31991L0683

Direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1991 pag. 0029 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0017


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali

(91/683/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione, (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio, con la direttiva 77/93/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione (5), ha istituito misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che la protezione dei vegetali contro tali organismi è indispensabile per l'incremento della produttività in agricoltura, il quale costituisce uno degli obiettivi della politica agricola comune;

considerando che il completamento del mercato interno alla fine del 1992 implica che a partire da tale momento il regime fitosanitario comunitario istituito dalla direttiva 77/93/CEE si applicherà alla Comunità come spazio senza frontiere interne; che si ritiene inoltre che le zone non colpite da organismi nocivi specifici debbano essere protette, in qualsiasi parte della Comunità esse siano situate; che, di conseguenza, il campo d'azione del regime non deve più essere limitato agli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, ma deve essere esteso anche al commercio all'interno dei singoli Stati membri;

considerando che, in linea di massima, deve essere garantito a tutte le parti della Comunità lo stesso livello di protezione contro gli organismi nocivi; che si deve tuttavia tener conto delle varie condizioni ecologiche e della diffusione di determinati organismi nocivi; che occorre pertanto definire «zone protette» esposte nel campo fitosanitario a rischi particolari e accordare loro una protezione speciale a condizioni compatibili con il completamento del mercato interno;

considerando che, per garantire un'applicazione più efficace del regime fitosanitario comunitario nel mercato interno, occorre poter far ricorso, ai fini dei controlli fitosanitari, a personale delle amministrazioni diverso da quello dei servizi ufficiali preposti alla protezione dei vegetali degli Stati membri, personale la cui formazione dovrà essere coordinata e sostenuta finanziariamente dalla Comunità;

considerando che l'applicazione del regime fitosanitario comunitario alla Comunità come spazio senza frontiere interne e l'istituzione di zone protette presuppongono una rielaborazione, sulla base di una valutazione più realistica dei rischi in campo fitosanitario determinati dai prodotti comunitari, dei requisiti definiti negli allegati della direttiva 77/93/CEE, in modo che vengano classificati in funzione della loro applicazione ai prodotti comunitari o alle importazioni dai paesi terzi e per poter identificare gli organismi nocivi che riguardano zone protette; che questa rielaborazione dovrebbe semplificare gli allegati, in particolare eliminando vari organismi nocivi insediati in certe parti della Comunità e i requisiti corrispondenti;

considerando che tale rielaborazione dovrebbe essere affidata in parte alla Commissione, assistita dal comitato fitosanitario permanente istituito con la decisione 76/894/CEE (6);

considerando che nel quadro del mercato interno si dovrà poter fare affidamento sui controlli fitosanitari eseguiti nello Stato membro speditore; che occorre quindi stabilire norme più dettagliate e più uniformi per questi controlli;

considerando che il luogo più appropriato per l'esecuzione dei controlli fitosanitari è il luogo di produzione; che, per quanto riguarda i prodotti comunitari, tali controlli devono essere resi obbligatori sul luogo di produzione e dovrebbero concernere tutti i vegetali e i prodotti vegetali ivi coltivati, prodotti, utilizzati o comunque presenti, nonché il terreno di coltura utilizzato; che, per garantire l'efficacia di questo sistema di controllo, tutti i produttori dovrebbero essere soggetti a registrazione ufficiale;

considerando che, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti, in luogo del certificato fitosanitario utilizzato negli scambi internazionali, si deve apporre al prodotto un contrassegno convenzionale («passaporto delle piante»), adattato al tipo di prodotto, il quale ne permette la libera circolazione in tutta la Comunità o in quelle parti per cui il contrassegno è valido;

considerando che occorre specificare i provvedimenti ufficiali da adottare quando i risultati dei controlli non sono soddisfacenti;

considerando che, per garantire l'osservanza del regime fitosanitario comunitario nel quadro del mercato interno, occorre istituire un sistema di controlli ufficiali nella fase di commercializzazione, che tale sistema dovrebbe essere quanto più possibile affidabile e uniforme in tutta la Comunità e dovrebbe escludere controlli specifici alle frontiere tra gli Stati membri;

considerando che, non appena sarà realizzato il mercato interno, i prodotti originari di paesi terzi dovrebbero, in linea di massima, essere sottoposti ai controlli fitosanitari al momento della loro prima introduzione nella Comunità; che, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti, ai prodotti dei paesi terzi deve essere rilasciato un «passaporto delle piante» che ne permetta la libera circolazione allo stesso modo dei prodotti comunitari;

considerando che per far fronte con le debite garanzie alla nuova situazione che si verrà a creare con la realizzazione del mercato interno è indispensabile rafforzare le infrastrutture nazionali e comunitarie di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità, con particolare riferimento agli Stati membri che, a causa della loro situazione geografica, rappresentano punti di accesso alla Comunità; che a tal fine la Commissione proporrà l'iscrizione di stanziamenti sufficienti nel bilancio generale delle Comunità europee;

considerando che, ai fini di aumentare l'efficacia del regime fitosanitario comunitario nel contesto del mercato interno, è opportuno uniformare nei vari Stati membri le procedure seguite dal personale con funzioni in materia fitosanitaria; che a tal fine la Commissione presenterà anteriormente al 1o gennaio 1993 un codice di pratiche fitosanitarie comunitarie;

considerando che gli Stati membri non devono più essere autorizzati ad adottare in campo fitosanitario disposizioni speciali per l'introduzione nel proprio territorio di vegetali o prodotti vegetali originari di altri Stati membri; che tutte le disposizioni relative ai requisiti fitosanitari dei vegetali o dei prodotti vegetali devono essere istituite a livello comunitario; che occorre pertanto sopprimere l'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 77/93/CEE e sostituirlo con una procedura semplificata in modo da rendere le disposizioni della direttiva precitata coerenti con le altre disposizioni comunitarie sui requisiti fitosanitari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità».

2)

All'articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. A decorrere dal 1o gennaio 1993 la presente direttiva riguarda anche le misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi all'interno della Comunità in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci che ad essi si riferiscono all'interno di uno Stato membro.

6. Ogni Stato membro istituisce o designa un'autorità unica e centrale responsabile, sotto il controllo del governo nazionale, in particolare del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie oggetto della presente direttiva. A tal fine è designata di preferenza l'autorità nazionale competente per la protezione dei vegetali istituita conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC). Gli altri Stati membri e la Commissione vengono informati in merito a tale autorità e ad eventuali successivi cambiamenti.»

3)

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) è sostituito dal testo seguento:

«f) "passaporto delle piante": etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni della presente direttiva in materia di norme fitosanitarie e di requisiti speciali sono rispettate e a tale scopo

- standardizzata a livello comunitario per i vari tipi di vegetali o di prodotti vegetali, e

- definita dall'organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro e rilasciata conformemente alle disposizioni d'applicazione relative alle caratteristiche della procedura di rilascio dei passaporti delle piante.

Per tipi specifici di prodotti, possono essere stabiliti, secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis, marchi convenzionali ufficiali diversi dall'etichetta.

Per la standardizzazione del passaporto si ricorre alla medesima procedura. Nel quadro di detta standardizzazione verranno stabiliti diversi marchi per i passaporti delle piante che non sono validi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, per tutte le zone della Comunità.

g)

Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro sono:

a) la(e) autorità nazionale(i) di uno Stato membro competente(i) per la protezione dei vegetali di cui all'articolo 1, paragrafo 6 oppure

b)

l'autorità statale istituita:

- a livello nazionale,

- o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato membro in questione.

Gli organismi di cui al primo comma, lettere a) e b) possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, ha esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure da essi prese.

Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione degli organismi di cui al primo comma, lettera b) e con quelli di cui alla lettera a).

Inoltre, secondo la procedura prevista dall'articolo 16 bis, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisce per conto dell'organismo o degli organismi di cui al primo comma, lettera a) e sotto l'autorità e il controllo di detti organismi, purché la persona giuridica non abbia interessi personali circa il risultato delle misure da essa prese.

L'autorità unica e centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 6 notifica alla Commissione gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in questione. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri.»

4)

All'articolo 2, paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

«h) "zona protetta": una zona della Comunità:

- nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nella presente direttiva e insediati in una o più parti della Comunità, o

- nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati nella Comunità

e della quale sia stata riconosciuta, secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis, la rispondenza alle condizioni fissate al primo e al secondo trattino e, nel caso previsto al primo trattino, dietro richiesta dello(degli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e a condizione che i risultati di indagini adeguate e controllate dagli esperti menzionati all'articolo 19 bis conformemente alla procedura di tale articolo, non provino il contrario. Le indagini relative al caso previsto dal secondo trattino sono facoltative.

Un organismo nocivo si ritiene sia insediato in una regione quando si è avuta conoscenza che vi si è manifestato e se non sono state prese misure ufficiali per la sua eradicazione oppure se tali misure sono risultate inefficaci per almeno due anni consecuitivi.

Lo Stato membro(gli Stati menbri) interessato(i) effettua(effettuano), per quanto riguarda il caso previsto al primo comma, primo trattino, regolarmente e sistematicamente indagini ufficiali in merito alla presenza di organismi per i quali la zona protetta è stata riconosciuta. Ogni scoperta di tali organismi è immediatamente comunicata alla Commissione. Il rischio derivante da tale scoperta è valutato dal comitato fitosanitario permanente e le azioni appropriate sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis.

Gli elementi delle indagini di cui al primo e terzo comma possono essere stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis e tenendo conto dei principi scientifici e statistici riconosciuti.

I risultati delle suddette indagini sono comunicati alla Commissione, la quale trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

Anteriormente al 1o gennaio 1998, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime delle zone protette corredata, se del caso, di opportune proposte;

i)

constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata o un provvedimento adottato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 bis,

- dagli agenti delle autorità nazionali competenti per la protezione dei vegetali o, sotto la responsabilità delle persone suddette, da altri funzionari pubblici per quanto riguarda le constatazioni o le misure connesse con il rilascio dei certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o all'articolo 8, paragrafo 2, oppure

- dagli agenti o funzionari pubblici suddetti o da agenti qualificati alle dipendenze di uno degli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro, specificati alla lettera f), in tutti gli altri casi, purché detti agenti non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure prese e soddisfino i requisiti minimi di qualifica.

Gli Stati membri assicurano che i loro funzionari e agenti qualificati siano in possesso delle necessarie qualifiche ai fini di un corretto funzionamento della presente direttiva. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis possono essere stabilite linee direttrici per le suddette qualifiche.

La Commissione, nel quadro del comitato fitosanitario permanente, stabilisce programmi comunitari, di cui controlla l'applicazione, concernenti la formazione complementare dei summenzionati funzionari e agenti qualificati allo scopo di portare le conoscenze e l'esperienza acquisite in ambito nazionale al livello delle succitate qualifiche. Essa contribuisce al finanziamento di tale formazione e propone l'iscrizione nel bilancio comunitario degli stanziamenti necessari a tal fine.»

5)

Il testo dell'articolo 3, paragrafi da 4 a 7 è sostituito dal testo seguente:

«4. A decorrere dal 1o gennaio 1993, gli Stati membri dispongono che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 siano applicate anche alla diffusione degli organismi nocivi in questione in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nel territorio di uno Stato membro.

5. A decorrere dalla stessa data, gli Stati membri dispongono che

a) gli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B,

b)

i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte B, qualora siano contaminati dagli organismi nocivi ivi elencati,

non possono essere introdotti e diffusi nelle corrispondenti zone protette.

6. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis,

a) gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II sono suddivisi come segue:

- gli organismi di cui non si conoscono manifestazioni in nessuna parte della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione I e nell'allegato II, parte A, sezione I;

- gli organismi di cui si conoscono manifestazioni ma che non hanno carattere endemico né sono insediati in tutto il territorio della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione II e nell'allegato II, parte A, sezione II;

- gli altri organismi, elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B e nell'allegato II, parte B, a fronte della zona protetta pertinente;

b)

gli organismi nocivi endemici o presenti in una o più parti della Comunità sono radiati, salvo quelli menzionati alla lettera a), secondo e terzo trattino;

c)

i titoli degli allegati I e II nonché le loro diverse parti e sezioni sono adattati in conseguenza.

7. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis, può essere deciso che gli Stati membri dispongano che l'introduzione e la diffusione nel loro territorio di determinati organismi considerati nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, ma non elencati negli allegati I e II, allo stato isolato o meno, sono vietate o sono soggette ad una speciale autorizzazione, alle condizioni definite secondo la stessa procedura.

Questa disposizione si applica anche agli organismi non soggetti alla direttiva 90/220/CEE (*) né ad altre disposizioni comunitarie più specifiche concernenti gli organismi geneticamente modificati.

(*) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.»

6)

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) Gli Stati membri dispongono che a decorrere dal 1o gennaio 1993 i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato III, parte B, non possono essere introdotti nelle zone protette corrispondenti situate nel loro territorio.»

7) All'articolo 4 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis, l'allegato III è modificato in modo che nella parte A siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario per tutte le parti della Comunità e nella parte B siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario soltanto per le zone protette. Le zone protette in questione devono essere ivi specificate.

4. A decorrere dal 1o gennaio 1993, il paragrafo 1 non si applica più ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci originari della Comunità ed è soppresso il paragrafo 2, lettera b).»

8)

L'articolo 5, paragrafo 1, seconda frase è soppresso.

9)

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri dispongono che, a decorrere dal 1o gennaio 1993, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, sezione I non possono essere introdotti né spostati all'interno delle zone protette, eccetto quando siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.»

10)

All'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis, l'allegato IV è modificato in base ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 6.

4. A decorrere dal 1o gennaio 1993, gli Stati membri prescrivono che il paragrafo 1 si applica anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 6.»

11)

All'articolo 6, paragrafo 1, dopo i termini «allegato V» sono inseriti i termini «parte A».

12)

All'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Non appena sono adottate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a) ed all'articolo 5, paragrafo 3, il paragrafo 1 si applica soltanto per quanto riguarda l'allegato I, parte A, sezione II, l'allegato II, parte A, sezione II e l'allegato IV, parte A, sezione II. Quando nel corso dell'esame effettuato in conformità della presente disposizione si rilevano degli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I e all'allegato II, parte A, sezione I, non si considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 10.»

13)

All'articolo 6, paragrafo 2 i termini «articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7» sono sostituiti dai termini «articolo 3, paragrafi 4, 5 e 7».

14)

All'articolo 6 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. A decorrere dal 1o gennaio 1993, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altri voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo il paragrafo 6. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte B e nell'allegato II, parte B, nonché per quanto riguarda i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte B, agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta o all'esterno di essa.

I controlli ufficiali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono eseguiti nell'osservanza delle disposizioni seguenti:

a) devono riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;

b)

sono effettuati nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;

c)

sono effettuati regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, e mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV; azioni ulteriori possono essere intraprese quando ciò sia previsto dal paragrafo 7.

Ogni produttore per il quale l'ispezione ufficiale di cui al secondo comma sia richiesta conformemente ai paragrafi da 1 a 4 è iscritto in un registro ufficiale con un numero di registrazione che consenta di identificarlo. La Commissione, su richiesta, ha accesso ai registri ufficiali così compilati.

Il produttore è sottoposto a taluni obblighi fissati conformemente al paragrafo 7. In particolare, egli informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali.

5. A decorrere dal 1o gennaio 1993, gli Stati membri prescrivono che i produttori di taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci non elencati nell'allegato V, parte A, specificati conformemente al paragrafo 7, o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione situati nella zona di produzione, siano anche iscritti nel registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale conformemente al paragrafo 4, ultimo comma. Essi possono essere sottoposti in qualsiasi momento ai controlli di cui al paragrafo 4, secondo comma.

Per taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci si può istituire, conformemente al paragrafo 7, tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione, un sistema che permetta di risalire, se necessario e per quanto possibile, alla loro origine.

6. Gli Stati membri, nella misura in cui non si deve temere una diffusione di organismi nocivi, possono esonerare

- dalla registrazione prevista ai paragrafi 4 e 5, i piccoli produttori o trasformatori di cui la totalità della produzione e della vendita di vegetali, prodotti vegetali e altre voci sia destinata, per uso finale, sul mercato locale a persone che non siano impegnate professionalmente nella produzione di vegetali (spostamento locale), o.

- dall'ispezione ufficiale di cui ai paragrafi 4 e 5, lo spostamento locale di vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da persone così esentate.

Le disposizioni della presente direttiva concernenti lo spostamento locale sono riesaminate, anteriormente al 1o gennaio 1998, dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita.

7. Secondo la procedura prevista all'articolo 16, sono adottate disposizioni di applicazione concernenti:

- condizioni meno rigorose quanto allo spostamento dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno di una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,

- garanzie per lo spostamento di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,

- la frequenza e il calendario dell'ispezione ufficiale comprese le azioni ulteriori di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera c),

- gli obblighi dei produttori registrati di cui al paragrafo 4, ultimo comma,

- la specificazione dei prodotti di cui al paragrafo 5, nonché i prodotti per i quali è previsto il sistema di cui allo stesso paragrafo 5,

- altri requisiti concernenti le deroghe di cui al paragrafo 6, in particolare per quanto riguarda la nozione di "piccoli produttori" e "mercato locale", nonché le relative procedure.

14)

8. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis possono essere adottate le norme di applicazione relative alla procedura di registrazione ed al numero di registrazione di cui al paragrafo 4, terzo comma.

9. Anteriormente al 1o gennaio 1993 gli Stati membri possono applicare i paragrafi 4, 5 e 6 integralmente o limitatamente a determinate regioni o a determinati tipi di vegetali o di prodotti vegetali.

In tal caso gli Stati membri interessati comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni all'uopo adottate.»

15)

All'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 1 dopo i termini «allegato V» sono inseriti i termini «parte A».

16)

Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10

1. A decorrere dal 1o gennaio 1993, ove si ritenga, in esito all'ispezione prevista all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 ed eseguita conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, che le condizioni ivi stabilite sono soddisfatte, in luogo e vece del rilascio dei certificati fitosanitari di cui agli atricoli 7 e 8, viene rilasciato un passaporto delle piante conformemente alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4.

Se l'ispezione non riguarda condizioni attinenti a zone protette oppure se si ritiene che dette condizioni non siano soddisfatte, il passaporto delle piante è valido soltanto per le suddette zone e il suo marchio è quello previsto per tali casi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

2. a) A decorrere dal 1o gennaio 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I non possono essere spostati all'interno della Comunità, tranne localmente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 6, se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per il territorio di cui trattasi e rilasciato conformemente al paragrafo 1.

b)

A decorrere dal 1o gennaio 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II non possono essere introdotti in una determinata zona protetta e non possono essere spostati se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per tale zona, rilasciato conformemente al paragrafo 1. Il presente paragrafo non si applica quando sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 7 per il trasporto attraverso le zone protette.

3. Un passaporto delle piante può, successivamente e in qualsiasi parte della Comunità, essere sostituito con un altro conformemente alle disposizioni seguenti:

- la sostituzione di un passaporto delle piante può avvenire soltanto in caso o di ripartizione delle forniture, o di combinazione di varie forniture o delle loro parti, o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV, oppure in altri casi specificati conformemente al paragrafo 4;

- la sostituzione può aver luogo soltanto su richiesta di una persona fisica o giuridica, produttore o no, iscritta in un registro ufficiale, conformemente alle disposizioni, mutatis mutandis, dell'articolo 6, paragrafo 4, terzo comma;

- il passaporto di sostituzione può essere rilasciato soltanto dall'organismo ufficiale responsabile della regione nella quale è situata l'azienda richiedente e soltanto se si possono dare garanzie circa l'identità del prodotto interessato e l'assenza di rischi di infezioni dovute a organismi nocivi di cui agli allegati I e II, in seguito alla spedizione da parte del produttore;

- la procedura di sostituzione deve essere conforme alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4;

- il passaporto sostitutivo deve comportare un marchio speciale definito conformemente al paragrafo 4 e contenere il numero del produttore d'origine o, in caso di cambiamento della situazione fitosanitaria, dell'operatore responsabile di questo cambiamento.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:

- le particolarità della procedura relativa al rilascio di passaporti delle piante, di cui al paragrafo 1,

- le condizioni nelle quali può essere sostituito un passaporto delle piante, di cui al paragrafo 3, primo trattino,

- le particolarità della procedura relativa al passaporto di sostituzione, di cui al paragrafo 3, terzo trattino,

- il marchio speciale richiesto per il passaporto sostitutivo di cui al paragrafo 3, quinto trattino.

5. Gli Stati membri che si avvalgono dell'articolo 6, paragrafo 9 possono rilasciare i passaporti delle piante conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 ad una data anteriore al 1o gennaio 1993, fatte salve le disposizioni relative al rilascio di certificati fitosanitari.

Articolo 10 bis

1. Qualora si ritenga, in esito all'ispezione prevista all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 ed eseguita conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte, il passaporto delle piante non viene rilasciato, fatto salvo il paragrafo 2.

2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il paragrafo 1 non si applica alla parte in questione.

3. Nel caso in cui si applica il paragrafo 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

- trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'appropriato passaporto delle piante conformemente all'articolo 10, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;

- autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui non presentano rischi supplementari;

- autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;

- distruzione.

Secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:

- le condizioni alle quali una o più misure suddette devono o non devono essere adottate,

- le particolarità e condizioni che si riferiscono a tali misure.

4. Nel caso in cui si applica il paragrafo 1, le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non è accertato che il rischio di diffusione di organismi nocivi è eliminato. Finché dura tale sospensione, l'articolo 10 non si applica.

5. Se si ritiene, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 5 e sulla base di un'ispezione ufficiale effettuata conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, che i prodotti non sono esenti da organismi nocivi di cui agli allegati I e II, si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 2, 3 e 4.»

17)

All'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7. A decorrere dal 1o gennaio 1993, i paragrafi 1, 3 e 3 bis non sono più applicabili e gli Stati membri organizzano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengono trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci;

- controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali e altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti;

- controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentari effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 12, paragrafo 6 e possono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.

I controlli possono essere regolari; essi possono essere puntuali qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.

8. Gli acquirenti commerciali di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, quali utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante pertinenti per almeno un anno e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.

Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli concernenti i registri ed i passaporti delle piante.

9. Nell'esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all'articolo 19 bis.

10. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai paragrafi 7 e 8, che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di misure ufficiali quali previste all'articolo 10 bis, paragrafo 3.»

18)

All'articolo 12, paragrafi 1 e 3 bis, dopo i termini «allegato V» sono inseriti i termini «parte B».

19)

All'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), sono soppressi i riferimenti di cui agli articoli 4, 5 e 9.

20) All'articolo 12, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6. Con effetto dal 1o gennaio 1993, il paragrafo 1, lettera a) si applica, nel caso di spedizioni destinate a una zona protetta, agli organismi nocivi e ai requisiti particolari elencati rispettivamente negli allegati I, II e IV, parti B. A decorrere dalla stessa data sono soppressi i paragrafi 3 e 4. Dalla stessa data, il paragrafo 1 si applica all'atto della prima introduzione nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, fatti salvi accordi specifici conclusi al riguardo tra la Comunità e alcuni paesi terzi.

Gli Stati membri prescrivono che gli importatori, siano essi produttori o no, devono essere iscritti in un registro ufficiale, conformemente alle disposizioni, mutatis mutandis, dell'articolo 6, paragrafo 4.

Le ispezioni, nella misura in cui si tratta di controlli di documenti o d'identità, nonché i controlli intesi a garantire l'osservanza dell'articolo 4 devono aver luogo al momento della prima introduzione nella Comunità, in relazione alle altre formalità amministrative concernenti l'importazione, comprese le formalità doganali.

Le ispezioni, qualora si tratti di controlli fitosanitari, sono effettuate nei luoghi in cui si effettuano i controlli di cui al comma precedente o in prossimità di questi ultimi. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei luoghi d'entrata. Tuttavia, in casi particolari possono essere effettuati controlli fitosanitari nel luogo di destinazione, purché siano fornite garanzie specifiche per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis, si adottano disposizioni d'applicazione che possono contenere prescrizioni minime. I controlli fitosanitari sono considerati parte integrante delle formalità contemplate al comma precedente.

Gli Stati membri possono derogare a queste disposizioni soltanto alle condizioni stabilite nell'ambito delle intese tecniche di cui al paragrafo 5.

7. A decorrere dal 1o gennaio 1993, l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, si applica nello stesso modo ai vegetali, ai prodotti vegetali ed alle altre voci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché siano elencati nell'allegato V, parte A e qualora si ritenga, in esito alle ispezioni di cui al paragrafo 6, che le condizioni previste al paragrafo 1 siano rispettate.

8. A decorrere dal 1o gennaio 1993, qualora non si ritenga, in esito alle ispezioni di cui al paragrafo 6, che le condizioni previste al paragrafo 1 siano rispettate, vengono immediatamente adottate una o più misure ufficiali seguenti:

- trattamento adeguato se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;

- ritiro dei prodotti infetti/infestati dalla fornitura;

- imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;

- rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno della Comunità;

- distruzione.

L'articolo 10 bis, paragrafo 3, secondo comma si applica mutatis mutandis.»

21)

All'articolo 14, paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ogni autorizzazione si applica individualmente a tutto o parte del territorio della Comunità, a condizioni che tengano conto dei rischi di diffusione di organismi nocivi tramite il prodotto interessato nelle zone protette o in talune regioni tenendo conto delle differenze di condizioni di ordine agricolo ed ecologico. In tale caso, gli Stati membri interessati sono espressamente esonerati da taluni obblighi nelle decisioni di autorizzazione.

Questi rischi sono valutati in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione. Qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate dalla Commissione nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.»

22)

All'articolo 15 è inserito il paragrafo seguente e i paragrafi 1, 2 e 3 divengono rispettivamente i paragrafi 2, 3 e 4:

«1. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente alla Commissione ed agli altri Stati membri la presenza nel suo territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I o all'allegato II, parte A, sezione I, oppure la comparsa in una parte del suo territorio, in cui sino ad allora non ne era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione II o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sezione II o parte B.

Esso adotta tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate.»

23)

Il testo dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), prima frase è sostituito dal testo seguente:

«Ciascuno Stato membri notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati nell'allegato I o nell'allegato II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel suo territorio.»

24)

All'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), i termini «di cui alla lettera a)» sono sostituiti dai termini «di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a).»

25)

All'articolo 15, paragrafo 2, lettera c) il riferimento al paragrafo 2 è sostituito dal riferimento al paragrafo 3.

26)

All'articolo 15, paragrafi 3 e 4 l'indicazione «paragrafo 1» è sostituita dall'indicazione «paragrafi 1 e 2».

27)

Il testo dell'articolo 18, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis, sono adottate le modifiche della presente direttiva necessarie per garantirne la coerenza con le disposizioni comunitarie menzionate al paragrafo 1.»

28)

Il testo dell'allegato V è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO V

B. II.

A.

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunità.

A. I.

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità.

A. II.

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette. Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla parte A.I.

B.

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari di territori diversi da quelli indicati nella parte A.

B. I.

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità.

B. II.

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette. Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla parte B.I.

Articolo 2

Il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta il testo riveduto dell'allegato V della direttiva 77/93/CEE anteriormente al 1o luglio 1992.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. C 29 dell'8. 2. 1990, pag. 10.

(2) GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 32.

(3) GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 16.

(4) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(5) GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29.

(6) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 25.

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