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Document 31991L0410

Direttiva 91/410/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

GU L 228 del 17.8.1991, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrog. impl. da 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/410/oj

31991L0410

Direttiva 91/410/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 17/08/1991 pag. 0067 - 0068
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 20 pag. 0234
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 20 pag. 0234


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1991 recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (91/410/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE i recipienti contenenti talune sostanze pericolose destinate all'uso domestico devono essere muniti di chiusure di sicurezza per i bambini e recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio (3) i recipienti contenenti talune categorie di sostanze pericolose offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusura di sicurezza per i bambini e/o recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto;

considerando che tutte le forme di imballaggi sufficientemente resistenti ai bambini, in particolare quelli approvati dalle norme internazionali, possono essere considerati imballaggi muniti di chiusura di sicurezza per bambini;

considerando che le specifiche tecniche relative a detti dispositivi sono contenute nell'allegato IX, parti A e B della direttiva 67/548/CEE ; che l'articolo 19 della direttiva 79/831/CEE dispone che l'allegato IX sia sottoposto alla procedura del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico;

considerando che il disposto della presente direttiva è conforme al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'allegato IX della direttiva 67/548/CEE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Entro il 1o agosto 1992 gli Stati membri adottano e pubblicano i testi delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni saranno d'applicazione al più tardi entro il 1o novembre 1992.

2. Le misure prese dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 devono fare esplicito riferimento alla presente direttiva, oppure devono contenere tale riferimento al momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il tipo di riferimento è deciso dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1991.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1. (2) GU n. L 259 del 15.10.1979, pag. 10. (3) GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14.

ALLEGATO

Il testo dell'allegato IX è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IX PARTE A Disposizioni relative alle chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini

1. Imballaggi richiudibili

Le chiusure di sicurezza per bambini utilizzate per imballaggi richiudibili devono rispondere alla norma ISO 8317 (edizione 1o luglio 1989) che riguarda gli «Imballaggi di sicurezza per i bambini - Requisiti e metodi di prova degli imballaggi richiudibili» adottata dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

2. Imballaggi non richiudibili (p.m.)

3. Osservazioni 1. La conformità con la norma suddetta può essere attestata unicamente dai laboratori che soddisfano le norme europee EN serie 45 000.

2. Casi particolari

Se appare evidente che un imballaggio è sufficientemente sicuro per i bambini, in quanto essi non possono avere accesso al suo contenuto senza l'aiuto di un utensile, il saggio può non essere effettuato.

In tutti gli altri casi, e quando vi sono sufficienti ragioni per dubitare dell'efficacia di una chiusura di sicurezza per bambini adottata, l'autorità nazionale può chiedere al responsabile dell'immissione sul mercato di fornirle un attestato rilasciato da un laboratorio di saggio di cui al punto 1 precedente, nel quale si certifica: - che il tipo di chiusura è tale da non richiedere saggi secondo la norma ISO sopraindicata ; oppure

- che la chiusura in questione, sottoposta ai saggi previsti dalla norma ISO sopraindicata, è conforme alle prescrizioni imposte.

PARTE B Dispositivi che permettono di rilevare i pericoli al tatto.

Le specifiche tecniche relative ai dispositivi che consentono di rilevare i pericoli al tatto devono essere conformi alla norma EN 272 (edizione 20 agosto 1989), relativa all'avvertimento tattile di un pericolo.»

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