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Document 31991L0156

    Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti

    GU L 78 del 26.3.1991, p. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2006; abrog. impl. da 32006L0012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/156/oj

    31991L0156

    Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti

    Gazzetta ufficiale n. L 078 del 26/03/1991 pag. 0032 - 0037
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0066
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0066


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (91/156/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la direttiva 75/442/CEE (4) ha istituito, a livello comunitario, una regolamentazione per lo smaltimento dei rifiuti; che, per tener conto delle esperienze acquisite nell'applicazione di tale direttiva da parte degli Stati membri, occorre modificare la stessa; che dette modifiche si basano su un livello elevato di protezione dell'ambiente;

    considerando che nella risoluzione del 7 maggio 1990 sulla politica in materia di rifiuti (5) il Consiglio si è impegnato a modificare la direttiva 75/442/CEE;

    considerando che, per rendere più efficace la gestione dei rifiuti nell'ambito della Comunità, sono necessarie una terminologia comune e una definizione dei rifiuti;

    considerando che ai fini di un'elevata protezione dell'ambiente è necessario che gli Stati membri, oltre a provvedere in modo responsabile allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti, adottino misure intese a limitare la formazione dei rifiuti promuovendo le tecnologie « pulite » e i prodotti riciclabili e riutilizzabili, tenuto conto delle attuali e potenziali possibilità del mercato per i rifiuti ricuperati;

    considerando inoltre che una disparità tra le legislazioni degli Stati membri in materia di smaltimento e di ricupero dei rifiuti può incidere sulla qualità dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno;

    considerando che è auspicabile promuovere il riciclo dei rifiuti e la loro riutilizzazione come materia prima; che potrebbe risultare necessario adottare apposite norme per i rifiuti riutilizzabili;

    considerando che occorre che la Comunità stessa nel suo insieme sia in grado di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei suoi rifiuti e che è auspicabile che ciascuno Stato membro singolarmente tenda a questo obiettivo;

    considerando che per realizzare tali obiettivi si dovrebbero delineare negli Stati membri programmi di gestione dei rifiuti;

    considerando che occorre ridurre i movimenti dei rifiuti e che a tal fine gli Stati membri possono adottare le misure necessarie nel contesto dei loro piani di gestione;

    considerando che, per assicurare un alto livello di protezione e un controllo efficace, occorre rilasciare le autorizzazioni e procedere ai controlli delle imprese che provvedono allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti;

    considerando che, a determinate condizioni e purché rispettino le esigenze di tutela dell'ambiente, taluni stabilimenti che trattano i propri rifiuti o recuperano rifiuti possono essere dispensati dall'autorizzazione richiesta; che tali stabilimenti dovrebbero essere soggetti ad iscrizione;

    considerando che per assicurare il controllo continuo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento definitivo, occorre anche sottoporre ad autorizzazione o iscrizione e ad un adeguato controllo altre imprese che si occupano di rifiuti, come gli operatori intermedi addetti alla raccolta, al trasporto e alla mediazione;

    considerando che è opportuno istituire un comitato incaricato di assistere la Commissione nell'applicazione della presente direttiva e nel suo adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

    La direttiva 75/442/CEE è modificata come segue:

    1) Gli articoli da 1 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

    « Articolo 1

    Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

    a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

    La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, preparerà, entro il 1o aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura;

    b) "produttore": la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

    c) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

    d) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

    e) "smaltimento": tutte le operazioni previste nell'allegato II A;

    f) "ricupero": tutte le operazioni previste nell'allegato II B;

    g) "raccolta": l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

    Articolo 2

    1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

    a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

    b) qualora già contemplati da altra normativa:

    i) i rifiuti radioattivi;

    ii) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

    iii) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

    iv) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

    v) i materiali esplosivi in disuso.

    2. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:

    a) in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

    - lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali;

    - la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

    - lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

    b) in secondo luogo:

    i) il ricupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie o

    ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia.

    2. Salvo nei casi in cui si applicano le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (*), gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. La Commissione informa di tali misure gli altri Stati membri e il comitato di cui all'articolo 18.

    (*) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

    Articolo 4

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

    - senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

    - senza causare inconvenienti da rumori od odori;

    - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

    Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

    2. Tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

    Articolo 6

    Gli Stati membri stabiliscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della presente direttiva.

    Articolo 7

    1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro:

    - tipo, quantità e origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire;

    - requisiti tecnici generali;

    - tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

    - i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.

    Tali piani potranno riguardare ad esempio:

    - le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti,

    - la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento,

    - le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

    2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione.

    3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri.

    Articolo 8

    Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti:

    - li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B, oppure

    - provveda egli stesso al ricupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della presente direttiva.

    Articolo 9

    1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 6.

    Tale autorizzazione riguarda in particolare:

    - i tipi ed i quantitativi di rifiuti,

    - i requisiti tecnici,

    - le precauzioni da prendere in materia di sicurezza,

    - il luogo di smaltimento,

    - il metodo di trattamento.

    2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente.

    Articolo 10

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B devono ottenere un'autorizzazione a tal fine.

    Articolo 11

    1. Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (*), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10:

    a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione

    e

    b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti:

    Tale dispensa si può concedere solo:

    - qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione

    e

    - qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4.

    2. Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a iscrizione presso le competenti autorità.

    3. Gli Stati membri informano la Commissione delle norme generali adottate in virtù del paragrafo 1.

    (*) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

    Articolo 12

    Gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al ricupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione.

    Articolo 13

    Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli articoli 9-12 sono sottoposti a adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.

    Articolo 14

    Ogni stabilimento o impresa di cui agli articoli 9 e 10 deve:

    - tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l'origine nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti, per i rifiuti di cui all'allegato I e per le operazioni previste nell'allegato II A o II B;

    - fornire, dietro richiesta, tali informazioni alle autorità competenti di cui all'articolo 6.

    Gli Stati membri possono esigere che anche i produttori adempiano le disposizioni di questo articolo.

    Articolo 15

    Conformemente al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto:

    - dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all'articolo 9 e/o

    - dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.

    Articolo 16

    1. Ogni tre anni, e per la prima volta il 1o aprile 1995, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Tale relazione viene preparata in base a un questionario, redatto secondo la procedura di cui all'articolo 18, che la Commissione invia agli Stati membri sei mesi prima della data suddetta.

    2. In base alle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica ogni tre anni, e per la prima volta il 1o aprile 1996, una relazione di sintesi.

    Articolo 17

    Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 18.

    Articolo 18

    La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. »

    2) Gli articoli 13, 14 e 15 diventano gli articoli 19, 20 e 21.

    3) Vengono aggiunti i seguenti allegati:

    « ALLEGATO I

    CATEGORIE DI RIFIUTI

    Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati Q2 Prodotti fuori norma Q3 Prodotti scaduti Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.) Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, ecc.) Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.) Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.) Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.) Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.) Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.) Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.) Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dall'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

    ALLEGATO II A

    OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

    NB: Nel presente allegato sono ricapitolate le operazioni di smaltimento così come esse sono effettuate in pratica. Conformemente all'articolo 4 i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

    D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio, messa in discarica, ecc.) D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o di fanghi nei suoli, ecc.) D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.) D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o bacini, ecc.) D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.) D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente allegato D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente allegato (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra D11 Incenerimento in mare D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente allegato D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente allegato D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

    ALLEGATO II B

    OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA POSSIBILITÀ DI RICUPERO

    NB: Nel presente allegato sono ricapitolate le operazioni di ricupero così come esse sono effettuate in pratica. Conformemente all'articolo 4 i rifiuti devono essere ricuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

    R1 Ricupero o rigenerazione dei solventi R2 Riciclo o ricupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R3 Riciclo o ricupero dei metalli o dei composti metallici R4 Riciclo o ricupero di altre sostanze inorganiche R5 Rigenerazione degli acidi o delle basi R6 Ricupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R7 Ricupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R8 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R9 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche, salvo nel caso di rifiuti esclusi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una qualunque delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luoghi in cui sono prodotti. »

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o aprile 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. BODRY (1) GU n. C 295 del 19. 11. 1988, pag. 3 e GU n. C 326 del 30. 12. 1989, pag. 6. (2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 232 e parere formulato il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 2. (4) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47. (5) GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

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