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Document 31991L0155

Direttiva 91/155/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991, che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi

GU L 76 del 22.3.1991, p. 35–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007; abrogato da 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/155/oj

31991L0155

Direttiva 91/155/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991, che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 22/03/1991 pag. 0035 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0059
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0059


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi (91/155/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/492/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che l'etichettatura prevista dalla direttiva 88/379/CEE costituisce un'informazione fondamentale per gli utenti di preparati pericolosi fornendo loro una indicazione chiara e concisa dei rischi potenziali; che detta etichettatura deve essere completata da un sistema di informazione più dettagliato per gli utenti a titolo professionale;

considerando che l'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE prevede l'attuazione di un sistema di informazione relativo ai preparati pericolosi sotto forma di scheda di dati di sicurezza; che tale articolo specifica inoltre che la suddetta informazione è destinata essenzialmente agli utenti a titolo professionale e deve consentire loro di prendere le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro;

considerando che vi è uno stretto collegamento tra la direttiva 88/379/CEE e la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (3), modificata da ultimo dalla direttiva 90/517/CEE (4); che è pertanto altamente auspicabile creare una struttura per le schede di dati in materia di sicurezza valida sia per le sostanze pericolose che per i preparati pericolosi; che le disposizioni di applicazione per le sostanze pericolose saranno stabilite in seguito;

considerando che il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sui luoghi di lavoro, istituito dalla decisione 74/325/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è stato consultato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi per le sostanze e i preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

1. Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza pericolosa o di un preparato pericoloso, stabilito all'interno della Comunità, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire al destinatario, nella persona dell'utente a titolo professionale, una scheda di dati di sicurezza indicante le informazioni di cui all'articolo 3.

2. Le informazioni sono trasmesse gratuitamente al massimo all'atto della prima fornitura della sostanza o del preparato ed in seguito in occasione di qualsiasi revisione dovuta a nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente.

La nuova versione, datata e recante la dicitura « Revisione . . . (data) », è fornita gratuitamente a tutti i destinatari che hanno già ricevuto la sostanza o il preparato nei dodici mesi precedenti.

3. La fornitura della scheda di dati di sicurezza non è obbligatoria se le sostanze o i preparati pericolosi offerti o venduti al pubblico sono accompagnati da informazioni sufficienti a consentire agli utenti di prendere le misure necessarie in materia di tutela della salute e della sicurezza. La scheda deve comunque essere fornita se l'utente a titolo professionale ne faccia richiesta. Articolo 2

Gli Stati membri possono subordinare l'immissione sul mercato delle sostanze o dei preparati pericolosi nel proprio territorio all'uso della propria o delle proprie lingue ufficiali per la compilazione delle schede di sicurezza di cui all'articolo 1. Articolo 3

La scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 1 contiene le seguenti rubriche obbligatorie:

1) elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa produttrice,

2) composizione/informazioni sugli ingredienti,

3) indicazione dei pericoli,

4) misure di pronto soccorso,

5) misure antincendio,

6) misure in caso di fuoruscita accidentale,

7) manipolazione e stoccaggio,

8) controllo dell'esposizione/protezione individuale,

9) proprietà fisiche e chimiche,

10) stabilità e reattività,

11) informazioni tossicologiche,

12) informazioni ecologiche,

13) considerazioni sullo smaltimento,

14) informazioni sul trasporto,

15) informazioni sulla regolamentazione,

16) altre informazioni.

Titolare dell'obbligo di fornire informazioni corrispondenti a rubriche è la persona responsabile dell'immissione della sostanza o del preparato sul mercato, la quale le redige in conformità delle note esplicative di cui all'allegato.

La scheda di dati di sicurezza deve recare la data. Articolo 4

Le disposizioni d'applicazione della presente direttiva relative alle sostanze pericolose saranno stabilite successivamente. Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 maggio 1991 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'8 giugno 1991.

In via derogatoria, i sistemi di informazione del tipo schede di sicurezza esistenti in alcuni Stati membri possono essere impiegati fino al 30 giugno 1993.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1991. Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente (1) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. (2) GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 35. (3) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (4) GU n. L 287 del 19. 10. 1990, pag. 37. (5) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

ALLEGATO

GUIDA ALLA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

Le note esplicative che seguono rappresentano una guida. Esse devono assicurare che il contenuto di ciascuna delle voci obbligatorie elencate nell'articolo 3 consenta agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per quanto concerne la tutela della salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

L'informazione dev'essere redatta in modo chiaro e conciso.

Data la vasta gamma di proprietà delle sostanze e dei preparati, in alcuni casi possono essere necessarie informazioni supplementari. Altre volte è superfluo o può essere tecnicamente impossibile fornire le informazioni relative a talune proprietà, ma i motivi devono essere chiaramente indicati.

Sebbene la sequenza delle voci non sia obbligatoria, si raccomanda quella indicata nell'articolo 3.

Se la scheda di dati di sicurezza viene riveduta, le modifiche devono essere portate a conoscenza del destinatario.

1. Elementi identificatori della sostanza o del preparato e della società/impresa

1.1. Elementi identificatori della sostanza o del preparato

La denominazione utilizzata per l'identificazione dev'essere identica a quella figurante sull'etichetta fissata all'imballaggio conformemente alla parte II dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Se esistono altri mezzi di identificazione, questi possono essere indicati.

1.2. Elementi identificatori della società/impresa

- Identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nella Comunità sia che si tratti del fabbricante, dell'importatore o del distributore.

- Indirizzo completo e numero del telefono del responsabile.

1.3. Per completare le informazioni summenzionate, indicare il numero telefonico di chiamata urgente della società e/o di un organismo ufficiale di consultazione, conformemente all'articolo 12 della direttiva 88/379/CEE.

2. Composizione/informazione sugli ingredienti

L'informazione fornita deve permettere al destinatario di identificare agevolmente i rischi rappresentati dalla sostanza o dal preparato.

Nel caso di un preparato:

a) non è necessario indicare la composizione completa (natura degli ingredienti e loro concentrazione);

b) tuttavia, le seguenti sostanze, insieme alla loro concentrazione o alla gamma di concentrazioni saranno indicate qualora siano presenti in concentrazioni pari o superiori a quelle stabilite nell'articolo 3, paragrafo 6, lettera a) della direttiva 88/379/CEE (a meno che non sembri più appropriato un limite più basso):

- le sostanze pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE,

e

- almeno le sostanze per le quali esistono, in virtù delle disposizioni comunitarie, dei limiti di esposizione riconosciuti ma che non sono coperte dalla direttiva suddetta;

c) nel caso delle sostanze summenzionate, occorre menzionarne la classificazione, sia quella derivata dall'articolo 5, paragrafo 2, sia dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE, vale a dire i simboli e le frasi R loro assegnate in accordo ai loro pericoli per la salute;

d) se, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 7 della direttiva 88/379/CEE, l'identità di alcune sostanze deve essere considerata di carattere riservato, si dovrà descriverne la natura chimica al fine di garantire una manipolazione sicura.

Il nome da utilizzare deve essere quello che deriva dall'applicazione delle disposizioni menzionate in precedenza.

3. Indicazione dei pericoli

Indicare in modo chiaro e succinto i rischi più importanti che presenta la sostanza o il preparato, in particolare i principali rischi per la salute e per l'ambiente.

Descrivere gli effetti dannosi, più importanti per la salute dell'uomo ed i sintomi che insorgono in seguito all'uso e al cattivo uso ragionevolmente prevedibili.

Queste informazioni devono essere compatibili con quelle che figurano effettivamente sull'etichetta senza però ripeterle.

4. Misure di pronto soccorso

Descrivere le misure di pronto soccorso ricordando comunque di specificare se è necessaria un'immediata consultazione medica.

L'informazione sul pronto soccorso dev'essere breve e di facile comprensione per l'infortunato, per le persone a lui vicine e per coloro che prestano i primi soccorsi. I sintomi e gli effetti devono essere descritti succintamente e le istruzioni devono indicare cosa si debba fare subito in caso di infortunio e quali effetti ritardati siano da attendersi a seguito dell'esposizione.

L'informazione dev'essere ripartita in diversi paragrafi in funzione delle varie vie di esposizione, vale a dire inalazione, contatto con la pelle e con gli occhi e ingestione.

Indicare se è necessaria o consigliabile la consultazione di un medico.

Per taluni prodotti può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul posto di lavoro dei mezzi speciali per consentire il trattamento specifico ed immediato.

5. Misure antincendio

Indicare le prescrizioni per la lotta contro gli incendi causati dal prodotto chimico o che si sviluppano nelle vicinanze della sostanza o del preparato precisando:

- i mezzi di estinzione appropriati;

- i mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza;

- eventuali rischi fisici di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato stesso, dai prodotti di combustione, dai gas prodotti;

- l'equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

A seconda della sostanza o del preparato in questione, possono essere necessarie informazioni in merito:

- alle precauzioni individuali:

rimozione delle fonti di ignizione, predisposizione di un'adeguata ventilazione o di una protezione respiratoria, lotta contro le polveri, prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi;

- alle precauzioni ambientali:

tenere il prodotto/materiale chimico lontano da scarichi, dalle acque di superficie e sotterranee e dal suolo, eventuale necessità di dare l'allarme al vicinato;

- ai metodi di pulizia:

uso di materiale assorbente (ad es.: sabbia, farina fossile, legante acido, legante universale, segatura, ecc.) riduzione di gas/fumi sviluppatisi mediante acqua, diluizione.

Va inoltre tenuto conto dell'esigenza di indicazioni quali: « non usare mai, neutralizzare con . . . ».

NB: se del caso rinviare ai punti 8 e 13.

7. Manipolazione e stoccaggio

7.1. Manipolazione

Considerare le precauzioni per una manipolazione sicura comprendenti informazioni sugli accorgimenti tecnici quali: la ventilazione locale e generale, le misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri nonché il fuoco e qualsiasi altra prescrizione specifica o norma relative alla sostanza o al preparato (ad esempio: equipaggiamenti e procedure di impiego raccomandati o vietati), se possibile con una breve descrizione.

7.2. Stoccaggio

Considerare le condizioni per uno stoccaggio sicuro fra cui la progettazione specifica dei locali e dei contenitori (incluse le paratie di contenimento e la ventilazione), i materiali incompatibili, le condizioni di stoccaggio (limiti/intervalli di temperatura e di umidità, luce, gas inerte, ecc.) impianto elettrico speciale, prevenzione dall'accumulo di elettricità statica. All'occorrenza indicare i limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio. Fornire in particolare eventuali indicazioni quali il tipo di materiale utilizzato per l'imballaggio ed i contenitori della sostanza o del preparato.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Nel contesto del presente documento, s'intende per mezzo di controllo dell'esposizione tutta la gamma di misure precauzionali da adottare durante l'uso onde ridurre al minimo l'esposizione del lavoratore.

Prima che si renda necessario l'equipaggiamento di protezione individuale, dovrebbero esser presi provvedimenti di natura tecnica. A tal fine occorre dare informazioni in merito al progetto del sistema, ad esempio confinamento. Questa informazione dovrebbe completare quella già fornita al punto 7.1.

Indicare, con il loro riferimento, eventuali parametri specifici di controllo quali valori limite o standard biologici. Fornire informazioni in merito ai procedimenti di controllo raccomandati indicandone i riferimenti.

Nel caso in cui occorra una protezione individuale, specificare il tipo di equipaggiamento in grado di fornire l'adeguata protezione:

- protezione respiratoria:

in caso di gas, vapori o polveri pericolosi, prevedere la necessità di adeguate attrezzature di protezione quali autorespiratori, maschere e filtri adatti;

- protezione delle mani:

indicare il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione del prodotto chimico. Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione della pelle o delle mani;

- protezione degli occhi:

specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, quali: occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale;

- protezione della pelle:

ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione richiesto, quale: grembiule, stivali, indumenti protettivi completi.

Se necessario indicare misure specifiche di igiene.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Questa voce comprende, ove applicabili, le seguenti informazioni sulla sostanza o sul preparato:

Aspetto: indicare lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) ed il colore della sostanza o del preparato all'atto della fornitura. Odore: qualora sia percepibile, descrivero succintamente. pH: indicare il pH della sostanza o del preparato al momento della fornitura o di una soluzione acquosa; in quest'ultimo caso indicarne la concentrazione. Punto/intervallo di ebollizione:

Punto/intervallo di fusione:

Punto di infiammabilità:

Infiammabilità (solidi, gas):

Autoinfiammabilità:

Proprietà esplosive:

Proprietà comburenti:

Pressione di vapore:

Densità relativa:

Solubilità: - idrosolubilità

- liposolubilità

(solvente grasso da precisare)

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua ai sensi

della

direttiva

67/548/CEE Altri dati: indicare i parametri importanti per la sicurezza, come la densità di vapore, la miscibilità, la velocità di evaporazione, la conducibilità, la viscosità, ecc.

Le proprietà suindicate sono determinate in base alle prescrizioni dell'allegato V, parte A della direttiva 67/548/CEE o con qualsiasi altro metodo comparabile.

10. Stabilità e reattività

Questa voce riguarda la stabilità della sostanza o del preparato chimico e la possibilità che si verifichino reazioni pericolose in determinate circostanze.

Condizioni da evitare:

elencare le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, ecc. che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione.

Materie da evitare:

elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi, ossidanti o altre sostanze specifiche che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione.

Prodotti di decomposizione pericolosi:

elencare le sostanze pericolose prodotte in quantità pericolose in seguito a decomposizione.

NB: Considerare in particolare:

- la necessità e la presenza di stabilizzanti;

- la possibilità di una reazione esotermica pericolosa;

- eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dell'aspetto fisico della sostanza o del preparato;

- eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto con acqua;

- possibilità di degradazione con formazione di prodotti instabili.

11. Informazioni tossicologiche

Questa voce tiene conto della necessità di una descrizione concisa ma completa e comprensibile dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono insorgere qualora l'utilizzatore entri in contatto con la sostanza o il preparato.

Riportare gli effetti nocivi che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o di conclusioni tratte da esperimenti scientifici. Riportare informazioni sulle diverse vie di esposizione (inalazione, ingestione o contatto con la pelle o con gli occhi), unitamente alla descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche. Riportare gli eventuali effetti ritardati e immediati in seguito a esposizione breve o prolungata: ad esempio effetti sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione compresi gli effetti teratogeni, nonché narcotizzanti.

Tenuto conto dell'informazione già fornita al punto 2 « Composizione/informazioni sugli ingredienti », può essere necessario far riferimento agli effetti specifici sulla salute di taluni componenti dei preparati.

12. Informazioni ecologiche

Fornire una valutazione su possibili effetti, comportamento e trasformazione nell'ambiente della sostanza o del preparato.

Descrivere le proprietà più importanti che possono avere un effetto sull'ambiente e che sono dovute alla loro natura ed ai probabili metodi di utilizzazione:

- mobilità,

- persistenza e degradabilità,

- potenziale di bioaccumulo,

- tossicità acquatica ed altri dati relativi all'ecotossicità, ad esempio comportamento negli impianti di trattamento delle acque residue.

Osservazioni

Mentre sono in fase di sviluppo i criteri per la valutazione dell'impatto di un preparato sull'ambiente, le informazioni relative alle proprietà summenzionate devono essere fornite per le sostanze presenti nel preparato e classificate pericolose per l'ambiente.

13. Considerazioni sullo smaltimento

Se lo smaltimento della sostanza o del preparato (eccedenza o residui risultanti dall'utilizzazione prevedibile) comporta un rischio, fornire una descrizione di detti residui e l'informazione relativa alla loro manipolazione sotto l'aspetto della sicurezza.

Indicare metodi di smaltimento idonei compresi quelli per i contenitori contaminati (incenerimento, riciclaggio, messa in discarica, ecc.).

Osservazioni

Fare riferimento ad eventuali normative comunitarie in merito ai residui. In loro mancanza, è opportuno ricordare all'utilizzatore che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali.

14. Informazioni sul trasporto

Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore dev'essere consapevole e che deve seguire per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda.

Possono anche essere fornite informazioni complementari conformemente alla raccomandazione delle Nazioni Unite e agli accordi internazionali concernenti il trasporto e l'imballaggio di prodotti pericolosi.

15. Informazioni sulla regolamentazione

Riportare le informazioni che figurano sull'etichetta in applicazione delle direttive sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Se la sostanza o il preparato di cui alla presente scheda di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente (ad esempio, restrizioni di commercializzazione ed uso, valori limite di esposizione negli ambienti di lavoro), tali disposizioni dovrebbero, se possibile, essere indicate. Si dovrebbe ugualmente attirare l'attenzione del destinatario sull'esistenza di legislazioni nazionali che mettono in applicazione le suddette disposizioni.

È inoltre raccomandato che la scheda di sicurezza ricordi al destinatario di fare riferimento a ogni altra disposizione nazionale applicabile.

16. Altre informazioni

Indicare qualsiasi altra informazione che potrebbe essere rilevante per la sicurezza e la salute, ad esempio:

- indicazioni sull'addestramento;

- raccomandazioni per l'uso ed eventuali restrizioni;

- ulteriori informazioni (riferimenti scritti e/o centri di contatto tecnico);

- fonti dei dati principali utilizzati per redigere la scheda di dati.

Indicare inoltre la data dell'emissione della scheda di dati se non compare altrove.

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