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Document 31990R3943

    Regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, concernente l'applicazione del sistema di vigilanza e di ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

    GU L 379 del 31.12.1990, p. 45–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2004; abrogato da 32004R0601

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3943/oj

    31990R3943

    Regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, concernente l'applicazione del sistema di vigilanza e di ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

    Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1990 pag. 0045 - 0059
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0031
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0031


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3943/90 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 1990

    concernente l'applicazione del sistema di vigilanza e di ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del

    25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico è stata approvata dal Consiglio con la decisione 81/691/CEE (2);

    considerando che l'articolo XXIV della convenzione prevede l'istituzione di un sistema di vigilanza e di ispezione al fine di promuovere gli obiettivi della convenzione e di farne osservare le disposizioni;

    considerando che, a norma del suddetto articolo, il sistema deve definire, tra l'altro, le formalità di visita e ispezione di navi da parte di osservatori e di ispettori designati dalle parti contraenti; che esso deve altresì comprendere le modalità dei provvedimenti sanzionatori dello Stato di bandiera e le sanzioni da applicare in base alle prove raccolte durante le visite e ispezioni di navi;

    considerando che la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) ha debitamente adottato un sistema di vigilanza e di ispezione; che deve essere disposta l'applicazione di tale sistema nella Comunità;

    considerando che è opportuno estendere l'ispezione delle navi comunitarie operanti nella zona interessata dalla convenzione in modo da garantire il rispetto di ogni altra misura comunitaria in materia di controllo e conservazione delle risorse della pesca;

    considerando che, ai fini della sorveglianza delle attività di pesca svolte nella zona interessata dalla convenzione, è necessario che gli Stati membri collaborino mutuamente e con la Commissione all'applicazione del sistema e delle altre misure comunitarie pertinenti;

    considerando che l'applicazione del sistema di vigilanza e di ispezione lascia impregiudicato l'obbligo, imposto agli Stati membri dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure

    di controllo delle attività di pesca (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (4), di ispezionare e controllare le navi della Comunità che hanno esercitato attività di pesca ed operazioni connesse nella zona contemplata dalla convenzione;

    considerando che il sistema è soggetto a revisione e che occorre quindi prevedere l'adozione di eventuali modifiche convenute su base multilaterale dalla CCAMLR, nonché di modalità d'applicazione del sistema,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È applicato nella Comunità il sistema di vigilanza e di ispezione istituito a norma della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in prosieguo denominato «sistema».

    Il testo delle disposizioni del sistema è riportato in allegato.

    Articolo 2

    1. Ai fini dell'attuazione del sistema, la Commissione designa osservatori o ispettori comunitari. Questi possono essere nominati dalla Commissione o da uno Stato membro e possono imbarcarsi su qualsiasi nave di uno Stato membro o, d'intesa con un'altra parte contraente, su una nave di quest'ultima, che già svolga o si accinga a svolgere compiti di vigilanza o di ispezione, oppure attività di ricerca scientifica nella zona contemplata dalla convenzione. Gli ispettori e gli osservatori possono effettuare azioni di vigilanza e di ispezione a bordo di navi impegnate nello sfruttamento delle risorse alieutiche o in ricerche scientifiche relative alle risorse di pesca nella zona contemplata dalla convenzione.

    2. Oltre a svolgere le funzioni inerenti al sistema, gli ispettori comunitari verificano, nella zona contemplata dalla convenzione, se le navi della Comunità soggette al sistema rispettano ogni altra disposizione comunitaria in materia di conservazione o di controllo in materia di risorse alieutiche, ad esse applicabile.

    Articolo 3

    Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione ai fini dell'applicazione del sistema.

    Articolo 4

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. VIZZINI

    (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

    (2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.

    (3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

    ALLEGATO

    COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELL'ANTARTICO SISTEMA DI VIGILANZA E DI ISPEZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE

    Note:

    1. Nel testo seguente, relativo al sistema di vigilanza e di ispezione adottato dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR), il termine «commissione» è stato sostituito, per evitare equivoci, dalla sigla «CCAMLR».

    2. Sono allegati al presente documento la fiamma delle navi adibite alle ispezioni, il modulo per il rapporto di ispezione e il documento di identità dell'ispettore, approvato dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.

    SISTEMA DI VIGILANZA E DI ISPEZIONE

    VIII. Ciascun membro della CCAMLR può designare osservatori ed ispettori ai sensi dell'articolo XXIV della convenzione.

    a) Gli osservatori e gli ispettori designati devono essere esperti nelle attività di pesca e di ricerca scientifica che formano oggetto di vigilanza e di ispezione e devono conoscere a fondo le disposizioni della convenzione e le misure adottate in esecuzione di quest'ultima.

    b)

    I membri certificano le qualifiche di ciascuno degli osservatori e degli ispettori designati.

    c)

    Gli osservatori e gli ispettori hanno la nazionalità della parte contraente da cui sono designati; nell'esercizio delle loro attività di vigilanza e di ispezione, essi sono soggetti esclusivamente alla giurisdizione di tale parte contraente.

    d)

    Gli osservatori e gli ispettori devono essere in grado di comunicare nella lingua dello Stato di bandiera delle navi a bordo delle quali svolgono la loro attività.

    e)

    Durante la loro permanenza a bordo di tali navi, gli osservatori e gli ispettori godono della qualifica di ufficiale.

    f)

    I nomi degli osservatori e degli ispettori designati vengono comunicati alla CCAMLR entro il 1o maggio di ogni anno. Le designazioni rimangono valide fino al 1o luglio dell'anno successivo.

    VIII. La CCAMLR tiene un registro degli osservatori e degli ispettori accreditati, designati dai membri.

    a) La CCAMLR comunica l'elenco degli osservatori e degli ispettori a ciascuna delle parti contraenti entro il 31 maggio di ogni anno.

    VIII. Per verificare l'osservanza delle misure adottate a norma della convenzione, gli osservatori e gli ispettori designati dai membri sono autorizzati ad effettuare azioni di vigilanza e di ispezione a bordo di navi impegnate nelle ricerche scientifiche o nello sfruttamento delle risorse biologiche marine nella zona interessata dalla convenzione.

    a) Gli osservatori e gli ispettori che eseguono le operazioni di vigilanza e di ispezione devono trovarsi a bordo di navi battenti bandiera dello Stato che li ha designati.

    b)

    Le navi su cui sono imbarcati osservatori e ispettori devono essere provviste di una speciale bandiera o fiamma approvata dalla CCAMLR, indicante la presenza a bordo di osservatori o ispettori incaricati di svolgere attività di vigilanza e di ispezione nell'ambito del sistema.

    c)

    Previo accordo tra lo Stato designante e lo Stato di bandiera, gli osservatori e gli ispettori possono anche imbarcarsi a bordo delle navi da ispezionare, secondo un preciso piano di imbarco e di sbarco.

    IIIV. Entro il 1o maggio di ogni anno, ciascuna delle parti contraenti comunica alla CCAMLR un elenco di tutte le sue navi che procederanno alla cattura di risorse biologiche marine nella zona interessata dalla convenzione nel corso di un anno a decorrere dal 1o luglio. Tale elenco comprende:

    - il nome della nave;

    - il segnale di chiamata della nave, registrato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera;

    - il porto d'immatricolazione e la nazionalità della nave;

    - il proprietario o il noleggiatore della nave;

    - la notifica del fatto che il comandante della nave è stato informato delle disposizioni vigenti nella o nelle zone in cui la nave eserciterà l'attività di pesca.

    a) Entro il 31 maggio di ogni anno, la CCAMLR comunica alle parti contraenti un elenco unico di tutte le navi, comprendente altresì i nomi delle navi da ricerca figuranti nel registro delle navi adibite

    permanentemente alla ricerca, compilato conformemente al paragrafo 60 del resoconto della quinta riunione della CCAMLR.

    b)

    Ciascuna parte contraente notifica quanto prima alla CCAMLR le navi eventualmente aggiunte o eliminate dall'elenco durante la campagna di pesca in corso. La CCAMLR comunica senza indugio tali informazioni alle altre parti contraenti.

    IIIV. a) Qualsiasi imbarcazione presente nella zona interessata dalla convenzione allo scopo di esercitarvi attività di pesca o di ricerca scientifica sulle risorse biologiche marine deve, dopo aver ricevuto l'opportuno segnale, previsto dal codice internazionale dei segnali, emesso da una nave che trasporta un osservatore o un ispettore [contraddistinta dalla bandiera o fiamma di cui al punto III b)], procedere all'arresto o ad altre eventuali manovre atte ad agevolare l'accesso a bordo dell'osservatore o dell'ispettore, tranne qualora essa sia attivamente impegnata in operazioni di pesca, nel qual caso essa procederà alle suddette manovre appena possibile.

    b)

    Il comandante consente all'osservatore o all'ispettore, eventualmente accompagnato da assistenti, di visitare l'imbarcazione.

    IIVI. Gli osservatori e gli ispettori sono abilitati ad esaminare e ispezionare il pescato, le reti e altri attrezzi da pesca, come pure le attività di pesca e di ricerca scientifica, nonché a verificare i documenti di bordo, i giornali di pesca e i dati relativi alla posizione, qualora ciò sia necessario all'esercizio delle loro funzioni.

    a)

    Ciascun osservatore o ispettore deve essere in possesso di un documento d'identità rilasciato dallo Stato designante secondo un modello approvato o fornito dalla CCAMLR, il quale certifichi che l'osservatore o ispettore è incaricato di effettuare operazioni di vigilanza e di ispezione in virtù del presente sistema.

    b)

    L'osservatore o ispettore deve esibire il documento di cui alla precedente lettera a) al momento di salire a bordo di una nave.

    c)

    Le operazioni di vigilanza e di ispezione devono essere condotte in modo tale da comportare il minimo di interferenze e di inconvenienti per la nave visitata. Le indagini saranno limitate ad accertamenti fattuali aventi attinenza con il rispetto delle disposizioni della CCAMLR in vigore nello Stato di bandiera.

    d)

    Gli osservatori e gli ispettori possono all'occorrenza scattare fotografie per documentare presunte infrazioni alle vigenti disposizioni della CCAMLR. Una copia di ciascuna fotografia è acclusa alla notifica delle presunte infrazioni, che deve essere consegnata al comandante della nave conformemente al sottostante paragrafo VIII.

    e)

    L'osservatore o ispettore affigge un contrassegno approvato dalla CCAMLR su ogni rete o attrezzo da pesca presumibilmente utilizzato in violazione delle misure di conservazione e annota questo fatto nel rapporto di ispezione e nella notifica di cui al paragrafo VIII.

    f)

    Il comandante della nave presta all'osservatore o ispettore tutta l'assistenza necessaria all'esercizio delle sue funzioni, facilitandogli eventualmente l'accesso agli strumenti di comunicazione.

    IVII. Se una nave rifiuta di fermarsi o di lasciar salire a bordo un osservatore o ispettore, oppure se il comandante o l'equipaggio ostacolano l'attività autorizzata dell'osservatore o ispettore, questi redige un rapporto circostanziato, comprendente un'esposizione esauriente dei fatti, e lo trasmette allo Stato designante conformemente al disposto dei paragrafi VIII e IX.

    a) Eventuali casi di resistenza ad un osservatore o ispettore nell'esercizio delle sue funzioni o il mancato adempimento delle sue legittime istruzioni vengono trattati dallo Stato di bandiera come se l'osservatore o ispettore in causa fosse osservatore o ispettore di detto Stato.

    b)

    Lo Stato di bandiera riferisce in merito ai provvedimenti presi in forza del presente paragrafo conformemente al disposto del paragrafo X.

    VIII. L'osservatore o ispettore redige un rapporto dettagliato sull'attività di vigilanza o di ispezione svolta. Detto rapporto viene trasmesso al membro designante, il quale a sua volta ne riferisce alla CCAMLR.

    a)

    Prima di lasciare la nave sottoposta a vigilanza o ad ispezione, l'osservatore o ispettore consegna al comandante un certificato di ispezione ed una notifica scritta delle eventuali presunte infrazioni alle vigenti disposizioni della CCAMLR, offrendo al comandante la possibilità di formulare per iscritto le proprie osservazioni in merito.

    b)

    Il comandante firma la notifica dopo aver preso atto del suo tenore e della possibilità di formulare osservazioni.

    IIIX.

    Il rapporto di cui al paragrafo VIII viene trasmesso allo Stato di bandiera, il quale può formulare osservazioni prima che esso venga esaminato dalla CCAMLR.

    IIIX.

    Se, in base alle prove raccolte durante le visite e le ispezioni effettuate conformemente alle presenti disposizioni, viene accertata la trasgressione di norme adottate in forza della convenzione, lo Stato di bandiera procede in giudizio e, se del caso, irroga sanzioni. Esso riferisce alla CCAMLR in merito alle eventuali azioni intentate e sanzioni inflitte.

    Appendice 1

    SISTEMA DI VIGILANZA E DI ISPEZIONE DELLA CCAMLR

    FIAMMA

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    200 cm<?aeQS>90 cm

    >FINE DI UN GRAFICO>

    Appendice 2

    COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELL'ANTARTICO

    RAPPORTO DI ISPEZIONE

    (L'ispettore è pregato di redigere IL RAPPORTO IN STAMPATELLO)

    Avviso al capitano della nave

    Quando sale a bordo, l'ispettore esibisce il proprio documento d'identità CCAMLR; egli è allora autorizzato a ispezionare e misurare tutti gli attrezzi da pesca che si trovano sul ponte di lavoro o nelle vicinanze di esso e pronti per l'uso, nonché le catture che si trovano sopra e/o sottocoperta e tutti i documenti pertinenti. L'ispezione serve a verificare il rispetto delle misure CCAMLR per le quali la vostra parte contraente non aveva sollevato obiezioni e, anche se ve ne fossero, controllare comunque le registrazioni sul giornale di bordo per la zona sotto regolamento e le catture a bordo. L'ispettore è abilitato ad esaminare e fotografare l'attrezzatura della nave, il pescato, il giornale di bordo e altri documenti pertinenti. Egli non vi chiederà di salpare le reti, ma potrà rimanere a bordo fintantoché la rete non venga salpata.

    ISPETTORE(I) ABILITATO(I)

    1. Nome(i): .

    Stato designante: .

    .

    2. Nome, lettere e/o numero d'identificazione della nave che lo trasporta: .

    .

    INFORMAZIONI SULLA NAVE SOTTOPOSTA A ISPEZIONE

    3. Stato e porto d'immatricolazione: .

    4. Nome e numero di registrazione: .

    5. Tipo di nave (peschereccio, nave da ricerca): .

    6. Nome del capitano: .

    7. Nome e indirizzo del proprietario: .

    .

    8. Posizione stabilita dal capitano della nave d'ispezione a . GMT

    Latitudine ........................................................................... Longitudine .

    a) Strumenti utilizzati per stabilire la posizione .

    .

    .

    9. Posizione stabilita dal capitano della nave ispezionata a . GMT

    Latitudine ........................................................................... Longitudine .

    a) Strumenti utilizzati per stabilire la posizione .

    .

    .

    DATA E ORA DELL'INIZIO E DEL TERMINE DELL'ISPEZIONE

    10. Data .Ora di salita a bordo ...................... GMT;Ora di partenza ...................... GMT

    ATTREZZI DA PESCA ISPEZIONATI SUL PONTE O NELLE SUE VICINANZE

    11.

    11. >SPAZIO PER TABELLA>

    MISURA DELLE MAGLIE DELLA RETE - IN MILLIMETRI

    12.

    N. della rete ................................Ubicazione della rete (in acqua) .

    (sul ponte di lavoro) .

    Condizioni della rete (attrezzatura) .

    (bagnata - asciutta) .

    Misura iniziale secondo la norma di conservazione 4/V (articolo 6)

    12.

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    12. Dimensione media delle maglie

    Totale mm per 20 maglie 20 misure =

    Dimensione media delle maglie

    40 misure supplementari secondo la norma di conservazione 4/V (articolo 6)

    12.

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    12.

    41

    42

    43

    44

    45

    46

    47

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    50

    51

    52

    53

    54

    55

    56

    57

    58

    59

    60

    12. Dimensione media delle maglie

    Totale mm per 60 maglie 60 misure =

    Dimensione media delle maglie

    .

    Se il comandante contesta le misure delle prime 60 maglie, si procederà alla misurazione di altre 20 maglie mediante un peso o dinamometro, conformemente alla norma di conservazione 4/V (articolo 6, paragrafo 2). La misura così ottenuta sarà considerata definitiva.

    Misura definitiva in caso di controversia secondo la norma di conservazione 4/V (articolo 6, paragrafo 2).

    12.

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    12. Dimensione media delle maglie

    Totale mm per 20 maglie 20 misure =

    Dimensione media delle maglie

    ESITO DELL'ISPEZIONE DEL PESCE A BORDO

    13. Esito dell'ispezione effettuata sul pesce dell'ultima retata (se del caso)>SPAZIO PER TABELLA>

    Peso approssimativo delle catture registrate (non trasformato).

    14. Esito dell'ispezione delle catture a bordo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    15. Verificare se i seguenti dati sono registrati nel giornale di bordo o in altri documenti a bordo della nave

    Descrizione della nave

    .

    NO

    nome della nave

    tipo di imbarcazione

    numero e porto d'immatricolazione

    nazionalità

    stazza lorda registrata

    lunghezza complessiva (m)

    potenza massima dell'asse (kW a ........ riv./min) o potenza in cavalli

    Descrizione dell'attrezzo

    NO

    tipo di rete da traino (secondo la nomenclatura FAO)

    numero di codice corrispondente al tipo di rete

    dimensione delle maglie all'apertura (mm)

    dimensione delle maglie del sacco (mm stirata)

    dimensione delle maglie del sacco (mm)

    piano della rete (comprese lunghezza delle corde, diametro del ritorto dimensione delle maglie)

    piano dell'attrezzo (eventuali divergenti, calamenti, ecc.)

    apparecchiatura acustica subacquea, ecosonde (tipo e frequenza), sonar (tipo e frequenza), het-sond (sì/no)

    Informazioni sul rimorchio

    NO

    data

    posizione all'inizio delle operazioni di pesca (in gradi e minuti primi)

    ora dell'inizio delle operazioni di pesca (in ore e minuti GMT, oppure in ora locale, indicando la differenza rispetto al GMT)

    ora della fine delle operazioni di pesca (prima di salpare le reti)

    profondità del fondale (m)

    profondità di pesca (soltanto per rete da traino pelagica)

    direzione di traino (se si cambia rotta durante il traino, indicare la direzione del tratto di rotta più lungo)

    velocità di rimorchio

    . Condizioni ambientali

    .

    NO

    presenza di ghiaccio nell'acqua

    nuvolosità e condizioni meteorologiche

    vento: velocità (nodi) o forza (Scala Beaufort) e direzione

    temperatura dell'acqua in superficie

    temperatura dell'aria

    Catture per retata

    NO

    quantità totale stimata (kg)

    composizione approssimativa secondo le specie (in %)

    quantità e composizione degli scarti

    numero di scatole per specie (eventualmente)

    presenza di larve di pesce

    Informazioni generali giornaliere

    NO

    ora dell'inizio dell'esplorazione

    ora in cui ha termine l'esplorazione e vengono calate le reti

    ora in cui viene ripresa l'esplorazione dopo aver salpato le reti

    ora della fine dell'esplorazione

    16. Verificare se esemplari del cartello CCAMLR sui detriti marini sono esposti in modo visibile a bordo della nave?

    NO

    17. Verificare se il segnale radio di chiamata internazionale è esposto in modo visibile su un ponte scoperto sia a sinistra che a dritta?

    NO

    18. Verificare se sono stati registrati i seguenti dati:

    (a) Data, luogo, tipo e quantità degli eventuali attrezzi da pesca smarriti nella zona?

    . (a)

    NO

    (b)

    Reti perdute o scartate, frammenti di rete, cinte di rinforzo o altri detriti marini potenzialmente pericolosi, trovati casualmente nella zona battuta dalla nave, nonché relative condizioni e quantità?

    NO

    (c)

    Numero e condizioni di eventuali pesci, uccelli, mammiferi marini o altri organismi trovati impigliati nei detriti?

    NO

    (d)

    Cosa è stato fatto dei detriti?

    NO

    (e)

    Inventario dei tipi e quantitativi di pezze di rete a bordo?

    NO

    (f)

    Identificazione di ciascuna rete?

    NO

    (g)

    Numero, specie, età, dimensione, sesso e situazione riproduttiva di eventuali uccelli o mammiferi marini catturati accidentalmente durante le operazioni di pesca?

    NO

    19. Verificare se vi sono a bordo uccelli o mammiferi marini, vivi o morti?

    .

    NO

    Avviso al capitano del peschereccio

    A questo momento l'ispezione è terminata, a meno che sia stata rilevata una presunta infrazione. Se non sono state rilevate presunte infrazioni, passare alla voce 27. In caso di presunta infrazione, l'ispettore ne prende nota in questo punto e vi appone la propria firma. Lei deve controfirmare per dimostrare che è stato informato dell'infrazione. La sua firma non costituisce un riconoscimento della presunta infrazione.

    20. Natura dell'infrazione: .

    .

    .

    .

    Firma dell'ispettore: .

    Firma del capitano: .

    Se è stata rilevata una presunta infrazione, l'ispettore può:

    1. riesaminare e fotografare gli attrezzi del peschereccio, le catture, il giornale di bordo o qualsiasi altro documento pertinente;

    2.

    chiederle di cessare le attività di pesca se la presunta infrazione riguarda:

    a) un'attività ittica svolta in una zona chiusa o con un attrezzo vietato in una particolare zona;

    b)

    la pesca di contingenti o specie dopo la data in cui il segretario esecutivo ha notificato ai membri il divieto di pesca diretta di tali contingenti o specie.

    COMMENTI E OSSERVAZIONI

    21. Documenti controllati in seguito ad una presunta infrazione: .

    .

    .

    .

    22.

    Commenti: (In caso di divergenza tra le catture stimate dall'ispettore e quelle registrate sul giornale di bordo, annotare tale differenza in percentuale)

    .

    .

    .

    .

    23. Oggetti fotografati in relazione alla presunta infrazione: .

    .

    .

    24. Altri commenti, dichiarazione e/o osservazioni dell'ispettore/degli ispettori (in caso di presunta infrazione alla dimensione legale delle maglie, indicare il numero d'identificazione apposto sulla rete dall'ispettore): .

    .

    .

    .

    .

    25. Dichiarazioni del secondo ispettore o del testimone: .

    .

    .

    .

    26. Nome e firma del secondo ispettore o del testimone: .

    .

    27. Firma dell'ispettore responsabile: .

    28. Dichiarazione del testimone del capitano: .

    .

    .

    .

    .

    29. Nome e firma del (dei) testimone(i) del capitano: .

    .

    .

    30. Attestazione di ricevuta del rapporto:

    Il sottoscritto, capitano della nave ................................................, certifica di aver ricevuto in data odierna copia del presente rapporto e le seconde fotografie scattate. La firma apposta non costituisce accettazione di ciascuno degli elementi del rapporto.

    Data .

    Firma .

    31. Commenti e firma del capitano della nave: .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .UNA COPIA È DESTINATA AL CAPITANO DELLA NAVE, MENTRE L'ORIGINALE E L'ALTRA COPIA SONO CONSERVATI DALL'ISPETTORE PER ESSERE TRASMESSI A CHI DI DIRITTO

    Osservazioni:

    Gli ispettori possono utilizzare le pagine che seguono per annotare eventuali commenti su qualunque aspetto dell'ispezione che ritengano utile evidenziare.

    Appendice 3

    FRONT OF IDENTITY CARD

    COMMISSION FOR THE

    CONSERVATION OF ANTARCTIC

    MARINE LIVING RESOURCES

    The Bearer of this Document .

    (Name in Capitals)

    .(Signature)

    is a CCAMLR inspector and has the authority to act under the arrangement approved

    by the Commission until 1 July 1990

    Issued by: .

    Signature: .

    Date: .

    .

    (Name of issuing country in capitals, and inspector's identity number)

    Photograph

    Seal or Official Stamp

    BACK OF IDENTITY CARD

    The bearer of this card is an authorised inspector under the

    CCAMLR System of Observation & Inspection

    Le porteur de cette carte est un inspecteur autorisé à agir

    selon le Système d'observation et d'inspection de la CCAMLR

    Der Traeger dieses Ausweises ist ein im Rahmen des CCAMLR

    Inspektions- und Beobachtungssystems autorisierter Inspektor

    Japanese translation

    to be

    inserted here

    Korean translation

    to be

    inserted here

    Okaziciel tego dokumentu jest upowaznionym inspektorem

    dzialajacym w ramach Systemu Obserwacji i Kontroli Konwencji

    o Ochronie Zywych Zasobow Morskich Antarktyki (CCAMLR)

    El portador de esta tarjeta es un inspector autorizado

    según el Sistema de Observación e Inspección de la CCRVMA

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