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Document 31990R3677

Regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

GU L 357 del 20.12.1990, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2005; abrogato da 32005R0111

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3677/oj

31990R3677

Regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 20/12/1990 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0026
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0026


REGOLAMENTO (CEE) N. 3677/90 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1990 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 19 dicembre 1988 è stata adottata a Vienna la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope in appresso denominata «convenzione delle Nazioni Unite» ; che questa rientra nel quadro delle iniziative a livello mondiale della lotta contro la droga ; che la Comunità ha partecipato ai negoziati della convenzione dimostrando la volontà politica di agire, nei limiti delle sue competenze;

considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite riguarda il commercio dei precursori, ovvero delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ; che l'attuazione di detto articolo rappresenta un contributo da parte dei paesi industrializzati allo sforzo richiesto loro dai paesi produttori di droga, generalmente molto più poveri ; che le disposizioni concernenti il commercio di detti precursori incidono sulle norme comunitarie in materia doganale ; che, su tale base, la convenzione delle Nazioni Unite è stata firmata a nome della Comunità l'8 giugno 1989 ; che, su tale base, il 22 ottobre 1990 il Consiglio ha deciso di concludere la convenzione ; che è pertanto opportuno, onde concretare questa volontà politica, stabilire norme comunitarie relative al commercio tra la Comunità e i paesi terzi;

considerando che le disposizioni dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sono basate su un sistema di controllo del commercio delle sostanze in parola ; che questo commercio è per lo più del tutto lecito ; che la documentazione e l'eventuale etichettatura, in relazione alle spedizioni di dette sotanze, devono essere sufficientemente chiare ; che, oltre a fornire alle autorità competenti i necessari mezzi di azione, è anche necessario predisporre, nello spirito della convenzione, meccanismi impostati su una stretta collaborazione con gli operatori economici interessati, nonché sulla messa a punto di metodi di raccolta di informazioni;

considerando che un sistema di notifica preventiva delle spedizioni di determinate sostanze che preveda, a determinate condizioni, il divieto di effettuare le operazioni in parola appare il più consono alla situazione ; che in vari paesi sono stati già ottenuti risultati positivi che depongono a favore di questa scelta;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono disporre di mezzi di azione analoghi ; che è pertanto indispensabile stabilire, a livello comunitario, obiettivi comuni in materia ; che questo aspetto è fondamentale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno e al fine di assicurare un'applicazione omogenea delle norme dettate ; che è altresì importante, in questo contesto, che ciascuno Stato membro preveda sanzioni sufficientemente dissuasive;

considerando che è necessario prevedere l'istituzione di meccanismi di cooperazione amministrativa tanto all'interno della Comunità quanto con i paesi terzi che sono anch'essi parti contraenti della convenzione ; che, a questo proposito, per quanto riguarda le competenti autorità della Comunità, è opportuno ispirarsi al regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (2) ; che occorre prestare particolare attenzione alla natura riservata delle informazioni ricevute o trasmesse;

considerando che nello spirito della convenzione delle Nazioni Unite la Comunità deve contribuire agli sforzi compiuti dai paesi produttori per combattere il traffico della droga ; che in questo contesto occorre prevedere meccanismi particolari per assicurare il controllo dei (1) GU n. L 144 del 2.6.1981, pag. 1. (2) GU n. L 90 del 2.4.1987, pag. 3. prodotti riportati nella tabella II dell'allegato che siano oggetto di scambi con detti paesi, benché sia accertato che in generale tali prodotti danno luogo a un importante commercio lecito ; che deve essere ricercata la collaborazione dei paesi in questione onde assicurare un miglior controllo degli scambi in questione;

considerando che, per esaminare gli eventuali problemi riguardanti l'applicazione del presente regolamento e favorire l'attuazione e lo sviluppo di una collaborazione amministrativa in materia, è opportuno prevedere che la Commissione organizzi riunioni specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento determina le misure da adottare per controllare il commercio tra la Comunità e i paesi terzi di sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, per evitarne la diversione.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «sostanze classificate» : le sostanze che figurano in allegato, inclusi i miscugli di tali sostanze. Sono esclusi i preparati farmaceutici, o altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in maniera tale da impedire un'utilizzazione o un recupero agevoli delle sostanze in questione, con metodi di facile applicazione;

b) «importazione» : l'introduzione materiale di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità;

c) «esportazione» : l'uscita materiale di sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità oggetto di una dichiarazione doganale di esportazione;

d) «transito» : il trasporto di sostanze classificate tra paesi terzi, attraverso il territorio doganale della Comunità, nonché qualsiasi trasbordo effettuato su tale territorio;

e) «operatore» : una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, produzione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali importazione, esportazione, transito, intermediazione e lavorazione delle sostanze classificate. Questa definizione include segnatamente le persone che esercitano, in quanto attività non salariata, la professione consistente nel fare dichiarazioni in dogana sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto a un'altra attività;

f) «organo internazionale di controllo degli stupefacenti» : l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal protocollo del 1972.

TITOLO II CONTROLLO DEL COMMERCIO

Articolo 2

Documentazione, registrazione e etichettatura

L'importazione, l'esportazione e il transito di sostanze classificate sono soggetti ai seguenti obblighi: 1) Tutte le operazioni di importazione, esportazione e transito debbono essere adeguatamente documentate. In particolare, i documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti doganali, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue: - il nome della sostanza classificata, come indicato nell'allegato;

- il quantitativo e il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo e il peso della/e sostanza/e menzionata/e nell'allegato;

- il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del distributore e, ove sia noto, del destinatario finale.

2) Qualora gli operatori appongano etichette su sostanze classificate che costituiscono oggetto di operazioni di importazione, di esportazione o di transito, per quanto riguarda il tipo di prodotto o la denominazione commerciale, le etichette stesse devono menzionare il nome di tali sostanze come indicato in allegato.

3) Gli operatori che prendono parte ad operazioni di importazione, esportazione o transito di sostanze classificate conservano registri particolareggiati in relazione a tali attività.

4) I documenti ed i registri di cui ai punti 1) e 3) sono conservati per un periodo non inferiore a due anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1), e vengono messi immediatamente a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per un eventuale controllo.

Articolo 3

Notifica

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per realizzare una stretta collaborazione tra le autorità competenti e gli operatori affinché questi ultimi notifichino immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che indichino la possibilità che le sostanze in questione, destinate all'importazione o all'esportazione, costituiscano oggetto di diversione per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Articolo 4

Notifica anteriore all'esportazione - Sostanze della tabella I dell'allegato -

1. Anteriormente all'esportazione delle sostanze classificate che figurano nella tabella I dell'allegato deve essere trasmesso un fascicolo alle competenti autorità dello Stato membro nel quale devono essere espletate le formalità doganali di esportazione. Oltre a soddisfare gli obblighi a norma dell'articolo 3, gli operatori interessati devono accertarsi che tali autorità abbiano ricevuto effettivamente detto fascicolo almeno 15 giorni lavorativi prima della presentazione di qualsiasi dichiarazione doganale di esportazione.

Le autorità competenti accusano immediatamente ricevuta del fascicolo di cui al primo comma.

2. Il fascicolo di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni: - nome e indirizzo dell'esportatore e dell'importatore in un paese terzo e nome e indirizzo di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione di esportazione o alla spedizione e inoltre, ove sia noto all'operatore considerato, il nome e l'indirizzo del destinatario finale;

- il nome della sostanza classificata come indicato nella tabella I dell'allegato;

- il quantitativo e il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo è il peso della/e sostanza/e menzionata/e nell'allegato;

- particolari in relazione alla spedizione, quali la data prevista di invio, la designazione dell'ufficio doganale in cui saranno completate le formalità doganali di esportazione, le modalità di trasporto e, ove sia noto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale della Comunità ed eventualmente quello di entrata nel paese esportatore.

3. Fatta salva l'eventuale attuazione di misure tecniche di tipo repressivo, è vietata, mediante notifica scritta delle autorità competenti con ricevuta di ritorno, l'esportazione delle sostanze classificate di cui alla tabella I dell'allegato qualora esistano ragionevoli motivi di sospetto che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

4. Entro il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1, eventualmente mediante il rilascio di un'autorizzazione di esportazione, si delibera sui fascicoli depositati dagli operatori.

L'esportazione è autorizzata: - in mancanza, entro tale termine, di una decisione di proroga di questo ultimo, di richieste di precisazioni complementari o di notifica in applicazione del paragrafo 3, oppure

- su presentazione di un'autorizzazione formale di esportazione, qualora l'autorità competente preveda il rilascio di tale documento.

In ogni caso la ricevuta di ritorno di cui al paragrafo 1 o, qualora l'autorità competente ne preveda il rilascio, l'autorizzazione di esportazione, deve essere presentata alle autorità doganali all'atto del deposito della dichiarazione in dogana di esportazione.

5. Per quanto riguarda le richieste di notifica anteriore all'esportazione inviate alla Comunità da un paese terzo, a norma dell'articolo 12, paragrafo 10 della convenzione delle Nazioni Unite, a) la Commissione comunica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri le richieste di questo tipo eventualmente pervenute;

b) le autorità competenti dello Stato membro interessato, prima di qualsivoglia esportazione di sostanze classificate verso il paese richiedente, forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti di tale paese. Copia della risposta è trasmessa alla Commissione, che la comunica agli altri Stati membri;

c) l'autorità che fornisce tali informazioni può richiedere che l'autorità del paese terzo che la riceve assicuri la natura riservata di qualsivoglia segreto industriale, economico, commerciale o professionale o di procedimento commerciale ivi contenuti.

Articolo 5

Meccanismi specifici per l'esportazione - Sostanze riportate nella tabella II dell'allegato -

Per completare il dispositivo di controllo del commercio internazionale delle sostanze classificate tra la Comunità e i paesi terzi, l'articolo 4 è applicabile mutatis mutandis alle esportazioni di sostanze classificate riportate nella tabella II dell'allegato in tutti i casi in cui risulti che queste ultime sono destinate, direttamente o indirettamente, a un paese che abbia comunicato alla Commissione il suo desiderio di essere informato preliminarmente di qualsiasi spedizione di dette sostanze che lo interessano in quanto possono servire alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope sul suo territorio.

TITOLO III MISURE DI CONTROLLO

Articolo 6

Poteri delle autorità competenti

1. Per garantire la corretta applicazione degli articoli 2, 4 e 5 gli Stati membri adottano, in conformità del proprio ordinamento, i provvedimenti necessari per consentire alle autorità competenti: a) di ottenere informazioni su qualsiasi ordinativo o transazione di sostanze classificate;

b) di avere accesso e di procedere a perquisizioni nei locali professionali degli operatori e di raccogliere prove di illeciti.

2. Fatte salve le misure previste all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5 e al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali o le altre autorità competenti di ciascuno Stato membro possono vietare l'introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi di sospettare che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

TITOLO IV COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e fatto salvo l'articolo 10, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, segnatamente le disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome delle autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni di corrispondenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1468/81.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.

Articolo 9

1. Per consentire di adattare, se necessario, il dispositivo di controllo del commercio delle sostanze classificate tra la Comunità e i paesi terzi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano annualmente alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull'applicazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne le sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope nonché i metodi di diversione e di fabbricazione illecita.

2. La Commissione, in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, predispone, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 12 della convenzione delle Nazioni Unite e in consultazione con gli Stati membri, una relazione annuale da presentare all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti.

Articolo 10

La Commissione organizza riunioni con i rappresentanti degli Stati membri al fine di esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento sollevato di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 11

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in conformità del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

ALLEGATO

TABELLA I

- Efedrina

- Ergometrina

- Ergotamina

- Acido lisergico

- 1-fenil-2-propanone

- Pseudoefedrina

I sali delle sostanze che figurano nella presente tabella in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

TABELLA II

- Anidride acetica

- Acetone

- Acido antranilico

- Etere etilico

- Acido fenilacetico

- Piperidina

I sali delle sostanze che figurano nella presente tabella in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

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