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Document 31990R3481

REGOLAMENTO (CEE) N. 3481/90 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1272/88 per quanto concerne il regime di aiuto specifico a favore dell'impiego dei seminativi a scopi non alimentari

GU L 336 del 1.12.1990, p. 71–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3481/oj

31990R3481

REGOLAMENTO (CEE) N. 3481/90 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1272/88 per quanto concerne il regime di aiuto specifico a favore dell'impiego dei seminativi a scopi non alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 01/12/1990 pag. 0071 - 0074


*****

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3481/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1990

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1272/88 per quanto concerne il regime di aiuto specifico a favore dell'impiego dei seminativi a scopi non alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento ( CEE ) n . 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2176/90 del Consiglio ( 2 ), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 7,

considerando che con il regolamento ( CEE ) n . 2176/90 il Consiglio ha varato un regime di aiuto specifico a favore dell'impiego di seminativi per scopi non alimentari; che è pertanto opportuno completare il regolamento ( CEE ) n . 1272/88 della Commissione, del 29 aprile 1988, che fissa le modalità d'applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione ( 3 ), modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3981/89 ( 4 );

considerando che, per evitare segnatamente che i quantitativi di cereali prodotti nel quadro del regime suddetto vengano commercializzazi sul mercato alimentare, è opportuno vietare la coltivazione della specie di cereali ammessa all'aiuto specifico al di fuori della superficie interessata dall'aiuto stesso; che, tuttavia, può essere ammessa una deroga a tale norma se lo Stato membro è in grado di adottare misure di controllo supplementari atte a prevenire tale rischio;

considerando che è opportuno prevedere che tutti i cereali prodotti sulle superfici oggetto dell'aiuto specifico devono essere consegnati per la fabbricazione di prodotti non alimentari; che detto quantitativo può essere stimato in base alle rese indicative della regione, ma altresì alla luce della produzione dell'azienda considerata; che è indispensabile tenere conto delle inevitabili fluttuazioni dell'offerta;

considerando che è necessario indicare gli impieghi non alimentari che possono essere ammessi all'aiuto specifico; che il relativo elenvo dev'essere fissato in modo da escludere prodotti alimentari e da prevenire distorsioni di concorrenza fra settori d'attività industriale simili; che è inoltre opportuno stabilire una serie di disposizioni onde controllare in modo efficace che l'aiuto specifico non venga cumulato con i regimi di aiuto di cui agli articoli 11 bis e 11 ter del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 5 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1340/90 ( 6 ); che, ai fini di tali controlli, occorre prevedere che il trasformatore presenti una dichiarazione indicando, per ciascun prodotto finito, il regime scelto; che il passaggio da un regime all'altro può essere ammesso a determinate condizioni; che l'applicazione parallela dei due regimi presso il medesimo trasformatore richiede controlli supplementari;

considerando che per garantire la corretta applicazione del regime di aiuto specifico è necessario stabilire le condizioni da inserire nel contratto fra produttore e trasformatore;

considerando che, qualora si faccia ricorso alla possibilità di coltivare, al di fuori delle superfici che beneficiano dell'aiuto specifico, un cereale della medesima specie ma di una varietà divesa, è opportuno prevedere una dichiarazione di coltivazione contenente determinate precisazioni e che, inoltre, l'esecuzione del contratto da parte del trasformatore deve essere garantita da una cauzione;

considerando che è opportuno agevolare al produttore il passaggio dal regime di aiuto per la messa a riposo dei seminativi al regime di aiuto specifico nel periodo in cui il produttore è tenuto a rispettare l'impegno iniziale;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del regime, è indispensabile prevedere una serie di norme di controllo ad hoc per garantire un conseguimento dei principali obiettivi del regime suddetto;

considerando che il comitato per le strutture

agrarie e lo sviluppo rurale non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1272/88 è modificato come segue :

1 ) All'articolo 3, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma :

" Per quanto concerne l'aiuto specifico di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 797/85, le percentuali dei seminativi delle aziende interessate vengono fissati all'atto della presentazione della domanda di aiuto specifico . "

2 ) All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 1 bis :

" 1 bis . Per quando concerne l'aiuto specifico di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 797/85, si applicano le disposizioni di cui ai trattini 2 e 3 del paragrafo 1, lettera b ). "

3 ) E inserito il seguente articolo 6 bis :

" Articolo 6 bis

1 . Per quanto concerne l'aiuto specifico di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 797/85, il produttore non può nel corso del periodo di validità di uno dei contratti di cui all'articolo 7, paragrafo 5 del presente regolamento, coltivare, vendere o utilizzare cereali della specie di quelli indicati dal contratto fuori delle superfici contrattuali .

Tali specie sono definite all'articolo 1, lettera a ) del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio (*).

Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare il produttore a coltivare un cereale della stessa specie ma appartenente a una varietà con caratteristiche tali da renderlo distinto, in coltura e in giacenza presso l'azienda, dalla varietà oggetto del contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 5 .

Lo Stato membro che intende avvalersi della facoltà contemplata al comma precedente informa la Commissione, al più tardi due mesi prima dell'inizio della campagna considerata e, per quanto concerne la campagna 1990/1991, anteriormente al 1o febbraio 1991 e le trasmette il testo delle disposizioni di controllo che consentono di verificare l'utilizzazione simultanea delle varietà di una stessa specie di cereali .

2 . I cereali prodotti in ciascuna campagna sulle superfici ammesse al regime di aiuto specifico di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 797/85, daranno diritto all'aiuto a condizione che il quantitativo totale dei cereali in questione venga consegnato per la fabbricazione di prodotti non alimentari .

A tale fine, il settore non alimentare include tutti i prodotti ricompresi nei codici della nomenclatura combinata, fatta eccezione per :

_ le destrine e altri amidi modificati, di cui al codice NC ex 3505 10;

_ i prodotti a base di sostanze amidacee di cui ai codici NC 3809 10 e 3809 20;

_ tutti gli altri prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata, eccettuato l'alcool etilico denaturato di cui al codice NC 2207 20 00 destinato all'utilizzazione diretta nei carburanti o alla trasformazione ai fini dell'utilizzazione nei carburanti;

_ il mannitolo e il sorbitolo di cui rispettivamente ai codici NC 2905 43 00, 2905 44 e 3823 60 .

3 . Il trasformatore effettua la scelta tra il presente regime e il regime di cui agli articoli 11 bis e 11 ter del regolamento ( CEE ) n . 2727/75, per ciascuno dei prodotti finiti ricompresi nei codici della nomenclatura combinata, mediante dichiarazione da presentare alle autorità nazionali competenti con almeno un mese di anticipo prima del passaggio al nuovo regime scelto per ogni prodotto ricompreso nei codici della nomenclatura .

Il beneficiario del presente regime può usufruire del regime contemplato agli articoli 11 bis e 11 ter del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 soltanto dopo che tutti i cereali acquisiti in base ai contratti di cui all'articolo 7, paragrafo 5 siano stati trasformati .

(*) GU n . L 281 dell'1 . 11 . 1975, pag . 1 . "

4 ) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5 :

" 5 . Per quanto concerne l'aiuto specifico di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 797/85, il produttore presenta, unitamente alla domanda e anteriormente alla prima semina dei cereali di cui trattasi, un contratto concluso con il trasformatore indicante almeno :

_ la

durata;

_ le superfici interessate nonché la loro ubicazione;

_ la specie e, se del caso, la varietà di cereali interessata;

_ una resa presunta, le modalità di pagamento, nonché eventuali condizioni per la consegna della produzione effettiva;

_ la destinazione finale dei cereali, dei prodotti secondari e dei sottoprodotti, nonché i rispettivi quantitativi;

_ l'obbligo del produttore di consegnare tutti i cereali prodotti sulle superfici interessate e l'obbligo del trasformatore di ritirare tutti i cereali e di garantire la loro trasformazione in prodotti non alimentari sul territorio della Comunità;

_ l'obbligo fatto al trasformatore di cosituire la cauzione di cui al sesto comma;

_ il termine previsto per la trasformazione dei prodotti .

In caso di gruppi di produttori ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 bis, paragrafo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 797/85, gli elementi di cui al primo comma devono essere indicati per tutte le parti contraenti .

Per il primo anno di applicazione del presente regime, il produttore può concludere il contratto dopo la semina .

Se prevede di coltivare due varietà della medesima specie di cereali, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, terzo comma, il produttore presenta ogni anno all'autorità competente una dichiarazione di coltivazione contenente, per ciascuna varietà, i seguenti elementi :

_ denominazione delle varietà,

_ superificie interessata,

_ rese prevedibili .

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che un richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura .

Prima del ritiro dei prodotti oggetto del contratto, il trasformatore costituisce una cauzione pari al 120 % del valore dell'aiuto annuo effettivamente applicato per le superfici contrattuali, a garanzia della corretta esecuzione del contratto . La cauzione è costituita presso l'organismo competente dello Stato membro della trasformazione . Se la trasformazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello della produzione, l'organismo competente dello Stato membro della trasformazione trasmette all'organismo competente dello Stato membro della produzione un attestato che certifichi la costituzione della cauzione suddetta . La trasformazione dei quantitativi contemplati nel contratto costituisce un precetto principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 2220/85 della Commissione (*).

Il trasformatore comunica all'autorità competente le date di inizio, di fine e di interruzione delle operazioni di trasformazione e, per ogni contratto, i quantitativi effettivamente consegnati, i quantitativi utilizzati, suddivisi per tipi di prodotto finito, i quantitativi di prodotti finiti, secondari e di sottoprodotti, nonché le relative destinazioni .

(*) GU n . L 205 del 30 . 8 . 1985, pag . 5 . "

5 ) All'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma :

" Il beneficiario può richiedere in qualsiasi momento che l'impegno al ritiro dei seminativi da esso assunto venga adeguato affinché soddisfi le condizioni del regime di aiuto specifico di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 797/85 . Detto adeguamento può, in particolare, implicare un incremento delle superifici o una proroga dell'impegno onde farlo corrispondere alla durata del contratto di trasformazione di cui trattasi . "

6 ) All'articolo 14 :

a ) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente trattino :

" _ nel caso dell'aiuto specifico di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 797/85, un esame qualitativo e quantitativo dei cereali in giacenza e/o in coltura, nonché la verifica dell'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1 ".

b ) E aggiunto il seguente paragrafo :

" 4 . Per quanto riguarda l'aiuto specifico di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 797/85 :

a ) i trasformatori tengono una contabilità di magazzino seguendo un modello stabilito dalle autorità competenti comprendente almeno il resoconto giornaliero dei quantitativi entrati, distinti per contratto, dei quantitativi lavorati, dei prodotti finiti e dei sottoprodotti ottenuti, delle perdite di lavorazione e delle merci uscite dall'impresa . Con frequenza almeno mensile, essi redigono uno stato delle giacenze;

b ) le autorità competenti verificano, mediante controlli per sondaggio sul 10 % almeno dei contratti, la concordanza tra i quantitativi effettivamente consegnati e le rese indicative di cui alla lettera d ). In caso di anomalie si procede ad un controllo dell'azienda del produttore;

c ) le autorità competenti procedono inopinatamente, nelle imprese di trasformazione :

_ ad una verifica annuale approfondita della contabilità di magazzino e delle giacenze;

_ ad un esame della contabilità di magazzino e a un controllo materiale delle merci e, per quanto riguarda i prodotti finiti e i sottoprodotti, al prelievo di campioni . Il numero di visite per campagna sarà pari almeno al 5 % delle giornate di fabbricazione dell'impresa e comunque non può essere inferiore a 8 all'anno .

Qualora un trasformatore si avvalga, durante la stessa campagna, del presente regime nonché di quello contemplato dagli articoli 11 bis e 11 ter del regolamento ( CEE

n . 2727/75, il numero minimo delle visite è portato al 10 % delle giornate di fabbricazione dell'impresa .

d ) gli Stati membri stabiliscono per ogni campagna, se del caso su scala regionale o locale, le rese indicative per ogni specie o, se necessario, per ogni varietà soggetta al contratto .

Tutte le verifiche devono essere effettuate in modo che siano garantiti :

_ la corrispondenza , in volume e in valore, tra consegne di cereali, produzione finale e sottoprodotti .

Questi rapporti vengono valutati con particolare riguardo ai coefficienti tecnici di trasformazione dei cereali, tenuto conto del disposto del regolamento ( CEE ) n . 1999/85 del Consiglio (*). I coefficienti applicati devono essere notificati alla Commissione;

_ la destinazione finale dei prodotti e dei sottoprodotti;

_ l'assenza del cumulo dell'aiuto specifico con altre misure di sostegno comunitarie .

In caso :

_ di irregolarità significative riguardanti il 3 % almeno delle operazioni controllate,

_ di discordanze significative rispetto alle precedenti attività del beneficiario,

_ di accertamento di processi di trasformazione che diano esito a sottoprodotti in quantità e in valore sproporzionati rispetto al coefficiente di cui al secondo comma,

gli Stati membri intensificano i controlli sopra previsti e ne informano senza indugio la Commissione .

(*) GU n . L 180 del 20 . 7 . 1985, pag . 1 . "

7 ) All'articolo 15, è inserito il seguente paragrafo 1 bis :

" 1 bis . Per quanto riguarda l'aiuto specifico di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 797/85, si considera che il produttore il quale nel cordo del periodo di validità del contratto coltivi, venda o utilizzi nell'azienda cereali di una specie o, se del caso, di una varietà non distinguibile dai cereali oggetto del contratto, commette infrazione per quanto attiene all'obbligo indicato nell'articolo 6 bis . Il trasformatore è altresì soggetto alle disposizioni del paragrafo 1, per quanto concerne gli impegni da esso sottoscritti . "

8 ) All'articolo 16, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e ):

" e ) inoltre, nel caso dell'aiuto specifico di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 797/85 :

_ il numero dei contratti, raggruppati secondo la durata;

_ il riepilogo degli elementi che figurano nella dichiarazione di coltivazione;

_ le superfici oggetto del contratto e la loro ubicazione geografica in termini di regioni agricole;

_ la utilizzazione finale dei cereali, secondo tipi di prodotti finali;

_ i quantitativi di prodotti finiti, di prodotti secondari e di sottoprodotti, nonché la loro destinazione . "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1990 .

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 93 del 30 . 3 . 1985, pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 198 del 28 . 7 . 1990, pag . 6 .

( 3 ) GU n . L 121 dell'11 . 5 . 1988, pag . 36 .

( 4 ) GU n . L 380 del 29 . 12 . 1989, pag . 22 .

( 5 ) GU n . L 281 dell'1 . 11 . 1975, pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 134 del 28 . 5 . 1990, pag . 1 .

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