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Document 31990R2340

Regolamento (CEE) n. 2340/90 del Consiglio, dell'8 agosto 1990, che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait

GU L 213 del 9.8.1990, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/1996; abrogato da 396R2465

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2340/oj

31990R2340

Regolamento (CEE) n. 2340/90 del Consiglio, dell'8 agosto 1990, che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 09/08/1990 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0066
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0066


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2340/90 DEL CONSIGLIO

dell'8 agosto 1990

che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che la grave situazione risultante dall'invasione del Kuwait da parte dell'Irak, oggetto della risoluzione 660 (1990), del 2 agosto 1990, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha condotto ad una dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri, adottata il 4 agosto 1990 nell'ambito della cooperazione politica, la quale condanna senza riserve l'invasione del Kuwait da parte dell'Irak e domanda il ritiro immediato e senza condizioni delle forze irachene dal territorio del Kuwait, nonché alla decisione di prendere misure economiche nei confronti dell'Irak;

considerando che davanti al rifiuto dell'Irak di conformarsi alla risoluzione 660, il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 661 (1990), del 6 agosto 1990, che stabilisce un embargo sul commercio con l'Irak ed il Kuwait;

considerando che in queste circostanze devono essere impediti gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait;

considerando che la Comunità ed i suoi Stati membri hanno concordato di ricorrere ad uno strumento comunitario per assicurare un'applicazione uniforme nella Comunità delle misure sugli scambi con l'Irak ed il Kuwait decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

considerando che occorre evitare che il presente regolamento pregiudichi le esportazioni di questi paesi effettuate prima del 7 agosto 1990, nonché le forniture di prodotti per usi strettamente medici e, se considerazioni umanitarie lo giustificano, le forniture dei prodotti alimentari;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 7 agosto 1990, sono vietate:

1) l'introduzione nel territorio della Comunità di qualsiasi prodotto originario dell'Irak o del Kuwait o proveniente dall'Irak o dal Kuwait;

2) l'esportazione verso tali paesi di qualsiasi prodotto originario della Comunità o proveniente dalla Comunità.

Articolo 2

A decorrere dalla data indicata all'articolo 1, sono vietate sul territorio della Comunità o per il tramite di aeronavi o navi che battono bandiera di uno Stato membro, nonché a qualsiasi cittadino comunitario:

1) qualsiasi attività o transazione commerciale, compresa qualsiasi operazione relativa a transazioni già concluse o parzialmente eseguite, le quali abbiano per oggetto o per effetto di favorire l'esportazione di qualsiasi prodotto originario dell'Irak o del Kuwait o proveniente dall'Irak o dal Kuwait;

2) la vendita o la fornitura di qualsiasi prodotto, indipendentemente dall'origine o dalla provenienza dello stesso:

- a qualsiasi persona fisica o giuridica che si trovi in Irak o in Kuwait;

- a qualsiasi altra persona fisica o giuridica per qualsiasi attività commerciale condotta nel o a partire dal territorio dell'irak o del Kuwait;

3) qualsiasi attività che abbia per oggetto o per effetto di favorire tali vendite o forniture.

Articolo 3

1. L'articolo 1, punto 2) e l'articolo 2, punto 2) non sono applicabili ai prodotti enumerati nell'allegato.

2. L'articolo 1, punto 1) e l'articolo 2, punto 1) non ostano all'introduzione sul territorio della Comunità dei prodotti che sono previsti all'articolo 1, punto 1), che sono originari dell'Irak o del Kuwait o che provengono dall'Irak o dal Kuwait e che sono esportati prima del 7 agosto 1990.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 agosto 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

A. Prodotti medici

ex capitolo 29

Tutti i prodotti che sono denominazioni comuni internazionali (DCI) o denominazioni comuni internazionali modificate (DCIM) dell'Organizzazione mondiale della Sanità

2937 Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni

2941 Antibiotici

3001 Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, dissecati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove

3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili

3003 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

3005 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari

3006 Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 3 del capitolo 30

B. Prodotti alimentari

Qualsiasi prodotto alimentare destinato a fini umanitari nell'ambito di operazioni di aiuto di urgenza.

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