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Document 31990R1053

REGOLAMENTO (CEE) N. 1053/90 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada

GU L 108 del 28.4.1990, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1053/oj

31990R1053

REGOLAMENTO (CEE) N. 1053/90 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 28/04/1990 pag. 0005 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1053/90 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3164/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1841/88 (4), il Consiglio è tenuto a decidere in merito all'aumento del contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri dal 1990 in poi e in merito alle misure da adottare in caso di crisi;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 3146/76 ha previsto l'abolizione di tutti i contingenti, compreso il contingente comunitario, con effetto dal 1o gennaio 1993;

considerando che nella sessione del 30 giugno 1986 il Consiglio ha adottato conclusioni secondo cui l'aumento annuale del contingente comunitario deve ammontare al 40 % cumulato, a decorrere dal 1987 fino all'instaurazione, nel 1993, di un mercato libero senza restrizioni quantitative per i trasporti intracomunitari di merci su strada;

considerando che in ottemperanza alle suddette conclusioni il contingente comunitario è stato effettivamente maggiorato del 40 % nel 1987, nel 1988 e nel 1989;

considerando che per garantire che il passaggio al nuovo regime, istituito con decorrenza dal 1993, avvenga in modo quando più possibile flessibile e senza provocare perturbazioni del mercato, nonché ai fini della realizzazione della libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti intracomunitari di merci su strada, è opportuno aumentare il contingente comunitario del 40 % anche per l'anno 1990;

considerando che si dovranno adottare gli aumenti del contingente comunitario per gli anni 1991 e 1992 contemporaneamente alle disposizioni relative alle misure da adottare in caso di crisi;

considerando che, per quanto riguarda la ripartizione tra gli Stati membri del numero di autorizzazioni risultante dall'aumento del contingente comunitario, occorre applicare, come già nel 1989 e a prescindere dal metodo da applicare in seguito, il metodo della ripartizione lineare;

considerando che in vista dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne occorre abolire l'obbligo dell'apposizione del timbro della dogana sul resoconto dei trasporti; che è quindi necessario apportare talune modifiche tecniche al regolamento (CEE) n. 3164/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3164/76 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per l'anno 1990 il numero totale delle autorizzazioni comunitarie assegnate all'insieme degli Stati membri nel quadro del contingente comunitario è fissato a 33 635.

Il numero delle autorizzazioni comunitarie assegnate a ciascuno degli Stati membri è così stabilito:

Belgio 2 918

Danimarca 2 831

Germania 4 654

Grecia 1 291

Spagna 3 026

Francia 3 957

Irlanda 1 316

Italia 3 964

Lussemburgo 1 360

Paesi Bassi 4 125

Portogallo 1 713

Regno Unito 2 480

2. Uno Stato membro può domandare per il 1990 la trasformazione in autorizzazioni comunitarie di breve durata, secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis, paragrafi 3 e 4, del 20 % al massimo del numero delle autorizzazioni comunitarie supplementari risultanti dal paragrafo 1 del presente articolo in ragione di otto autorizzazioni di breve durata per ciascuna autorizzazione supplementare soprammenzionata. »

2) Negli allegati II e II bis:

a) sono soppressi:

- il punto 7 della pagina (b),

- l'ultima frase della pagina (c),

- la nota « NB » in calce alla pagina (d),

- il testo della pagina (e);

b) al punto 3 della pagina (b) è aggiunta la frase seguente:

« Questi controlli non sono effettuati a titolo di controlli alle frontiere, ma esclusivamente come parte delle normali procedure di controllo applicate, in modo più discriminatorio, su tutto il territorio di uno Stato membro. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

(1) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

(2) Parere reso il 28 febbraio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 1.

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