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Document 31990R0784

REGOLAMENTO (CEE) N. 784/90 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1990 che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna

GU L 83 del 30.3.1990, p. 102–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/784/oj

31990R0784

REGOLAMENTO (CEE) N. 784/90 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1990 che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 30/03/1990 pag. 0102 - 0111


7.4 .

Prezzi di obiettivo per varietà, di cui all'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 203/90 ( 2 ).

7.5 .

Prezzo di intervento e prezzo di intervento derivato per il tabacco in colli, per varietà, di cui all'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 .

7.6 .

Premio per varietà, di cui all'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 . //

Semi di canapa

7.7 .

Aiuto per i semi di canapa, di cui all'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa ( 3 ). //

Floricoltura

7.8 .

Prezzi minimi all'esportazione, di cui all'articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 4 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3991/87 ( 5 ). //

Luppolo

7.9 .

Aiuti ai produttori di luppolo, per i gruppi di varietà aromatiche, amare e altre, di cui all'articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ( 6 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3808/89 ( 7 ). //

Foraggi essiccati

7.10 .

Prezzo di obiettivo dei foraggi essiccati, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ( 8 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2275/89 ( 9 ).

7.11 .

Prezzo di cui al punto 7.10, applicabile in Spagna .

7.12 .

Divario tra l'aiuto per i foraggi disidratati e l'aiuto per i foraggi essiccati diversamente, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento ( CEE ) n . 1117/78 . //

Piselli, fave, favette e lupini dolci

7.13 .

Prezzo di obiettivo per i piselli, le fave e le favette, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b ) del regolamento ( CEE ) n . 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ( 10 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1104/88 ( 11 ).

7.14 .

Prezzi limite per l'aiuto per i piselli, le fave e le favette, nonché per i lupini dolci, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a ) del regolamento ( CEE ) n . 1431/82 .

7.15 .

Prezzi minimi per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento ( CEE ) 4 . 1988, pag . 16 .

8 .

LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI //

Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

8.1 .

Prezzo indicativo del latte di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3879/89 ( 2 ).

8.2 .

Prezzo d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .

8.3 .

Prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere e il burro di cui al punto 6.2, applicabile in Spagna .

8.4 .

Prezzo di entrata di taluni prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .

8.5 .

Importi che adeguano il prezzo di entrata per i prodotti che rientrano nel gruppo II di cui all'articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 del consiglio ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3884/89 ( 4 ).

8.6 .

Valori franco frontiera di taluni formaggi di cui all'allegato I del regolamento ( CEE ) n . 1767/82 della Commissione ( 5 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 107/90 ( 6 ).

8.7 .

Prelievo speciale applicabile al burro neozelandese di cui all'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2967/89 del Consiglio ( 7 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3894/89 ( 8 ).

8.8 .

Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati, di cui all'articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .

8.9 .

Forcella entro cui è fissato l'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali, di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 3 del regolamento ( CEE ) n . 986/68 del Consiglio ( 9 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1115/89 ( 10 ).

8.10 .

Aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere destinati all'alimentazione animale, di cui all'articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .

8.11 .

Aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro, di cui all'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2191/81 della Commissione ( 11 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1679/89 ( 12 ).

8.12 .

Aiuto per il burro acquistato dai beneficiari di assistenza sociale, di cui all'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2990/82 della Commissione ( 13 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 4109/88 ( 14 ).

9 .

ALTRI PRODOTTI ANIMALI //

Carni bovine

9.1 .

Prezzo di orientamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 15 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 571/89 ( 16 ).

9.2 .

Prezzo di intervento di cui all'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 .

9.3 .

Premio speciale per i bovini maschi, di cui all'articolo 4 bis del regolamento ( CEE ) n . 805/68 .

9.4 .

Premi di cui all'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici ( 17 ), 1989, pag . 43 .

Carni ovine e caprine

9.5 .

Prezzi di base per le carcasse di ovini, fresche o refrigerate e prezzi di base stagionalizzati, di cui all'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ( 1 ).

9.6 .

Livello guida e livello guida stagionalizzato, di cui all'articolo 24 del regolamento ( CEE ) n . 3013/89 . //

Carni suine

9.7 .

Prezzo di base del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 2 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1249/89 ( 3 ).

10 .

PRODOTTI DELLA PESCA

10.1 .

Prezzi di orientamento, per prodotto e per periodo, di cui all'articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 4 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2886/89 ( 5 ).

10.2 .

Prezzo di ritiro comunitario e prezzo di vendita comunitario, di cui all'articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 3796/81 .

10.3 .

Valore forfettario da detrarre dalla compensazione finanziaria, di cui all'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento ( CEE ) n . 3796/81 .

10.4 .

Prezzi di orientamento per prodotti, di cui all'articolo 15 del regolamento ( CEE ) n . 3796/81 .

10.5 .

Prezzo alla produzione comunitaria di tonno, di cui all'articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 3796/81 .

10.6 .

Prezzo minimo garantito di cui all'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine ( 6 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3940/87 ( 7 ).

10.7 .

Indennità compensativa per le sardine del Mediterraneo, di cui all'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 3117/85 .

10.8 .

Prezzi di riferimento di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento ( CEE ) n . 3796/81 .

10.9 .

Prezzi di riferimento per il commercio intracomunitario delle sardine dell'Atlantico e delle acciughe, di cui agli articoli 170 e 357 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo .

( 1 ) GU n . L 146 del 4 . 7 . 1970, pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 377 del 31 . 12 . 1987, pag . 34 . ( 3 ) GU n . L 100 del 27 . 4 . 1972, pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 377 del 31 . 12 . 1987, pag . 48 . ( 5 ) GU n . L 211 del 31 . 7 . 1981, pag . 2 . ( 6 ) GU n . L 85 del 30 . 3 . 1989, pag . 7 . ( 7 ) GU n . L 246 del 5 . 11 . 1971, pag . 1 . ( 8 ) GU n . L 128 n . 1431/82 .

( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970, pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 22 del 27 . 1 . 1990, pag . 10 . ( 3 ) GU n . L 325 del 29 . 11 . 1988, pag . 2 . ( 4 ) GU n . L 55 del 2 . 3 . 1968, pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 377 del 31 . 12 . 1987, pag . 19 . ( 6 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971, pag . 1 . ( 7 ) GU n . L 371 del 20 . 12 . 1989, pag . 1 . ( 8 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978, pag . 1 . ( 9 ) GU n . L 218 del 28 . 7 . 1989, pag . 1 . ( 10 ) GU n . L 162 del 12 . 6 . 1982, pag . 28 . ( 11 ) GU n . L 110 del 29 . modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 573/89 ( 18 ).

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968, pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 378 del 27 . 12 . 1989, pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979, pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 378 del 27 . 12 . 1989, pag . 9 . ( 5 ) GU n . L 196 del 5 . 7 . 1982, pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 13 del 17 . 1 . 1990, pag . 13 . ( 7 ) GU n . L 281 del 30 . 9 . 1989, pag . 114 . ( 8 ) GU n . L 378 del 27 . 12 . 1989, pag . 23 . ( 9 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968, pag . 4 . ( 10 ) GU n . L 118 del 29 . 4 . 1989, pag . 7 . ( 11 ) GU n . L 213 dell'1 . 8 . 1981, pag . 20 . ( 12 ) GU n . L 164 del 15 . 6 . 1989, pag . 14 . ( 13 ) GU n . L 314 del 10 . 11 . 1982, pag . 26 . ( 14 ) GU n . L 361 del 29 . 12 . 1988, pag . 3 . ( 15 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968, pag . 24 . ( 16 ) GU n . L 61 del 4 . 3 . 1989, pag . 24 . ( 17 ) GU n . L 140 del 5 . 6 . 1980, pag . 1 . ( 18 ) GU n . L 61 del 4 . 3 .

( 1 ) GU n . L 289 del 7 . 10 . 1989, pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 282 dell'1 . 11 . 1975, pag . 19 .

( 3 ) GU n . L 129 dell'11 . 5 . 1989, pag . 12 .

( 4 ) GU n . L 379 del 31 . 12 . 1981, pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 282 del 2 . 10 . 1989, pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 297 del 9 . 11 . 1985, pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 373 del 31 . 12 . 1987, pag . 6 .*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 784/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1990

che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede lo smantellamento automatico e progressivo dei divari monetari negativi creati nell'intervallo tra due riallineamenti nel quadro del sistema monetario europeo; che questo smantellamento comporta, in particolare, un adeguamento dei tassi di conversione agricoli volto a sopprimere, dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva al riallineamento, il 25 % dei divari monetari trasferiti di nuova creazione; che, conformemente ai paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo, i prezzi fissati in ecu e, ove occorra, gli importi fissati in ecu nel quadro della politica agraria comune sono diminuiti nel corso della fase di smantellamento considerata, in modo da neutralizzare l'aumento dei prezzi in moneta nazionale che deriverebbe da tale modificazione dei tassi di conversione agricoli;

considerando che i prezzi fissati in ecu devono essere ridotti mediante l'applicazione del coefficiente riduttore dei prezzi agricoli di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/90 (4); che occorre fissare questo coefficiente; che occorre inoltre modificare analogamente taluni importi fissati in ecu in virtù dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1677/85; che, tuttavia, per evitare distorsioni del mercato, è opportuno tener conto delle disposizioni della normativa comunitaria relative al calcolo dei prezzi e degli importi di cui trattasi;

considerando che i prezzi e gli importi in ecu che dipendono direttamente da altri prezzi fissati in ecu subiscono, direttamente o indirettamente, gli effetti della diminuzione di questi ultimi; che occorre rispettare le relazioni esistenti tra tali prezzi o importi nel quadro delle organizzazioni di mercato;

considerando che i prezzi e gli importi in ecu stabiliti in funzione dei prezzi constatati sul mercato subiscono indirettamente le conseguenze della diminuzione degli altri prezzi fissati in ecu ovvero sono direttamente connessi con la situazione del mercato mondiale; che, per evitare inopportune diminuzioni e per salvaguardare la rappresentatività di tali prezzi e importi in rapporto al mercato, è opportuno non prenderli in considerazione come prezzi fissati in ecu ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 e non applicare loro il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli;

considerando che le misure previste all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 sono motivate soprattutto dall'intento di tenere sotto controllo l'equilibrio dei mercati agricoli; che occorre pertanto, per semplificare l'applicazione amministrativa del regime di smantellamento automatico, non applicare il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli agli importi fissati in ecu che, per la loro natura o il loro valore, non hanno un'incidenza rilevante e diretta sulla produzione, in particolare quelli fissati nel quadro della politica delle strutture agrarie, quelli concernenti le spese di ammasso e gli importi aventi carattere tecnico o amministrativo;

considerando che, per facilitare la gestione amministrativa, è opportuno approvare l'elenco di detti prezzi e importi in tempo utile;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nei termini assegnati dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coefficiente di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3578/88 è fissato a 1,001712.

Articolo 2

Per i settori indicati nell'allegato, i prezzi e gli importi ivi riportati sono divisi per il coefficiente di cui all'articolo 1 e, se del caso, adeguati per garantire il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria relative alle rispettive modalità di calcolo.

Articolo 3

I prezzi e gli importi derivanti dalle modifiche di cui all'articolo 2 vengono precisati con effetto dal termine iniziale di applicazione dell'articolo stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal termine iniziale di applicazione dei tassi di conversione agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 ovvero, alla data di inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991 dei rispettivi prodotti qualora essa sia posteriore al termine suddetto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

(4) GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 24.

ALLEGATO

1.2 // 1. // CEREALI // // Cereali // 1.1. // Prezzo d'intervento e prezzo indicativo per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco, la segala e il sorgo, nonché le maggiorazioni speciali per il frumento tenero e la segala di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (2). // 1.2. // Prezzo d'intervento per il frumento duro, di cui al punto 1.1, applicabile in Spagna. // 1.3. // Prezzo d'entrata dei cereali, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75. // 1.4. // Prezzo d'entrata delle farine, delle semole e dei semolini di cereali, di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75. // 1.5. // Prelievo di corresponsabilità, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75. // 1.6. // Importo complessivo e suddivisione per Stato membro dell'aiuto diretto ai piccoli produttori, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 729/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che stabilisce norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali (3). // 1.7. // Aiuto alla produzione di frumento duro, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75. // 1.8. // Aiuto alla produzione di talune varietà di granturco duro vitreo, di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75. // 1.9. // Aiuto di cui al punto 1.7. applicabile in Spagna. // // Prodotti amidacei // 1.10. // Prezzo minimo delle patate, per tenore di fecola, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1008/86 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/89 (5). // 1.11. // Premio al produttore di fecola di patate, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1008/86. // // Riso // 1.12. // Prezzo d'intervento per il risone e prezzo indicativo per il riso semigreggio, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (7). // 1.13. // Prezzi di cui al punto 1.12. applicabili in Spagna. // 1.14. // Aiuti alla produzione di riso della varietà « indica », di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76. // 1.15. // Prezzo d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e a grani lunghi, di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76. // 1.16. // Prezzo d'entrata delle rotture di riso, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1418/76. // 2. // ZUCCHERO // 2.1. // Prezzo indicativo dello zucchero bianco, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1981, pag. 4. (9) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

// 2.2 // Prezzo d'intervento dello zucchero bianco per le zone non deficitarie, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81. // 2.3. // Prezzo d'intervento dello zucchero bianco per le zone deficitarie, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1785/81. // 2.4. // Prezzo d'intervento dello zucchero greggio, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81. // 2.5. // Prezzo di base della barbabietola, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81. // 2.6. // Prezzo minimo della barbabietola A e della barbabietola B, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81. // 2.7. // Prezzi di cui ai punti 2.2., 2.5. e 2.6., applicabili in Spagna e in Portogallo. // 2.8. // Rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81. // 2.9. // Prezzo d'entrata del melasso, di cui all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81. // 2.10. // Prezzo d'entrata dello zucchero bianco, di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81. // 2.11. // Prezzo d'entrata dello zucchero greggio, di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81. // 3. // GRASSI VEGETALI // // Olio d'oliva // 3.1. // Prezzo indicativo per l'olio d'oliva, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2). // 3.2. // Prezzo d'intervento per l'olio d'oliva, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 136/66/CEE. // 3.3. // Prezzo di cui al punto 3.2., applicabile in Spagna e in Portogallo. // 3.4. // Maggiorazioni e riduzioni del prezzo d'intervento, di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE. // 3.5. // Prezzo rappresentativo del mercato per l'olio d'oliva, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE. // 3.6. // Prezzo d'entrata per l'olio d'oliva, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE. // 3.7. // Aiuti alla produzione dell'olio d'oliva e aiuto a favore dei piccoli produttori, di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE. // 3.8. // Aiuti di cui al punto 3.7., applicabili in Spagna e in Portogallo. // // Colza-girasole // 3.9. // Prezzo indicativo per i semi di colza e di ravizzone e per i semi di girasole, di cui all'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE. // 3.10. // Prezzo d'intervento per i semi di colza e di ravizzone e per i semi di girasole, di cui all'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE. // 3.11. // Prezzi di cui ai punti 3.9. e 3.10., applicabili in Spagna. // 3.12. // Maggiorazione per i semi di colza e di ravizzone cosiddetti « doppio zero » di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE. // // Soia // 3.13. // Prezzo di obiettivo dei semi di soia, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 (4). // 3.14. // Prezzo minimo dei semi di soia, di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1491/85. // 3.15. // Prezzi di cui ai punti 3.13. e 3.14., 15. (4) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

// // Lino // 3.16. // Prezzo di obiettivo dei semi di lino, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4003/87 (2). // 3.17. // Prezzi di cui al punto 3.16., applicabili in Spagna. // 4. // ORTOFRUTTICOLI // // Ortofrutticoli freschi // 4.1. // Prezzo di base e prezzo d'acquisto per tipo di prodotto e per periodo, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (4). // 4.2. // Compensazioni finanziarie, per tipo di varietà, a taluni venditori di arance e mandarini degli Stati membri che hanno elaborato un piano di riconversione, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1130/89 (6). // 4.3. // Prezzo minimo per i produttori di arance, per tipo di varietà, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 (8). // 4.4. // Compensazione finanziaria, per tipo di varietà, ai trasformatori di arance, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69. // 4.5. // Prezzo minimo per i produttori di limoni, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1124/89 (10). // 4.6. // Compensazione finanziaria per i trasformatori di limoni, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77. // 4.7. // Prezzi e compensazioni di cui ai punti 4.3., 4.4, 4.5. e 4.6., applicabili in Spagna e in Portogallo. // 4.8. // Prezzi massimi di ritiro di taluni prodotti, decisi in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72. // 4.9. // Prezzo minimo di vendita delle arance ritirate dal mercato, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2448/77 della Commissione, dell'8 novembre 1977, che fissa le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato e modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 713/87 (12). // 4.10. // Prezzo di riferimento per tipo di prodotto e per periodo, di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1035/72. // 4.11. // Prezzo d'offerta comunitario di cui all'articolo 9. 11. 1977, pag. 5. (12) GU n. L 70 del 13. 3. 1987, pag. 21.

// // Ortofrutticoli trasformati // 4.12. // Aiuti alla produzione di ortofrutticoli per la trasformazione in uve secche, concentrati di pomodoro, pomodori pelati e conservati interi, succo di pomodoro, fichi secchi, prugne, pesche sciroppate, pere Williams e Rocha sciroppate, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 (2). // 4.13. // Aiuti di cui al punto 4.12. per i pomodori trasformati, le prugne, le pesche e le pere Williams e Rocha sciroppate e in succo di frutta, applicabili in Spagna. // 4.14. // Aiuti di cui al punto 4.12. per i pomodori trasformati e le pere Williams e Rocha sciroppate e in succo di frutta, applicabili in Portogallo. // 4.15. // Aiuti alla produzione per la trasformazione di ananassi in conserve, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (4). // 4.16. // Aiuti per le lenticchie, i ceci e le vecce, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 762/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (5). // 4.17. // Prezzo minimo ai produttori di uve secche, di pomodori, fichi, susine d'Ente, pesche e pere Williams e Rocha, destinati alla trasformazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86. // 4.18. // Prezzo di cui al punto 4.17. per i pomodori, le susine d'Ente, le pesche e le pere Williams e Rocha, applicabili in Spagna. // 4.19. // Prezzi di cui al punto 4.17. per i pomodori, per le pere Williams e Rocha, applicabili in Portogallo. // 4.20. // Prezzo minimo ai produttori di ananassi destinati alla trasformazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 525/77. // 4.21. // Prezzo minimo all'importazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86. // 4.22. // Tasse di compensazione da riscuotere, per categoria di prezzi all'importazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86. // 5. // VINO // 5.1. // Prezzi di orientamento di ogni tipo di vino da tavola, di cui all'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 388/90 (7). // 5.2. // Aiuti ai distillatori per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato, prezzo d'acquisto per tipo di alcole neutro consegnato all'intervento e riduzione per l'alcole greggio, partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, alle spese d'intervento, per quanto riguarda la distillazione dei sottoprodotti di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87. // 5.3. // Aiuti ai distillatori per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato, prezzo d'acquisto dell'alcole neutro consegnato all'intervento e riduzione per l'alcole greggio, partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, alle spese di intervento, per quanto riguarda le distillazioni di vini diversi dai vini da tavola, di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87. // 5.4. // Aiuti ai distillatori per tipo di vino distillato e per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato per tipo di vino trattato, per quanto riguarda la distillazione preventiva del vino da tavola, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87. // 5.5. // Aiuti ai distillatori per tipo di vino distillato e per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato per tipo di vino trattato , per quanto riguarda la distillazione di sostegno dei vini da tavola, di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87. n. 1069/89 (9).

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7. (3) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 5. (4) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5. (5) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 5. (6) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (7) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (8) GU n. L 177 dell'1. 7. applicabili in Spagna.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (3) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 152 dell'atto di adesione.

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46. (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1. (6) GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 22. (7) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21. (8) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6. (9) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 23. (10) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 28. (11) GU n. L 285 del

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

(3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 48.

(4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

(5) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76.

(6) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 9.

1.2 // 5.6. // Aiuti ai distillatori per tipo di vino distillato e per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato per tipo di vino trattato, per quanto riguarda la distillazione di garanzia di buon fine dei vini da tavola, di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87. // 5.7. // Aiuti all'impiego di mosti di uve per vinificazione e per l'alimentazione animale, di cui all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87. // 5.8. // Aiuti all'impiego di mosti di uve per la fabbricazione di taluni prodotti in Irlanda e nel Regno Unito, aiuti all'impiego di uve e di mosti di uve per la fabbricazione di succo d'uva, di cui all'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 822/87. // 5.9. // Riduzione del prezzo d'acquisto del vino consegnato per la distillazione, di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87. // 5.10. // Prezzi e importi di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, applicabili in Spagna. // 5.11. // Importi regolatori applicabili negli scambi di taluni prodotti del settore vitivinicolo tra la Comunità dei dieci e la Spagna, previsti dall'atto di adesione, articolo 123, e dal regolamento (CEE) n. 480/86. // 5.12. // Prezzi di riferimento per tipo di vino, di succo o di mosto di uve, di cui all'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87. // 5.13. // Prezzi franco frontiera di riferimento, per tipo di vino, di succo o di mosto di uve e paesi terzi interessati, derivanti dal prezzo di cui al punto 5.12. // 6. // TESSILI // // Lino e canapa // 6.1. // Aiuti per il lino destinato alla produzione di fibre e per la canapa, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 (2). // 6.2. // Importi da trattenere sull'aiuto per promuovere lo smercio dei prodotti di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70. // 6.3. // Aiuti e importi di cui ai punti 6.1 e 6.2, applicabili in Spagna e in Portogallo. // // Bachi da seta // 6.4. // Aiuto per i bachi da seta, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4005/87 (4). // 6.5. // Aiuto di cui al punto 6.4, applicabile in Spagna e in Portogallo. // // Cotone // 6.6. // Prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 (6). // 6.7. // Prezzo minimo per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2169/81. // 7. // ALTRI PRODOTTI VEGETALI // // Sementi // 7.1. // Aiuti alla produzione di sementi, per specie o gruppo di varietà fissati per la campagna di commercializzazione interessata, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (7), modificato da ultimo dal regolamento dell'11. 5. 1989, pag. 35.

// 7.2. // Aiuti di cui al punto 7.1, applicabili in Spagna ed in Portogallo. // 7.3. // Prezzo di riferimento del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2358/71. // // Tabacco // 7.4. // Prezzi di obiettivo per varietà, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 203/90 (2). // 7.5. // Prezzo di intervento e prezzo di intervento derivato per il tabacco in colli, per varietà, di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 727/70. // 7.6. // Premio per varietà, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70. // // Semi di canapa // 7.7. // Aiuto per i semi di canapa, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa (3). // // Floricoltura // 7.8. // Prezzi minimi all'esportazione, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3991/87 (5). // // Luppolo // 7.9. // Aiuti ai produttori di luppolo, per i gruppi di varietà aromatiche, amare e altre, di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (7). // // Foraggi essiccati // 7.10. // Prezzo di obiettivo dei foraggi essiccati, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (9). // 7.11. // Prezzo di cui al punto 7.10, applicabile in Spagna. // 7.12. // Divario tra l'aiuto per i foraggi disidratati e l'aiuto per i foraggi essiccati diversamente, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1117/78. // // Piselli, fave, favette e lupini dolci // 7.13. // Prezzo di obiettivo per i piselli, le fave e le favette, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (11). // 7.14. // Prezzi limite per l'aiuto per i piselli, le fave e le favette, nonché per i lupini dolci, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1431/82. // 7.15. // Prezzi minimi per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, di cui all'articolo 3, 4. 1988, pag. 16.

// 8. // LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI // // Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari // 8.1. // Prezzo indicativo del latte di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2). // 8.2. // Prezzo d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68. // 8.3. // Prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere e il burro di cui al punto 6.2, applicabile in Spagna. // 8.4. // Prezzo di entrata di taluni prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68. // 8.5. // Importi che adeguano il prezzo di entrata per i prodotti che rientrano nel gruppo II di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2915/79 del consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3884/89 (4). // 8.6. // Valori franco frontiera di taluni formaggi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 107/90 (6). // 8.7. // Prelievo speciale applicabile al burro neozelandese di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/89 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3894/89 (8). // 8.8. // Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68. // 8.9. // Forcella entro cui è fissato l'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali, di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/89 (10). // 8.10. // Aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere destinati all'alimentazione animale, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68. // 8.11. // Aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/89 (12). // 8.12. // Aiuto per il burro acquistato dai beneficiari di assistenza sociale, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2990/82 della Commissione (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4109/88 (14). // 9. // ALTRI PRODOTTI ANIMALI // // Carni bovine // 9.1. // Prezzo di orientamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (16). // 9.2. // Prezzo di intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68. // 9.3. // Premio speciale per i bovini maschi, di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68. // 9.4. // Premi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1989, pag. 43.

// // Carni ovine e caprine // 9.5. // Prezzi di base per le carcasse di ovini, fresche o refrigerate e prezzi di base stagionalizzati, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1). // 9.6. // Livello guida e livello guida stagionalizzato, di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89. // // Carni suine // 9.7. // Prezzo di base del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (3). // 10. // PRODOTTI DELLA PESCA // 10.1. // Prezzi di orientamento, per prodotto e per periodo, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 (5). // 10.2. // Prezzo di ritiro comunitario e prezzo di vendita comunitario, di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3796/81. // 10.3. // Valore forfettario da detrarre dalla compensazione finanziaria, di cui all'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3796/81. // 10.4. // Prezzi di orientamento per prodotti, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3796/81. // 10.5. // Prezzo alla produzione comunitaria di tonno, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3796/81. // 10.6. // Prezzo minimo garantito di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3940/87 (7). // 10.7. // Indennità compensativa per le sardine del Mediterraneo, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85. // 10.8. // Prezzi di riferimento di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento (CEE) n. 3796/81. // 10.9. // Prezzi di riferimento per il commercio intracomunitario delle sardine dell'Atlantico e delle acciughe, di cui agli articoli 170 e 357 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo. (CEE) n. 1239/89 (8).

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34. (3) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48. (5) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (6) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7. (7) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. (8) GU n. L 128 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 10. (3) GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2. (4) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1. (5) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 19. (6) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (7) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1. (8) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (9) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1. (10) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (11) GU n. L 110 del 29. n. 573/89 (18).

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 9. (5) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1. (6) GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 13. (7) GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 114. (8) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 23. (9) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4. (10) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 7. (11) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20. (12) GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 14. (13) GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26. (14) GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 3. (15) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (16) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 24. (17) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1. (18) GU n. L 61 del 4. 3.

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 19.

(3) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(4) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(5) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.

(6) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.

(7) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.

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