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Document 31990R0763

    REGOLAMENTO (CEE) N. 763/90 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1990 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese e chiude la procedura relativa alle importazioni dei medesimi prodotti originari della Repubblica di Corea

    GU L 83 del 30.3.1990, p. 36–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/1002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/763/oj

    31990R0763

    REGOLAMENTO (CEE) N. 763/90 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1990 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese e chiude la procedura relativa alle importazioni dei medesimi prodotti originari della Repubblica di Corea

    Gazzetta ufficiale n. L 083 del 30/03/1990 pag. 0036 - 0044


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    REGOLAMENTO (CEE) N. 763/90 DELLA COMMISSIONE

    del 26 marzo 1990

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese e chiude la procedura relativa alle importazioni dei medesimi prodotti originari della Repubblica di Corea

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 9 e 11,

    previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

    considerando quando segue:

    A. PROCEDURA

    (1) Nel luglio 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia scritta, da parte del comitato di coordinamento delle industrie di metalli non ferrosi della Comunità europea, a nome dei produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso.

    La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e del relativo pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura.

    Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso di cui al codice NC 2849 90 30, originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea.

    (2) La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori nonché i ricorrenti.

    Essa ha invitato le parti interessate a rispondere ai questionari inviati, dando loro la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite.

    (3) Tutti i produttori comunitari ricorrenti hanno risposto ai questionari, hanno rese note le loro osservazioni per iscritto e hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.

    (4) Nessuna delle tre principali organizzazioni d'esportazione cinesi o delle loro venti agenzie regionali, né alcuno degli otto produttori cinesi ai quali la Commissione aveva inviato il questionario, hanno rispedito quest'ultimo compilato, anche solo parzialmente. In compenso la « China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters », in appresso denominata « Camera di commercio cinese », si è fatta conoscere dalla Commissione e ha manifestato l'intenzione di rispondere ai questionari a nome degli esportatori e dei produttori cinesi sopraindicati. la Camera di commercio cinese ha chiesto e ottenuto dalla Commissione due proroghe allo scopo di preparare la risposta ai questionari. Nondimeno, allo scadere delle stesse la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta ai questionari veri e propri, ma soltanto argomentazioni di carattere generale.

    La Camera di commercio cinese ha altresì chiesto e ottenuto un'audizione, nel corso della quale ha presentato le proprie argomentazioni, tanto di carattere generale, quanto in relazione ad un altro prodotto intermedio del tungsteno, oggetto di un'inchiesta antidumping separata.

    Nessuna delle nove società indicate nella denuncia come importatrici di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese ha risposto ai questionari inviati dalla Commissione.

    (5) Il produttore/esportatore coreano, la società Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC), Seul e Daegu, ha inviato alla Commissione una risposta completa ai questionari, a nome proprio e di quello dei suoi uffici di vendita insediati nella Comunità.

    La società KTMC ha inoltre chiesto e ottenuto un'audizione e ha comunicato le proprie osservazioni per iscritto, in particolare per quanto riguarda la propria responsabilità nel pregiudizio addotto dai ricorrenti.

    (6) Di conseguenza, per le parti che non hanno risposto, né si sono manifestate in alcun altro modo, le conclusioni sono state stabilite, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE)

    n. 2423/88, sulla base dei dati disponibili, nella fattispecie le informazioni ottenute presso il ricorrente, nonché i dati statistici ufficiali della Comunità.

    (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via preliminare il dumping e il relativo pregiudizio presso le parti che hanno accettato di collaborare. A questo scopo essa ha effettuato controlli in loco presso:

    a) Produttori comunitari:

    - Hermann C. Stark Berlin, GmbH & Co. KG, Duesseldorf e Goslar, Repubblica federale di Germania,

    - Murex Ltd, Rainham, Regno Unito,

    - Eurotungstène Poudres SA, Grenoble, Francia;

    b) Produttore/esportatore coreano:

    - Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC), Seul e Daegu;

    La Commissione ha svolto altresì un'inchiesta presso il produttore del paese di riferimento indicato dal ricorrente; la ditta Wolfram Bergbau- und Huettengesellschaft GmbH, Vienna, Austria.

    (8) L'inchiesta sulle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 1988.

    Nell'ambito della presente procedura il termine di un anno previsto dall'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 è stato superato a causa della durata delle consultazioni in seno al comitato consultivo.

    B. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO - INDUSTRIA COMUNITARIA

    (9) Il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso sono composti di tungsteno e di carbonio prodotti mediante trattamento termico (rispettivamente mediante carburazione e mediante fusione).

    Si tratta di prodotti intermedi utilizzati nella fabbricazione di pezzi in metalli duri (utensili da taglio in carburo cementato, pezzi di usura e utensili da perforazione, ecc).

    (10) I prodotti in questione, che rientrano nel codice NC 2849 90 30, presentano caratteristiche chimiche identiche e appartengono allo stesso stadio della catena di produzione del tungsteno, situato tra il tungsteno metallico in polvere e i prodotti in carburi cementati. È opportuno notare altresì che questi prodotti sono destinati ad usi industriali simili.

    La Commissione ritiene che il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso possano essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88, dato che:

    - la loro composizione chimica è identica (circa 94 % circa di tungsteno metallico e 6 % di carbonio),

    - e le loro utilizzazioni finali sono simili.

    Inoltre, secondo le informazioni raccolte dalla Commissione, i prodotti esportati dalla Repubblica popolare cinese e dalla Repubblica di Corea e quelli fabbricati dai produttori comunitari possono essere considerati prodotti simili a norma del suddetto articolo 2.

    (11) La Commissione ha constatato che, nel periodo di riferimento, i produttori comunitari a nome dei quali la denuncia è stata presentata, hanno fabbricato gran parte (circa l'85 %) della produzione comunitaria di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso.

    La Commissione ha ritenuto pertanto che i produttori comunitari, a nome dei quali la denuncia è stata presentata, costituiscono l'industria comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    C. VALORE NORMALE

    1. Repubblica di Corea

    a) Carburo di tungsteno

    (12) Nel periodo di riferimento le esportazioni coreane nella Comunità, di cui al codice NC 2849 90 30, sono state costituite per il 98,7 % da carburo di tungsteno. La Commissione ha constatato che nel periodo di riferimento:

    - la società KTMC aveva venduto carburo di tungsteno sul mercato interno,

    - le vendite sul mercato interno erano state realizzate con profitto e in quantità sufficienti a consentire un valido confronto.

    La Commissione ha pertanto stabilito il valore normale del carburo di tungsteno sulla base del prezzo delle vendite effettuate sul mercato interno nei primi nove mesi del 1988.

    b) Carburo di tungsteno fuso

    (13) Nel periodo di riferimento il carburo di tungsteno fuso ha rappresentato l'1,3 % delle vendite della Repubblica di Corea nella Comunità per il prodotto di cui al codice NC 2849 90 30.

    Dato che nel periodo dell'inchiesta la società KTMC non ha venduto carburo di tungsteno sul mercato interno, la Commissione ha determinato il valore normale in base al valore costruito stabilito sommando al costo di produzione un congruo margine di utile.

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. C 322 del 15. 12. 1988, pag. 7.

    Il costo di produzione è stato ottenuto sommando tutti i costi, fissi e variabili, relativi:

    - ai materiali (ciò ha portato a stabilire il costo di produzione del minerale/concentrato di tungsteno che la KTMC estrae dalla sua miniera di Sang Dong),

    - e alla fabbricazione nel paese d'origine.

    Questi costi sono stati maggiorati delle spese di vendita, delle spese amministrative e di altre spese generali, stabilite, in mancanza di dati relativi ad altri produttori o esportatori nel paese d'origine, facendo riferimento alle vendite di carburo di tungsteno effettuate dalla KTMC sul mercato interno nel periodo di riferimento.

    Per quanto riguarda il margine di utile si è ritenuto opportuno, per il carburo di tungsteno fuso, fare ugualmente riferimento alle vendite interne di carburo di tungsteno.

    2. Repubblica popolare cinese

    (14) Per stabilire l'esistenza di un dumping la Commissione ha dovuto tenere conto del fatto che questo paese non ha un'economia di mercato e, pertanto, ha dovuto basare i propri calcoli sul valore normale dei prodotti in questione in un paese a economia di mercato; a questo scopo il ricorrente aveva proposto un valore costruito stabilito sulla base dei costi di produzione in Austria.

    (15) La Commissione ha tuttavia constatato che il produttore austriaco non fabbricava carburo di tungsteno fuso. Inoltre, i rappresentanti della Camera di commercio cinese si sono opposti alla proposta del ricorrente, facendo notare che la struttura economica dell'Austria era diversa da quella della Repubblica popolare cinese, senza tuttavia proporre un altro paese di riferimento.

    (16) La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno stabilire il valore normale per il carburo di tungsteno ed il carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese sulla base dei dati raccolti durante l'inchiesta sull'esportatore sudcoreano, dato che:

    - i prodotti esportati dalla Repubblica popolare cinese e quelli fabbricati dal produttore sudcoreano potevano essere considerati simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88;

    - le norme tecniche dei prodotti coreani erano paragonabili a quelle della Repubblica popolare cinese;

    - vi è meno differenza tra l'economia coreana e quella cinese di quanto non ve ne sia tra l'economia austriaca e quella cinese.

    (17) Tuttavia, dato che il prezzo all'esportazione per la Repubblica popolare cinese doveva essere determinato in base alle informazioni pubblicate da Eurostat, nelle quali non si fa distinzione (come del resto nelle statistiche nazionali degli Stati membri) tra il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso, e, poiché non vi era motivo di ritenere che le vendite cinesi dei prodotti in questione fossero diverse dalle vendite coreane di prodotti simili, è sembrato opportuno stabilire un valore normale valido per entrambi i tipi di carburi.

    A questo scopo la Commissione ha giudicato utile basarsi sui dati disponibili relativi alla ripartizione tra il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso negli scambi della Comunità con i paesi terzi.

    In mancanza di informazioni da parte degli esportatori della Repubblica popolare cinese e degli importatori comunitari, la sola informazione disponibile in merito riguardava la Repubblica di Corea. La Commissione ha ritenuto opportuno e non irragionevole considerare che la proporzione di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso di cui al codice NC 2849 90 30 esportata dalla Repubblica popolare cinese era analoga ai dati indicati per la Repubblica di Corea.

    Ciò ha portato a calcolare il valore normale per la Repubblica popolare cinese sulla base di una media:

    - del prezzo interno medio ponderato del carburo di tungsteno venduto dall'esportatore sudcoreano nel periodo di riferimento,

    - e del valore costruito del carburo di tungsteno fuso stabilito per l'esportatore sudcoreano sulla base delle sue spese di produzione nello stesso periodo.

    Questa media è stata calcolata sulla proporzione dei due tipi di carburo venduti nella Comunità dall'esportatore sudcoreano nei primi nove mesi del 1988.

    Nei confronti di questa proposta non è stata sollevata alcuna obiezione.

    D. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

    1. Repubblica di Corea

    (18) Anche se effettuate tramite i rispettivi uffici di collegamento insediati nella Comunità, tutte le esportazioni della KTMC costituiscono vendite dirette ad importatori indipendenti comunitari. In realtà questi uffici di collegamento hanno il solo compito di effettuare l'analisi di mercato e di predisporre le fatture definitive per conto della KTMC, senza tuttavia mai svolgere funzioni di importatore. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto calcolato sulla base dei prezzi realmente pagati o da pagare per il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso venduti all'esportazione verso la Comunità, al netto di tasse, sconti e abbuoni effettivamente concessi e direttamente connessi alle vendite in questione.

    A questo scopo la Commissione ha verificato tutte le operazioni commerciali realizzate nel periodo dell'inchiesta.

    2. Repubblica popolare cinese

    (19) In mancanza di risposta da parte di esportatori e produttori cinesi, nonché degli importatori comunitari, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai dati disponibili, ossia le informazioni relative ai prezzi medi pubblicati da Eurostat (cif, frontiera comunitaria).

    E. CONFRONTO

    1. Repubblica di Corea

    (20) Per confrontare i valori normali del carburo di tungsteno e del carburo di tungsteno fuso con i prezzi all'esportazione degli stessi, la Commissione ha tenuto conto, in particolare, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, quali le condizioni di credito, le spese di trasporto, di assicurazione, di movimentazione e gli altri costi accessori.

    (21) Per le spese di vendita si è proceduto ad un opportuno adeguamento per tener conto delle spese sostenute dalla KTMC attraverso i suoi uffici di collegamento insediati nella Comunità.

    (22) Per tutti gli adeguamenti ci si è basati sui dati verificati in occasione del controllo in loco. I confronti sono stati effettuati caso per caso, allo stadio franco fabbrica.

    2. Repubblica popolare cinese

    (23) Per confrontare il valore normale con il prezzo all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

    Infatti, il valore normale era stato stabilito allo stadio franco fabbrica, mentre il prezzo all'esportazione risultante dal prezzo medio pubblicato da Eurostat (cif frontiera comunitaria) comprendeva spese sostenute tra il momento in cui le merci erano uscite dalle fabbriche cinesi e quello in cui erano state introdotte nella Comunità.

    A questo proposito, in mancanza di collaborazione da parte degli esportatori e produttori cinesi, nonché degli importatori comunitari, i necessari adeguamenti, relativi in particolare al nolo marittimo, alle spese di assicurazione e movimentazione nonché alle spese di vendita, sono stati effettuati sulla base dei dati raccolti durante l'inchiesta relativa alla Repubblica di Corea.

    (24) Il confronto è stato fatto allo stadio franco fabbrica, su una base globale per l'intero periodo di riferimento.

    F. MARGINI DI DUMPING

    (25) Dall'esame preliminare risulta l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Corea, con un margine pari alla differenza tra i valori normali stabiliti e i prezzi all'esportazione nella Comunità.

    (26) I margini di dumping medi ponderati, calcolati in base al prezzo cif frontiera comunitaria del carburo di tungsteno e del carburo di tungsteno fuso, ammontano a:

    - 73,13 % per la Repubblica popolare cinese,

    - 48,20 % per la Repubblica di Corea.

    G. PREGIUDIZIO

    1. Volume e quote di mercato

    a) Repubblica di Corea

    (27) I dati relativi al volume delle vendite nella Comunità di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso indicati dalla società KTMC nella sua risposta al questionario erano leggermente più elevati di quelli relativi alle importazioni originarie della Corea pubblicati da Eurostat.

    Considerate le prove relative alle vendite nella Comunità di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso presentate dalla KTMC in occasione del controllo in loco, la Commissione ha ritenuto che, ai fini della presente inchiesta, si dovessero prendere in considerazione i dati relativi alle consegne effettive della KTMC nella Comunità, negli anni dal 1984 al 1987 e nei primi nove mesi del 1988, invece dei dati pubblicati da Eurostat e riportati nella denuncia.

    (28) Da ciò risulta che le importazioni dei prodotti in questione originarie della Corea, che nel 1986 erano state pari a 257 t, sono scese a 126 t nel periodo di riferimento, cioè a un livello, calcolato su base annua, inferiore a quello raggiunto in ogni anno del periodo compreso tra il 1985 e il 1987.

    Per quanto riguarda la quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni sudcoreane dei prodotti in questione, la Commissione ha giudicato opportuno valutarla sulla base dei quantitativi complessivi commercializzati all'interno della Comunità (ossia sommando le vendite dei produttori comunitari a tutte le importazioni originarie dei paesi terzi).

    Su questa base di calcolo, risulta che le importazioni originarie della Corea, che rappresentavano il 6,6 % nel 1984 e avevano raggiunto il 9,4 % nel 1986, sono ora scese al 5,7 %.

    b) Repubblica popolare cinese

    (29) In base ai dati pubblicati da Eurostat, che costituiscono la migliore informazione disponibile nel caso della Cina, le importazioni cinesi sono nettamente aumentate passando da 7 t nel 1984 a 100 t nel 1987 e a 117 t nel periodo di riferimento.

    In termini di quota di mercato, valutata sulle basi indicate al considerando precedente, queste importazioni, che rappresentavano lo 0,29 % nel 1984, sono salite al 3,9 % nel 1987 per raggiungere il 5,3 % nel periodo di riferimento.

    c) Altri paesi fornitori

    (30) Le importazioni originarie degli altri paesi terzi sono rimaste stabili nel periodo dal 1984 al 1988 (mantenendosi intorno alle 1 200 t medie annue).

    2. Prezzi

    (31) Nel periodo tra il 1984 e il 1988 l'esportatore coreano ha ridotto i suoi prezzi di vendita nella Comunità dell'1,7 %; ciò costituisce una riduzione limitata rispetto alla tendenza generale al ribasso dei prezzi delle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso nello stesso periodo, che è stata pari al 16,5 %.

    (32) Nel periodo 1984-1988 gli esportatori della Repubblica popolare cinese considerati complessivamente hanno ridotto i loro prezzi di vendita nella Comunità di oltre il 41 %.

    (33) Per quanto riguarda le differenze tra, da un lato, il prezzo di vendita, nella Comunità, del carburo di tungsteno e del carburo di tungsteno fuso della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea e, dall'altro, quello dei produttori comunitari, la Commissione ha confrontato il prezzo medio dei prodotti importati dalla Cina e il prezzo di vendita medio ponderato dei prodotti importati dalla Corea (allo stadio franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto) con il prezzo di vendita medio ponderato, escluso il trasporto, dei prodotti venduti dai produttori comunitari.

    Da questo confronto la Commissione ha potuto constatare che i produttori comunitari non avevano potuto seguire i prezzi stabiliti sul mercato dagli esportatori cinesi e che, di conseguenza, le differenze di prezzo nel periodo di riferimento avevano raggiunto il 35,34 % per gli esportatori della Repubblica popolare cinese. Per quanto riguarda invece l'esportatore coreano e cioè la KTMC, questa differenza è stata limitata al 3,73 %.

    3. Altri fattori economici da prendere in considerzaione

    a) Produzione

    (34) La Commissione ha constatato che la produzione comunitaria di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso aveva avuto il seguente andamento: predendo come base l'indice 1984 = 100, la produzione è stata di 101 nel 1985, 100 nel 1986, 83 nel 1987 e 96 nel periodo di riferimento. Questi dati mettono in luce una leggera ripresa della produzione comunitaria nel 1988 rispetto all'anno precedente, la quale tuttavia non ha potuto ritrovare il livello raggiunto nel periodo 1984-1986.

    b) Utilizzazione della capacità

    (35) Il tasso di utilizzazione della capacità dei produttori comunitari, calcolato sulla base della capacità effettivamente disponibile in ogni anno del periodo 1984-1987 e nel periodo di riferimento, è sceso tra il 1984 e il 1987, passando dall'81 al 62 %, ed è risalito al 76 % nei primi nove mesi del 1988.

    (36) La Commissione ha cercato una spiegazione di questo relativo miglioramento del tasso di utilizzazione della capacità dei produttori comunitari nel periodo di riferimento e ha constatato che esso corrispondeva ad un aumento della loro attività detta di « trasformazione ».

    Questa attività si basa su contratti di servizio, in forza dei quali i produttori comunitari trasformano in carburo di tungsteno la materia prima di proprietà di un cliente.

    La Commissione ha constatato che questa attività era connessa all'esistenza di scorte di minerale/concentrato di tungsteno, generalmente cinese, acquistate e sdoganate da alcuni operatori, e non corrispondeva alla principale attività delle società in questione.

    Pertanto, la Commissione ha ritenuto che il relativo miglioramento dell'utilizzazione della loro capacità da parte dei produttori comunitari nel periodo di riferimento non corrispondeva ad un'evoluzione positiva duratura e reale e non rimetteva in questione la pertinenza delle constatazioni fatte sul periodo 1984-1987.

    c) Scorte

    (37) La Commissione ha constatato che le scorte erano leggermente aumentate nel periodo 1984-1988. Infatti, mentre nel 1984 esse rappresentavano soltanto sei settimane di produzione, nel periodo di riferimento esse corrispondevano a due mesi di produzione. d) Vendite

    (38) Le vendite di produttori comunitari sul mercato della Comunità sono diminuite dopo il 1984 e hanno raggiunto il loro livello più basso nel 1987. Nel periodo di riferimento esse sono leggermente migliorate a seguito di una ripresa del mercato.

    e) Quota di mercato

    (39) La quota di mercato dei produttori comunitari, calcolata sulle stesse basi di riferimento della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea, è diminuita passando dal 51 % nel 1984 al 43,6 % nel 1987 e al 46,9 % nei primi nove mesi del 1988, mentre il volume degli scambi di carburi di tungsteno nella Comunità, dopo una fluttuazione tra il 1984 e il 1987, era aumentato nel periodo di riferimento rispetto all'anno precedente.

    f) Prezzi

    (40) I produttori comunitari non sono stati in grado di seguire i prezzi stabiliti sul mercato dagli esportatori cinesi di carburi di tungsteno. Di conseguenza, la loro quota di mercato si è ridotta ed essi hanno raggiunto il limite della loro capacità di resistenza alle pressioni sui prezzi esercitate dai fornitori cinesi. Date tali circostanze, i produttori comunitari non hanno altra alternativa che continuare a perdere quote di mercato oppure abbassare i prezzi, con tutti i rischi che l'una o l'altra soluzione potrebbero comportare per la loro redditività e, a lungo termine, per la loro vitalità.

    g) Utili

    (41) La Commissione ha constatato che i risultati finanziari della produzione comunitaria erano peggiorati nel periodo 1986-1987 ed erano parzialmente migliorati nel periodo di riferimento. A questo proposito, anche nel contesto dei risultati finanziari è pertinente l'argomentazione di cui al considerando 36 in merito alla loro attività di trasformazione.

    La Commissione ha potuto infatti stabilire che la maggior parte degli utili (o il contenimento delle perdite) della produzione comunitaria era dovuta alla buona redditività dell'attività di trasformazione.

    4. Possibilità di cumulo

    (42) Per determinare le conseguenze delle importazioni a prezzi di dumping sulla produzione comunitaria, la Commissione ha esaminato gli effetti di tutte le importazioni in dumping originarie dei due paesi ai quali si riferisce la presente inchiesta.

    Dato che l'esportatore coreano di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso, la società KTMC, aveva fatto presente, in un promemoria allegato alla sua risposta al questionario, che le importazioni dalla Cina e dalla Corea non dovevano essere considerate globalmente, ma valutate separatamente, la Commissione ha cercato di determinare se questo cumulo fosse o no necessario.

    A questo scopo, e in mancanza di differenze notevoli che incidessero sulla confrontabilità dei prodotti cinesi e coreani, la Commissione ha valutato in che misura tali importazioni avessero contribuito al grave pregiudizio subito dalla Comunità. Sono stati esaminati il volume delle importazioni, le rispettive quote di mercato degli esportatori cinesi e coreano, la tendenza (all'aumento o alla diminuzione) di dette quote di mercato nonché la politica applicata dagli esportatori nello stabilire i prezzi.

    Per quanto riguarda i quantitativi importati e le quote di mercato, la Commissione ha constatato che nel periodo di riferimento essi erano comparabili.

    La Commissione ha dovuto tuttavia ammettere che questi dati corrispondevano in realtà a tendenze diametralmente opposte. Infatti, mentre tra il 1986 e il 1987 le importazioni cinesi sono triplicate e sono ulteriormente aumentate di oltre l'80 % tra il 1987 e il 1988, le importazioni coreane sono rimaste stabili tra il 1985 e il 1987 e sono diminuite di circa il 20 % tra il 1987 e il 1988.

    La Commissione ha constatato altresì che gli esportatori cinesi avevano moltiplicato la loro quota di mercato per 3,4 tra il 1986 e il 1987 e che questa quota era aumentata di oltre il 35 % tra il 1987 e il 1988, mentre l'esportatore coreano aveva perduto oltre il 40 % della sua quota di mercato tra il 1987 e il periodo di riferimento. Se si confrontano i dati del 1985 con quelli del periodo di riferimento (calcolati su base annua), risulta che l'esportatore coreano ha subito una perdita di quota di mercato di oltre il 30 % e che questa perdita corrisponde a una quota di mercato detenuta da vari anni.

    Quanto alla politica dei prezzi, descritta nei particolari nel considerando 33, la Commissione ha rilevato differenze molto nette:

    - da un lato, in termini di tenuta dei prezzi tra il 1984 e il 1988, dato che i prezzi di vendita praticati nella Comunità dall'esportatore sudcoreano sono rimasti praticamente stabili, mentre quelli degli esportatori cinesi sono nettamente diminuiti;

    - dall'altro, in termini di sottoquotazioni rilevate nel periodo di riferimento, poiché la differenza di prezzo imputabile all'esportatore sudcoreano è stata in media del 3,5 %, e pertanto relativamente modesta, mentre quella degli esportatori cinesi complessivamente considerati si è fissata a oltre il 35 %.

    Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che, dato il livello dei prezzi, i prodotti cinesi e coreani non possono essere considerati in concorrenza e che pertanto la strategia di commercializzazione degli esportatori cinesi e coreano è diversa.

    Per i motivi di cui sopra, la Commissione ha ritenuto opportuno trattare separatamente il pregiudizio causato alla produzione comunitaria dagli importatori di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea.

    5. Causalità e altri fattori

    (43) La Commissione ha esaminato l'andamento del volume e dei prezzi delle importazioni effettuate in dumping (separatamente per la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Corea) in relazione a quello delle vendite e della quota di mercato della produzione comunitaria.

    Per quanto riguarda il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese, dall'esame si è potuto constatare una concomitanza tra lo sviluppo delle importazioni cinesi e il deterioramento delle vendite e delle quote di mercato dei produttori comunitari.

    Per quanto riguarda invece le importazioni dei prodotti in questione originari della Repubblica di Corea, l'esame ha messo in evidenza una relativa stabilità dei prezzi e una sottoquotazione molto limitata nonché una netta tendenza alla contrazione, in termini di volume come di quota di mercato, che non consentono di imputare a queste importazioni gran parte del pregiudizio subito dalla produzione comunitaria.

    (44) La Commissione ha verificato altresì se il pregiudizio subito dalla produzione comunitaria sia stato causato da altri fattori, quali il volume e il prezzo delle importazioni originarie di altri paesi terzi o la contrazione della domanda.

    A questo proposito, la Commissione ha constatato che:

    - il volume delle forniture e le quote di mercato degli altri paesi terzi (in particolare l'Austria e gli Stati Uniti) tradizionali fornitori di carburi di tungsteno alla Comunità era rimasto stabile nel periodo tra il 1984 e il 1988;

    - in base ai dati disponibili i prezzi di vendita nella Comunità praticati dagli esportatori di questi paesi non potevano essere considerati prezzi di dumping e non rivelavano una sottoquotazione significativa rispetto ai prezzi della produzione comunitaria;

    - il consumo di carburi di tungsteno nella Comunità, dopo aver subito fluttuazioni tra il 1984 e il 1987, era aumentato nel periodo di riferimento rispetto all'anno precedente.

    Dato quanto sopra, la Commissione ritiene che il pregiudizio subito dalla produzione comunitaria non possa essere imputato a questi fornitori, che pure detengono da alcuni anni una quota notevole del mercato comunitario, ma che non sembrano aver ricorso a pratiche commerciali sleali per conservarla.

    (45) In relazione a quanto sopra, è stato accertato che, nel periodo di riferimento, le importazioni a prezzi di dumping sono andate a vantaggio quasi esclusivo, in termini di volume come di quota di mercato, della Repubblica popolare cinese.

    6. Conclusione

    (46) Sulla base di dati particolareggiati di cui ai considerando da 34 a 41, la Commissione ha ritenuto che le importazioni cinesi a prezzo di dumping, considerate separatamente, hanno causato un grave pregiudizio alla produzione comunitaria in questione. Infatti, la loro incidenza si è fatta sentire soprattutto:

    - sul volume delle vendite e sulla quota di mercato della suddetta produzione,

    - sull'attività stessa del settore dei prodotti intermedi del tungsteno, in quanto queste importazioni, scarse fino al 1986, da dopo il 1987 hanno invaso il mercato comunitario. Questa penetrazione è aumentata ulteriormente nel 1988 e rischia di avere un ulteriore forte sviluppo in futuro, dato il tasso di aumento delle esportazioni nella Comunità registrato tra il 1984 e il periodo di riferimento, e considerate le capacità disponibili nella Repubblica popolare cinese secondo le informazioni raccolte durante l'inchiesta.

    (47) Quanto alle importazioni dalla Repubblica di Corea, la Commissione non ha constatato sottoquotazioni di rilievo rispetto ai prezzi dei produttori comunitari e l'esame del loro andamento ha messo in evidenza una netta tendenza alla contrazione, in termini di volume come di quota di mercato.

    Di conseguenza, la Commissione ritiene che queste importazioni non abbiano causato grave pregiudizio alla produzione comunitaria in questione. H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (48) Alcune imprese di trasformazione che utilizzano prodotti intermedi del tungsteno, soprattutto sotto forma di carburi, per fabbricare pezzi in metalli duri (soprattutto utensili da taglio in carburo cementato, pezzi di usura e utensili da perforazione) hanno fatto presente che l'instaurazione di misure protettive sarebbe contraria all'interesse della Comunità.

    I rappresentanti di queste industrie sostengono che le misure di protezione sul carburo di tungsteno e sul carburo di tungsteno fuso, aumentando il costo di questi prodotti nella Comunità e di conseguenza quello dei prodotti situati a valle nella catena di produzione del tungsteno, ne diminuirebbero la competitività.

    (49) La Commissione non contesta la validità di questa argomentazione per quanto riguarda le prospettive a breve termine. Essa ritiene invece che l'obiezione avanzata non tenga conto delle prospettive a medio e a lungo termine per tutta l'industria comunitaria del tungsteno.

    Infatti, in mancanza di misure volte a controbilanciare le conseguenze delle importazioni cinesi a prezzo di dumping, i fabbricanti comunitari saranno costretti a diminuire la produzione di carburi di tungsteno, prodotti che costituiscono l'ultimo stadio, e pertanto il più delicato, della catena dei prodotti intermedi del tungsteno. Questa riduzione di campo d'attività costituirà una minaccia per tutto il settore e, di conseguenza, anche per la loro vitalità a lungo termine.

    Nel contempo, la posizione degli esportatori cinesi diventerà sempre più dominante in questo particolare settore, con tutte le conseguenze negative prevedibili sulla competitività dei produttori comunitari situati a valle (in particolare i produttori di pezzi in metallo duro).

    (50) La Commissione rileva che, in generale, le misure antidumping hanno lo scopo di ovviare alle distorsioni di concorrenza dovute a pratiche commerciali sleali e, nello stesso tempo, di riportare sul mercato comunitario una situazione di concorrenza aperta e leale, essenzialmente nell'interesse generale della Comunità.

    Nel caso in esame, misure nei confronti delle importazioni cinesi di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso avrebbero precisamente lo scopo di ripristinare tale situazione sul mercato della Comunità. Gli inconvenienti a breve termine per le industrie situate a valle, inconvenienti non ignorati dalla Commissione, dovrebbero essere compensati dai vantaggi che può rappresentare una produzione comunitaria di carburi di tungsteno che rimanga vitale.

    (51) La Commissione ritiene infine opportuno non dimenticare che i prezzi vantaggiosi di cui gli acquirenti hanno finora goduto sono il frutto di pratiche commerciali sleali e che non vi è alcuna ragione che ne autorizzi il mantenimento.

    (52) Considerato quanto sopra, la Commissione ha concluso che l'interesse della Comunità esige l'istituzione di misure volte ad eliminare il grave pregiudizio causato alla produzione comunitaria dalle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese.

    Per evitare che il pregiudizio si aggravi prima della fine della procedura, queste misure dovrebbero assumere la forma di un dazio antidumping provvisorio.

    I. DAZIO PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

    (53) Per determinare l'aliquota del dazio provvisorio, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio.

    A questo scopo, essa ha confrontato il prezzo all'importazione del carburo di tungsteno e del carburo di tungsteno fuso originari della Republica popolare cinese con il costo di produzione del fabbricante più rappresentativo della Comunità, maggiorato di un equo margine di profitto.

    Il produttore comunitario rappresentativo è stato scelto in base alla dimensione della società, all'efficienza degli impianti nonché ai costi di produzione globali.

    Il costo di produzione è stato stabilito sommando, da un lato, il costo del minerale/concentrato di tungsteno acquistato dal produttore nel periodo di riferimento e, dall'altro, le sue spese di trasformazione sostenute nello stesso periodo.

    Quanto al margine di profitto, è stato ritenuto ragionevole fissarlo al 10 % del costo di produzione. Questo margine è parso il minimo necessario per consentire ad un produttore di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso di continuare a far funzionare una fabbrica in condizioni tecniche accettabili e per consentirgli una redditività del capitale investito abbastanza simile a quella generalmente richiesta nel settore considerato. Il costo di produzione, maggiorato del suddetto margine di utile, è stato confrontato al prezzo all'esportazione franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto. Questo confronto ha consentito di fissare la soglia di pregiudizio al 33 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, stabilito per il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese.

    L'importo del dazio antidumping da istituire deve pertanto corrispondere all'importo necessario per eliminare il pregiudizio, il quale è inferiore al margine di dumping constatato.

    J. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NEI CONFRONTI DELLE IMPORTAZIONI ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA DI COREA

    (54) Alla luce delle risultanze concernenti il pregiudizio imputabile alle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica di Corea, descritte nei particolari ai considerando 27, 28, 31, 33, 42, 43 e 47, la Commissione ritiene di dover chiudere la procedura senza istituire misure di difesa.

    (55) Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito.

    (56) Il ricorrente è stato informato circa i principali fatti e considerazioni, in base ai quali la Commissione ha deciso di chiudere la procedura nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica di Corea e non ne ha contestato la fondatezza.

    K. DISPOSIZIONI FINALI

    (57) Ai fini di una sana gestione è opportuno stabilire un termine ragionevole, durante il quale le parti interessate possono rendere note per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso, originarie della Repubblica popolare cinese e corrispondenti al codice NC 2849 90 30.

    2. L'importo del dazio è pari al 33 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto, dazi non corrisposti.

    Il prezzo frnaco frontiera comunitaria è netto se nelle condizioni effettive di pagamento è stabilito che esso venga effettuato entro trenta giorni dalla data di arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Esso è aumentato dell'1 % per ciascun mese successivo di ritardo del pagamento.

    3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

    Articolo 2

    È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso, di cui al codice NC 2849 90 30, originarie della Repubblica di Corea.

    Articolo 3

    Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatte salve le disposizioni degli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1990.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

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