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Document 31990R0610

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 del Consiglio del 13 marzo 1990 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU L 70 del 16.3.1990, p. 1–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/610/oj

31990R0610

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 del Consiglio del 13 marzo 1990 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 16/03/1990 pag. 0001 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 4 pag. 0049
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 4 pag. 0049


REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 610/90 DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1990 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando che la concertazione prevista nella dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4) ha avuto luogo nell'ambito di una commissione di concertazione;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo, riunitosi l'11, 12 e 13 febbraio 1988 a Bruxelles;

considerando che lo sviluppo del bilancio generale delle Comunità, nonché l'esperienza acquisita nell'applicazione concreta del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2049/88 (6) (in appresso denominato «regolamento finanziaro») fanno emergere la necessità di modificare alcune sue disposizioni;

considerando che è opportuno migliorare la struttura del bilancio e creare le condizioni indispensabili per una gestione più efficace degli stanziamenti;

considerando che è opportuno definire le nozioni di «stanziamenti dissociati» e «stanziamenti non dissociati», precisando che le azioni pluriennali danno adito all'iscrizione di stanziamenti dissociati;

considerando che è opportuno rivedere certe disposizioni, in particolare per quanto riguarda il regime dei dodicesimi provvisori e gli storni;

considerando che occorre precisare le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio;

considerando che è opportuno inserire nel regolamento finanziario disposizioni relative alla procedura dei bilanci rettificativi e suppletivi, alla compilazione della scheda finanziaria, a una migliore organizzazione delle relazioni fra le istituzioni e la Corte dei conti, nonché all'informazione dell'autorità di bilancio sull'utilizzazione degli anticipi nel settore del FEAOG, sezione «garanzia»;

considerando che si rivela necessario migliorare la presentazione degli stanziamenti per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico;

considerando che occorre integrare il regolamento finanziario con disposizioni specifiche concernenti la gestione degli aiuti esterni della Comunità e gli stanziamenti amministrativi relativi al personale in servizio al di fuori delle Comunità nonché al corrispondente funzionamento amministrativo;

considerando che grazie alle modifiche legislative intervenute nel campo dell'aiuto alimentare non appare più necessario mantenere nel regolamento finanziario disposizioni particolari per questo settore;

considerando che per tener conto degli sviluppi tecnologici registratisi negli strumenti di gestione e contabilizzazione è opportuno prevedere disposizioni che consentano di eseguire il bilancio secondo tecniche informatizzate;

considerando che è preferibile prevedere che taluni importi nei settori della stipulazione dei contratti e degli inventari siano determinati dalle modalità di esecuzione del presente regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica, che possono essere iscritte nel bilancio in virtù del trattato Euratom e degli atti emanati per la sua applicazione.»

2) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le spese non possono essere autorizzate per un periodo superiore alla durata dell'esercizio.»

3) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le spese di funzionamento risultanti:

- o da contratti conclusi, conformemente agli usi locali,

- o da disposizioni contrattuali relative in particolare alla fornitura di materiale di attrezzatura, per periodi superiori alla durata dell'esercizio, sono iscritti nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.»

4) Il testo dell'articolo 1, paragrafi 3 bis 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il bilancio può comprendere stanziamenti dissociati e stanziamenti non dissociati. Sono dissociati gli stanziamenti che danno luogo a stanziamenti di impegno e a stanziamenti di pagamento.

Le azioni pluriennali danno luogo all'iscrizione di stanziamenti dissociati.

Gli stanziamenti di impegno coprono, durante il corrente esercizio, il costo totale degli obblighi giuridici contratti per azioni che vanno eseguite in più esercizi.

Gli stanziamenti di pagamento coprono le spese derivanti dall'esecuzione degli impegni contratti nel corso dell'esercizio e/o degli esercizi precedenti.

5. Gli stanziamenti dissociati figurano in bilancio secondo le modalità seguenti:

- lo stanziamento di impegno autorizzato per l'esercizio di cui trattasi e lo stanziamento di pagamento per lo stesso esercizio sono iscritti nella corrispondente linea di bilancio;

- gli importi annuali previsionali degli stanziamenti di pagamento necessari per gli esercizi successivi in relazione agli stanziamenti di impegno figurano, a titolo indicativo, in uno scadenzario iscritto nei commenti del bilancio.

La distinzione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento è effettuata nell'ambito della procedura di bilancio.

6. L'insieme degli stanziamenti non dissociati e degli stanziamenti di impegno degli stanziamenti dissociati costituisce gli "stanziamenti per impegno''.

L'insieme degli stanziamenti non dissociati e degli stanziamenti di pagamento degli stanziamenti dissociati costituisce gli "stanziamenti per pagamento''.

7. Gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si articola su più di un esercizio comportano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la forma adeguata, in sede di concessione dell'aiuto.

Nel determinare tale data limite si terrà debitamente conto della necessità di realizzare in più anni le operazioni finanziate, nonché delle condizioni specifiche di esecuzione relative ai vari settori d'intervento.

La Commissione può, in circostanze particolari, adottare il limite di esecuzione di questi obblighi, sulla base di giustificazioni appropriate fornite dai beneficiari.»

5) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Gli stanziamenti di bilancio devono essere utilizzati conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria e, in particolare, a quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia. Si devono fissare obiettivi quantificati e garantire il progresso della loro realizzazione.

Gli Stati membri e la Commissione cooperano per rendere adeguati i sistemi di gestione decentralizzata dei fondi comunitari. Tale cooperazione include lo scambio tempestivo di tutte le informazioni necessarie.»

6) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3

1. Qualunque proposta o comunicazione presentata dalla Commissione al Consiglio, che possa avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero degli impieghi, deve essere corredata di una scheda finanziaria. Quest'ultima deve essere eventualmente aggiornata in base all'andamento dei dibattiti.

2. Per le attività di carattere operativo, la scheda finanziaria deve includere in particolare una giustificazione adeguata dell'importo dell'intervento della Comunità, corredata, se del caso, degli appropriati dati statistici.

3. Per le azioni pluriennali, la scheda finanziaria deve indicare lo scadenzario prevedibile del fabbisogno annuo in stanziamenti e in personale, scadenzario che è compilato tenendo conto delle "prospettive finanziarie'' allegate all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (7).

4. Se del caso, la Commissione fornisce nella scheda finanziaria informazioni riguardanti le misure di prevenzione delle frodi nel settore in questione.

5. La Commissione fornisce, all'inizio della procedura di bilancio, i dati atti a consentire un raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno in stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie.

(8) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.»

7) L'articolo 3 diventa l'articolo 4 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 27, le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio e nei conti, nel loro importo integrale e senza contrazione tra loro.

2. Il complesso delle entrate copre il complesso degli stanziamenti per pagamento.

In deroga al primo comma, mantengono la loro destinazione alcune entrate, in particolare:

- i contributi finanziari degli Stati membri relativi a determinati programmi di ricerca ai sensi dell'articolo 6, secondo comma e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) della decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (9);

- le entrate aventi una destinazione specifica, come ad esempio redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati;

- le partecipazioni di paesi terzi o di organismi diversi ad attività della Comunità;

- le entrate provenienti da terzi per lavori effettuati su loro richiesta

3. La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore della Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati.

L'accettazione da parte della Commissione di liberalità che potrebbero comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all'autorizzazione del Parlamento e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda presentata dalla Commissione. Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in modo definitivo sull'accettazione.

(10) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.»

8) L'articolo 4 diventa l'articolo 5; il testo attuale

diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. Non può essere impegnata o liquidata nessuna spesa al di là degli stanziamenti autorizzati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2.»

9) L'articolo 5 diventa l'articolo 6 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

L'esercizio finanziario inizia il 1g gennaio e termina il 31 dicembre.

Le entrate di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso in base agli importi riscossi nel corso dell'esercizio, ad eccezione delle risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo, il versamento anticipato delle quali può intervenire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (11).

Il ritocco delle iscrizioni di risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, della risorsa complementare basata sul PNL o, eventualmente, di contributi finanziari, è effettuato conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, terzo e quarto comma del regolamento sopra menzionato.

Gli stanziamenti accordati possono essere utilizzati solo per coprire le spese regolarmente impegnate e pagate a titolo dell'esercizio per il quale sono stati concessi, salvo le deroghe di cui agli articoli 7 e 103 e per coprire i debiti provenienti da esercizi precedenti, per i quali non era stato riportato alcuno stanziamento.

Gli impegni sono contabilizzati in base agli impegni contratti fino al 31 dicembre.

Le spese di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso sulla base delle spese il cui mandato di pagamento sia pervenuto al controllore finanziario entro il 31 dicembre ed al contabile entro il 10 gennaio successivo, sempreché tali spese siano state pagate dal contabile entro il 15 gennaio.

In deroga ai due commi precedenti, le spese del FEAOG sezione «Garanzia» e quelle dell'aiuto alimentare sono imputate a un esercizio secondo le norme stabilite all'articolo 101.

(12) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.»

10) L'articolo 6 diventa l'articolo 7.

a) Il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Sulle linee di bilancio che non comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento gli stanziamenti non impegnati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti di norma sono annullati.

Non possono essere oggetto di un riporto gli stanziamenti relativi alle retribuzioni e alle indennità dei membri e del personale delle istituzioni.

Tuttavia,

a) possono formare oggetto di una decisione di riporto, limitato unicamente all'esercizio successivo, gli stanziamenti non impegnati alla chiusura dell'esercizio, quando gli stanziamenti previsti sulle linee interessate del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno, come pure quelli impegnati dopo il 15 dicembre, relativi ad acquisti di materiale, a lavori o a forniture;

b) sono oggetto di un riporto di diritto limitato all'esercizio successivo gli stanziamenti che corrispondono a pagamenti non ancora effettuati in base a impegni regolarmente contratti prima della chiusura dell'esercizio, ad eccezione degli impegni contratti dopo il 15 dicembre, relativi ad acquisti di materiale, a lavori o a forniture.»

b) Il testo del punto 2, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Entro il 15 marzo la Commissione informa l'autorità di bilancio in merito alla decisione presa, precisando, per ogni voce di bilancio, come i criteri concordati si applichino a ciascun riporto.

Gli stanziamenti previsionali non possono far l'oggetto di un riporto.»

c) Il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Per gli stanziamenti che possono essere oggetto di una decisione di riporto ai termini del punto 1, lettera a), la Commissione trasmette all'autorità di bilancio entro il 15 febbraio le domande di riporto, debitamente giustificate, presentate dal Parlamento, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia, dalla Corte dei conti nonché da essa stessa.

Il riporto di tali stanziamenti può essere proposto unicamente per motivi eccezionali per far fronte a necessità imperiose cui non si può sopperire con gli stanziamenti dell'esercizio successivo. In principio, tali riporti sono destinati a coprire delle spese che normalmente rientrano nell'esercizio precedente ma che, a seguito di ritardi non imputabili agli ordinatori, non hanno potuto essere effettuate in tempo utile.

Il Consiglio consulta il Parlamento e delibera a maggioranza qualificata sulle richieste di riporto relative alle spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati.

Il Parlamento consulta il Consiglio e delibera in merito alle richieste di riporto relative alle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in virtù dei trattati.

In mancanza di una decisione da parte dell'autorità di bilancio entro un termine di sei mesi, le richieste di riporto si considerano approvate.»

d) Il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo delle entrate specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2 sono oggetto di un riporto di diritto.»

e) Il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Alla fine dell'esercizio sono annullati:

a) gli stanziamenti dell'esercizio precedente:

- che hanno formato oggetto di una decisione di riporto, ai sensi del punto 1, lettera a) e che non sono stati né to 1, lettera a) e che non sono stati né to 1, lettera a) e che non sono stati né impegnati né pagati,

- che sono stati riportati di diritto ai sensi del punto 1, lettera b) e che non hanno formato oggetto di un pagamento,

- che sono stati riportati dalla Commissione ai sensi del punto 2 e che sono rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio;

b) gli stanziamenti dell'esercizio che non hanno formato oggetto di un riporto.»

f) Il testo del punto 6, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Entro il 15 marzo, la Commissione informa l'autorità di bilancio della decisione presa, precisando, per ogni voce di bilancio, i motivi che giustificano ciascuna ricostituzione di stanziamenti.»

g) È aggiunto il punto seguente:

«7. Le entrate provenienti dal riversamento di acconti effettuato dai beneficiari dell'aiuto comunitario sono iscritte sui conti d'ordine.

All'inizio di ogni esercizio la Commissione esamina il volume di tali entrate e valuta, in funzione della necessità, l'opportunità di un eventuale riutilizzo sulla linea che ha finanziato la spesa iniziale.

La Commissione prende tale decisione anteriormente al 15 febbraio di ogni esercizio e informa entro il 15 marzo l'autorità di bilancio della decisione presa.

Le entrate non riutilizzate sono iscritte tra le entrate varie dell'esercizio nel cui corso sono state contabilizzate.»

h) Il punto 7 diventa il punto 8 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«8. Il conto di gestione evidenzia i riporti di diritto, gli stanziamenti riportati in base a decisione dell'autorità di bilancio, quelli riportati in base a decisione della Commissione, nonché gli stanziamenti ricostituiti in base a decisione della Commissione, in seguito a disimpegni o riversamenti.»

i) Il punto 8 diventa il punto 9 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«9. Per l'esecuzione del bilancio, l'utilizzazione degli stanziamenti riportati è iscritta separatamente, per ogni voce di bilancio, nel conto dell'esercizio in corso.»

11) L'articolo 7 diventa l'articolo 8:

- il primo ed il secondo comma diventano i paragrafi 1 e 2;

- il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«3. Le spese relative ai contratti d'affitto e certe altre spese connesse ed analoghe che, in base a disposizioni giuridiche o contrattuali, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 20 dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.»

12) L'articolo 8 diventa l'articolo 9 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, l'articolo 78 ter del trattato CECA, l'articolo 204 del trattato CEE e l'articolo 178 del trattato Euratom si applicano alle operazioni di impegno e di pagamento relative alle spese di cui è stato ammesso il principio nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

Una spesa deve essere considerata come ammessa, per quanto attiene al suo principio, nell'ultimo bilancio regolarmente adottato, se essa aveva potuto essere imputata su una determinata linea di bilancio a titolo dell'esercizio di riferimento.

2. a) Le operazioni di impegno possono essere effettuate, per capitolo:

- entro i limiti di un quarto del complesso degli stanziamenti autorizzati nel capitolo in questione per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso, tenuto conto degli storni effettuati,

- senza che possa essere superato il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio o, in mancanza di questo, nel progetto preliminare di bilancio.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, gli impegni accantonati globali del FEAOG, sezione "garanzia'', di cui all'articolo 99, sono assimilati alle operazioni di impegno.

b) Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo:

- entro i limiti di un dodicesimo del complesso degli stanziamenti autorizzati nel capitolo in questione per l'esercizio precedente, tenuto conto degli storni effettuati,

- a condizione che tale misura non abbia l'effetto di porre a disposizione della Commissione, mensilmente, stanziamenti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio o, in mancanza di questo, nel progetto preliminare di bilancio.

3. Se la continuità dell'azione della Comunità e le necessità di gestione lo richiedono:

a) per le spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può autorizzare, su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento, simultaneamente due o più dodicesimi provvisori sia per le operazioni di impegno che per le operazioni di pagamento oltre quelli resi automaticamente disponibili dalle disposizioni del paragrafo 2, lettere a) e b);

b) per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati, si applicano l'articolo 78 ter, paragrafo 2, secondo comma del trattato CECA, l'articolo 204, terzo comma del trattato CEE e l'articolo 178, terzo comma del trattato CEEA.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati integralmente.

L'importo annuo autorizzato per ogni capitolo a titolo del regime dei dodicesimi non può superare l'importo del capitolo del bilancio dell'esercizio precedente, tenuto conto degli storni, né l'importo del capitolo del progetto di bilancio o, in mancanza di questo, del progetto preliminare di bilancio.

4. Se per un determinato capitolo, l'autorizzazione di due o più dodicesimi provvisori, concessa nelle condizioni di cui al paragrafo 3, non consente di far fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione dell'azione comunitaria nel settore in causa, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo di cui al paragrafo 3, ultimo comma, secondo le stesse procedure, purché non venga superato l'importo globale degli stanziamenti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente.»

13) L'articolo 9 diventa l'articolo 10 ed il suo testo è completato dal comma seguente:

«Questa pubblicazione è effettuata normalmente entro un mese a decorrere dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.»

14) L'articolo 10 diventa l'articolo 11 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

1. Il bilancio è stabilito in ecu.

2. L'ecu è composto da una somma di importi di monete degli Stati membri, quale è precisata nel regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria (13) (14).

Qualsiasi modifica della composizione dell'ecu decisa in applicazione del regolamento (CEE) n. 3180/78 è automaticamente applicabile alla presente disposizione.

3. Il valore dell'ecu in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori in questa moneta degli importi di monete che costituiscono l'ecu.

Esso è determinato dalla Commissione in base ai corsi quotidianamente rilevati sui mercati dei cambi.

I tassi giornalieri di conversione nelle varie monete nazionali sono disponibili ogni giorno; essi formano oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. Le conversioni tra l'ecu e le monete nazionali sono, ove necessario, effettuate al corso del giorno; in casi eccezionali, debitamente giustificati, si può derogare a questo principio conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 126.

(15) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 del 19 giugno 1989 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989).

(16) Conformemente al regolamento (CEE) n.1971/89 precitato, a decorrere dal 21 settembre 1989 (89/C 241/01) la composizione dell'ecu è la seguente:

- 0,6242 marco tedesco,

- 0,08784 sterlina,

- 1,332 franco francese,

- 151,8 lira italiana,

- 0,2198 fiorino olandese,

- 3,301 franco belga,

- 0,130 franco lussemburghese,

- 0,1976 corona danese,

- 0,008552 sterlina irlandese,

- 1,440 dracma greca,

- 6,885 peseta spagnola,

- 1,393 scudo portoghese.»

15) Il testo del titolo II è sostituito dal testo seguente:

«TITOLO II

FISSAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO»

16) Il testo del titolo della sezione prima è sostituito dal testo seguente:

«SEZIONE PRIMA

FISSAZIONE DEL BILANCIO»

17) L'articolo 11 diventa l'articolo 12 ed il suo testo è 17) L'articolo 11 diventa l'articolo 12 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

Il Parlamento, il Consiglio, la Corte di giustizia e la Corte dei conti elaborano, anteriormente al 1g luglio di ogni anno, uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate per l'anno successivo.

Anteriormente al 1g giugno, il Comitato economico e sociale trasmette al Consiglio uno stato di previsione delle proprie spese e delle proprie entrate per l'anno successivo.

Entro il 1g luglio, gli stati di previsione sono trasmessi alla Commissione e, per conoscenza, al Parlamento e al Consiglio.»

18) L'articolo 12 diventa l'articolo 13 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

1. Nel progetto preliminare di bilancio che sottopone al Consiglio entro il 1g settembre di ogni anno, la Commissione redige uno stato generale delle entrate della Comunità e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 12.

Nel contempo essa invia il progetto preliminare di bilancio al Parlamento.

2. La Commissione redige un'introduzione generale al progetto preliminare di bilancio. L'introduzione comprende in particolare:

a) delle tabelle finanziarie per l'insieme del bilancio;

b) per quanto riguarda le sottosezioni della Commissione:

- la definizione delle politiche che determinano le richieste di stanziamenti, tenuto conto dei principi e delle esigenze di cui all'articolo 2,

- la spiegazione delle variazioni degli importi di stanziamenti da un esercizio all'altro,

- una relazione particolareggiata sulla politica di assunzione e di erogazione dei prestiti.

3. Ciascuna delle altre sezioni del progetto preliminare di bilancio è preceduta da un'introduzione che è redatta dall'istituzione interessata e che riguarda i punti di cui al paragrafo 2, lettera b), primo e secondo trattino.

4. In allegato al progetto preliminare di bilancio, sono presentati, quali documenti di lavoro:

a) per quanto riguarda il personale:

- per ogni categoria di personale, un organigramma dei posti previsti nel bilancio e del personale effettivamente in servizio alla data della presentazione del progetto preliminare di bilancio, con indicazione della ripartizione per grado e per unità amministrativa, o per grande unità operativa per quanto riguarda gli stabilimenti al Centro comune di ricerca,

- in caso di variazione del personale, la giustificazione motivata delle variazioni;

b) per quanto riguarda le sovvenzioni destinate agli organismi posti in essere in base ai trattati o agli atti in virtù di essi adottati e l'agenzia di approvvigionamento, uno stato di previsione delle entrate e delle spese, preceduto da una motivazione redatta dagli organismi interessati; per quanto riguarda le Scuole europee, uno stato in cui figurano le entrate e le spese, preceduto da una motivazione.

5. Inoltre la Commissione unisce al progetto preliminare di bilancio:

- un'analisi della gestione finanziaria dell'anno precedente, come previsto dall'articolo 80, e un bilancio finanziario che descrive l'attivo e il passivo della Comunità al 31 dicembre dell'esercizio precedente, come previsto dall'articolo 81,

- un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni; tale parere può contenere previsioni istituzioni; tale parere può contenere previsioni divergenti, debitamente motivate.»

19) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14

La Commissione può, di propria iniziativa ed eventualmente su richiesta del Parlamento, del Consiglio, della Corte di giustizia o della Corte dei conti, per quanto concerne la loro sezione rispettiva, presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non noti al momento della redazione dello stesso.

Tuttavia, salvo circostanze veramente eccezionali, la Commissione deve presentare al Consiglio tale lettera rettificativa almeno 30 giorni prima della lettura del progetto di bilancio da parte del Parlamento e il Consiglio deve sottoporre a quest'ultimo tale lettera rettificativa del progetto di bilancio almeno 15 giorni rettificativa del progetto di bilancio almeno 15 giorni prima di detta prima lettura.»

20) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali i impreviste, la Commissione può presentare progetti preliminari di bilancio suppletivo e/o rettificativo.

Per progetto preliminare suppletivo si intende ogni progetto preliminare avente come effetto o di aumentare l'importo globale degli stanziamenti per impegni e/o per pagamenti oppure di finanziare una o più azioni nuove senza dar luogo ad un aumento globale degli stanziamenti.

Per progetto preliminare di bilancio rettificativo si intende ogni progetto preliminare avente come effetto di apportare alcune modifiche di carattere finanziario o tecnico al bilancio senza dar luogo a un aumento dell'importo globale degli stanziamenti e senza prevedere azioni nuove.

2. I bilanci suppletivi e/o rettificativi sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 78 del trattato CECA,

) dell'articolo 203 del trattato CEE e dell'articolo 177 del trattato Euratom.

Tali bilanci sono presentati, esaminati, stabiliti ed approvati definitivamente nella stessa forma e secondo la stessa procedura del bilancio di cui modificano le previsioni. Essi devono essere giustificati in rapporto a quest'ultimo.

3. Ogni progetto preliminare di bilancio suppletivo e/o rettificativo deve essere sottoposto al Consiglio, di norma entro la data prevista per la presentazione del progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo.

Le autorità competenti deliberano in merito, tenendo conto dell'urgenza.

4. Le domande di bilancio suppletivo e/o rettificativo presentate dal Parlamento, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia o dalla Corte dei conti sono trasmesse all'autorità di bilancio dalla Commissione. Essa può allegarvi un parere divergente.

5. Quando il Consiglio, avendo ricevuto un progetto preliminare di bilancio rettificativo e/o suppletivo, ritiene che non si debba stabilire un progetto di bilancio, esso determina la propria posizione dopo uno scambio di opinioni con il Parlamento.

6. I progetti preliminari dei bilanci suppletivi e/o rettificativi devono essere accompagnati dalle relative motivazioni o dalle informazioni sull'esecuzione finanziaria dell'esercizio precedente e dell'esercizio in corso disponibili al momento della lore elaborazione.»

21) L'articolo 13 diventa l'articolo 16.

22) L'articolo 14 diventa l'articolo 17 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. Il bilancio è adottato conformemente all'articolo 78 del trattato CECA, all'articolo 203 del trattato CEE e all'articolo 177 del trattato CECA.

2. L'adozione definitiva del bilancio, che risulta dalla constatazione del presidente del Parlamento, comporta, a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo o a decorrere dalla data dell'adozione se questa è posteriore al 1° gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di mettere a disposizione della Comunità gli importi dovuti, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (17).

(18) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.»

23) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18

La Commissione e l'autorità di bilancio possono convenire di anticipare alcune date relative alla trasmissione degli stati di previsione nonché all'adozione e alla trasmissione del progetto preliminare e del progetto di bilancio, senza che questo accordo possa determinare una riduzione o un allungamento dei periodi di esame di questi testi previsti dall'articolo 78 del trattato CECA, dall'articolo 203 del trattato CEE e dall'articolo 177 del trattato Euratom.»

24) Il testo del titolo della sezione II è sostituito dal testo seguente:

«SEZIONE II

STRUTTURE E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO»

25) L'articolo 15 diventa l'articolo 19 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 19

1. Il bilancio comporta:

- uno stato generale delle entrate;

- sezioni divise in stati delle entrate e delle spese del Parlamento, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti. Le entrate e le spese del Comitato economico e sociale sono iscritte nella sezione del Consiglio e sono presentate sotto forma di stato delle entrate e delle spese, articolato nello stesso modo delle sezioni del bilancio e soggetto alle stesse norme.

La sezione della Commissione comprende:

- una "parte A" dedicata alle spese di personale e di funzionamento amministrativo dell'istituzione.

Le entrate e le spese dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee figurano in allegato a tale parte della sezione della Commissione;

- una "parte B" dedicata alle spese operative, comprendente diverse sottosezioni in funzione delle necessità.

2. (immutato)

3. (immutato)

4. Ogni sezione del bilancio, come pure le parti "A" e "B" della sezione della Commissione, possono comprendere un capitolo "stanziamenti accantonati" ed un capitolo "riserva per imprevisti". Gli stanziamenti di questi capitoli possono essere utilizzati soltanto mediante storni, secondo la procedura di cui all'articolo 26.

5. La sezione della Commissione può comportare una "riserva negativa", il cui importo massimo è limitato a 200 milioni di ecu. Questa riserva, che è iscritta in un capitolo specifico, può riguardare sia stanziamenti per impegni che stanziamenti per pagamenti.

La messa in opera di tale riserva deve essere realizzata prima della fine dell'esercizio, mediante storni, secondo la procedura prevista all'articolo 26.

6. La sottosezione relativa alle spese del FEAOG, sezione "garanzia" comporta una riserva monetaria le cui condizioni di iscrizione, utilizzazione e finanziamento sono determinate rispettivamente dalla decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio (19) e dalla decisione 88/376/CEE, Euratom del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità nonché dalle relative modalità di esecuzione.

7. Il bilancio comporta inoltre in allegato alla parte "B" della sezione della Commissione, il documento che espone tutte le operazioni di emissione e di erogazione di prestiti di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

(20) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29.»

26) L'articolo 16 diventa l'articolo 20 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 20

Il bilancio pone in evidenza:

1. nello stato generale delle entrate:

- le previsioni di entrate delle Comunità per l'esercizio in questione, suddivise in titoli, capitoli, articoli e voci,

- le entrate dell'esercizio precedente suddivise in titoli, capitoli, articoli e voci,

- gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione;

2. nella sezione corrispondente a ciascuna sezione:

a) per quanto riguarda lo stato delle entrate:

- le entrate di ciascuna istituzione previste per l'esercizio in questione, ripartite in titoli, capitoli, articoli e voci secondo un sistema di classificazione decimale,

- le entrate iscritte in bilancio per l'esercizio precedente a quelle accertate per l'esercizio precedente, ripartite secondo lo stesso sistema,

- gli opportuni commenti per ciascuna linea;

b) per quanto riguarda lo stato delle spese:

aa) per le varie voci articoli, capitoli e titolo:

- gli stanziamenti iscritti per l'esercizio in questione, intesi come gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento relativi alle linee di bilancio per cui è stata adottata tale distinzione tra stanziamenti,

- gli stanziamenti iscritti per l'esercizio precedente,

- le spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso, le quali sono determinate nel modo seguente:

- per le linee che non comportano la distinzione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento:

- pagamenti effettivi dell'ultimo esercizio chiuso, con l'aggiunta dei riporti all'esercizio successivo;

- per le linee che comportano la distinzione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento:

- in impegni: impegni contratti nel corso dell'esercizio sugli stanziamenti dell'esercizio e sugli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente,

- in pagamenti: pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio sugli stanziamenti dell'esercizio e sugli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente;

bb) gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione. Questi commenti contengono in particolare gli elementi seguenti:

- l'atto di base, quando esiste,

- opportune spiegazioni sulla natura

e sulla destinazione degli stanziamenti,

- per le azioni che comportano stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento: nei commenti, uno scadenzario indicativo dei pagamenti relativi all'esercizio in questione e agli esercizi futuri;

3. per quanto riguarda il personale:

- una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione del bilancio il numero dei posti per grado in ogni categoria e in ogni quadro, il numero dei posti permanenti e temporanei, la cui assunzione a carico è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di bilancio. L'organico dell'agenzia di approvvigionamento figura, anche se in modo separato, nella tabella dell'organico della Commissione;

- una tabella dell'organico del personale retribuito sugli stanziamenti di ricerca e sviluppo tecnologico, ripartito per categoria e gradi, distinguendo tra posti permanenti e non permanenti, la cui assunzione a carico è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere fatta per gruppi di gradi, alle condizioni fissate per ciascun bilancio. La tabella dell'organico deve specificare quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati a cui sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto applicabile a questi funzionari;

- una tabella dell'organico che fissa il numero dei posti per grado in ogni categoria per:

- l'Ufficio delle pubblicazioni,

- il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale,

- la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

4. la tabella dell'organico costituisce per ciascuna istituzione un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta al di là di detto limite.

I casi di esercizio dell'attività a orario ridotto autorizzato dall'autorità che ha il potere di nomina in conformità delle disposizioni dell'articolo 55 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee possono essere compensati dall'assunzione di altri agenti entro i limiti stabiliti dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio;

5. per quanto riguarda le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti:

a) nello stato generale delle entrate, le corrispondenti linee di bilancio recanti la menzione "per memoria" (p.m.) e accompagnate dai commenti del caso;

b) nella sezione della Commissione:

- le linee di bilancio corrispondenti alle categorie di operazioni dotate della menzione "per memoria" (p.m.), fintantoché non sia comparso alcun onere effettivo cui si debba far fronte con risorse definitive,

- commenti che indicano il riferimento alla base giuridica ed eventualmente il volume delle operazioni previste, nonché la garanzia finanziaria che le Comunità assumono per lo svolgimento di queste operazioni;

c) in un documento allegato alla parte "B" della sezione della Commissione, a titolo indicativo:

- le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;

- le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario in questione.»

27) L'articolo 17 diventa l'articolo 21.

28) L'articolo 18 diventa l'articolo 22:

a) nel paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio per ogni azione comunitaria significativa richiede l'adozione preliminare di un atto di base, conformemente alla procedura ed alle disposizioni del punto IV, paragrafo 3, lettera c) della dichiarazione comune del 30 giugno 1982 (*).

(*) GU n. C 194 del 28. 7. 1982, pag. 1.»;

b) è inserito il nuovo paragrafo 3 seguente:

«3. Conformemente all'articolo 2, ciascuna istituzione prende i provvedimenti adeguati sia sul piano dell'organizzazione che del controllo, per garantire la realizzazione degli obiettivi che si è assegnati.»;

c) il paragrafo 3 diventa il paragrafo 4 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«4. Ad eccezione dei casi previsti agli articoli 28, 29, 39, 48 e 52 relativi alle decisioni di passare oltre, la Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio alle condizioni specificate nei propri regolamenti interni ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delega.

I delegati possono agire soltanto nei limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Le deleghe devono essere notificate a tutte le istanze interessate conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 126.»;

d) il paragrafo 4 diventa il paragrafo 5.

29) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23

Ove le entrate e le spese vengano gestite con sistemi informatici integrati, le disposizioni delle sezioni II e III e quelle del titolo VI vengono applicate tenendo conto delle possibilità e necessità di una gestione informatica. A tal fine, in particolare:

- i documenti giustificativi possono rimanere presso l'ordinatore o il contabile a fini di verifica,

- le firme e i visti possono essere apposti mediante la procedura informatizzata adeguata.

Le condizioni di esecuzione del presente articolo sono determinate dalle modalità di esecuzione previste all'articolo 126.»

30) L'articolo 19 diventa l'articolo 24 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24

Ogni istituzione nomina un controllore finanziario.

Egli esercita le proprie funzioni conformemente ai principi esposti all'articolo 2 e alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3. Egli presenta alla Commissione una relazione in merito a qualunque problema riscontrato per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari.

Egli è incaricato del controllo:

- dell'impegno e dell'ordinazione di tutte le spese,

- dell'accertamento e del recupero di tutte le entrate.

Il controllore finanziario è obbligatoriamente consultato sui sistemi contabili che vengono predisposti dall'istituzione cui è assegnato. Egli ha accesso ai dati di tali sistemi.

Il controllore finanziario effettua i controlli sui fascicoli relativi alle spese ed alle entrate e, qualora necessario, sul posto.

Egli può essere assistito nelle sue mansioni da uno o più controllori finanziari subalterni.

Le norme particolari applicabili a tali controllori, che sono fissate nell'ambito delle modalità di esecuzione di cui all'articolo 126, sono stabilite in modo da garantire l'indipendenza delle loro funzioni. I provvedimenti relativi alla loro nomina, alla loro promozione, alle sanzioni disciplinari o ai trasferimenti e alle varie modalità di interruzione o di cessazione delle funzioni, devono formare oggetto di decisioni motivate che sono comunicate, per conoscenza, al Parlamento, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Gli interessati e le istituzioni da cui essi dipendono hanno diritto di inoltrare ricorso alla Corte di giustizia. Il controllore finanziario ha diritto ad inoltrare ricorso contro la propria istituzione allorché tale azione ha per oggetto la sua indipendenza.»

31) L'articolo 20 diventa l'articolo 25 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 25

In ogni istituzione, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati da un contabile.

Il contabile è nominato dall'istituzione.

Fermo restando il regime previsto agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (22) e su riserva dell'articolo 53, secondo comma, relativo alle modalità di pagamento, dell'articolo 54 relativo alle casse di anticipi e dell'articolo 111 relativo al finanziamento degli aiuti esterni del presente regolamento finanziario, il contabile è il solo abilitato al maneggio dei fondi e dei valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.

Il contabile è incaricato della preparazione degli stati finanziari previsti agli articoli 78, 79, 80 e 81 del presente regolamento finanziario.

Il contabile può essere assistito nel proprio compito da uno o più contabili subalterni, nominati secondo le stesse modalità del contabile.

Le norme particolari applicabili al contabile e ai contabili subalterni sono adottate nell'ambito delle modalità di esecuzione previste all'articolo 126.

(23) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(24) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.»

32) L'articolo 21 diventa l'articolo 26 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 26

1. Gli stanziamenti sono specificati per capitolo e per articolo.

2. Il Parlamento e il Consiglio possono procedere, all'interno delle rispettive sezioni di bilancio, a storni da capitolo a capitolo e da articolo a articolo.

La Corte di giustizia e la Corte dei conti possono procedere, nell'ambito delle rispettive sezioni di bilancio, a storni da articolo a articolo all'interno di ciascun capitolo. Esse informano l'autorità di bilancio e la Commissione tre settimane prima di procedere a tali storni.

3. La Commissione può procedere, all'interno della propria sezione del bilancio:

a) a storni da articolo a articolo all'interno di ciascun capitolo;

b) a storni da capitolo a capitolo all'interno di ciascun titolo riguardante le spese per il personale e il funzionamento. Essa informa l'autorità di bilancio tre settimane prima di procedere a tali storni.

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può proporre all'autorità di bilancio storni da capitolo a capitolo all'interno di ogni sezione del bilancio.

Le proposte di storno devono essere accompagnate da giustificazioni adeguate e particolareggiate che indichino il livello di esecuzione degli stanziamenti nonché le previsioni del fabbisogno fino alla fine dell'esercizio sia per le linee da rinforzare che per quelle da cui vengono stornati gli stanziamenti.

È obbligatoria la trasmissione all'autorità di bilancio delle proposte di storno da capitolo a capitolo avanzate dalle altre istituzioni. La Commissione può unire il proprio parere a tali proposte.

5. L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti nei modi seguenti:

a) per le proposte di storno riguardanti le spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento, delibera a maggioranza qualificata entro un termine di sei settimane, salvo casi d'urgenza. Il Parlamento emette il proprio parere in tempo utile per consentire al Consiglio di prenderne conoscenza e di deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, si considera che le proposte di storno siano approvate;

b) per le proposte di storno riguardanti le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati il Parlamento, previa consultazione del Consiglio, delibera entro un termine di sei settimane, salvo caso d'urgenza. Il Consiglio emette il proprio parere a maggioranza qualificata in tempo utile per consentire al Parlamento di prenderne conoscenza e di deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione entro tale termine, si considera che le proposte di storno siano approvate;

c) si considera che le proposte di storno riguardanti contemporaneamente le spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti in virtù di essi adottati e le altre spese siano approvate se né il Consiglio né il Parlamento hanno preso una decisione contraria entro il termine di sei settimane a decorrere dal ricevimento delle proposte da parte delle due istituzioni. Se, nel caso di tali proposte di storno, il Parlamento e il Consiglio riducono l'importo di una proposta di storno in misura diversa, si considera approvato l'importo meno elevato accettato da una delle due istituzioni. Qualora una delle due istituzioni sia contraria in via di principio allo storno, quest'ultimo non può essere effettuato.

6. Possono parimenti essere effettuati, su decisione dell'autorità di bilancio, storni di stanziamenti tra le linee che comportano la distinzione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento e le linee che contengono stanziamenti non dissociati.

7. Ogni proposta di storno all'interno di un capitolo e da capitolo a capitolo è soggetta al visto del controllore finanziario che attesta la disponibilità degli stanziamenti.

8. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per cui il bilancio stesso autorizzi uno stanziamento o rechi la menzione "per memoria'' (p.m.).

9. Il presente articolo è applicabile agli stanziamenti corrispondenti ad entrate già destinate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, solo a condizione che dette entrate conservino la propria destinazione.

10. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio dedicati agli stanziamenti del FEAOG, sezione "Garanzia'' formano oggetto di disposizioni particolari previste all'articolo 104.»

33) L'articolo 22 diventa l'articolo 27:

a) nel paragrafo 1, primo comma, le parole «articolo 3» sono sostituite da «articolo 4»;

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga agli articoli 4 e 5, possono essere riutilizzati sulla linea che ha sostenuto la spesa iniziale:

a) le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate su stanziamenti di bilancio;

b) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

c) l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

d) le entrate provenienti da indennità locative;

e) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film;

f) l'importo dei rimborsi effettuati dagli Stati membri in virtù del protocollo sui privilegi ed immunità delle Comunità europee per quanto concerne gli oneri fiscali incorporati nel prezzo dei prodotti o prestazioni forniti alle Comunità;

g) le entrate provenienti da forniture, da prestazioni di servizi e da lavori eseguiti a titolo oneroso;

h) i proventi della vendita di veicoli, materiali e impianti, nonché di apparecchi, materiali e materie destinati ad usi scientifici e tecnici, ceduti in occasione del loro rinnovo o della loro riforma.

Le operazioni di riutilizzo devono aver luogo prima della chiusura dell'esercizio successivo a quello durante cui è stata incassata l'entrata.

Il piano contabile prevede dei conti d'ordine che permettono di seguire le operazioni di riutilizzo sia in entrata che in uscita.»;

c) nel paragrafo 3, le parole «articolo 3» sono sostituite da «articolo 4»;

d) il testo dei paragrafi 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:

«4. In deroga all'articolo 4, possono essere compensate le differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione del bilancio. Il risultato finale, positivo o negativo, è riportato nel saldo dell'esercizio.

5. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e al paragrafo 2, lettere b), d), e), g) e h), il riutilizzo e la detrazione sono possibili solo se sono previsti nei commenti del bilancio.»

34) L'articolo 23 diventa l'articolo 28:

a) il testo del paragrafo 1, primo comma, seconda frase è sostituito dal testo seguente:

«Tali proposte vengono trasmesse al controllore finanziario dell'istituzione per il visto e al contabile per la registrazione per memoria.»;

b) il testo del paragrafo 1, primo comma, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) la regolarità e la conformità della proposta rispetto alle disposizioni applicabili, in particolare del bilancio e dei regolamenti, nonché di qualsiasi atto emanato in esecuzione dei trattati e dei regolamenti, nonché ai principi della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2.»;

c) nel paragrafo 1, secondo comma le parole «articolo 106» sono sostituite da «articolo 126»;

d) nel paragrafo 1, ultimo comma, ultima frase, la parola «trimestralmente» è sostituita da «entro un mese»;

e) nel paragrafo 2, primo comma, le parole «articolo 106» sono sostituite da «articolo 126»;

f) il testo del paragrafo 2, secondo comma, lettera f) è sostituito dal testo seguente:

«f) la conformità con la sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2;».

35) L'articolo 24 diventa l'articolo 29:

a) nel paragrafo 1, terzo comma è aggiunta la frase seguente:

«Egli avvia, se del caso, la procedura di recupero»;

b) il testo del paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di accertare la regolarità della rinuncia e la sua conformità con i principi di una sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2. La proposta in questione viene registrata dal contabile.»;

c) nel paragrafo 2, terzo comma, ultima frase, la parola «trimestralmente» è sostituita da «entro un mese.»;

d) nel paragrafo 4 le parole «articolo 106» sono sostituite da «articolo 126».

36) L'articolo 25 diventa l'articolo 30.

37) L'articolo 26 diventa l'articolo 31 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 31

Le risorse proprie ed eventualmente i contributi degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 7 della decisione 88/376/CEE, Euratom, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, formano oggetto di una previsione iscritta in bilancio ed espressa in ecu. Esse vengono messe a disposizione conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89.»

38) L'articolo 27 diventa l'articolo 32 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 32

Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo, tra le entrate o le spese.

Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata in conformità dell'articolo 14. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento te ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89.

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo o suppletivo.»

39) L'articolo 28 diventa l'articolo 33;

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. I contributi per il finanziamento di taluni programmi complementari di ricerca, previsti all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) della decisione 88/376/CEE Euratom, sono versati:

- a concorrenza dei sette dodicesimi della somma iscritta nel bilancio, entro il 31 gennaio;

- a concorrenza dei cinque dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

2. Quando il bilancio non viene adottato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, i contributi previsti al paragrafo 1 sono versati sulla base dell'importo indicato nel bilancio dell'esercizio precedente.»;

b) il paragrafo 2 diventa il paragrafo 3;

c) il paragrafo 3 diventa il paragrafo 4 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«4. I versamenti effettuati sono accreditati nel conto previsto all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 e sono soggetti alle condizioni previste all'articolo 11 del medesimo regolamento.»;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. I contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) della decisione 88/376/CEE, Euratom, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (completamento dei programmi complementari di ricerca) sono convertiti al tasso di cambio dell'ecu in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese che precede quello nel corso del quale l'iscrizione ha luogo.»

40) L'articolo 29 diventa l'articolo 34 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 34

1. Una volta al mese la Commissione trasmette al Parlamento e al Consiglio dei dati in cifre sull'esecuzione del bilancio per quanto riguarda sia le entrate che le spese. Tra tali dati figurano anche quelli relativi all'utilizzazione degli stanziamenti riportati.

I dati sono trasmessi entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla fine di ciascun mese.

2. Quattro volte all'anno, e di massima entro trenta giorni lavorativi dopo la fine di marzo, la fine di giugno, la fine di agosto e la fine di dicembre, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'esecuzione del bilancio per quanto riguarda sia le entrate che le spese. Detta relazione comporta anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

L'autorità di bilancio può esaminare queste relazioni.

3. I dati in cifre e la relazione trimestrale di cui sopra sono contempraneamente trasmessi anche alla Corte dei conti.»

41) L'articolo 30 è abrogato.

42) L'articolo 31 diventa l'articolo 35.

43) L'articolo 32 diventa l'articolo 36:

a) nel paragrafo 2, le parole «articolo 96» sono sostituite da «articolo 99»;

b) nel paragrafo 3, le parole «articolo 106», sono sostituite da «articolo 126».

44) L'articolo 33 diventa l'articolo 37 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 37

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 23, le proposte di impegno accompagnate dai documenti giustificativi, sono trasmesse, in ciascuna istituzione, al controllore finanziario ed al contabile: esse in particolare indicano l'oggetto, la valutazione - con menzione, nella misura del possibile, delle valute - l'imputazione della spesa al bilancio e la designazione del creditore; esse formano oggetto, dopo il visto del controllore finanziario, di una registrazione conformemente alle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 126.»

45) L'articolo 34 diventa l'articolo 38:

a) il primo comma diventa il paragrafo 1;

b) il testo del paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal testo seguente:

«d) l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2.»;

) c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. Il visto non può essere subordinato a condizioni.»;

d) il secondo comma diventa il paragrafo 3 e le parole «articolo 106» sono sostituite da «articolo 126».

46) L'articolo 35 diventa l'articolo 39:

a) nel primo comma le parole «articolo 34» sono sostituite da «articolo 38, paragrafo 1»;

b) nel secondo comma, le parole «al primo e secondo comma dell'articolo 18» sono sostituite da «al primo e secondo paragrafo dell'articolo 22»;

c) nell'ultimo comma, ultima frase, la parola «trimestralmente» è sostituita da «entro un mese».

47) L'articolo 36 diventa l'articolo 40.

48) L'articolo 37 diventa l'articolo 41:

a) nel paragrafo 1, le parole «articolo 106» sono sostituite da «articolo 126»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) il paragrafo 3 diventa il paragrafo 2.

49) L'articolo 38 diventa l'articolo 42.

50) L'articolo 39 diventa l'articolo 43.

51) L'articolo 40 diventa l'articolo 44; il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- la somma da pagare, in cifre ed in lettere, espressa in ecu o in una moneta nazionale,».

52) L'articolo 41 diventa l'articolo 45 e nel primo comma, le parole «articolo 106» e «articolo 59» sono sostituite rispettivamente da «articolo 126» e «articolo 65».

53) L'articolo 42 diventa l'articolo 46:

a) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. L'ordinatore può versare degli acconti se ciò è conforme alla regolamentazione relativa alle politiche operative o alle disposizioni contrattuali.

In tal caso, il primo ordine di pagamento è corredato dei documenti che comprovano i diritti del creditore al pagamento dell'acconto. Negli ordini di pagamento successivi si fa riferimento ai documenti giustificativi già presentati nonché agli estremi del primo ordine di pagamento.»;

b) il secondo, terzo e quarto comma diventano il paragrafo 2;

c) nel terzo comma, le parole «articolo 106» sono sostituite da «articolo 126»;

d) nel quarto comma, le parole «articolo 49» sono sostituite da «articolo 54».

54) L'articolo 43 diventa l'articolo 47:

a) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 23, gli ordini di pagamento sono trasmessi al controllore finanziario per il visto preliminare.»;

b) il testo del secondo comma, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) la concordanza dell'ordine di pagamento con l'impegno di spesa e l'esattezza dell'importo, tenendo conto dei principi e dell'esigenza di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2;».

55) L'articolo 44 diventa l'articolo 48 e le parole «articolo 35» sono sostituite da «articolo 39».

56) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 49

Le modalità di versamento di interessi dovuti dai beneficiari di aiuti comunitari in caso di ripetizione dell'indebito a favore della Comunità sono determinati dalle disposizioni d'esecuzione previste all'articolo 126, fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli atti di base settoriali inerenti alle politiche comunitarie.»

57) L'articolo 45 diventa l'articolo 50.

58) L'articolo 46 diventa l'articolo 51.

59) L'articolo 47 diventa l'articolo 52.

60) L'articolo 48 diventa l'articolo 53 e nel secondo comma le parole «articolo 106» sono sostituite da «articolo 126».

61) L'articolo 49 diventa l'articolo 54:

a) nel primo comma, le parole «articolo 106» sono sostituite da «articolo 126»;

b) è inserito il nuovo secondo comma seguente:

«Solo il contabile dell'istituzione può alimentare la cassa di anticipi, salvo nelle circostanze particolari previste dalle modalità di esecuzione del presente regolamento.»;

c) il secondo comma diventa il terzo comma.

62) È inserita la sezione seguente:

«SEZIONE IV

GESTIONE DEGLI IMPIEGHI»

63) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 55

1. Nell'ambito di ciascuna istituzione vengono elaborati:

a) uno schedario per l'individuazione degli impieghi, contenente la descrizione delle mansioni e delle attività per ciascun impiego della categoria A,

b) un organigramma con un piano d'organizzazione dei servizi, in cui sono specificate le competenze di ogni unità amministrativa.

2. Se un impiego figura in bilancio corredato dalla menzione "da sopprimere'', non si può più provvedere alla prossima vacanza nella stessa carriera.»

64) Al titolo IV, il titolo della prima sezione è sostituito dal titolo seguente:

«SEZIONE PRIMA

CONTRATTI DI FORNITURE, DI LAVORI E DI SERVIZI, DI ACQUISTI E DI LOCAZIONI»

65) L'articolo 50 diventa l'articolo 56 ed il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. I contratti relativi agli acquisti e locazioni di immobili, di forniture, di mobilio e di materiale, alle prestazioni di servizi o all'esecuzione di lavori devono essere fatti per iscritto. Essi sono conclusi dopo aver fatto appello alla concorrenza mediante asta o licitazione, salvo quando riguardano un immobile già costruito o l'affitto di un immobile.

Tuttavia, nei casi contemplati all'articolo 58, si possono concludere contratti sulla base di trattative private.

I contratti possono essere stipulati in base ad una semplice nota spese o fattura nei casi previsti all'articolo 63.»

66) L'articolo 51 diventa articolo 57 e nel paragrafo 3 le parole «articolo 106» sono sostituite da «articolo 126».

67) L'articolo 52 diventa l'articolo 58:

a) al primo comma, lettera a), le parole «quando l'ammontare del contratto non supera i 6 500 ecu» sono sostituite da «nei limiti fissati dalle modalità di esecuzione previste all'articolo 126»;

b) al primo comma, lettera b) le parole «articolo 51» è sostituita da «articolo 57».

68) L'articolo 53 diventa l'articolo 59.

69) L'articolo 54 diventa l'articolo 60 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 60

I contratti per importo superiore ad un ammontare determinato nelle modalità di esecuzione previste all'articolo 126 sono soggetti, in ciascuna istituzione e prima della decisione dell'ordinatore, al parere di una commissione consultiva per gli acquisti ed i contratti.

In funzione dei bisogni, può essere istituita una commissione consultiva per gli acquisti e i contratti comune a tutte le istituzioni.

Le condizioni di funzionamento di queste commissioni sono fissate dalle modalità di esecuzione previste all'articolo 126.»

70) L'articolo 55 diventa l'articolo 61 e nel primo

comma, le parole «articolo 54» sono sostituite da

«articolo 60».

71) L'articolo 56 diventa l'articolo 62:

a) nel primo comma, le parole «articolo 106» sono sostituite da «articolo 126»;

b) il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Al di sopra del limite fissato dalle modalità di esecuzione previste all'articolo 126, la cauzione è obbligatoria. Una trattenuta a titolo di garanzia può essere effettuata fino al collaudo definitivo.»

72) L'articolo 57 diventa l'articolo 63 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 63

Si può procedere in base a semplice fattura o nota spese, qualora il valore presunto delle forniture, dei servizi o dei lavori non superi limiti fissati dalle modalità di esecuzione previste all'articolo 126.»

73) L'articolo 58 diventa l'articolo 64 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 64

Per la stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento finanziario, ogni istituzione, fatte salve le disposizioni fissate dallo stesso regolamento finanziario, deve conformarsi alle direttive adottate dal Consiglio in applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in materia di lavori pubblici e in materia di forniture, quando gli importi raggiungono o superano i livelli indicati dalle direttive stesse.

Le modalità di esecuzione previste all'articolo 126 contengono le disposizioni complementari che possono rivelarsi necessarie per l'applicazione del presente articolo.»

74) L'articolo 59 diventa l'articolo 65 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 65

In conformità del modello adottato dalla Commissione, sono tenuti inventari permanenti per quantità e valore di tutti i beni mobili ed immobili che costituiscono i patrimoni delle Comunità. In tali inventari figurano soltanto i beni mobili il cui valore supera un importo fissato dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 126.

Ciascuna istituzione fa verificare dai propri servizi la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto conformemente alle modalità d'esecuzione previste all'articolo 126.»

75) L'articolo 60 diventa l'articolo 66 e nel primo comma, le parole «articolo 106» sono sostituite da «articolo 126».

76) L'articolo 61 diventa l'articolo 67 e nel primo comma, le parole «la cessione» sono sostituite da «la cessione a titolo oneroso o gratuito,».

77) L'articolo 62 diventa l'articolo 68 e nel primo comma, le parole «articolo 59» sono sostituite da «articolo 65».

78) L'articolo 63 diventa l'articolo 69 e nell'ultima frase le parole «unità di conto europea» sono sostituite da «ecu».

79) L'articolo 64 diventa l'articolo 70 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 70

Il piano contabile stabilisce una distinzione tra conti degli oneri e proventi di bilancio, da un lato, e conti di bilancio, dall'altro.

Esso comprende infatti due parti:

a) i conti degli oneri e proventi di bilancio, che permettono di seguire in modo particolareggiato l'esecuzione del bilancio;

b) i conti di bilancio, che consentono di determinare la situazione patrimoniale delle istituzioni. Tali conti precisano altresì l'incidenza prevista dagli obblighi giuridici della Comunità.

Le condizioni particolareggiate per la compilazione e il funzionamento del piano contabile, sia per le operazioni patrimoniali sia per quelle di bilancio, sono determinate dalle modalità di esecuzione previste all'articolo 126.

La contabilità deve permettere di elaborare una situazione patrimoniale annua e una situazione mensile per capitolo e per articolo delle entrate e delle spese di bilancio.

Queste situazioni sono trasmesse al controllore finanziario, all'ordinatore e alla Corte dei conti.»

80) L'articolo 65 diventa l'articolo 71:

a) nel primo comma, le parole «articoli 96 e 102» sono sostituite da «articolo 99»;

b) nel secondo comma, le parole «articolo 42, terzo comma» sono sostituite da «articolo 46, paragrafo 2, secondo comma».

81) L'articolo 66 è abrogato.

82) L'articolo 67 diventa l'articolo 72.

83) L'articolo 68 diventa l'articolo 73 ed è aggiunta la frase seguente:

«Lo stesso vale quando egli trascura o ritarda, senza giustificato motivo, di emettere ordini di pagamento che possono comportare una responsabilità civile per l'istituzione nei confronti di terzi.»

84) L'articolo 69 diventa l'articolo 74.

85) L'articolo 70 diventa l'articolo 75:

a) nel paragrafo 1, primo comma, le parole «articolo 46, terzo comma» sono sostituite da «articolo 51, terzo comma»;

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 390R0610.1

b) nei paragrafi 3 e 5, le parole «articolo 106» sono sostituite da «articolo 126»;

c) il terzo e quarto comma del paragrafo 3 diventano il paragrafo 4;

d) il paragrafo 4 diventa il paragrafo 5.

86) L'articolo 71 diventa l'articolo 76.

87) L'articolo 72 diventa l'articolo 77.

88) L'articolo 73 diventa l'articolo 78:

a) il testo della frase introduttiva e del punto 1 sono sostituiti dal testo seguente:

«La Commissione stabilisce, al più tardi per il 1g maggio dell'anno successivo, un conto di gestione consolidato del bilancio generale delle Comunità per l'esercizio concluso. Il conto di gestione consolidato comprende:

1. Una tabella delle entrate contenente:

- le previsioni di entrate dell'esercizio,

- le modifiche delle previsioni di entrate risultanti dai bilanci suppletivi o rettificativi, nonché le entrate supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma,

- i diritti accertati durante l'esercizio,

- i diritti ancora da riscuotere dell'esercizio precedente,

- le entrate riscosse durante l'esercizio e le entrate riportate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4,

- gli importi che rimangono da riscuotere alla fine dell'esercizio,

- gli annullamenti di diritti accertati.

A tale tabella sono uniti un prospetto che illustra le entrate riportate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 e, se del caso, un prospetto che illustra i saldi e gli importi lordi delle operazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Vi è allegato altresì un prospetto che illustra, per Stato membro, la ripartizione degli importi che rimangono da riscuotere alla fine dell'esercizio corrispondenti a risorse proprie coperte da un ordine di riscossione.»;

b) nel punto 2, ultimo trattino, le parole «articolo 6» sono sostituite da «articolo 7»;

c) nel punto 3:

- quarto trattino: le parole «articolo 6» sono - quarto trattino: le parole «articolo 6» sono sostituite da «articolo 7»,

- quinto trattino: le parole «articolo 6» sono sostituite da «articolo 7»,

- al secondo comma le parole «articolo 22, paragrafo 2» sono sostituite da «articolo 27, paragrafo 2»;

d) nel punto 4, aggiungere il sesto trattino seguente:

«- un prospetto che fornisce, per ogni esercizio verificato, i dati particolareggiati, per voce e per Stato membro, dell'impatto delle decisioni di appuramento intervenute nel corso di esercizio; a tal fine è utilizzata la nomenclatura di bilancio dell'esercizio i cui conti sono stati appurati.»

89) L'articolo 74 diventa l'articolo 79 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 79

Ogni istituzione comunica alla Commissione, al più tardi per il 1g marzo, dopo averli presentati al suo controllore finanziario, i dati che le sono necessari per stabilire il conto di gestione e il bilancio finanziario, nonché un contributo per l'analisi della gestione finanziaria di cui all'articolo 80.»

90) L'articolo 75 diventa l'articolo 80 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 80

1. Il conto di gestione comprende la totalità delle operazioni di entrata e di spesa concernenti l'esercizio trascorso per ciascuna delle istituzioni. Esso è presentato nella stessa forma e secondo le stesse suddivisioni del bilancio.

2. Il conto di gestione è preceduto da un'analisi della gestione finanziaria dell'anno in causa.

Nell'elaborare tale analisi, ciascuna istituzione fornisce tutte le precisazioni possibili sulla realizzazione dei principi e obiettivi di cui all'articolo 2.»

91) L'articolo 76 diventa l'articolo 81 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 81

1. La Commissione compila, al più tardi per il 1g maggio dell'anno successivo, il bilancio finanziario consolidato che descrive l'attivo e il passivo delle Comunità al 31 dicembre dell'esercizio trascorso. Ad esso è allegata una situazione contabile in movimenti e saldi, elaborata alla medesima data.

saldi, elaborata alla medesima data.

Il bilancio comprende all'attivo l'importo delle entrate da riscuotere e al passivo l'importo delle spese d'esercizio non ancora contabilizzate nei conti.

2. Detti documenti vengono sottoposti al controllore finanziario.»

92) L'articolo 77 diventa l'articolo 82 e la data «1g giugno» è sostituita da «1g maggio».

93) L'articolo 78 diventa l'articolo 83 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 83

1. Nel quadro della sua missione, la Corte dei conti, come d'altronde i suoi membri, può essere assistita da agenti della Corte medesima. I compiti attribuiti a tali agenti devono essere notificati dalla Corte dei conti stessa o da uno dei suoi membri alle autorità presso cui l'agente delegato deve svolgere i suoi lavori.

2. Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le proprie decisioni e di tutti gli atti da essi emanati in esecuzione dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 6, dell'articolo 9, dell'articolo 17, paragrafo 1 e dell'articolo 26.

3. Le istituzioni trasmettono alla Corte dei conti le regolamentazioni interne che esse adottano in materia finanziaria.

4. La designazione degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori di anticipi, nonché le deleghe e designazioni effettuate a norma degli articoli 22, 24, 25 e 54 devono essere norma degli articoli 22, 24, 25 e 54 devono essere notificate alla Corte dei conti.»

94) L'articolo 79 diventa l'articolo 84 e le parole «articolo 19 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 e dell'articolo 80 del presente regolamenn. 2891/77 e dell'articolo 80 del presente regolamento finanziario» sono sostituite da «articolo 18 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 e dell'articolo 85 del presente regolamento finanziario.»

95) L'articolo 80 diventa l'articolo 85 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 85

Il controllo effettuato dalla Corte dei conti ha luogo sui documenti e, all'occorrenza, sul posto. Esso ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, dei regolamenti finanziari e di trattati, del bilancio, dei regolamenti finanziari e di tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati, nonché di accertarsi della sana gestione finanziaria.

Nell'assolvimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, alle condizioni di cui all'articolo 87, di tutti i documenti e informazioni riguardanti la gestione finanziaria dei servizi o organismi soggetti al suo controllo; essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente la cui responsabilità sia impegnata in un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi od organismi.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento della missione affidatale dai trattati o dagli atti adottati in applicazione dei trattati, la Corte dei atti adottati in applicazione dei trattati, la Corte dei conti, a propria richiesta, può essere presente alle operazioni effettuate dalla Commissione in applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 e degli articoli 17 e 18 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89. Questa disposizione si applica anche in materia di controllo di qualsiasi fondo creato dalla Comunità.

Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi della Comunità a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.»

96) L'articolo 81 diventa l'articolo 86.

97) L'articolo 82 diventa l'articolo 87:

a) nel primo comma sono aggiunte le parole seguenti:

«e tutti i documenti e dati stabiliti o conservati su un supporto magnetico»;

b) nel secondo comma, lettera b) le parole «della verifica di cui all'articolo 80, primo comma» sono sostituite da «del controllo di cui all'articolo 85, primo comma»;

c) il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Qualsiasi concessione di sovvenzioni comunitarie ad organismi esterni alle istituzioni è subordinata all'accettazione, per iscritto, da parte dei beneficiari, della verifica da parte della Corte dei conti dell'impiego delle sovvenzioni concesse.»

conti dell'impiego delle sovvenzioni concesse.»

conti dell'impiego delle sovvenzioni concesse.»

98) L'articolo 83 diventa l'articolo 88 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 88

La relazione annuale della Corte dei conti, prevista all'articolo 78 del trattato CECA, all'articolo 206 bis del trattato CEE ed all'articolo 180 bis del trattato Euratom, è disciplinata dalle disposizioni seguenti:

1. La Corte dei conti trasmette entro e non oltre il 15 luglio alla Commissione e alle istituzioni interessate, le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Queste osservazioni devono rimanere riservate. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro e non oltre il 31 ottobre. Le istituzioni diverse dalla Commissione devono inviare le proprie risposte contemporaneamente a quest'ultima.

2. La relazione annuale comporta una valutazione della sana gestione finanziaria.

3. La relazione annuale contiene, senza pregiudizio di ogni possibile presentazione globale o delle eventuali osservazioni di portata generale che la Corte dei conti potrebbe considerare necessarie, tante suddivisioni quante sono le istituzioni.

La Corte prende tutte le misure necessarie perché le risposte delle istituzioni alle proprie osservazioni siano pubblicate immediatamente dopo le osservazioni stesse.

4. La Corte dei conti invia alle autorità responsabili dello scarico e alle altre istituzioni, entro e non oltre il 30 novembre, la propria relazione annuale, accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne assicura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

99) L'articolo 84 è abrogato.

100) L'articolo 85 diventa l'articolo 89 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 89

1. Il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico alla Commissione sull'esecuzione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Se tale data non può essere rispettata, il Parlamento o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui tale decisione ha dovuto essere differita.

Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si sforza di prendere, al più presto, misure che consentano di rimuovere gli ostacoli a tale decisione.

2. La decisione di scarico riguarda i conti delle entrate e spese della Comunità, nonché il relativo saldo e l'attivo e il passivo della Comunità descritti nel bilancio finanziario. Essa comporta altresì una valutazione della responsabilità della Commissione nell'esecuzione del bilancio dell'anno trascorso.

3. Il controllore finanziario tiene conto delle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

4. Le istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

5. A richiesta del Parlamento o del Consiglio, le istituzioni presentano relazioni sulle misure adottate in conseguenza di tali osservazioni e in particolare sulle istruzioni da esse impartite ai propri servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio. Queste relazioni sono comunicate anche alla Corte dei conti.

Le istituzioni devono altresì rendere conto, in un allegato del conto di gestione dell'esercizio che segue quello della decisione di scarico, delle misure che sono state adottate in conseguenza delle osservazioni figuranti nella decisione di scarico.

6. I documenti giustificativi relativi alla contabilità e alla compilazione dei conti di gestione e di quelli del bilancio finanziario sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data della decisione di scarico sull'esecuzione del bilancio.

Tuttavia, i documenti relativi ad operazioni non definitivamente chiuse sono conservati oltre tale periodo e sino alla fine dell'anno successivo a quello della chiusura di dette operazioni.

Ogni istituzione determina presso quale servizio saranno conservati i documenti giustificativi.»

101) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 90

1. Al di fuori della relazione annuale, la Corte dei conti può presentare in ogni momento, sotto forma di relazioni speciali, le proprie osservazioni su problemi particolari ed emettere pareri su richiesta di una delle istituzioni della Comunità.

2. Le relazioni speciali sono comunicate all'istituzione o organo interessato.

L'istituzione interessata dispone di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle suddette relazioni speciali.

La Corte dei conti, se decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee alcune di queste relazioni, deve accompagnarle con le risposte dell'istituzione o delle istituzioni interessate.

Le relazioni speciali sono comunicate al Parlamento e al Consiglio i quali determinano entrambi, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

3. I pareri di cui al paragrafo 1, che non riguardano proposte o progetti che rientrano nel quadro della consultazione legislativa, possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella Gazzetta ufficiale. La Corte decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione interessata dall'analisi della Corte. I pareri pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono accompagnati dalle risposte dell'istituzione o delle istituzioni interessate.»

102) Il testo del titolo VII è sostituito dal testo seguente:

«TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

TECNOLOGICO (RST)»

103) Gli articoli da 86 a 94 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 91

Le disposizioni dei titoli da I a VI e XII si applicano agli stanziamenti di ricerca e sviluppo tecnologico iscritti alla sezione particolare di cui all'articolo 92, salvo deroghe previste nel presente titolo.

Articolo 92

1. Gli stanziamenti relativi alle attività di cui al presente titolo sono iscritti in una sottosezione particolare della parte "B'' della sezione della Commissione.

Tale sottosezione comprende gli stanziamenti destinati alla realizzazione degli obiettivi di ricerca e sviluppo tecnologico mediante l'esecuzione delle azioni seguenti:

a) azioni dirette, che consistono in programmi di ricerca eseguiti negli stabilimenti del Centro comune di ricerca, in linea di massima integralmente finanziati dal bilancio generale delle Comunità;

b) azioni indirette, che consistono in programmi eseguiti nell'ambito di contratti da concludere con terzi parzialmente finanziati, in linea di massima, dal bilancio generale delle Comunità (azioni a spese ripartite);

c) azioni concertate, che consistono in sforzi intrapresi dalla Comunità per coordinare le azioni individuali di ricerca condotte negli Stati membri e per cui esclusivamente le spese di carattere ammiper cui esclusivamente le spese di carattere amministrativo sono finanziate dal bilancio generale delle Comunità;

d) eventuali partecipazioni finanziarie della Comunità a programmi complementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 130 L del trattato CEE, o programmi di ricerca e sviluppo intrapresi da vari Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture create per l'esecuzione di tali programmi conformemente alle disposizioni dell'articolo 130 M del trattato CEE, o alle azioni di cooperazione con paesi terzi o organizzazioni internazionali quali previste dall'articolo 130 N del trattato CEE, o la partecipazione alle imprese comuni previste all'articolo 130 O del trattato CEE;

e) altre attività svolte dal CCR, quali la ricerca esplorativa, i lavori di sostegno scientifico e tecnico alla Commissione e le attività per conto terzi.

2. L'iscrizione degli stanziamenti di detta sottosezione deve presentare in modo separato gli stanziamenti dedicati alla realizzazione delle azioni previste dal "Programma quadro delle attività di RST''.

Articolo 93

1. La nomenclatura della sottosezione particolare di cui all'articolo 92 è stabilita in funzione della destinazione delle spese, quale risulta dalla realizzazione degli obiettivi di ricerca e sviluppo tecnologico o delle altre attività di cui al medesimo articolo.

Ogni suddivisione è inoltre accompagnata da un commento adeguato, che precisa:

- il personale autorizzato per l'esercizio in corso,

- i dati relativi ai programmi complementari, ai programmi intrapresi da diversi Stati membri, nonché alla cooperazione con paesi terzi o organizzazioni internazionali, con un'indicazione precisa della eventuale partecipazione finanziaria della Comunità.

2. Tuttavia, per quanto concerne il Centro comune di ricerca, gli stanziamenti per il personale sono iscritti in forma separata in un solo capitolo.

Articolo 94

Alla sottosezione specifica di cui all'articolo 92 sono allegati:

- una tabella di corrispondenza, che indica la ripartizione degli stanziamenti iscritti nella sotto sezione, sia per destinazione sia per natura della spesa, quale definita nelle modalità di esecuzione previste all'articolo 126.

Per le necessità della gestione, la Commissione può altresì creare conti collettivi corrispondenti ai mezzi di realizzazione;

- uno scadenzario indicativo degli impegni e dei pagamenti, il quale illustri il ritmo previsto per l'utilizzazione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento corrispondenti. Tale scadenzario è soggetto a revisione annuale.

Articolo 95

In deroga all'articolo 26, la Commissione può procedere all'interno della sottosezione di cui all'articolo 92, a storni da capitolo a capitolo riguardanti le azioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a) e la ricerca esplorativa di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e) a condizione che esse rientrino nel programma quadro.

Tali storni non possono avere l'effetto di aumentare o di diminuire di oltre il 15 % in stanziamenti d'impegno e in stanziamenti di pagamento la dotazione originaria iscritta nel bilancio per ciascuno dei programmi di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a). Essi non possono avere l'effetto di aumentare gli stanziamenti relativi alla ricerca esplorativa di oltre il 5 % in stanziamenti d'impegno e in stanziamenti di pagamento della dotazione originaria iscritta per l'insieme dei succitati programmi.

Da questa disposizione particolare sono esclusi gli stanziamenti per il personale del CCR.

Per l'applicazione dell'articolo 26, si considera che le linee di bilancio concernenti le azioni di cui all'articolo linee di bilancio concernenti le azioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere b), c) e d) siano dei capitoli.

Articolo 96

1. La Commissione può effettuare prestazioni per conto terzi, conformemente ai commenti di bilancio dei capitoli e articoli interessati.

In deroga all'articolo 5, le entrate corrispondenti a dette prestazioni possono dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari:

- in impegni, entro i limiti dell'importo dei rimborsi previsti nei contratti conclusi con i terzi richiedenti,

- in pagamenti, nella misura dei diritti accertati a detti rimborsi.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, gli stanziamenti supplementari sono mantenuti fino al loro annullamento tramite il conto di gestione.

3. Quando le disposizioni che figurano nei commenti di bilancio prevedono una procedura di rimborso a favore del bilancio generale per determinate categorie di spese, detti rimborsi sono imputati sullo stato delle entrate, conformemente alle modalità di esecuzione, sulle linee specifiche aperte a tal fine.

Articolo 97

1. Per quanto riguarda i contratti relativi al settore disciplinato dal presente titolo, si possono fissare, nell'ambito delle modalità di esecuzione previste all'articolo 126, disposizioni particolari concernenti:

- le soglie che determinano le condizioni di conclusione dei contratti,

- il funzionamento e la determinazione di competenza della commissione consultiva degli acquisti e dei contratti.

2. In deroga all'articolo 66, primo comma, si può procedere a vendite di materiali scientifici e tecnici senza pubblicazione preliminare, su decisione dell'ordinatore, presa previo parere della commissione consultiva per gli acquisti e i contratti.»

104) L'articolo 95 diventa l'articolo 98 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 98

Le disposizioni dei titoli da I a VI e XII si applicano alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "Garanzia'', conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70, effettuate tramite i servizi o organismi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 di detto regolamento e conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento, salvo deroghe previste nel presente titolo.

Le operazioni particolari che la Commissione gestisce direttamente sono eseguite conformemente alle norme di cui al titolo III del presente regolamento.»

105) L'articolo 96 diventa l'articolo 99:

a) il primo e secondo comma diventano il paragrafo 1;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. La Commissione presenta mensilmente una relazione al Parlamento e al Consiglio; la relazione viene inviata entro un periodo di 30 giorni lavorativi dalla fine del mese in cui la spesa è stata effettivamente sostenuta dagli Stati membri. La relazione è accompagnata da dati che consentono di valutare:

- l'evoluzione della spesa nel quadro del sistema d'allarme previsto all'articolo 6 della decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa alla disciplina di bilancio,

- le prospettive di evoluzione della spesa nel corso dell'esercizio rispetto all'evoluzione del mercato.»

106) L'articolo 97 diventa l'articolo 100 e nel paragrafo 2, le parole «articolo 96» sono sostituite da

«Articolo 99».

107) L'articolo 98 diventa l'articolo 101.

108) L'articolo 99 diventa articolo 102 e nel paragrafo 3, le parole «articoli 97 e 98» sono sostituite da «articoli 100 e 101».

109) L'articolo 100 diventa l'articolo 103 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 103

Fanno oggetto di un disimpegno, a titolo dell'esercizio di origine, gli impegni previsionali globali che sono stati effettuati a titolo di un esercizio conformemente all'articolo 99 e che non hanno dato luogo, anteriormente al 1g febbraio dell'esercizio successivo, agli impegni dettagliati secondo la nomenclatura di bilancio conformemente all'articolo 100.»

110) L'articolo 101 diventa l'articolo 104 ed il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 104

1. All'interno di ciascun capitolo, gli storni da articolo ad articolo sono effettuati con decisione della Commissione, adottata entro il 31 gennaio, secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

La Commissione informa l'autorità di bilancio in merito a tali storni.

2. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio, al più tardi un mese prima del 31 gennaio dell'esercizio successivo, storni di stanziamento da capitolo a capitolo. Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento, delibera a maggioranza qualificata entro un termine di tre settimane. Il Parlamento formula il proprio parere in tempo utile perché il Consiglio possa prenderne conoscenza e deliberare nel termine indicato. In mancanza di una decisione del Consiglio entro questo termine, si considera che le proposte di storno siano approvate.

3. Gli storni relativi alla riserva monetaria di cui all'articolo 19, paragrafo 6 sono decisi conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a).»

111) Il titolo IX e il suo articolo 102 sono abrogati.

112) È inserito il seguente titolo IX:

«TITOLO IX

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI

AGLI AIUTI ESTERNI

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 105

1. Le disposizioni dei titoli da I a VI e XII sono applicabili agli aiuti esterni finanziati sul bilancio delle Comunità, salvo deroghe previste nel presente titolo.

2. Gli stanziamenti destinati dalla Comunità alla sua politica di cooperazione sono utilizzati nel quadro di accordi di cooperazione comportanti un protocollo finanziario, qui di seguito denominato "accordi preferenziali'', oppure di aiuti erogati autonomamente.

3. Tali stanziamenti possono essere destinati a finanziare in particolare aiuti non rimborsabili, prestiti speciali, capitali di rischio e abbuoni d'interesse e sono eseguiti dalla Commissione che ne può, in parte, affidare la gestione o alla Banca europea per gli investimenti nell'ambito di un mandato generale a nome della Comunità, oppure, sotto la propria responsabilità, ad altri organismi.

Questa disposizione non pregiudica il potere di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 206 bis del trattato CEE.

4. Per l'utilizzazione degli stanziamenti eseguiti dalla Commissione si applicano le disposizioni definite qui di seguito.

5. L'ammontare dei prestiti speciali e dei capitali

di rischio erogati figura nel bilancio previsto all'articolo 81.

Articolo 106

1. Ogni progetto o azione di cooperazione deciso dalla Commissione può dar luogo:

- o alla conclusione di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il governo del paese beneficiario ovvero le autorità degli organismi o istituzioni beneficiarie, qui di seguito denominati "beneficiario'',

- o a un contratto con organizzazioni internazionali, persone giuridiche o persone fisiche incaricate della sua realizzazione.

2. La convenzione di finanziamento o il contratto fissa l'importo dell'impegno finanziario della Comunità per l'azione considerata. Qualsiasi spesa che supera detto importo può essere imputata in bilancio unicamente se ha formato oggetto di un impegno supplementare.

3. Per ogni progetto di investimento finanziato mediante un prestito speciale viene inoltre stipulato un contratto di prestito tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il mutuatario.

SEZIONE II

REALIZZAZIONE

Articolo 107

Nel quadro di progetti o azioni coperti da una convenzione di finanziamento, l'attuazione è realizzata dal beneficiario in stretta collaborazione con la Commissione che rimane la responsabile dell'esecuzione degli stanziamenti.

Articolo 108

1. La funzione della Commissione può essere definita negli accordi preferenziali o nelle convenzioni come quella di "ordinatore principale''.

2. La Commissione, in stretta collaborazione con il beneficiario, si assicura che siano garantite condizioni di parità nella partecipazione alle gare, che vengano eliminate le discriminazioni e che venga prescelta l'offerta economicamente più vantaggiosa. A tal fine, essa approva i fascicoli relativi ai bandi di gara prima della loro pubblicazione, riceve i risultati dello spoglio delle offerte e approva la proposta di assegnazione del contratto.

Articolo 109

1. Nel quadro, in particolare, degli accordi preferenziali, il beneficiario può designare un "ordinatore nazionale'' che rappresenta le autorità nazionali per tutte le operazioni relative ai progetti finanziati dalla Comunità e formanti oggetto di una convenzione tra lo Stato beneficiario e la Comunità.

2. Il beneficiario sottopone alla Commissione, per approvazione, i fascicoli relativi ai bandi di gara prima della loro pubblicazione. Sulla base delle decisioni così approvate e in stretta collaborazione con la Commissione, il beneficiario indice le gare, riceve le offerte, presiede al loro spoglio e stabilisce i risultati delle gare.

La Commissione è generalmente rappresentata al momento dello spoglio delle offerte, qualora il prezzo di base del bando di gara superi il limite fissato nella convenzione di finanziamento o nel contratto.

3. Egli trasmette alla Commissione, per approvazione, i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di attribuzione del contratto, firma gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi e li notifica alla Commissione. Per i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi, la Commissione procede, se del caso, ad impegni individuali, secondo le procedure previste agli articoli da 36 a 39. Gli impegni individuali sono imputabili agli impegni a titolo delle convenzioni di finanziamento previste all'articolo 106, paragrafo 2.

4. Nell'ambito degli impegni di stanziamenti stabiliti dalla Commissione, il beneficiario procede, se del caso, alla liquidazione e all'ordinazione delle spese che formano oggetto di una convenzione tra il beneficiario e la Comunità. La sua responsabilità finanziaria rimane impegnata finché la Commissione non regolarizzi le operazioni la cui esecuzione gli è stata affidata.

Articolo 110

1. Ai fini dell'attuazione dell'accordo preferenziale o della convenzione stipulati tra la Comunità e lo Stato beneficiario, e per quanto riguarda gli stanziamenti di cui essa è l'ordinatore, la Commissione può essere rappresentata presso lo Stato beneficiario da un suo "rappresentante'' soggetto al gradimento di quest'ultimo.

2. Durante l'esecuzione delle operazioni, il rappresentante della Commissione verifica su documenti e in loco la conformità delle realizzazioni o prestazioni con la loro descrizione figurante nelle convenzioni di finanziamento, appalti, contratti e preventivi.

Articolo 111

1. Per l'esecuzione dei pagamenti in una moneta diversa da quella dello Stato beneficiario, il pagamento delle prestazioni fornite per progetti finanziati con aiuti non rimborsabili viene effettuato direttamente dalla Commissione.

2. Per l'esecuzione dei pagamenti nella moneta dello Stato beneficiario, possono essere aperti presso un'istituzione finanziaria di quest'ultimo dei conti espressi in ecu o nella moneta di uno degli Stati membri, a nome della Commissione o, di comune accordo, a nome del beneficiario.

Nel quadro degli accordi preferenziali, i compiti di cui ai paragrafi 5 e 6 che seguono possono essere affidati ad una istituzione finanziaria denominata "pagatore delegato''.

3. I conti di cui al paragrafo 2 sono alimentati in base alle effettive esigenze di tesoreria. I trasferimenti sono effettuati in ecu o, eccezionalmente, nella moneta di uno degli Stati membri e sono convertiti nella moneta dello Stato beneficiario a mano a mano che si rendono esigibili i pagamenti da effettuare, al tasso del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

4. I depositi sui conti di cui al paragrafo 2 fruttano interessi ad esclusivo beneficio dei progetti, a meno che non sia stato convenuto diversamente quando la funzione di un pagatore delegato è esercitata da un'istituzione finanziaria pubblica.

Il servizio reso dal pagatore delegato non è retribuito.

5. Nei limiti dei fondi disponibili, il pagatore delegato, dopo aver ottenuto il visto del rappresentante della Commissione, effettua gli ordini di pagamento previa verifica dell'esattezza e della regolarità materiale dei documenti giustificativi.

6. Il pagatore delegato trasmette alla Commissione periodicamente, e almeno una volta al trimestre, uno stato delle entrate e delle spese effettuate, corredato dei documenti giustificativi.

7. Prima dell'imputazione definitiva sugli stanziamenti di bilancio dei pagamenti e delle entrate realizzati nella moneta dello Stato beneficiario, si procede alla loro regolarizzazione. La regolarizzazione consiste nel controllo da parte della Commissione dell'esattezza della liquidazione e della regolarità dell'ordine e del pagamento nonché della riscossione delle entrate secondo le prescrizioni del presente regolamento finanziario.

SEZIONE III

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 112

In deroga alle disposizioni del titolo IV del presente regolamento finanziario, la stipulazione e l'attribuzione dei contratti finanziati dalla Comunità a beneficio dei destinatari degli aiuti esterni, sono disciplinate dalle disposizioni che seguono.

Articolo 113

La procedura da applicare per la stipulazione dei contratti di lavori, di forniture o di servizi è stabilita dalla convenzione di finanziamento o di contratto, rispettando i principi qui di seguito enunciati.

Articolo 114

1. Sono ammesse alle gare a condizioni di parità tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e tutte le persone fisiche e giuridiche dello Stato beneficiario.

A tale riguardo il capitolato d'oneri prescrive agli offerenti di indicare lo Stato di cui sono cittadini, presentando al riguardo le prove abituali secondo la loro legislazione nazionale.

2. In casi eccezionali dovutamente giustificati può essere deciso di ammettere cittadini di paesi terzi a partecipare alle gare, conformemente alle disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il

settore della cooperazione e conformemente alle procedure di autorizzazione appropriate.

Articolo 115

La Commissione e il beneficiario adottano le misure di applicazione atte ad assicurare, a parità di condizioni, una partecipazione quanto più ampia possibile alle gare ed ai contratti finanziati dalla Comunità.

A tal fine, e fatto salvo il disposto degli articoli da 116 a 118, si ha particolare cura di:

a) assicurare la pubblicazione preliminare dei bandi di gara, entro adeguati termini, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella Gazzetta ufficiale dello Stato beneficiario;

b) eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o specificazione tecnica che ostacoli un'ampia partecipazione a condizioni di parità di tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario.

Articolo 116

Se ne viene constatata l'urgenza ovvero se la natura, la scarsa importanza o le caratteristiche particolari di taluni lavori o forniture lo giustificano, la Commissione o il beneficiario in base ad accordo motivato della Commissione, possono autorizzare, a titolo eccezionale:

- la stipulazione di contratti, previo bando di gara aperto, ma delimitato geograficamente;

- la stipulazione di contratti, previa licitazione ristretta;

- la conclusione di contratti mediante trattativa privata;

- l'esecuzione in economia.

Articolo 117

La Commissione e il beneficiario si assicurano, per ciascuna operazione, che gli articoli 115, 116 e 118 siano rispettati e che l'offerta prescelta sia la più vantaggiosa dal punto di vista economico, con particolare riguardo al prezzo delle prestazioni, al loro costo di utilizzo, al loro valore tecnico nonché alle qualifiche e alle garanzie presentate dagli offerenti e infine alla natura e alle condizioni di esecuzione dei lavori e delle forniture.

La Commissione e il beneficiario curano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo relativo al bando di gara.

I risultati delle gare sono pubblicati quanto prima nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Se del caso, i risultati delle gare dovrebbero anche poter essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dello Stato beneficiario.

Articolo 118

1. I contratti di servizi e quelli per le azioni di cooperazione sono stipulati previa licitazione ristretta.

Per i contratti di servizi e quelli per le azioni di cooperazione tecnica, la Commissione redige, eventualmente dopo aver proceduto a una preselezione, un elenco ristretto di candidati sulla base di criteri che ne garantiscano le qualificazioni, l'esperienza professionale e l'indipendenza, nonché tenendo conto della disponibilità degli stessi per l'azione interessata.

2. Tuttavia, alcuni contratti possono essere conclusi mediante accordo diretto, in particolare nei casi seguenti:

- azioni di scarsa entità o di breve durata,

- azioni affidate a istituzioni o associazioni senza scopo di lucro,

- azioni a prolungamento di altre azioni già avviate,

- insuccesso del bando di gara.

3. I contratti di servizi e quelli per le azioni di cooperazione tecnica sono in linea di massima elaborati, negoziati e conclusi dalla Commissione.

4. Nel quadro degli accordi preferenziali nonché nei casi in cui ciò sia esplicitamente previsto dalle convenzioni di finanziamento, i compiti di cui al paragrafo 3 sono delegati al beneficiario, d'accordo e con la partecipazione del rappresentante della Commissione.

Articolo 119

Solo i contratti di prestazioni di servizi conclusi nell'interesse della Commissione sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli da 56 a 64 del presente regolamento finanziario.

SEZIONE IV

VERIFICA DEI CONTI

Articolo 120

1. Ogni convenzione di finanziamento di un progetto di investimento prevede espressamente il potere di controllo della Corte dei conti.

2. Le verifiche cui la Corte dei conti intende procedere sul territorio degli Stati beneficiari o degli Stati nei quali si trovano i beneficiari sono effettuate di concerto con le autorità competenti di detti Stati. Essi si limitano alle modalità di controllo attuate nel quadro delle disposizioni che disciplinano l'intervento della Comunità e non riguardano le modalità di esecuzione che rientrano nella competenza dell'ordinatore nazionale.»

113) È inserito il seguente titolo X:

«TITOLO X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLA GESTIONE DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI AL PERSONALE FUORI COMUNITÀ E AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRISPONDENTE

Articolo 121

Le disposizioni dei titoli da I a VI e XII si applicano alle attività del settore in questione, salvo deroghe previste nel presente titolo.

Articolo 122

Le spese di un esercizio sono imputate a titolo di tale esercizio sulla base delle spese il cui ordine di pagamento sia pervenuto al controllore finanziario al più tardi il 31 dicembre e pagate anteriormente al 15 gennaio. Tuttavia, le spese corrispondenti ai pagamenti effettuati fino al 31 dicembre sotto il regime degli anticipi possono essere imputate a titolo dell'esercizio trascorso fino al 15 febbraio dell'esercizio successivo.

Articolo 123

La Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 126, adotta le modalità di esecuzione relative, in particolare:

- alla conclusione dei contratti,

- alla tenuta degli inventari,

- alla contabilità,

- al regime degli anticipi.»

114) Il titolo X diventa il titolo XI.

115) L'articolo 103 diventa l'articolo 124:

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli stanziamenti dell'Ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio particolare all'interno della parte "A'' della sezione del bilancio della Commissione, sono esposti dettagliatamente in un allegato di detta parte. Gli stanziamenti di tale linea di bilancio particolare possono essere oggetto di uno storno delle condizioni definite all'articolo 26.

L'allegato si presenta sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in questo allegato coprono tutte le esigenze finanziarie dell'Ufficio per l'espletamento delle sue funzioni al servizio delle istituzioni delle Comunità.

3. Nel corso dell'esercizio, le previsioni possono essere modificate, ove necessario, dal comitato direttivo dell'Ufficio il quale decide gli storni all'interno dell'allegato resi necessari da dette modifiche. Detto comitato informa l'autorità di bilancio tre settimane prima di procedere agli storni da capitolo a capitolo.»

b) il paragrafo 3 diventa il paragrafo 4. Il terzo comma è soppresso;

c) il paragrafo 4 è soppresso;

d) nel paragrafo 6, secondo comma, le parole «articolo 22» sono sostituite da «articolo 27»;

e) nel paragrafo 9, le parole «articoli 73 e 76» sono sostituite da «articoli 78 e 81».

116) L'articolo 104 diventa l'articolo 125.

117) L'articolo 105 è abrogato.

118) L'articolo 106 diventa l'articolo 126.

119) L'articolo 107 è abrogato.

120) L'articolo 108 è abrogato.

121) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 127

Ogni tre anni, il Parlamento europeo ed il Consiglio esaminano il presente regolamento finanziario alla luce di una proposta della Commissione. Ogni regolamento finanziario che vi reca modifica è adottato dal Consiglio, con ricorso alla procedura di concertazione se il Parlamento lo richiede.»

122) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 128

Fino all'entrata in vigore delle modalità di esecuzione previste all'articolo 126, i limiti relativi agli articoli 58, 60, 62, 63 e 97 sono fissati come segue:

- articolo 58, primo comma, lettera a): il limite al di sotto di cui si può procedere per trattativa privata è fissato a 10 000 ecu;

- articolo 60: il limite oltre cui inizia la competenza della commissione consultiva per gli acquisti e i contratti è fissato a 35 000 ecu;

- articolo 62, terzo comma: il limite che determina la costituzione obbligatoria di una cauzione è fissato a 250 000 ecu;

- articolo 63: i limiti al di sotto di cui si può procedere in base a semplice fattura o nota spese sono fissati rispettivamente a 750 ecu e a 2 000 ecu per le spese effettuate al di fuori delle sedi di lavoro provvisorie;

- articolo 97: il limite al di sotto di cui si può procedere per trattativa privata è fissato a 75 000 ecu per il materiale scientifico e tecnico nonché per lavori;

- il limite di competenza della commissione consultiva per gli acquisti e i contratti è portato:

- per i contratti scientifici e tecnici nonché per gli acquisti immobiliari, a 350 000 ecu,

- per i contratti di forniture e materiale non aventi carattere scientifico e tecnico, a 75 000 ecu,

- per i contratti di forniture e materiale non aventi carattere scientifico e tecnico a cui è applicabile l'articolo 58 lettere c), d) e e), a 25 000 ecu.»

123) L'articolo 109 diventa l'articolo 129.

124) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 130

La regolamentazione finanziaria degli organismi comunitari dotati di personalità giuridica e che ricevono sovvenzioni dal bilancio generale deve riprendere, nella misura del possibile, le disposizioni del presente regolamento finanziario ed allontanarsene soltanto qualora le esigenze specifiche del loro rispettivo funzionamento lo esigano.»

Articolo 2

Il presente regolamento finanziario entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

(1) GU n. C 115 dell'8. 5. 1989, pag. 1 e GU n. C 193 del

31. 7. 1989, pag. 14.

(2) GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 230.

(3) GU n. C 72 del 20. 3. 1989, pag. 1.

(4) GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.

(5) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

(6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 3.

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