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Document 31990D0257
90/257/EEC: Commission Decision of 10 May 1990 laying down the criteria for the acceptance for breeding purposes of pure-bred breeding sheep and goats and the use of their semen, ova or embryos
90/257/CEE: Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni
90/257/CEE: Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni
GU L 145 del 8.6.1990, p. 38–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogato da 32020R0602
90/257/CEE: Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni
Gazzetta ufficiale n. L 145 del 08/06/1990 pag. 0038 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0223
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0223
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 1990 che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni (90/257/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (1), in particolare l'articolo 4, quarto trattino, considerando che la direttiva 89/361/CEE si prefigge in particolare di liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari di animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura; che è necessaria a tale scopo un'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda l'ammissione di questi animali alla riproduzione e l'utilizzazione del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni; considerando che le disposizioni concernenti l'ammissione alla riproduzione riguardano sia gli animali che i loro spermi, ovuli ed embrioni; considerando che la norma secondo cui lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere stati manipolati da personale ufficialmente riconosciuto offre le garanzie necessarie per la realizzazione dell'obiettivo perseguito; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Fatto salvo l'articolo 2, ogni riproduttore ovino e caprino di razza pura, maschio o femmina, iscritto in un libro genealogico, è ammesso alla riproduzione. Articolo 2 1. I riproduttori maschi ovini e caprini di razza pura sono ammessi all'inseminazione artificiale ed è autorizzata l'utilizzazione del loro sperma se sono stati sottoposti al controllo dell'attitudine e alla valutazione del valore genetico eseguito conformemente alla decisione 90/256/CEE della Commissione (2). 2. I riproduttori maschi ovini e caprini di razza pura sono ammessi all'inseminazione artificiale ai fini del controllo ufficiale ed è autorizzata l'utilizzazione del loro sperma, entro i limiti quantitativi necessari per il controllo dell'attitudine e per la valutazione del valore genetico eseguito conformemente alla decisione 90/256/CEE. 3. Le riproduttrici ovine e caprine di razza pura sono ammesse alla riproduzione ed è autorizzata l'utilizzazione dei loro ovuli ed embrioni. Articolo 3 Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere raccolti, trattati e conservati da un centro o da personale ufficialmente riconosciuti. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30. (2) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.