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Document 31990D0257

90/257/CEE: Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni

GU L 145 del 8.6.1990, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogato da 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/257/oj

31990D0257

90/257/CEE: Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 08/06/1990 pag. 0038 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0223
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0223


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1990

che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni

(90/257/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (1), in particolare l'articolo 4, quarto trattino,

considerando che la direttiva 89/361/CEE si prefigge in particolare di liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari di animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura; che è necessaria a tale scopo un'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda l'ammissione di questi animali alla riproduzione e l'utilizzazione del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni;

considerando che le disposizioni concernenti l'ammissione alla riproduzione riguardano sia gli animali che i loro spermi, ovuli ed embrioni;

considerando che la norma secondo cui lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere stati manipolati da personale ufficialmente riconosciuto offre le garanzie necessarie per la realizzazione dell'obiettivo perseguito;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, ogni riproduttore ovino e caprino di razza pura, maschio o femmina, iscritto in un libro genealogico, è ammesso alla riproduzione.

Articolo 2

1. I riproduttori maschi ovini e caprini di razza pura sono ammessi all'inseminazione artificiale ed è autorizzata l'utilizzazione del loro sperma se sono stati sottoposti al controllo dell'attitudine e alla valutazione del valore genetico eseguito conformemente alla decisione 90/256/CEE della Commissione (2).

2. I riproduttori maschi ovini e caprini di razza pura sono ammessi all'inseminazione artificiale ai fini del controllo ufficiale ed è autorizzata l'utilizzazione del loro sperma, entro i limiti quantitativi necessari per il controllo dell'attitudine e per la valutazione del valore genetico eseguito conformemente alla decisione 90/256/CEE.

3. Le riproduttrici ovine e caprine di razza pura sono ammesse alla riproduzione ed è autorizzata l'utilizzazione dei loro ovuli ed embrioni.

Articolo 3

Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere raccolti, trattati e conservati da un centro o da personale ufficialmente riconosciuti.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.

(2) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

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