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Document 31990D0208

    90/208/CEE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 1990, riguardante talune misure di protezione relative alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Spagna

    GU L 108 del 28.4.1990, p. 102–103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/208/oj

    31990D0208

    90/208/CEE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 1990, riguardante talune misure di protezione relative alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 108 del 28/04/1990 pag. 0102 - 0103


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 aprile 1990

    riguardante talune misure di protezione relative alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Spagna

    (90/208/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che più focolai di pleuropolmonite contagiosa dei bovini si sono manifestati in due località del territorio della Spagna e che inoltre è stato possibile determinare con esattezza la diffusione della malattia;

    considerando che il manifestarsi di questa epizoozia può costituire un pericolo per i bovini in altri Stati membri;

    considerando che è lecito ritenere che per talune categorie di bovini vivi il rischio sia rilevante;

    considerando che una delegazione comunitaria ha recentemente effettuato una visita in Spagna;

    considerando che le autorità spagnole hanno adottato provvedimenti giuridici conformi alle raccomandazioni della delegazione comunitaria, al fine di prevenire il diffondersi della malattia in altri Stati membri;

    considerando che tali misure devono essere rafforzate a livello comunitario;

    considerando che la Commissione seguirà gli sviluppi della situazione e modificherà la presente decisione alla luce di tali sviluppi;

    considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La Spagna sospende le esportazioni verso altri Stati membri di bovini vivi provenienti dalle zone geografiche citate nell'allegato fino al momento in cui tutti gli animali della specie bovina delle zone predette di età superiore a 12 mesi siano stati sottoposti, con esito negativo, a tre prove per la diagnosi della pleuropolmonite contagiosa dei bovini effettuate ad intervalli di almeno tre settimane.

    2. Trascorso tale periodo di tempo e una volta effettuate le prove in conformità al paragrafo 1, i bovini vivi trasportati da queste zone verso altri Stati membri devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

    Articolo 2

    La Spagna non esporta verso altri Stati membri bovini vivi da riproduzione e da carne provenienti dalle parti del suo territorio non elencate nell'allegato, a meno che:

    1) gli animali provengano da un allevamento in cui tutti gli animali di età superiore a 12 mesi sono stati sottoposti a una prova seriologica per la diagnosi della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, senza alcuna reazione, nei precedenti 12 mesi, e

    2) gli animali stessi siano stati sottoposti a una prova seriologica per la diagnosi della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, senza alcuna reazione, nei 30 giorni che precedono la data di spedizione.

    Articolo 3

    Il certificato sanitario prescritto dalla direttiva 64/432/CEE che accompagna i bovini da riproduzione e da carne spediti dalla Spagna deve essere completato con la seguente dicitura:

    « Bovini vivi che soddisfano le condizioni della decisione 90/208/CEE della Commissione sulla pleuropolmonite contagiosa dei bovini. »

    Articolo 4

    Gli Stati membri modificano le misure applicabili agli scambi per conformarsi alla presente decisione entro tre giorni dalla notifica della stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

    (2) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

    ALLEGATO

    Provincia di Segovia

    Il comune di Escalona del Prado e i comuni limitrofi.

    Provincia di Madrid

    Il comune di Guadalix de la Sierra e i comuni limitrofi.

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