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Document 31989R3427

REGOLAMENTO (CEE) N. 3427/89 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

GU L 331 del 16.11.1989, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; abrog. impl. da 397R0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3427/oj

31989R3427

REGOLAMENTO (CEE) N. 3427/89 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 -

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 16/11/1989 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0165


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3427/89 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 99 del regolamento n. 1408/71 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/89 (5), si deve procedere ad un nuovo esame del problema globale relativo al pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente, così da pervenire ad una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri;

considerando che nella sentenza del 15 gennaio 1986 nella causa 41/84 (Pinna) la Corte di giustizia ha dichiarato nullo l'articolo 73, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, in quanto il criterio della residenza dei familiari del lavoratore migrante, assunto come base per determinare quale legislazione si applichi alle prestazioni familiari da versare a tale lavoratore, « non è tale da garantire la parità di trattamento prescritta dall'articolo 48 del trattato e non può quindi essere utilizzato nell'ambito del coordinamento delle legislazioni nazionali contemplato dall'articolo 51 del trattato al fine di promuovere la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità, in conformità dell'articolo 48 »;

considerando che, di conseguenza, per l'erogazione delle prestazioni familiari, non si può più ricorrere al criterio della residenza dei familiari del lavoratore;

considerando invece che il criterio dell'occupazione di cui all'articolo 73, paragrafo 1 ed all'articolo 74, paragrafo 1 del regolamento n. 1408/71 garantisce la parità di trattamento tra tutti i lavoratori soggetti alla medesima legislazione; che la scelta di tale fattore di connessione si rivela adeguata per motivi di semplicità e di equità e ai fini della coerenza del regime previsto nel regolamento (CEE) n. 1408/71 che, in linea generale, per determinare la legislazione da applicare attribuisce la prealenza alla « lex loci laboris »;

considerando che si deve quindi applicare questa soluzione anche ai lavoratori soggetti alla legislazione francese; che è necessario modificare in tal senso i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/89; che la mancanza di una soluzione uniforme ai termini dell'articolo 99 del regolamento (CEE) n. 1408/71, al momento dell'estensione del campo d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai lavoratori autonomi e ai loro familiari, non ha consentito di assicurare una simile estensione per gli articoli da 73 a 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71; che si devono ora estendere le disposizioni ai lavoratori autonomi, adattando di conseguenza talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) Il capitolo 7 del titolo III è sostituito dal testo seguente:

« CAPITOLO 7

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 72

Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

Articolo 73

Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI.

Articolo 74

Disoccupati i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Il lavoratore subordinato o autonomo disoccuppato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI.

Articolo 75

Erogazioni delle prestazioni

1. Le prestazioni familiari sono erogate, nei casi previsti all'articolo 73, dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto e, nei casi previsti all'articolo 74, dall'istituzione competente dalla Stato secondo la cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo disoccupato beneficia delle prestazioni di disoccupazione. Esse vengono erogate, conformemente alle disposizioni che tali istituzioni applicano, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica alla quale le prestazioni devono essere versate risieda, dimori o abbia la sua sede nel territorio delle Stato competente o in quello di un altro Stato membro.

2. Tuttavia, se le prestazioni familiari non sono destinate al mantenimento dei familiari da parte della persona a cui devono essere erogate, l'istituzione competente eroga le suddette prestazioni, con effetto liberatorio, alla persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i familiari, a richiesta e tramite l'istituzione del luogo in cui risiedono o l'istituzione designata o l'organismo determinato a tal fine dall'autorità competente del paese di residenza.

3. Due o più Stati membri possono convenire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, che l'istituzione competente eroghi le prestazioni familiari dovute secondo la legislazione di questi Stati o di uno di questi Stati alla persona fisica o giuridica che ha l'onere effettivo dei familiari, direttamente o tramite l'istituzione del luogo della loro residenza.

Articolo 76

Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari

1. Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell'esercizio di un'attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all'occorrenza in applicazione dell'articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell'importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.

2. Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l'istituzione competente dell'altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro. »

2) L'articolo 90 è soppresso.

3) Il testo dell'articolo 94, paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

« 9. Le prestazioni familiari di cui beneficiano i lavoratori subordinati occupati in Francia per i familiari residenti al 15 novembre 1989 in un altro Stato membro continuano ad essere erogate, ai tassi, entro i limiti e secondo le modalità in vigore a tale data, finché il loro importo è superiore a quello delle prestazioni dovute a decorrere dal 16 novembre 1989 e ciò sintantoché gli interessati sono soggetti alla legislazione francese. Non si tiene conto delle interruzioni di durata inferiore a un mese né dei periodi di riscossione di prestazioni di malattia o di disoccupazione.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo, in particolare la ripartizione dell'onere delle prestazioni in questione, sono stabilite di comune accordo dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti, previo parere della Commissione amministrativa. » 4) L'articolo 99 è soppresso.

5) L'allegato I è modificato come segue:

a) nella parte I il testo della rubrica E. FRANCIA è sostituito dal testo seguente:

« E. FRANCIA

Se un'istituzione francese è l'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni familiari in conformità del titolo III, capitolo 7 del regolamento:

1. è considerata lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, ogni persona obbligatoriamente affiliata alla sicurezza sociale a norma dell'articolo L 311-2 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale), la quale adempia alle condizioni minime di attività o di retribuzione previste dall'articolo L 313-1 del medesimo codice per beneficiare delle prestazioni in denaro dell'assicurazione malattia, maternità, invalidità, o la persona che beneficia di dette prestazioni in denaro;

2. è considerata lavoratore autonomo, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, ogni persona che eserciti un'attività autonoma e sia tenuta ad assicurarsi e a pagare contributi per il rischio di vecchiaia in un regime di lavoratori autonomi. »;

b) nella parte II il testo della rubrica E. FRANCIA è sostituito dal testo seguente:

« E. FRANCIA

Il termine 'familiare' designa ogni persona menzionata all'articolo L 512-3 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale). »

6) L'allegato II, parte II è modificato come segue:

a) il testo della rubrica E. FRANCIA è sostituito dal testo seguente:

« E. FRANCIA

L'assegno per il figlio in tenera età erogato fino all'età di tre mesi. »;

b) il testo della rubrica I. LUSSEMBURGO è sostituito dal testo seguente:

« I. LUSSEMBURGO

a) L'assegno prenatale.

b) L'assegno di nascita. »

7) L'allegato VI, rubrica E. FRANCIA è modificato come segue:

a) il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. La persona soggetta alla legislazione francese in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 o dell'articolo 14 bis, paragrafo 1 del regolamento ha diritto, per i familiari che l'accompagnano nel territorio dello Stato membro nel quale effettua un lavoro, alle seguenti prestazioni familiari:

a) l'assegno per figlio in tenera età erogato fino all'età di tre mesi;

b) le prestazioni familiari erogate in applicazione dell'articolo 73 del regolamento. »;

b) è aggiunto il punto seguente:

« 7. Nonostante le disposizioni degli articoli 73 e 74 del regolamento, gli assegni di alloggio, l'assegno di custodia a domicilio di un figlio e l'assegno ai genitori per l'istruzione sono accordati soltanto agli interessati e ai familiari residenti in territorio francese. ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 10 bis è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 10 bis

Norme applicabili quando il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto successivamente alla legislazione di più Stati membri nel corso dello stesso periodo o parte di periodo

Se un lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto successivamente alla legislazione di due Stati membri nel corso del periodo che separa due scadenze previste dalla legislazione di uno o dei due Stati membri in oggetto per la concessione delle prestazioni familiari, si applicano le seguenti norme:

a) le prestazioni familiari a cui l'interessato ha diritto in quanto soggetto alla legislazione di ciascuno di questi Stati corrispondono al numero di prestazioni giornaliere dovute in applicazione della legislazione considerata. Se tali legislazioni non prevedono prestazioni giornaliere, le prestazioni familiari sono concesse al prorata della durata del periodo durante il quale l'interessato è stato soggetto alla legislazione di ciascuno Stato membro, in rapporto al periodo fissato dalla legislazione in oggetto;

b) se le prestazioni familiari sono state corrisposte da una istituzione per un periodo in cui avrebbero dovuto essere corrisposte da un'altra istituzione, si procede a compensazione fra tali istituzioni;

c) per l'applicazione delle disposizioni delle lettere a) e b), quando i periodi di occupazione o di attività autonoma compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle sulla cui base si calcolano le prestazioni familiari ai sensi della legislazione di un altro Stato membro alla quale l'interessato è stato pure soggetto nel corso di uno stesso periodo, la conversione si effettua in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di applicazione; d) in deroga alle disposizioni della lettera a), per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati membri di cui all'allegato 8 del regolamento di applicazione, l'istituzione che sostiene l'onere delle prestazioni familiari per la prima attività subordinata o autonoma nel corso del periodo considerato sostiene tale onere per tutto il periodo in corso. »

2) Il titolo del capitolo 7 del titolo IV è sostituito dal testo seguente:

« PRESTAZIONI FAMILIARI »

3) All'articolo 86:

a) il titolo precedente l'articolo 86 è sostituito dal testo seguente:

« Applicazione dell'articolo 73 e dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2 del regolamento »;

b) il titolo sotto l'articolo 86 è soppresso;

c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. Le autorità di due o più Stati membri possono concordare modalità particolari di applicazione per il pagamento delle prestazioni familiari, soprattutto per facilitare l'applicazione dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2 del regolamento. Di tali accordi viene informata la commissione amministrativa. »

4) L'articolo 87 ed il titolo che lo precede sono soppressi.

5) Il testo dell'articolo 88 e del titolo che lo precede sono sostituiti dal testo seguente:

« Applicazione dell'articolo 74 del regolamento

Articolo 88

Le disposizioni dell'articolo 86 del regolamento d'applicazione si applicano mutatis mutandis ai lavoratori subordinati o autonomi disoccupati, di cui all'articolo 74 del regolamento. »

6) L'articolo 89 ed il titolo che lo precede sono soppressi.

7) L'articolo 98 ed il titolo che lo precede sono soppressi.

8) Il testo dell'articolo 101, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, in applicazione degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento. »

9) Il testo dell'articolo 102, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. I rimborsi previsti agli articoli 36, 63 e 70 del regolamento sono effettuati, per l'insieme delle istituzioni competenti di uno Stato membro, alle istituzioni creditrici di un altro Stato membro, tramite gli organismi designati dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli organismi tramite i quali sono stati effettuati i rimborsi informano la commissione amministrativa delle somme rimborsate entro i termini e secondo le modalità da essa fissati.

10) Il testo dell'articolo 104, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Le disposizioni analoghe a quelle previste al paragrafo 1, che si applicheranno nei rapporti fra due o più Stati membri successivamente all'entrata in vigore del regolamento, saranno iscritte nell'allegato 5 del regolamento d'applicazione. Lo stesso vale per le disposizioni che saranno concordate ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2 del regolamento di applicazione. »

11) L'articolo 120 è soppresso.

12) All'allegato 2, punto E. FRANCIA:

a) il punto 3 è soppresso;

b) il punto 4 diventa punto 3.

13) L'allegato 10 è così modificato:

a) alla rubrica A. BELGIO, è soppressa la lettera d) del punto 6;

b) alla rubrica B. DANIMARCA, il testo delle lettera a) del punto 6 è sostituito dal testo seguente:

« a) rimborsi ai sensi degli articoli 36 e 63 del regolamento: (resto invariato) »;

c) alla rubrica C. GERMANIA, il testo del punto 8 è sostituito dal testo seguente:

« 8. Per l'applicazione degli articoli 36 e 63 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: (resto invariato) »;

d) alla rubrica E. FRANCIA:

i) il punto 8 è soppresso;

ii) i punti 9 e 10 diventano rispettivamente punti 8 e 9;

iii) il testo del (nuovo) punto 8 è sostituito dal testo seguente:

« 8. Per l'applicazione congiunta degli articoli 36 e 63 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: (resto invariato) »;

e) alla rubrica G. IRLANDA, il testo del punto 3, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) Per l'applicazione dell'articolo 70 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: (resto invariato) »;

f) alla rubrica H. ITALIA:

i) il punto 5 è soppresso;

ii) i punti 6, 7 e 8 diventano rispettivamente punti 5, 6 e 7;

iii) il testo del (nuovo) punto 6, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

« c) rimborsi ai sensi dell'articolo 70 del regolamento: (resto invariato) »;

g) alla rubrica I. LUSSEMBURGO, il punto 8, lettera d) è soppresso; h) alla rubrica J. PAESI BASSI, il punto 4, lettera c) è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 1986.

Tuttavia, l'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 nella versione dell'articolo 1, punto 1) del presente regolamento, è applicabile soltanto dal 1o maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-P. SOISSON

(1) GU n. C 292 del 16. 11. 1988, pag. 7.

(2) GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 365.

(3) GU n. C 23 del 30. 1. 1989, pag. 49.

(4) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

(5) GU n. L 224 del 2. 8. 1989, pag. 1.

(6) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

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