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Document 31989R0944

Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione del 12 aprile 1989 che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

GU L 101 del 13.4.1989, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2016; abrogato da 32016R0052

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/944/oj

31989R0944

Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione del 12 aprile 1989 che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

Gazzetta ufficiale n. L 101 del 13/04/1989 pag. 0017 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0056
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0056


*****

REGOLAMENTO (Euratom) N. 944/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1989

che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (1), in particolare l'articolo 7;

considerando che, in conformità del regolamento (Euratom) n. 3954/87, la Commissione adotterà un elenco di prodotti alimentari secondari unitamente ai livelli massimi di contaminazione radioattiva da applicare;

considerando che, è stato consultato il gruppo di esperti nominati dal comitato scientifico e tecnico in virtù dell'articolo 31 del trattato Euratom;

considerando che i prodotti alimentari a cui ci si riferisce sono di relativa importanza dietetica e rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo di alimenti da parte della popolazione;

considerando che i prodotti alimentari da includere nell'elenco dei prodotti alimentari secondari devono essere identificati tramite il loro numero di codice di nomenclatura e la loro descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 3174/88 della Commissione, del 21 settembre 1988, che modifica l'allegato 1 al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2);

considerando che il comitato ad hoc istituito dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti alimentari secondari redatto in virtù dell'articolo 7 del regolamento (Euratom) n. 3954/87 è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Per i prodotti alimentari secondari di cui all'allegato, i livelli massimi ammissibili da applicare sono dieci volte superiori a quelli applicabili agli « altri prodotti alimentari esclusi i prodotti alimentari secondari » di cui all'allegato al regolamento (Euratom) n. 3954/87 o in conformità dei regolamenti adottati in virtù dell'articolo 3 di detto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno susseguente la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1989.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

(2) GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti alimentari secondari

1.2 // // // Codice NC // Designazione dele merci // // // 0703 20 00 // Agli (freschi e refrigerati) // 0709 52 00 // Tartufi (freschi e refrigerati) // 0709 90 40 // Capperi (freschi e refrigerati) // 0711 30 00 // Capperi (temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sone presentati // 0712 30 00 // Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati) // 0714 // Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago // 0814 00 00 // Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche // 0903 00 00 // Mate // 0904 // Pepe (del genere « Piper »); pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », essiccati, tritati o polverizzati // 0905 00 00 // Vaniglia // 0906 // Cannella e fiori di cinnamomo // 0907 00 00 // Garofani (antofilli, chiodi e steli) // 0908 // Noci moscate, macis, amomi e cardamomi // 0909 // Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro // 0910 // Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie // 1106 20 // Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 // 1108 14 00 // Fecola di manioca // 1210 // Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina // 1211 // Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati // 1301 // Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali // 1302 // Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati // 1504 // Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente // 1604 30 // Caviale e suoi succedanei // 1801 00 00 // Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto // 1802 00 00 // Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao // 1803 // Pasta di cacao, anche sgrassata // 2003 20 00 // Tartufi (preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico) // 2006 00 // Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) // 2102 // Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati // 2936 // Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione // 3301 // Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti » o « assoluti »; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione; sottoprodotti // //

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