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Document 31989R0591

    REGOLAMENTO (CEE) N. 591/89 DEL CONSIGLIO del 6 marzo 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione

    GU L 65 del 9.3.1989, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/591/oj

    31989R0591

    REGOLAMENTO (CEE) N. 591/89 DEL CONSIGLIO del 6 marzo 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione

    Gazzetta ufficiale n. L 065 del 09/03/1989 pag. 0001 - 0001


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 591/89 DEL CONSIGLIO

    del 6 marzo 1989

    che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che l'applicazione negli Stati membri del regime di estensivizzazione per i prodotti eccedentari, previsto all'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1094/88 (5), è stata ostacolata da difficoltà d'ordine tecnico e amministrativo;

    considerando che può rivelarsi necessario per gli Stati membri adattare le modalità d'applicazione delle misure di cui trattasi, a condizioni agronomiche od economiche particolari; che è pertanto opportuno autorizzare, per il 1989 ed il 1990, un'applicazione sperimentale del regime nell'ambito di azioni pilota,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1 ter, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 797/85 è sostituito dal testo seguente:

    « Fino al 31 dicembre 1989, gli Stati membri possono limitarsi, qualora difficoltà amministrative legate a condizioni agronomiche ed economiche particolari lo esigano, ad applicare il regime in via sperimentale nell'ambito di azioni pilota. Fino al 31 dicembre 1989 queste azioni devono essere realizzate almeno nei settori delle carni bovine e del vino ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. ROMERO HERRERA

    (1) GU n. C 20 del 26. 1. 1989, pag. 13.

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